L’autorizzazione a vivere separati costituisce titolo valido per il riconoscimento dell’assegno sociale in favore del coniuge economicamente debole

Corte d’Appello di Genova, Sez. Lav. sent. 24 aprile 2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO Composta da: Federico Grillo Pasquarelli – Presidente Giuliana Melandri – Consigliera Paolo Viarengo – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2025 R.G.L. promossa da: M.K.P., c.f. (…), rappresentata e difesa dall’avv.ta R. D. P., per procura in atti appellante CONTRO I.N.P.S., c.f. (…), rappresentato e difeso dall’avv.ta R. P., per procura generale alle liti appellato Oggetto: Assegno – pensione Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 1.7.2024 la signora K.P.M., premesso di essere titolare di assegno sociale dal maggio 2004 e di aver ricevuto da INPS contestazione di indebito a tale titolo per Euro 82.120,58, per il periodo dal maggio 2004 al settembre 2023, a seguito di “aggiornamento stato civile e reddito coniugale”, ha convenuto in giudizio l’Istituto, chiedendo di revocare il provvedimento di indebito e di conseguenza di riconoscere il suo diritto a continuare a fruire dello stesso assegno sociale. La ricorrente ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto da INPS, aveva e continuava ad avere lo status di “separata” in forza dell’ordinanza ex art. 708 c.p.c., emessa in data 15.2.2001 dal Presidente del Tribunale di Savona; tale provvedimento, mai modificato, aveva infatti mantenuto la sua efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 disp. att. c.p.c., anche se era poi intervenuta l’estinzione del giudizio di separazione. In via di subordine, la ricorrente ha eccepito la prescrizione parziale del diritto al rimborso ed ha affermato l’irripetibilità delle somme riconosciutele da INPS fino al 17.8.2023 (ovvero dalla data in cui era stato comunicato il provvedimento di indebito) per il principio dell’affidamento. Si è costituito l’INPS rilevando come, alla luce dell’eccezione di prescrizione, l’indebito era stato rideterminato nel minor importo di Euro 52.094,11, relativo al periodo dall’agosto 2013 al settembre 2023, e chiedendo, per il resto, di respingere il ricorso. Con sentenza n. 343 del 2024, il Tribunale di Savona ha accolto parzialmente il ricorso, confermando solo l’intervenuta prescrizione e quindi rideterminando l’indebito nell’importo già corretto dall’INPS, per il resto respingendo il ricorso e compensando le spese di lite. Ha proposto appello la signora M.. Si è costituito l’INPS chiedendo di respingere l’appello. All’udienza del 16.4.2026 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Savona ha rilevato che solo a seguito della modifica introdotta con la L. n. 55 del 2015 , l’art. 191 c.c. ha previsto lo scioglimento della comunione tra i coniugi nel momento in cui il presidente del Tribunale li ha autorizzati a vivere separati. Alla data del giudizio di separazione introdotto dall’odierna ricorrente, invece, la legge prevedeva lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi, con effetto ex nunc, solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell’omologazione degli accordi di separazione consensuale. La ricorrente, in assenza di una sentenza di separazione o dell’omologa degli accordi, non aveva, di conseguenza, mai assunto lo status di legalmente separata, quindi, ha concluso il Tribunale, le dichiarazioni rese in tal senso non erano veritiere. Il Tribunale ha poi aggiunto che l’INPS ha anche contestato la sussistenza di una definitiva cessazione della coabitazione tra i coniugi, rilevando che dalle risultanze della consultazione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente il marito della ricorrente risultava risiedere allo stesso indirizzo di residenza della ricorrente. Il Tribunale ha infine ritenuto che l’erogazione della prestazione indebita fosse addebitabile alla ricorrente, la quale si era dichiarata separata, nonostante non lo fosse, quindi, non poteva sussistere una situazione di “legittimo affidamento”. Con il primo motivo l’appellante ribadisce il suo perdurante “status di separata”, richiamando il tenore letterale dell’art. 189 disp. att. c.p.c. ed il contenuto della sentenza n. 395 del 1999 della Corte Costituzionale , norma e sentenza che confermano le sue tesi e cioè che “la “separazione legale” prevista nelle norme previdenziali contempla espressamente la separazione basata sull’art. 708 c.p.c.”, anche quale “interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia.” L’appellante aggiunge che tale interpretazione è stata anche recepita dall’INPS, in particolare con la circolare n. 185 del 2000 , con la quale l’Istituto ha altresì affermato espressamente che tale interpretazione debba essere applicata anche alla disciplina degli assegni sociali. L’appellante esclude poi che sia mai stata ripristinata la convivenza con il marito, come attestato dai certificati di residenza suoi e del marito, dai documenti relativi a luce e gas e dalla “Relazione di Servizio n. 15/20225 del Comando di Polizia Locale di C.M. in data 10/5/2025”, tutti documenti allegati al ricorso in appello. Il motivo è fondato. Questa Corte conferma infatti la rilevanza, anche in questo procedimento, di quanto motivato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 395 del 1999 e del conseguente contenuto della Circolare n. 185 del 2000 dello stesso Istituto appellato, come giustamente