L’accertamento, nel procedimento di divorzio, dell’indipendenza economica dei figli giustifica la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di mantenimento.

Tribunale di Catania, Sezione Prima Civile, Sentenza 16 aprile 2026, n.
1859, Giudice Dott.ssa Tiziana Falsaperla.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice on. Tiziana Falsaperla ha emesso la seguente
nella causa civile iscritta al n. 1594/2016 R.G.,
promossa da
P1 , nato a X (C.) il X (…), (C.F.(…)), residente in X (C.), via X n.16, elettiva-
mente domiciliato in Belpasso (CT) alla via ______, presso lo studio dell’avv. D.
L., che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
– Opponente
contro
C1 nata a X (C.) il X (…), (C.F.(…)), residente in X (C.) alla via X n. 369/B,,
elettivamente domiciliata, in Giarre, Via ____, presso lo studio dell’avv. G. G.,
che la rappresenta e difende come da procura in atti
– Opposta
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.01.2016, P1 proponeva opposizione avverso
atto di precetto notificato in data 22.12.2015, unitamente alla sentenza n. 140
emessa dalla Corte di Appello di Catania sezione persona e famiglia il 28.01.2014,
a mezzo del quale, su istanza di C1 gli era stato intimato di pagare la somma
complessiva di Euro 14.477,36, deducendo:
– che, con sentenza n. 1585/05 il Tribunale di Catania si era pronunciato in me-
rito alla separazione personale con C1 affidando il figlio minore ed assegnando

la casa coniugale alla C1 e prevedendo il versamento, in favore della stessa,
della somma di Euro 775,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
– che, in data 10.10.2008, la C1 aveva proposto ricorso dinanzi il Tribunale di
Catania al fine di far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
richiedendo il versamento di un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili in pro-
prio favore, oltre a quello di mantenimento dei due figli, come determinato in
sede di separazione, unitamente all’assegnazione della casa coniugale.
– che, costituitosi in giudizio, aveva contestato la richiesta di riconoscimento di
un assegno divorzile, per inesistenza dei presupposti e chiesto la cessazione
dell’obbligo di mantenimento dei figli in quanto divenuti maggiorenni ed econo-
micamente indipendenti, continuando, nelle more della statuizione a corrispon-
dere la somma di Euro 775,00;
– che, con sentenza n. 2980/2012, il Tribunale di Catania aveva dichiarato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettando la richiesta, avanzata
dalla P1 , di assegnazione di un assegno divorzile e dichiarando non doversi più
provvedere al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli in quanto mag-
giorenni ed economicamente indipendenti, a far data dal deposito della relativa
domanda giudiziale (10.10.2008);
– che, pertanto, egli aveva il diritto ad ottenere, dalla C1 la restituzione di quanto
versatole quale assegno per il mantenimento dei figli dal deposito del ricorso per
la cessazione degli effetti civili del matrimonio fino al momento del deposito della
sentenza divorzile avvenuta in data 29.08.2012, per un complessivo importo di
Euro 35.650,00 ( 775,00 X 46).
– che, a seguito di appello proposto dalla C1 la Corte d’Appello, aveva riformato
la sentenza emessa dal giudice di Prime Cure, riconoscendo, in favore dell’ap-
pellante, a decorrere dalla domanda giudiziale, il diritto ad ottenere un assegno
divorzile nella misura di Euro 350,00 mensili da versare i primi cinque giorni di
ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.

