I genitori concorrono alle spese straordinarie in misura proporzionale al proprio reddito e alla capacità di lavoro di ciascuno

Cass. civ., Sez. I, Ord.,17/06/2025, n. 16322
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15493/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA FORMENTINI N. 80, presso lo studio dell’avvocato VIRGILI RITA (Omissis) che lo rappresenta e difende – ricorrente – Contro B.B., elettivamente domiciliato in FERMO CORSO CAVOUR N. 117 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CEROLINI PAOLO (Omissis) che lo rappresenta e difende – ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1814/2023 depositata il 20/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. Svolgimento del processo Ritenuto che: Il Tribunale di Fermo, con sentenza nr 386/2022, corretta con ordinanza 2.2.2023, disponeva l’addebito della separazione fra B.B. ed A.A. in capo al marito e l’affido dei minori ai Servizi sociali, la collocazione presso la madre nonché l’attribuzione alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di Euro 600,00 per ciascuno oltre al 100% delle spese sostenute nonché l’importo di Euro 800,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge. Avverso tale decisione A.A. proponeva appello eccependo la nullità della c.t.u. chiedendo l’affidamento dei minori, l’aumento dell’assegno stabilito a suo favore e l’attribuzione a carico del padre del 100% delle spese straordinarie. Si costituiva B.B. istando per il rigetto dell’appello ed in via incidentale chiedeva l’addebito della separazione in capo alla moglie, il collocamento dei figli presso di sé. La Corte di appello con sentenza nr 1814/2023 accoglieva parzialmente l’appello principale ponendo a carico della madre il 30% delle spese straordinarie ed il 70% a carico del padre; disponeva che quest’ultimo versasse alla madre oltre al mantenimento, anche l’assegno unico ed universale per il nucleo familiare dallo stesso percepito, respingendo per il resto l’appello principale e quello incidentale. Escludeva che nell’indagine tecnica fossero configurabili i profili di nullità denunciati. In primo luogo, per quello che riguarda la durata del colloquio con i minori da parte del dott. C.C., osservava che tale fatto non determinava l’invalidità delle operazioni tenuto conto che non era stato spiegato per quale ragione il colloquio non sarebbe stato sufficiente ai fini dell’espletamento dell’incarico. Per quanto riguarda le registrazioni dei colloqui che, secondo la prospettazione dell’appellante sarebbero state consegnate in modo incompleto il giudice di merito rilevava che la censura era generica e non intaccava l’articolata motivazione del Tribunale basata sul fatto che il c.t.u., nell’elaborazione del risultato finale, doveva dare una rappresentazione sintetica dei colloqui e che in ogni caso doveva escludersi, nel caso concreto, l’effettiva rilevanza ai fini della decisione delle porzioni di conversazione che la parte resistente aveva sottolineato, come non riportate, trattandosi di dichiarazioni relative ad episodi emersi ed analizzati nel corso della prima c.t.u., espressamente richiamata dalla dott.ssa Maroni, ed in base alle quali il Tribunale aveva ritenuto che la mancata completa trasposizione dei colloqui non aveva inficiato la validità delle ricostruzioni e conclusioni cui era pervenuta la c.t.u. Osservava pertanto che l’appellante si era limitata a contestare la validità della consulenza senza intaccare le conclusioni del c.t.u. che sono state poste a fondamento della decisione del Tribunale di affidare ai servizi sociali i figli minori. Rilevava poi quanto alla mancata audizione del teste D. e del figlio, finalizzate entrambe a sostenere i rilievi sollevati in ordine allo svolgimento delle operazioni peritali, che la genericità della censura non aveva intaccato la motivazione del Tribunale laddove non aveva dato corso alla richiesta ritenendola infondata. Con riguardo alle spese straordinarie, per le quali l’appellante sollecitava una modifica nel senso di accollarle per intero al padre in considerazione del suo stato di disoccupazione e del fatto che i minori trascorrevano tutto il tempo con la madre, la Corte riteneva parzialmente fondata la domanda ponendo a carico del padre il 70% delle spese in considerazione del divario reddituale esistente fra i genitori e del maggior apporto dato dalla A.A., con la quale i figli coabitavano. La Corte poi passava a vagliare l’impugnazione incidentale con cui l’appellato si doleva dell’addebito della separazione. Al riguardo rilevava che l’assoluzione in sede penale dal reato di maltrattamenti non rappresentava