Accollo del mutuo in separazione consensuale e mancata previsione nel divorzio

Trib. Brescia, Sez. I, sent. 3 aprile 2026 n. 3521

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo generale n. …/2024 promossa da P1 (c.f./p. i.v.a. (…)), con il patrocinio dell’avv. …presso il cui studio è elettivamente domiciliata Attrice contro C1 (c.f./p. i.v.a. con il patrocinio dell’avv. …e dell’avv. …, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. … convenuto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Richiamati gli atti ai fini dell’esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. 2. Le allegazioni delle parti e la fondatezza dell’opposizione. Con ricorso per decreto ingiuntivo, C1 ha azionato il credito maturato nei confronti della ex coniuge P1 , per aver corrisposto, in luogo della predetta, la quota di mutuo, pari al 50%, contratto da entrambi il 21/07/2005 per l’acquisto, dell’immobile sito in (…) (B.) adibito ad ex casa coniugale. In particolare, il ricorrente ha specificato che i coniugi hanno acceso il mutuo ipotecario n. (…), con la soc. S. S.r.l. (precedentemente nominata “Banca X S.p.a”), per la somma complessiva di Euro 140.000,00, avente una durata di 30 anni a partire dal 21 /07/2005 (data di erogazione del prestito), obbligandosi entrambi a sostenere, ciascuno nella misura della metà, 361 rate mensili (doc. 2 della produzione di parte convenuta). A seguito della separazione coniugale, ha sostenuto da solo l’obbligazione del pagamento dell’intera rata di mutuo in esecuzione degli accordi separativi, omologati dal Tribunale di Brescia in data 2.04.2015 (doc. 1 della produzione di parte convenuta). L’esonero dell’ex coniuge dal pagamento delle rate di mutuo, tuttavia, è cessato a seguito del divorzio. La sentenza di divorzio, infatti, recependo l’accordo delle parti, nulla ha contemplato in merito all’accollo del mutuo, sicchè deve ritenersi caducata l’efficacia di quanto pattuito in separazione. Ciò nonostante, a far data dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 2864/2018 in data 18/10/2018 (doc. 9 della produzione di parte convenuta), l’ex coniuge ha continuato a non versare la quota di mutuo di sua spettanza tanto da aver maturato nei confronti del C1 un debito di Euro 18.288,36, pari alla metà di quanto da lui versato (per intero Euro 36.576,71). Il pagamento di detto importo è stato ingiunto a C2 , con decreto ingiuntivo n. 2636/2024 R.G del 18/07/2024, notificato in data 26/07/2024. Avverso il titolo monitorio C2 ha proposto opposizione eccependo di non essere tenuta al pagamento delle rate di mutuo rivendicate dal C1 quindi negando il diritto di regresso vantato dal ricorrente, in virtù dell’accordo intercorso tra i coniugi in sede di separazione consensuale e recepito dalla sentenza n. 3864/2015, omologata in data 02/04/2015, in cui si legge testualmente all’art. 2 che: “La casa coniugale, sita in (…) (B.), rimane assegnata al sig. C1 che si impegna a provvedere al pagamento delle rate del mutuo anche per la parte di spettanza della sig.ra P1. In forza di detto accordo, dunque, il C1 si è accollato per intero il mutuo, a fronte di accettazione da parte della P1 che l’immobile rimanesse assegnato a lui, sino a quando non fosse stato venduto. Tale assunto sarebbe stato confermato implicitamente dagli ex coniugi in sede di divorzio, nella sentenza n. 2894/2018, che contempla la regolamentazione esplicita delle condizioni patrimoniali difformi rispetto a quanto disposto e concordato precedentemente in sede di separazione, ma nulla in merito alla questione del mutuo lasciando inalterato tale assunto rispetto a quanto precedentemente concordato. In sede di divorzio, cioè, le parti avrebbero modificato le condizioni della separazione adeguandole alla nuova condizione abitativa della moglie e della figlia ormai stabilmente trasferite a (…), sicché nulla è contemplato in ordine all’assegnazione della casa coniugale rimasta nella disponibilità del coniuge ancora radicato sul territorio bresciano. Così, in sintesi, enucleate le contrastanti allegazioni delle parti, occorre brevemente osservare come l’art. 158 c.c. consenta alla coppia di regolamentare insieme agli avvocati la crisi coniugale radicando avanti il Tribunale competente un procedimento di separazione consensuale, che offre tempi più rapidi e costi inferiori rispetto ad una separazione giudiziale. L’autonomia negoziale nel rapporto di coniugio non è sconfinata, ma incontra limiti dettati dal legislatore – come l ordine pubblico e le norme imperative – e dal giudice che opera un vaglio giurisdizionale sulle condizioni di separazione tramite l’omologazione, in assenza della quale l’accordo dei coniugi non ha efficacia. Quanto al contenuto dell’accordo, si distinguono due categorie: -contenuto necessario, quale insieme di clausole essenziali aventi causa nella separazione e collegate direttamente ai diritti e agli obblighi che discendono dal perdurante matrimonio. Sono riconducibili a questa categoria il consenso reciproco dei coniugi a vivere separati, l’affidamento e il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, nonché l’assegnazione della casa familiare ove ne ricorrano i presupposti; -contenuto eventuale, quali ulteriori pattuizioni contenute nell’accordo separativo, facoltative ed autonome