Divorzio e casa coniugale: cessazione automatica del titolo di occupazione e indennità per il mancato rilascio

Tribunale Torino, Sez. VIII, sentenza 30 marzo 2026 n. 1881 – Giudice D’Amelio
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione ottava Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Magda D’Amelio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2025 promossa da: P1 c.f. , rappresentata e difesa dall’avv. …e dall’avv. – PARTE ATTRICEcontro C1 , c.f. , rappresentata e difesa dall’avv. …e dall’avv. -PARTE CONVENUTA – Oggetto: azione restitutoria – indennità occupazione Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. P1 ha convenuto in giudizio C1 chiedendo che il Tribunale lo condannasse a rilasciare l’immobile di sua proprietà sito in C., via X n. 10, nonché a pagarle un’indennità risarcitoria dell’importo di Euro 406,40 da novembre 2023 alla data dell’effettivo rilascio. 1.1 A sostegno della sua pretesa ha dedotto di essere proprietaria dell’immobile oggetto di causa e che C1 , a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio, aveva perso ogni diritto di occupare l’immobile posto che, in quella sede, il Tribunale nulla aveva previsto in ordine all’assegnazione della casa coniugale e considerato altresì che i figli della coppia erano ormai tutti maggiorenni e autosufficienti. 2. C1 costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, I’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria e I’inammissibilità della domanda di accertamento della proprietà per carenza di interesse ad agire. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in ragione del fatto che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non aveva provveduto a modificare le statuizioni della precedente sentenza di separazione in punto assegnazione della casa coniugale, con la conseguenza che le stesse continuavano a produrre i propri effetti e fondavano il suo diritto di permanere nell’immobile. Ha, inoltre, contestato la debenza di qualsiasi somma a titolo di indennità risarcitoria, sia in ragione del proprio diritto di abitare l’immobile, sia in quanto la controparte non aveva neanche allegato l’esistenza di una qualche utilità andata perduta in ragione dell’occupazione illegittima. Ha poi contestato la quantificazione dell’indennità deducendo come la stessa potesse, al massimo, essere pari ad Euro 300. Da ultimo, ha chiesto di chiamare in causa T1 madre dell’odierna attrice, pretendendo di essere da quest’ultima rimborsato dell’eventuale importo da corrispondere alla signora P1 3. In ordine all’eccezione di improcedibilità della domanda nonché in ordine alla questione relativa alla chiamata in causa del terzo, si rimanda agli argomenti di cui all’ordinanza del 13 novembre 2025 che deve intendersi qui integralmente richiamata. 4. Sempre in via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento della proprietà dell’immobile atteso che, a prescindere da! fatto che la titolarità dell’Immobile non è mai stata posta in contestazione dal convenuto, l’azione esperita in questa sede è qualificabile quale azione di restituzione – e non azione di rivendica – con la conseguenza che la titolarità del diritto di proprietà non rientra nell’oggetto del presente giudizio. Invero è orientamento consolidato quello secondo il quale “In teina di difesa della proprietà, fazione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, fattore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, fattore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo a ottenere la riconsegna del bene stesso; quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base a un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo” (Cass. civ. sez. II, 6/02/2026, n. 2663; ex multiis Cass, civ., 27/06/2024 n. 17754). 4.1 Nel caso di specie, poiché la causa petendi della pretesa restitutoria è stata individuata nell’essere venuto meno il titolo che giustificava la detenzione dell’immobile da parte del convenuto – e cioè la sentenza di separazione – l’azione va qualifica quale azione personale restitutoria, con la conseguenza che l’accertamento del diritto di proprietà non risulta rilevante ai tini del presente giudizio. 5. Passando al merito della questione si osserva quanto segue. 6. La tesi sostenuta dalla difesa di parte convenuta si fonda sul principio secondo cui il diritto di abitazione assegnato al coniuge in sede di separazione non può venir meno in assenza di una statuizione giudiziale che abbia accertato il venir meno dei presupposti che fondano tale diritto (cfr. Cass. n. 15367/2015: Cass.n. 1744/2018). 6.1 Il principio di diritto sopra enunciato, però, non può trovare applicazione nella presente fattispecie. Invero, l’assegnazione della casa coniugale al signor C1 È STATA DISPOSTA CON LA SENTENZA DI separazione; a questa ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Torino n. 1457/2023 la quale, nel disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ha disposto alcunché in ordine al diritto di abitazione. 6.2 Poiché, dunque, “con la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo staio di separazione e, con esso la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l’eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro” deve ritenersi che, “in assenza (…) di una specifica previsione circa la casa familiare nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…) il diritto de quo sia automaticamente venuto meno non può, invece, trovare applicazione il principio invocato dal convenuto il quale “ha riguardo alla diversa ipotesi in cui il regime dei coniugi si fondi ancora sulla pronuncia emessa in occasione della separazione, senza che sia intervenuta la successiva sentenza di divorzio” (Cass. n. 7425/2025). 