un elemento sufficiente ad escludere l’addebito della separazione. Osservava che l’assoluzione pronunciata dal giudice penale era stata legata alla mancanza di prova circa l’abitualità delle condotte non avendo a tal fine ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa. Evidenziava che in data 6.10.2013 la A.A. aveva riferito di essere stata percossa ed aggredita alla presenza dei bambini ed era stata dimessa dal Pronto soccorso con contusioni alla regione auricolare sinistra e con un giorno di prognosi e che altri episodi di aggressioni, descritti nella sentenza penale, costituivano indici di un atteggiamento aggressivo posti in essere ai danni della A.A. e ritenuti idonei a rendere intollerabile la situazione così da giustificare l’addebito in capo al marito. Escludeva poi che un qualche rilievo potessero assumere ai fini in esame i comportamenti ostativi della moglie nei rapporti padre-figli trattandosi di aspetti che non influiscono sulle cause della separazione quanto sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Riteneva che non potesse essere accolta la richiesta del padre di modificare la collocazione dei minori tenuto conto dell’atteggiamento di avversione manifestati da parte di D. e P. sottolineando che l’affido ai servizi sociali rappresentava una misura idonea a tutelare l’interesse dei minori perché finalizzata a realizzare una graduale ripresa dei rapporti tra i figli ed il padre e a garantire il rispetto del principio della bigenitorialità. Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito B.B. con controricorso e ricorso incidentale affidato a 4 motivi. Motivi della decisione Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la violazione ai sensi dell’art. 360 nr 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 111 della cost e dell’art. 115 c.p.c. non corretta disposizione relativa ai figli minori-nullità della consulenza per il mancato rispetto del contraddittorio e omessa e/o distruzione atti irripetibili ad opera della c.t.u. D.D. – mancata consegna di materiale peritale ai CTP e all’avvocato della ricorrente- omesso esame dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione fra le parti. Si deduce che la Corte di appello sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni giudicando su perizie che non avevano rispettato il contraddittorio e redatte con difformità di trattamento nei confronti del B.B. e della A.A. e non avrebbe deciso sulla base di prove che erano state dedotte dalla ricorrente e formate nel processo e sulla mancata consegna delle complete registrazioni effettuate nel corso della seconda c.t.u. sia ai consulenti di parte che al difensore dell’appellante, con ciò impedendo di svolgere contestazioni più dettagliate. Con un secondo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 360 primo comma nr 5 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per aver la Corte di appello reso un giudizio non basato sulle risultanze processualiomessa disposizione sulle spese straordinarie. Si lamenta che la Corte di Appello, pur avendo parzialmente accolto il suo appello sulla ripartizione delle spese straordinarie per i figli, non avrebbe applicato correttamente l’art. 316-bis c.c., attribuendo rilevanza non all’attuale stato di disoccupazione di A.A. ma alla possibilità della stessa di potersi utilmente inserire nel mercato del lavoro. Il primo motivo appare inammissibile per violazione dell’art. 366 nr 4 e 6 c.p.c. La ricorrente lamenta che il giudice di appello non avrebbe ben compreso la portata delle sue contestazioni quali formulate nel motivo di appello sostenendo che la natura delle contestazioni non sarebbe stata di carattere formale ma che sarebbero stati mossi rilievi critici specifici ma omette la riproduzione – quantomeno per stralci essenziali – del contenuto del motivo di gravame del quale si contesta la lettura offerta dal giudice di merito. La ricorrente non si cura di trascrivere i brani della sentenza di primo grado e del proprio atto di appello così da fornire a questa Corte utili indicazioni per vagliare la fondatezza della doglianza articolata col primo motivo di ricorso, qui in esame. La evidenziata deficienza illustrativa mina una adeguata (o almeno sufficiente) comprensione ad opera della Corte dell’accadimento processuale, e, in specie, dell’oggetto della controversia come definito, in tal guisa impedendo qualsiasi (pur astratto) apprezzamento circa la fondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente, oltremodo prima facie destinati ad infrangersi contro una non implausibile (se non logicamente corretta) lettura degli atti processuali