richiamati dall’appellante. La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. n. 222 del 1984 , articolo relativo ad “Assegno ordinario di invalidità”, ha così motivato: “La premessa dalla quale traggono origine i dubbi di legittimità costituzionale è costituita dalla interpretazione dell’art. 1 , quarto comma, della L. n. 222 del 1984 , che, facendo riferimento ai coniugi “separati legalmente”, non comprenderebbe quelli che vivono separati a seguito di un provvedimento giudiziale adottato in base all’art. 708 cod. proc. civ. Ma questa interpretazione non è esatta. Nel contesto della legislazione previdenziale il legislatore ha più volte fatto riferimento a persona “legalmente separata”, usando una espressione che non corrisponde letteralmente a quelle usate dal codice civile nel capo dedicato alla “separazione dei coniugi” (art. 150), che nell’ambito della “separazione personale dei coniugi” comprende la “separazione giudiziale” (art. 151) e la “separazione consensuale” (art. 158). La diversità delle espressioni letterali rispecchia la diversa ampiezza del contenuto da attribuire alla locuzione “separati legalmente”, anche tenendo conto delle finalità che caratterizzano la norma previdenziale nel prendere in considerazione i redditi propri o dei quali la persona comunque può godere in ragione della solidarietà familiare. Secondo il criterio di interpretazione letterale, “separato legalmente” è da intendere il coniuge che si trovi in tale situazione in base ad un titolo legale e non per una mera evenienza di fatto. Quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice (art. 708 cod. proc. civ.), il titolo legale di separazione esiste e non solo dà certezza del momento genetico di tale situazione, ma regolamenta (sia pure provvisoriamente) anche i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono separati. Tale interpretazione dell’espressione “separati legalmente”, come comprensiva della situazione che deriva a seguito dell’ordinanza prevista dall’art. 708 cod. proc. civ., è l’unica coerente con la finalità della norma previdenziale che, considerando, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, il cumulo dei redditi del titolare dell’assegno con quelli del coniuge, presuppone che a determinati e comuni bisogni di vita possa essere data soddisfazione con le risorse del coniuge nel contesto della solidarietà familiare. Per i coniugi separati questa disponibilità di risorse è contenuta nei limiti dell’eventuale assegno posto a carico di uno di essi e del quale si tiene conto ai fini della determinazione del reddito di chi lo riceve (art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Ciò vale anche nella separazione basata sull’art. 708 cod. proc. civ., tanto più che l’ordinanza presidenziale, fino a quando non sia sostituita da altro provvedimento, conserva la sua efficacia, che mantiene anche dopo la estinzione del processo (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.). È ben vero che il provvedimento presidenziale non determina una situazione irreversibile; ma in ogni caso di separazione, sia giudiziale o consensuale, sia a seguito del provvedimento presidenziale emanato in base all’art. 708 cod. proc. civ., le parti possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario alcun intervento del giudice, con una dichiarazione espressa o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 cod. civ.). Si deve, dunque, ritenere che anche la separazione basata sull’art. 708 cod. proc. civ. rientri nella previsione dell’art. 1 , quarto comma, della L. n. 222 del 1984 . Anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse consentite dalla disposizione denunciata, essa dovrebbe comunque essere preferita dal giudice, in rispondenza ai principi costituzionali richiamati dall’ordinanza di rimessione (cfr. sentenza n. 363 del 1997).” Alla luce di questa chiara, inequivocabile e condivisibile motivazione della Corte Costituzionale, non può che concludersi per la fondatezza dell’appello, non potendo esserci alcun dubbio che l’interpretazione statuita dalla Corte Costituzionale valga anche nel caso in esame relativo all’assegno sociale. Nella motivazione, infatti, si rilevano ripetuti riferimenti al generale “contesto della legislazione previdenziale” ed alla espressione ivi contenuta di persona “legalmente separata” rispetto alla disciplina prevista dall’art. 708 c.p.c., cioè esattamente agli elementi in discussione anche in questa causa. D’altra parte, il carattere dirimente di questa decisione, anche in materia di “assegno sociale”, è stato espressamente riconosciuto dallo stesso Istituto appellato con la sua Circolare n. 185 del 2000 . In tale Circolare, dopo aver puntualmente richiamato il contenuto della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, nel paragrafo 2 l’INPS precisa “In relazione a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 395, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’assegno di invalidità devono essere presi in considerazione soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge autorizzato a vivere separato a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice a norma dell’articolo 708 c.p.c.”