– che, con atto di precetto notificato in data 23.12.2015, la C1 intimava il paga-
mento della complessiva somma di Euro 14.477,36, di cui Euro 14.033,28 quale
residuo capitale rivalutato dovuto a titolo di assegno divorzile, già detratto
quanto corrisposto nelle more, ed Euro 444,08 quali compensi professionali per
l’atto di precetto, comprensivi di IVA e CPA.
– che, tenuto conto della somma di Euro 35.650,00 corrisposta tra il deposito del
ricorso e la relativa pronuncia depositata nell’agosto 2012, a titolo di assegno di
mantenimento dei figli, dichiarato non dovuto, egli aveva il diritto di ripetere la
somma di Euro 21.616,72 (35.650,00 – 14.033,28).
Chiedeva al Tribunale adito “In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva
del titolo oggi oggetto di opposizione: Nel merito dichiarare che l’odierno attore
opponente india deve alla sig.ra C1 ciò in quanto, il presunto credito da quest’ul-
tima vantato è, senza dubbio alcuno, inferiore al debito che la stessa ha nei
riguardi del sig. P1 così per come ampiamente esplicitato in narrativa e conse-
guentemente dichiarare l’inefficacia del precetto notificato in data 22.12.2015,
condannando l’odierna opposta alla restituzione in favore del sig. P1 della somma
di Euro 21.616,72 oltre alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.P.A.”
Si costituiva in giudizio C1 eccependo:
– l’insussistenza di contestazione delle somme intimate con l’atto di precetto,
derivanti dal semplice calcolo matematico della differenza tra quanto di fatto
corrisposto dal mese di ottobre 2008, data di proposizione della domanda di
divorzio (Euro 17.600,00), e quanto lo stesso avrebbe dovuto corrispondere a
titolo di assegno divorzile in ottemperanza alla sentenza costituente il titolo ese-
cutivo (Euro 31.633,28).
– che la domanda di ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di
mantenimento per i figli avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti dei figli,

beneficiari dell’assegno di mantenimento, con conseguente difetto di legittima-
zione passiva di essa;
– che l’opponente non aveva fornito la prova dell’avvenuta corresponsione delle
somme delle quali chiede la ripetizione;
– che è ius receptum il principio della irripetibilità delle somme pagate a titolo di
mantenimento;
– l’inopponibilità del presunto credito, rivestendo il mantenimento nei confronti
dei figli la natura di credito alimentare, scontrandosi la pretesa di controparte,
che vorrebbe operare una compensazione in proprio favore, con il divieto di cui
all’art. 447 secondo comma c.c., a norma del quale l’obbligato agli alimenti non
può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di pre-
stazioni arretrate;
Chiedeva : “Piaccia all’ill.mo Giudice udito, contrariis reiectis; 1) in via prelimi-
nare, rigettare l’istanza di sospensione per mancanza dei presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora; 2) ancora in via preliminare dichiarare il di-
fetto di legittimazione passiva della sig.ra C1 in relazione alla domanda di
ripetizione di somme corrisposte in favore dei figli; 3) nel merito rigettare la
domanda in quanto infondata, non essendo stata data prova del pagamento delle
somme di cui si chiede la ripetizione; 4) ancora nel merito, dichiarare l’irripeti-
bilità delle somme che in ipotesi dovessero risultare corrisposte e l’inammissibi-
lità della compensazione; 5) condannare controparte alle spese e compensi del
giudizio anche sotto il profilo della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Acquisiti i documenti offerti in produzione dalle parti e precisate le conclusioni,
la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito
di comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve, preliminarmente rilevarsi che il coniuge – divorziato o separato – ha diritto
ad ottenere, iure proprio, dall’altro coniuge il contributo per mantenere il figlio
maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sosten-
tamento.

In assenza di prova di diversa statuizione o effettiva corresponsione del contri-
buto direttamente ai figli e, anzi, alla luce degli assegni versati in atti, intestati
alla C1 deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avan-
zato dall’opposta.
Sempre preliminarmente deve rilevarsi che, come evidenziato in seno all’ Ordi-
nanza 11 maggio 2021 n. 12436 della Corte di Cassazione “La circostanza che il
giudizio di opposizione all’esecuzione abbia ad oggetto l’accertamento del diritto
del creditore di procedere all’esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti
pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le
regole generali in tema di cumulo oggettivo (articoli 104 c.p.c.) e di connessione
per riconvenzione (articolo 36 c.p.c.). Si è’ perciò’ ammesso che l’opponente
possa legittimamente chiedere con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione
non solo l’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di procedere ese-
cutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento
dell’eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Sez. 3,
Sentenza n. 11449 del 23/07/2003, Rv. 565364 – 01; cosi’ pure Sez. 3, Sentenza
n. 971 del 20/04/1963, Rv. 261373 – 01).”.
Nel merito, l’opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per i motivi
che seguono:
Parte opponente non contesta le somme intimate con l’atto di precetto, calcolate
quale differenza tra quanto corrisposto dal mese di ottobre 2008, data di propo-
sizione della domanda di divorzio (Euro 17.600,00), e quanto lo stesso avrebbe
dovuto corrispondere a titolo di assegno divorzile in ottemperanza alla sentenza
costituente il titolo esecutivo (Euro 31.633,28), così come parte opposta non
contesta (come, peraltro, evincibile dalla sentenza della Corte d’Appello in atti)
che la sentenza divorzile n. 2980/2012, abbia revocato l’assegno di manteni-
mento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti, a far