rispetto alla separazione, che costituisce solo l’occasione, e non la causa, della loro regolamentazione. Espressivi della libera autonomia contrattuale, tali pattuizioni mirano a definire complessivamente, con l’avvento della separazione, tutti i precedenti rapporti economici tra i coniugi. Questi negozi possono avere svariate finalità: non solo solutoria, ma anche compensativa, divisoria o risarcitoria. A titolo esemplificativo, si annoverano tra queste la divisione dei beni in comunione, la disciplina del godimento della casa di villeggiatura, l’impegno a vendere un bene comune e a estinguere il mutuo con i proventi, la destinazione dell’animale domestico. Ricondurre la clausola ad una delle due categorie, che possono convivere nel medesimo accordo di separazione, ha un risvolto significativo poiché a ciascuna categoria corrispondono conseguenze giuridiche differenti. Le clausole della prima categoria, qualora sopraggiungano giustificati motivi, sono rivedibili dopo la separazione con apposito ricorso al giudice ex art. 473bis.29 c.p.c. e vengono superate dall’eventuale sentenza di divorzio. Al contrario, quelle di contenuto eventuale – come la clausola sull’accollo del mutuo nel caso di specie – soggiacciono a una disciplina differente: essendo patti autonomi, questi restano a regolare i reciproci rapporti dei separati con forza di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c., senza potere essere revocati né modificati nel loro contenuto dal giudice della crisi familiare. Per definire la natura autonoma o meno delle clausole, è compito del giudice interpretarle secondo i criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e ss. c.c., partendo dal senso letterale della pattuizione e dalla volontà comune dei coniugi (cfr Cass. n. 20034/2024, Cass. n. 16909/2015). Ciò posto, recepiti i principi sopra sposti, nel caso di specie può senz’altri ritenersi che il patto con il quale in sede separativa i coniugi hanno contemplato l’accollo del mutuo in capo al marito integri gli estremi dell’accordo economico dal contenuto autonomo rispetto alle pattuizioni concernenti gli aspetti propri della separazione (affido e mantenimento della figlia minore). Tanto è dato affermare non solo in considerazione del dato letterale della pattuizione ma anche dalla volontà delle parti desumibile dalla condotta coeva e successiva alla cessazione dell’affectio coniugalis. L’intenzione delle parti di far cessare l’obbligo in capo alla P1 di pagare le rate del mutuo, indipendentemente dalla dal regime di separazione, si evince, dalla circostanza che in sede di accordo divorzile nulla fosse contemplato in merito al mutuo né alla casa coniugale intanto invenduta, nonostante l’intenzione dei coniugi in tal senso manifestata negli accordi per la separazione. I nuovi accordi, peraltro, sono coerenti con la situazione abitativa dei coniugi ormai stabilizzata (l’ex marito continuava ad abitare la casa coniugale mentre la moglie ormai trasferita assieme alla figlia a (…)). Di non poco momento, inoltre, si giudica, la circostanza, in atti documentata, che attualmente penda giudizio per la divisione dell’immobile in comune e ciò a conferma della volontà dei coniugi di disancorare le sorti del mutuo dalla separazione e piuttosto di regolamentarlo in ragione dell’utilizzo dell’immobile da parte dell’ex marito e del disinteresse dell’ex moglie ad abitarlo con la figlia a lei affidata (e a conservarne la quota di proprietà) in quanto traferita altrove. Avendo l’accordo sul mutuo natura autonoma rispetto alla separazione, il patto non può ritenersi cessato/ superato per effetto della mancanza di specifica previsione sul punto in seno al nuovo accordo divorzile. Ne discende l’infondatezza della pretesa creditoria azionata dal convenuto proprio sul presupposto di aver maturato, dal divorzio in poi, il diritto di regresso nei confronti dell’ex coniuge per effetto di reviviscenza dell’obbligazione di sostenere pro quota le rate del finanziamento. Alla stregua delle superiori argomentazioni, assorbite le ulteriori domande ed eccezioni, pertanto, l’opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. Le spese di lite. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico del convenuto opposto nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da Euro 5.201,00 a 26.000,00), in Euro 919,00 per fase studio, Euro 780,00 per fase introduttiva, Euro 1680,00 per fase di trattazione, Euro 1701,00 per fase decisionale, cosi complessivamente in Euro 5.080,00 oltre spese generali, iva e epa come per legge e spese del monitorio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. P.Q.M. Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, cosi decide: accoglie l’opposizione proposta da C2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2636/2024 R.G del 18/07/2024, notificato in data 26/07/2024; revoca il predetto decreto ingiuntivo; condanna C1 alla rifusione in favore di C3 delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5.080,00, oltre spese generali, iva e epa come per legge, oltre spese del monitorio già liquidate, in favore del procuratore antistatario. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Conclusione Così deciso in Brescia, il 3 aprile 2026. Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2026