. Quindi, nel paragrafo 3 della stessa Circolare, l’INPS si occupa dei “Riflessi sulle altre prestazioni”, precisando “Per effetto dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 395 del 1999 relativamente all’espressione i criteri delineati al precedente punto 2 debbono ritenersi operanti anche per i trattamenti pensionistici da integrare al minimo … per gli assegni sociali (articolo 3 , commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n. 335 …) ….” A questo punto, acquisita questa del tutto condivisibile interpretazione, come comunque imposta dalla Corte Costituzionale, risultando pacifico che l’appellante ed il suo coniuge, signor F.O., sono stati autorizzati a vivere separati, con l’ordinanza in data 15.2.2001 del Presidente del Tribunale di Savona, l’unico e ulteriore accertamento che questa Corte deve fare è costituito dalla verifica che la ricorrente abbia mantenuto di fatto questa condizione di separata e quindi non si sia mai ricostituita una convivenza tra i coniugi, con la conseguente “solidarietà familiare”, unici elementi che consentirebbero all’INPS di considerare anche i redditi del coniuge della ricorrente. In effetti, la situazione di fatto della ricorrente risulta essere stata sollevata dall’INPS non nella fase amministrativa, ma solo nel corso del giudizio di primo grado e nella sentenza impugnata il riferimento alla situazione di fatto viene fatto solo successivamente alla, già raggiunta, decisione di infondatezza del ricorso in punto di diritto. Questa Corte si sarebbe quindi dovuta avvalere, in ogni caso, dei propri poteri di approfondimento istruttorio d’ufficio previsti dall’art. 437 c.p.c., caratterizzanti il processo in materia di lavoro e di previdenza e come anche interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo lo stesso approfondimento indispensabile ai fini della decisione della causa e anche per poter garantire l’accertamento della verità storica dei fatti, quindi l’equità della decisione in una materia così delicata per la vita delle persone. Anche per questi motivi si deve respingere l’eccezione di “inammissibilità dei documenti prodotti in appello”, ribadita dall’INPS anche all’udienza del 16.4.2026, avendo doverosamente la difesa della signora M., nel valutare l’opportunità di un appello e poi nel proporlo, approfondito tale situazione di fatto e quindi allegato documenti rilevanti ed esaustivi ai fini della decisione, in sostanza semplicemente anticipando il predetto approfondimento istruttorio che questa Corte avrebbe comunque dovuto fare. Come detto, i documenti non solo sono ammissibili, ma anche rilevanti e decisivi, quindi del tutto sufficienti ai fini della decisione, non essendo, comunque, contestati dall’appellato nel loro contenuto sostanziale. Tali documenti, infatti, smentiscono in fatto la mera formale risultanza dell’Anagrafe Nazionale, allegata dall’INPS in primo grado. Risulta infatti accertato, dai documenti allegati dall’appellante, che il signor F.O., già autorizzato a sua volta a vivere separatamente dell’appellante, ha di fatto abitato, comunque per un limitato periodo di tempo, nella stessa palazzina ove viveva la signora M., ma in un appartamento del tutto distinto da quello di quest’ultima, salvo poi doverlo lasciare per ricoverarsi in un Istituto di Cura, per il resto del periodo, successivo alla predetta ordinanza di autorizzazione a vivere separati, mai ricostituendo una convivenza di fatto con la signora M.. Tali elementi risultano comprovati dai documenti agli atti, in particolare dai certificati anagrafici del signor O. e della signora M., dal contratto di locazione del signor O., dalle “bollette luce e gas” della signora M. e dalla esaustiva relazione n. 15 in data 10.5.2025 del Comando della Polizia Locale di C.M.. Da tali documenti risulta che il signor O.F., dopo la predetta ordinanza presidenziale, si è allontanato dal domicilio coniugale di C.M. per trasferirsi ad A. S., rimanendovi sino al 28.10.2019, quando è rientrato a C.M., andando a vivere sì nella predetta palazzina dove risiede anche l’appellante, ma in un appartamento diverso, preso infatti in locazione da terzi estranei alla famiglia, sito all’interno 6, mentre l’appellante ha sempre vissuto all’interno 3. Il signor O. si è poi dovuto ricoverare dal 25.8.2020 presso l’Istituto “Casa Scapoli”, residenza protetta per anziani, dove risultava ancora ospite al momento dei citati accertamenti del Comando della Polizia Locale di C.M.. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, l’appellante non è tenuta a restituire all’INPS quanto richiesto dall’Istituto e quest’ultimo deve essere condannato a corrispondere all’appellante l’assegno sociale dalla data della sospensione, non essendo mai stati contestati gli altri presupposti per tale prestazione. Le spese di lite di entrambi i gradi, per il principio della soccombenza, sono da porsi a carico dell’INPS e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell’assenza della fase istruttoria per entrambi i gradi, del numero e la natura delle questioni trattate, nonché dell’attività difensiva in concreto espletata. P.Q.M. Visto l’art. 437 c.p.c., in accoglimento dell’appello, dichiara che l’appellante non è tenuta a restituire all’INPS la somma di Euro 52.094,11 e condanna l’INPS a corrispondere all’appellante l’assegno sociale dalla data della sospensione, con gli interessi sui ratei arretrati; condanna l’INPS a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in Euro 6.000,00 e per il presente grado in Euro 6.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Conclusione Così deciso in Genova, il 16 aprile 2026. Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2026.