data dal deposito della relativa domanda giudiziale, rilevando, tuttavia, l’omessa
prova dell’avvenuta corresponsione delle somme nel detto periodo.
A fronte della detta eccezione, l’opponente ha depositato n. 44 assegni in luogo
dei 46 indicati in ricorso di cui 12 privi di data e 6 illeggibili.
Deve, quindi, considerarsi provata la corresponsione di n. 28 mensilità e, quindi,
di Euro. 21.700,00 (Euro. 775,00×28) a nulla rilevando il diverso importo indi-
cato di Euro. 625,00, risultando dalla stessa sentenza di Corte d’Appello allegata
che “il P1 aveva trattenuto la parte di canone locativo allo stesso spettante sot-
traendolo dall’importo che versava mensilmente a titolo di contributo di per il
mantenimento dei figli (corrispondendo in realtà la somma di Euro 625,00 anzi-
ché quella di Euro 775 mensili) “.
Quanto all’eccezione di irripetibilità delle somme pagate a titolo di mantenimento
e inopponibilità del presunto credito, devesi, in contrario rilevare che con la sen-
tenza n. 32914/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo un’ampia
ricognizione della normativa, tematiche connesse e relativa giurisprudenza ha
evidenziato la ripetibilità delle somme già erogate, ricorrendo la conditio indebiti,
in caso di insussistenza ab origine dei presupposti della domanda, non potendosi
considerare in tal caso che l’avvenuta corresponsione nelle more, abbia avuto
una concreta funzione alimentare.
Ha evidenziato, in particolare, la Corte, per quanto di interesse nel presente
procedimento che : “..con riferimento ai procedimenti di modifica attivati dal
coniuge (o ex coniuge) debitore, a fronte della intervenuta conquista della indi-
pendenza economica dei figli maggiorenni, il cui assegno di mantenimento è
stato versato nelle mani dell’altro coniuge, si è poi ammessa la retroattività della
modifica in diminuzione o dell’esclusione dell’assegno precedentemente versato,
valorizzando lo stato soggettivo di “mala fede” del coniuge percipiente (che co-
nosceva o avrebbe dovuto conoscere il “rischio restitutorio”), derivante dal ver-
samento o dal preteso versamento di un assegno divenuto sostanzialmente

“senza causa”, ed ammettendo anche che la retroattività si estenda fino al tempo
della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni, anche se prece-
dente al tempo di proposizione della domanda di modifica o di cessazione dell’as-
segno. Secondo Cass., sez. I, n. 11489/2014 , in una fattispecie in cui l’ex marito
chiedeva la restituzione di quanto versato all’ex moglie per il contributo al man-
tenimento di due sue figlie maggiorenni divenute economicamente sufficienti, a
far data dall’inizio del procedimento di revisione dell’assegno sfociato nel prov-
vedimento che lo esonerava dal contributo, “l’irripetibilità, l’impignorabilità e la
non compensabilità delle prestazioni alimentari non operano indiscriminata-
mente in virtù di una teorica assimilabilità dell’assegno di mantenimento per i
figli maggiorenni alle prestazioni alimentari, ma implicano che in concreto gli
importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o abbiano potuto assumere
analoga funzione alimentare, cosa che non può evincersi nel caso in cui la loro
corresponsione comporti un beneficio finale a favore di chi sia già divenuto eco-
nomicamente autonomo ed in cui l’accertamento di tale sopravvenuta circo-
stanza estintiva dell’obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente
controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell’altro co-
niuge abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura com-
porta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme perce-
pite dalla domanda introduttiva, se accolta”… Cass., sez. I, n. 3659/2020 ha
affermato che … “l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex
coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta
funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni
ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio resti-
tutorio”…. Ora, in effetti, non si rinviene nell’ordinamento una disposizione che,
sul piano sostanziale, sancisca la irripetibilità dell’assegno propriamente alimen-
tare provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando, atteso che l’art. 447
c.c. si occupa di disciplinare la cessione del credito alimentare e la sua