offerta dal giudice territoriale il quale aveva escluso che al di fuori degli eccepiti vizi di nullità ritenuti insussistenti non erano stati forniti elementi in grado di mettere in discussione le conclusioni della c.t.u. In particolare, la Corte distrettuale aveva ritenuto che in merito alla durata del colloquio non fosse stata spiegata l’incidenza di tale aspetto sulla regolarità delle operazioni peritali e che invece con riferimento alla mancata consegna delle registrazioni che erano state pacificamente consegnate nel corso del giudizio di primo grado la Corte aveva rilevato la mancanza di specificità della censura rispetto alle motivazioni poste a base della decisione impugnata. Deve evidenziarsi che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Il secondo motivo è inammissibile. La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata dalla Corte di merito nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia. Ed infatti “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021 ). Ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, occorre considerare non solo la situazione reddituale ma occorre tenere conto della capacità di lavoro di ciascun genitore. La Corte di merito, sulla premessa che le spese straordinarie hanno un carattere residuale, ha considerato ai fini della individuazione delle quote per la contribuzione alle spese straordinarie da un lato, la capacità lavorativa dell’appellante desunta dalle pregresse esperienze lavorative e la mancata allegazione, da parte di quest’ultima, della ricerca di una attività lavorativa, e, dall’altro, l’accresciuto contributo, riconosciuto dal Tribunale per ciascuno dei tre figli ad Euro 600,00 in ragione delle loro maggiori esigenze, dell’apporto dato dalla madre con la quale i figli abitano e delle differenze reddituali esistenti fra le posizioni dei genitori. La censura, nei termini in cui è stata prospettata è inammissibile in quanto tesa a stimolare una rivalutazione del merito della causa, nonostante le circostanze allegate siano state oggetto di apprezzamento di fatto da parte del giudice del merito sicché nessun omesso esame ovvero violazione di legge appare prospettabile. Resta ora da esaminare il ricorso incidentale. Con un primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360. 1 comma, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Ancona posto a fondamento dell’addebito della separazione in capo a B.B. i comportamenti offensivi e aggressivi attribuitigli da A.A., ritenendoli erroneamente confermati nella motivazione della sentenza penale del Tribunale di Fermo 499 del 24.5.2002, con la quale il predetto è stato assolto dall’imputazione per il reato previsto e punito dall’art. 572 c.p. Si sostiene che il giudice di merito avrebbe integralmente travisato il contenuto della sentenza penale di assoluzione sopra citata, giacchè nella motivazione di tale sentenza non si sarebbe dato atto della conferma dei predetti comportamenti, ritenuti piuttosto non provati proprio alla luce delle contraddittorie affermazioni rese da A.A. Pertanto, contrariamente a quanto la Corte di Appello ha affermato, il Giudice penale, dopo avere esaminato le circostanze dedotte della parte offesa in ordine alle offese e alle aggressioni che le sarebbero state arrecate da B.B., le ha ritenute irrilevanti poiché “intrinsecamente contraddittorie, generiche e non univoche”. La corretta individuazione del contenuto della sentenza avrebbe certamente comportato l’esclusione dell’addebito della separazione a B.B., poiché lo stesso addebito è stato fondato soltanto sulle circostanze sopra indicate, non confermate nel processo penale. Con un secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 , 315-bis e 151 c.c., ai sensi dell’art. 360 , 1 comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Ancona, nella sentenza ora impugnata, ritenuto, con riguardo all’addebito della separazione chiesto da B.B. nei confronti di A.A., che il diritto dei figli alla bigenitorialità non influisce sulle cause della separazione ma sull’esercizio della responsabilità genitoriale e dunque sul regime dell’affidamento dei figli minori. Si sostiene al riguardo che la violazione dei doveri di cui agli art. 147 e 315- bis c.c., ad avviso del ricorrente incidentale, assume senz’altro rilievo in ordine all’addebito della separazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 , 1 comma, c.c., secondo cui l’addebito può derivare sia dalla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia da fatti tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Con il terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 , 1 comma, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte di Appello di Ancona, in ordine al primo motivo dell’appello incidentale di B.B. – concernente l’addebito della separazione – ha escluso tale addebito nei confronti di A.A. riferendosi esclusivamente alla compromissione, da parte della stessa, del diritto alla bigenitorialità, omettendo di considerare il fatto costitutivo, dedotto nell’appello incidentale, della continua denigrazione, da parte della predetta e dinanzi ai figli, del padre e della sua famiglia di origine. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360. 1 comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello ai fini della domanda di addebito formulata dal marito mancato di considerare i fatti contenuti nelle consulenze tecniche d’ufficio espletate nel giudizio di primo grado, specificamente indicati nel primo motivo dell’appello incidentale. Tali fatti concernono il disturbo della personalità di A.A. e la denigrazione, da parte della stessa, di B.B. nonché l’atteggiamento di rabbia e rivendicazione dalla medesima tenuto nei confronti del predetto. Si sostiene che il consulente avrebbe anche evidenziato che A.A. aveva agito nei rapporti con l’altro coniuge e con i figli “in maniera educativamente fragile e accecata da personali sentimenti di rabbia e bisogni di rivendicazione”. Il Giudice di Secondo Grado pertanto ha omesso di considerare fatti decisivi rilevati dai consulenti Tecnici d’Ufficio e oggetto di discussione tra le parti, cioè il disturbo di A.A. e il comportamento della stessa vendicativo e denigratorio nei confronti del marito: tali fatti, se esaminati, avrebbero comportato l’inattendibilità degli addebiti formulati da A.A. nei confronti di B.B. per l’addebito a quest’ultimo della separazione. In effetti tale addebito è stato fondato esclusivamente sulle affermazioni unilaterali di A.A., omettendo ogni ulteriore valutazione dei fatti. Il primo motivo è inammissibile. Occorre richiamare il condivisibile indirizzo di legittimità secondo cui ” in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass. 10/06/2016, n. 11892 ; Cass. 11/10/2016, n. 20382 ; Cass. 28/02/2018, n. 4699 ; Cass. 03/11/2020, n. 24395 ; Cass. 26/10/2021, n. 30173 ); Nel caso che qui occupa il rilievo critico è finalizzato a ottenere un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie espresse dal giudice di merito che, nell’ottica del ricorrente, dimostrerebbero l’insussistenza dei comportamenti posti a base dell’addebito a suo carico. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che gli ostacoli frapposti dalla moglie alla ripresa del rapporto dei figli con il padre e, dunque, un ingiustificato impedimento alla piena realizzazione del diritto alla bigenitorialità non potesse integrare una causa di addebito alla separazione afferendo alla responsabilità genitoriale. Rileva questa Corte che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. È di tutta evidenza che i comportamenti denunciati dal ricorrente incidentale afferiscono ad una fase in cui nell’attuazione delle prescrizioni del regime di visita dettate dal giudice di merito la madre ha tenuto un comportamento non collaborativo in ragione del quale è stato disposto l’affidamento ai servizi sociali sicchè tale condotta non può essere messa in relazione con fine dell’unione. Il terzo e quarto motivo meritano un vaglio congiunto in quanto intimamente connessi sono inammissibili. Il ricorrente in entrambi i mezzi prospetta l’omessa pronuncia su un motivo di appello senza trascrivere il tenore della censura sulla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (ex Cass. n. 5344/2013 ). Il ricorrente in ossequio al principio di specificità, avrebbe dovuto non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare lo specifico passaggio dell’atto d’appello in cui dette censure erano state così formulate (tanto più che la sentenza gravata, che dà conto delle ragioni di appello cui risponde, non menziona le specifiche doglianze che il ricorrente afferma non esaminate). In proposito, si rammenta che il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio, per cui questa Corte, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072 ; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367 ). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale va rigettato. Le spese di legittimità vanno compensate stante la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensa fra le parti le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52 , comma 2, D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma il 1 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.