6.3 In ragione di quanto sopra esposto deve ritenersi che, con la pronuncia da palle del Tribunale di Torino della sentenza n. 1457/2023 sia automaticamente venuto meno il diritto di C1 di detenere l’immobile con la conseguenza che la domanda azionata da P1 deve essere accolta e C1 deve essere condannato a restituire l’immobile alla ex moglie. 7. P1 ha. inoltre, chiesto la condanna di C1 pagamento di un’indennità di occupazione a far data dal mese di novembre 2023, allorquando aveva richiesto la restituzione dell’immobile, sino alla data dell’effettivo rilascio. 7.1 In materia di risarcimento del danno da occupazione senza titolo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22958/2019 resa a sezioni unite, ha ritenuto che al quesito “ve la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria (…) debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamala linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa ” va sostituita con quella di “danno presunto ” o “danno normale “, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”. 7.2 Secondo quanto chiarito dalle sezioni unite, dunque, nel caso di occupazione senza titolo dell’immobile, il danno conseguenza – ovvero la perdita subita di cui si chiede il ristoro – si identifica con il mancato godimento del bene; evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionala dall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo “. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce cosi fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante Perento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. 7.3 La corte ha poi precisato che “l’allegazione che l’attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall’art. 115, comma 1. cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova della specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”. 7.4 Da ultimo la corte ha puntualizzato che “Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell ‘ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. 7.5 Applicando i principi su riportati al caso di specie, ne discende la fondatezza della domanda risarcitoria. La signora P1 ha, infatti, allegato il mancato godimento dell’immobile; il signor C1 , invece, non ha contestato, nemmeno in maniera generica, detta allegazione. 7.6 . Ai fini della quantificazione dell’indennità può essere utilizzato valore medio di Euro 6,35/mq indicato da parte ricorrente atteso che lo stesso è coerente con le rilevazioni dell’agenzia delle entrate con riferimento alle abitazioni di tipo economico (considerato l’accatastamento in A/3). Detto importo deve, poi, essere moltiplicato per i mq dell’appartamento, senza tenere conto delle aree scoperte, e dunque per 60 mq, come risulta dalla visura catastale. L’indennità di occupazione deve, dunque, essere determinata in Euro 381 mensili. 7.7 Non può, invece, farsi riferimento all’importo di Euro 300 indicato dal convenuto atteso che l’allegazione non poggia su alcun parametro verificabile ed è priva di qualsiasi riscontro. 7.8 In definitiva il signor C1 deve essere condannato a pagare l’importo di Euro 381 mensile. Al fine dell’individuazione del dies a quo si indica il 1 dicembre 2023 atteso che la ricorrente non ha prodotto la lettera con la quale ha richiesto la restituzione del bene e, dunque, non è possibile stabilire per quanti giorni del mese di novembre sia dovuta l’indennità di occupazione. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di parte convenuta. Esse vengono liquidate ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, tabella giudizi ordinari e sommari innanzi al Tribunale, scaglione Euro 26.000 – 52.000 (sulla base della dichiarazione di valore in atti). Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto della ridotta complessità della questione giuridica trattata, nonché del pregio dell’attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi. Si liquidano, pertanto, i seguenti importi: – fase di studio Euro 1.000 – fase introduttiva Euro 700 – fase istruttoria Euro 600 – fase decisoria Euro 1.452,50 e dunque in totale Euro 3.752,50, oltre Euro 786 per contributo unificato e marca da bollo, spese generali, IVA e CPA come per legge. 8.1 Non vengono riconosciute le spese relative al giudizio di mediazione atteso che la fase di attivazione è stata sostenuta dal signor C1 (è lui che ha introdotto il procedimento) e che non risulta sia stata effettuata una fase di negoziazione. La mediazione, infatti, si è chiusa al primo incontro in quanto le signore P1 e P2 hanno dichiarato “di non essere disponibili a proseguire il procedimento di mediazione”. 8.2 Per meri fini di completezza si precisa che l’inammissibilità della domanda di accertamento della proprietà non è stata considerata al fine della regolazione delle spese attesa l’irrilevanza della pronuncia sui concreti interessi oggetto di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: – dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto di proprietà per carenza di interesse ad agire; – accerta e dichiara clic C1 non ha un titolo idoneo per occupare l’immobile sito in C., via X n. 1O. oggetto di giudizio e per l’effetto – condanna C1 al rilascio immediato di detto immobile in favore di P1 e a pagarle l’importo mensile di Euro 381 a titolo di indennità di occupazione e decorrere dal mese di dicembre 2023 e fino all’effettivo rilascio; – condanna C1 all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di P1 liquidandole in Euro 3.752,50, oltre Euro 786 per contributo unificato e marca da bollo, spese generali, IVA e CPA come per legge. Conclusione Così deciso in Torino, il 27 marzo 2026. Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2026