compensazione con un controcredito dell’obbligato, ma non ne sancisce l’irripe-
tibilità, mentre gli artt.545 e 671 c.p.c. contemplano l’impignorabilità (non as-
soluta, essendo pignorabili i crediti a loro volta alimentari, a condizione dell’au-
torizzazione del giudice) e l’insequestrabilità dei crediti alimentari. Le stesse di-
sposizioni specifiche degli artt.440 e 446 c.c. non escludono la possibilità del
ricorso al generale rimedio dell’azione di ripetizione di indebito, nelle ipotesi di
riduzione dell’assegno alimentare fissato in via cautelare e provvisoria dal Presi-
dente del Tribunale o di esclusione del diritto con il provvedimento definitivo. Di
conseguenza, non può negarsi l’efficacia caducatoria e ripristinatoria dello status
quo ante e dunque sostitutiva della sentenza impugnata propria della sentenza
emessa in esito al successivo grado di giudizio, sulla base del semplice riferi-
mento alla disciplina dettata per gli alimenti in senso proprio. Peraltro, riguardo
alla questione che in questa sede interessa…., non si tratterebbe di sancire l’ob-
bligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di
restituire somme di denaro versate sulla base di un supposto ed inesistente di-
ritto al mantenimento, oppure di parziale restituzione di somme di denaro ver-
sate sulla base di un supposto e parzialmente inesistente diritto al mantenimento.
In realtà, un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione
solo per ragioni equitative, di stampo c.d. “pretorio”. Invero. l’opinione, pacifica
in giurisprudenza, secondo cui la sentenza che escluda o riduca l’assegno ali-
mentare concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva
del grado inferiore del processo non potrebbe, a determinate condizioni, com-
portare la ripetibilità delle maggiori somme già versate, si giustifica su di un
piano “equitativo”, sulla base nei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art.
2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società “naturale” costituita
dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal
restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul
presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state vero-
similmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita

(argomento tratto da art. 438. comma 2 c.c.). Occorre dunque dare il giusto
rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà
che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla
famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un’ottica di tempera-
mento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di inde-
bito (art. 2033 c.c.), nel quadro di un’interpretazione sistematica e costituzio-
nalmente orientata della stessa. …. In definitiva, si deve affermare il seguente
principio di diritto: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rap-
porto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del
giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni
economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base
di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti soprav-
venuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e
viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presiden-
ziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera
la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle
prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condi
zione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza “ab origine”
dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile: b) non opera la “con-
dictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede
(sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la
debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole con-
dizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se
viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ri-
basso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito
di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-
familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere

che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto
richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori
delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedi-
menti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibi-
lità”
Nel caso di specie deve, quindi, considerarsi operante la “condictio indebiti”, ov-
vero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche
effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o
avente diritto”, essendo stata accertata l’insussistenza dalla data di presenta-
zione del ricorso dei presupposti per l’assegno di mantenimento la cui correspon-
sione nelle more, non ha avuto una concreta funzione alimentare, avendone be-
neficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in
cui era noto il rischio restitutorio.
C1 va, quindi, condannata alla restituzione, in favore di P1 dell’importo di
7.222,64 (Euro. 21.700 -14.477,36), oltre interessi dalla data di corresponsione
al soddisfo, sorgendo la relativa obbligazione ex lege, pur in assenza di domanda,
conseguendo direttamene al venir meno del titolo giustificativo per l’incamera-
mento delle somme (Cass. 21699/11 ).
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 2022 vanno liquidate in Euro. 3553,00
(pari al 70% di Euro. 5.077,00 – valori medi scaglione 5.201,00-26.000,00 –
tenuto conto del parziale accoglimento della domanda), oltre 15% per rimborso
forfetario spese generali, iva e c.p.a., come per legge, oltre Euro. 237,49 per
spese vive (contributo unificato).
P.Q.M.
Il G.O., Tiziana G. Falsaperla;
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1594/2016 R.G.,
ogni contraria istanza ed eccezione disattese;
accoglie l’opposizione proposta da P1 e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia del
precetto notificato in data 22.12.2015, su istanza di C1
in accoglimento della domanda restitutoria, condanna C1 al pagamento, in fa-
vore di P1 al pagamento dell’importo di Euro. 7.222,64;
condanna C1 al pagamento, in favore di P1 delle spese legali, complessivamente
liquidate in Euro. 3.553,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, iva
e c.p.a. come per legge, oltre Euro. 237,49 per spese vive.
Conclusione
Così deciso in Catania, il 15 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2026.