Ha diritto all’assegno divorzile la moglie che, dedicandosi interamente alla famiglia, ha permesso al marito di progredire nella propria carriera anche lontano dal domicilio. Cass. sez. I civ. ord. 8 luglio 2026, n. 22939

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. COSTANZO Antonio – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere-Rel. Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23395/2025 proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’avv. C. B., per procura speciale in atti; – ricorrente – – contro – B.B., rappresentata e difesa dall’avv. M. T. D. R., per procura speciale in atti; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 938/2025 pubblicata il 9.08.25; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. Svolgimento del processo Giurisprudenza di legittimità Ondif 3 Con sentenza del 16.10.2024 il Tribunale di L’Aquila decidendo, all’esito della pronuncia sullo status, sulle residue domande proposte da A.A. volte ad ottenere la revoca del mantenimento delle due figlie nate in costanza di matrimonio, in considerazione del raggiungimento dell’indipendenza economica da parte loro, e la declaratoria di non debenza dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie (beneficiaria, in seguito alla pronuncia della Corte di Appello resa nel giudizio di separazione, di assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili), dichiarava inammissibile la prima domanda per difetto di legittimazione concorrente della resistente essendo le figlie già da tempo non più coabitanti con la madre e disponeva che, con decorrenza dalla data del provvedimento presidenziale, il ricorrente versasse in favore della B.B. un assegno mensile rivalutabile di Euro 300,00 a titolo di assegno divorzile, rigettando ogni altra diversa domanda e compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Al riguardo, il Tribunale poneva a sostegno della decisione: l’oggettiva sperequazione tra i redditi degli ex coniugi, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi; la durata significativa del rapporto matrimoniale, nel corso del quale le figlie avevano trovato nella madre il loro unico punto di riferimento; la dedizione alle figlie che aveva verosimilmente comportato sacrifici in capo all’ex moglie, per riuscire a sostenere le esigenze della prole (con il contributo economico imposto al ricorrente dalla sentenza di separazione). Con sentenza del 9.8.2025 la Corte territoriale rigettava l’appello dell’ex marito, osservando che: la concorde volontà dei coniugi di attribuirsi reciproche incombenze domestiche e di produzione di redditi mediante esercizio di attività lavorativa poteva essere desunta dal mero protrarsi della conduzione di tale modello di vita, per lungo tempo, pari quasi alla convivenza coniugale, protrattasi per più di 20 anni; né era oggetto di contestazione ad opera dell’appellata che per determinati periodi anche di durata pluriennale, l’ex marito avesse prestato servizio – quale brigadiere della GdF – anche lontano dal domicilio domestico (Bologna e Roma), con conseguente impossibilità oggettiva di occuparsi della cura quotidiana della famiglia; pertanto, a prescindere dalla partecipazione dell’ex marito alle dinamiche familiari e dall’espletamento del suo ruolo di padre, in tempo di convivenza, non era discutibile che il suo impegno era stato indirizzato prevalentemente all’esercizio di attività lavorativa e conseguente produzione di redditi, agevolato in tal senso proprio dalla cura delle incombenze domestiche e familiari da parte dell’ex coniuge; era quindi innegabile che l’impegno profuso da quest’ultima nello svolgimento dei compiti familiari avesse favorito la serena conduzione della vita lavorativa e progressione in carriera dell’appellante (andato in pensione), posta la maggiore disponibilità di tempo e di energia profusa della stessa; risultava provato che l’ex moglie Giurisprudenza di legittimità Ondif 4 non aveva mai lavorato dall’inizio della vita coniugale (1988), nel corso della quale, rispettivamente nel 1990 e nel 1994, erano nate due figlie, sino al terzo trimestre 2010, come evincibile dall’estratto INPS della posizione contributiva dalla stessa prodotto in primo grado, momento in cui ella aveva circa 41 anni e le figlie delle parti rispettivamente 20 e 16 anni; ciò aveva determinato sicuramente una deteriore condizione economica della B.B. (che peraltro lungi dal godere in modo parassitario del mantenimento da parte del coniuge sia in costanza di convivenza sia dopo la separazione, aveva iniziato e proseguito il proprio lavoro presso imprese di pulizie percependo modesti redditi), considerato che verosimilmente, essendo entrata tardi nel mondo del lavoro, non potrebbe neppure fruire del trattamento pensionistico; inoltre quel rischio di perdere il godimento della ex casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, paventato nel corso del giudizio di primo grado, si era tradotto in realtà essendo stata l’abitazione venduta all’asta ed essendo stato provato che l’ex moglie pagava un canone di locazione per un appartamento in L’Aquila, con conseguente innegabile mutamento in peggio delle sue condizioni economiche, che non poteva non essere apprezzata come negativa sopravvenienza rispetto al momento della separazione, incidente sulle già modeste disponibilità da destinare al proprio sostentamento, gravate da tale ulteriore spesa; in conclusione, la sentenza appellata, contrariamente a quanto dedotto nei due motivi di gravame, non si era limitata a prendere atto delle differenze reddituali, della durata del matrimonio e dello svolgimento del ruolo di madre dell’appellata, ma aveva valorizzato le implicazioni delle scelte familiari sulle condizioni attuali del coniuge richiedente l’assegno divorzile, calibrandole anche alla luce dei mutamenti di fatto intervenuti ed alle prove offerte dalle parti. Il A.A. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. La B.B. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della Legge 898/1970 art. 5 comma 6 (art. 360 n. 3 c.p.c.), ed errata interpretazione del principio perequativocompensativo dell’assegno divorzile, avendo la Corte d’Appello adottato un criterio meramente redistributivo, basato sulla sola disparità reddituale, senza alcuna prova effettiva circa: un contributo della B.B. alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge; un sacrificio professionale apprezzabile; un nesso causale tra il ruolo familiare e l’attuale condizione reddituale. Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha invece presunto tali sacrifici senza prova concreta, travalicando il principio di onere probatorio ex art. 2697 c.c. Giurisprudenza di legittimità Ondif 5 Il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente/illogica, per aver la Corte d’Appello completamente ignorato: 1) la capacità lavorativa dell’ex moglie; 2) l’assenza di nesso causale tra il ruolo familiare e la situazione economica (non essendo stata fornita prova di rinunce professionali imputabili al matrimonio); 3) il grave peggioramento della salute del ricorrente, invalido al 100%, sottoposto a dialisi trisettimanale, portatore di defibrillatore intracardiaco, necessitando di assistenza continua giorno e notte, come documentato dai verbali INPS. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per non aver la Corte territoriale operato il necessario bilanciamento comparativo tra: redditi delle parti, spese sanitarie e assistenziali documentate del ricorrente, reali prospettive lavorative dell’ex moglie. Il ricorrente lamenta dunque che la motivazione della Corte è meramente apparente, priva di effettivo bilanciamento tra le condizioni economiche delle parti e slegata dalle risultanze probatorie. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c, per aver la Corte d’Appello ritenuto “non contestata” la dedizione domestica della B.B., ignorando l’esplicita contestazione contenuta nell’appello e la richiesta di prova testimoniale rigettata senza motivazione adeguata, in violazione dell’art. 116 c.p.c. Il quinto motivo denunzia eccesso di potere giurisdizionale (ex art. 111 Cost.), per aver la Corte d’Appello sostituito la propria valutazione a quella del primo giudice, senza rivalutare le prove richieste e senza riaprire l’istruttoria, pronunciando su basi meramente ipotetiche. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Ferma la disparità reddituale tra le parti, la sentenza impugnata ha ritenuto la funzione perequativa dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex marito, osservando che: “non era discutibile che l’impegno dell’ex marito era stato indirizzato prevalentemente all’esercizio di attività lavorativa e conseguente produzione di redditi, agevolato in tal senso proprio dalla cura delle incombenze domestiche e familiari da parte della moglie; era quindi innegabile che l’impegno profuso dalla moglie nello svolgimento dei compiti familiari avesse favorito la serena conduzione della vita lavorativa e progressione in carriera del marito (andato in pensione come brigadiere della Guardia di Finanza) posta la maggiore disponibilità di tempo e di energia della stessa, da destinare ad essi”; l’ex moglie aveva iniziato a svolgere tardi lavori modesti (presso imprese di pulizie). Giurisprudenza di legittimità Ondif 6 Al riguardo, va osservato che, in tema di scioglimento del matrimonio, l’assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass., n. 24795/2024). Nell’ambito di tale orientamento, è stato altresì statuito che l’assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l’assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass., n. 35434/2023). Al riguardo, questa Corte, nell’affermare i principi sopra esposti, ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell’organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare (Cass., n. 26520/2024). Ora, nella specie, è stato accertato che vi sia stato uno dei coniugi che si sia dedicato in via esclusiva o prevalente alla cura della famiglia così escludendosi, o fortemente limitandosi, la possibilità di produrre reddito da lavoro; inoltre, questo profilo non è Giurisprudenza di legittimità Ondif 7 l’unico accertato dalla Corte d’Appello perché si aggiunge anche che il ricorrente è progredito professionalmente e retributivamente e dunque ha accresciuto il patrimonio patrimoniale e familiare. Da queste evidenze fattuali la corte ha inferito che il contributo del tutto prevalente alla vita familiare della ex moglie ha determinato un accrescimento della sfera patrimoniale dell’ex marito e l’effetto contrario per la controricorrente che non ha potuto impiegare le proprie risorse lavorative nella ricerca o consolidamento di un rapporto lavorativo. Questo giudizio ha natura meramente fattuale e poiché adeguatamente motivato non può essere oggetto di sindacato di legittimità. Ne consegue che i motivi in esame sono inammissibili per la diversa valutazione dei fatti accertati anche in ordine alla dedotta mancata prova della perdita di chances professionali, prova non necessaria ove sia stato ritenuto dimostrato l’impoverimento del coniuge che ha contribuito in maniera significativa alla vita familiare, reso evidente dalla disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili perché generici. Invero, il ricorrente lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali, ma non ne trascrive i relativi capitoli e non ne allega, dunque, la relativa decisività. Giova rilevare, sul punto, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – il ricorrente che, in sede di legittimità, intenda denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione od omessa valutazione della prova testimoniale ha l’onere di indicare specificamente – a pena di inammissibilità del ricorso – i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza, dovendo provvedere alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, poiché non è consentito sopperire a eventuali lacune con indagini integrative (Cass., n. 5814/2026 ; n. 19985/2017). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo Giurisprudenza di legittimità Ondif 8 di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 giugno 2026. Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2026.