Natura dell’ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. e discrezionalità del giudice
Tribunale Viterbo, decr. 7 febbraio 2025
TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile Il Tribunale di Viterbo, cosi composto Dott. Eugenio Maria Turco – Presidente Dott. Francesca Capuzzi – Giudice Dott.ssa Caterina Mastropasqua – Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al R.G. n. …/2021 V.G. promosso ex art. 337 quinques c.c. ed ex 709 ter c.p.c. da P1 con gli avv.ti …e …, nei confronti di C1 , con l’avv…., cui e stato riunito in corso si causa il Proc. R.G. n. …/2021 V.G. promosso sempre ex art. 337 quinquies c.c. da C1 nei confronti di P1 e con contraddittorio integrato nei confronti dell’avv. C2 quale curatore speciale della minore X1 nominato dal Tribunale per i Minorenni di Roma e tuttavia poi revocato dal medesimo Tribunale con decreto n. …/2022, avente ad oggetto la parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con decreto collegiale n. …/2020 nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data 4.10.2021 P1 deduceva: che con decreto n. …/2020, reso nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG, il Tribunale di Viterbo aveva stabilito 1) l’affidamento congiunto della minore X2 con collocamento prevalente presso la madre, 2) il diritto di visita del padre “ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo gli incontri del padre con la figlia saranno regolati in maniera graduale nel seguente modo: affino a quando la bambina non avrà compiuto i due anni il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, domenica dalle ore 11,00 alle ore 16,00 quando poi la riaccompagnerà a casa, oltre a due giorni di ogni settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 quando poi la riaccompagnerà a casa; b) dopo che la bambina avrà compiuto i (re anni il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato fino alla domenica successiva alle ore 20.00 quando la riaccompagnerà a casa, oltre a tutte le settimane nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Durante le festività natalizie la bambina trascorrerà il giorno del 24 dicembre con un genitore e quello del 25 con l’altro (iniziando dalla madre) con orari 10-22 alla pari dei giorni del 31 dicembre/01 gennaio Pasqua/Pasquetta; durante il periodo luglio ed agosto varranno le modalità sopra indicate fino a quando la minore non avrà compiuto due anni. A decorrere dall’età di tre anni la bambina potrà trascorrere 7 giorni con il padre, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno per l’indicazione del periodo.”. 3) l’obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento nell’interesse della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo tra le parti, secondo il Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo; che, sin dalla pubblicazione del provvedimento menzionato, l’esercizio del diritto di visita paterno si era reso difficoltoso, se non impossibile, in ragione del comportamento ostruzionistico della resistente e della di lei madre, sig.ra C3 che, sovente, non rispondevano ai messaggi del ricorrente o rifiutavano le sue chiamate telefoniche al fine di precludergli i contatti con la minore e poterla vedere quindi “ogni qual volta lo desideri”; che il ricorrente veniva escluso da tutte le questioni concernenti la vita e lo sviluppo della figlia, ivi incluse, quelle relative ai trattamenti sanitari e alle vaccinazioni; che i contrasti con la resistente, i quali si acuivano nei momenti in cui il P1 si recava presso il domicilio della C1 per prendere o riaccompagnare la minore, avevano richiesto a più riprese l’intervento delle forze dell’ordine; che quando, per motivi di lavoro, il P1 era impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di visita, non gli veniva concessa la possibilità di recuperare il tempo da trascorrere con la minore; che le diffide formulate dal procuratore del ricorrente erano risultate vane in quanto tornate al mittente risultando sconosciuto il destinatario. Ciò premesso, chiedeva, a parziale modifica del decreto n. …/2021 del 09.02.2021, che il Tribunale disponesse il collocamento della minore presso il padre nell’abitazione di quest’ultimo con diritto di visita della madre come da ricorso c ponendo l’obbligo nei confronti della stessa di corrispondere un contributo al mantenimento nella somma mensile di Euro 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo, in base al protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo: in subordine, chiedeva che venisse disposto l’ampliamento delle modalità del proprio diritto di visita nonché la condanna della resistente, ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento della somma di Euro 5.000.00, o alla maggior o minore somma ritenuta di giustizia, con ammonimento alla stessa ad astenersi dall’assumere condotte volte ad ostacolare e/o impedire l’esercizio del diritto di visita paterno, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio C1 deducendo: di aver a sua volta, in data 7.10.2021, incardinato dinanzi al Tribunale di Viterbo il procedimento recante R.G. n. …/2021 VG assegnato ad altro giudice e avente ad oggetto parimenti la modifica delle condizioni dell’esercizio della responsabilità genitoriale fissate con il decreto n. …/2020 nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG; di aver sempre tenuto una condotta irreprensibile sia come compagna che come madre; che il ricorrente, al contrario, dal momento della pubblicazione del menzionato decreto, aveva assunto comportamenti pregiudizievoli per la minore; che ogni volta che il P1 esercitava il proprio diritto di visita la minore iniziava un pianto ininterrotto e spesso, al rientro presso la dimora materna, dopo aver trascorso la domenica con il padre, versava in stato di profonda agitazione e malore fisico; che, nei suoi confronti, il P1 aveva esercitato una forte pressione psicologica importunandola con l’invio di numerosi messaggi e appostamenti dinanzi alla sua abitazione; che, per tali ragioni, la stessa viveva in uno stato di paura e di ansia che l’avevano indotta a mutare le proprie abitudini di vita trasferendosi presso la casa della madre; che il giorno 4 aprile 2021 il P1 prelevata la figlia dalla dimora materna poco prima e lasciatala in luogo ignoto alla resistente, ritornava a bordo della propria autovettura presso l’abitazione della C1 inveendo nei suoi confronti dal momento che quest’ultima non aveva consegnato allo stesso dei medicinali necessari alla minore; che in quella stessa occasione il X1 prima pronunciava frasi minacciose ed offensive nei confronti della stessa e della madre, nonna materna, e poi eseguiva una spericolata manovra in retromarcia con l’intento di colpire la sig.ra C1 e che la stessa aveva denunciato quanto accaduto presso la compagnia dei Carabinieri competente e si era recata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di C.C. dove le veniva diagnosticato “trauma contusivo gomito, latero-cervicale, ginocchio e quarto dito mano sin; contusione sacro-coccigea” con prognosi di 10 gg s.c. ed antidolorifici; che la sera del medesimo giorno il P1 riportava la minore con scottature da sole sulla pelle e in stato febbrile che si protraeva anche nei giorni successivi comunicando dunque al P1 che non era possibile che lui la prendesse e che, in quell’occasione, il P1 si faceva accompagnare due volte dai Carabinieri al domicilio materno, dove un militare, entrato in casa della resistente, richiedeva, contro la volontà della C1 di misurare la febbre alla bambina; che il P1 era solito non rispettare le prescrizione sia mediche che alimentari della figlia minore imposte dai sanitari; che il ricorrente, quando veniva a prelevare la figlia presso la dimora della C1 appariva sovente in stato di alterazione psico fisica ed emanava un forte odore di alcool; che vi erano altri gravi episodi che si erano verificati, sfociati anche in procedimenti penali, e che avevano creato in capo alla C1 un grave stato di ansia tanto da essere indotta a rivolgersi al centro antiviolenza “G.” al fine di intraprendere un percorso di sostegno; che il resistente non aveva versato il contributo al mantenimento dovuto per le ultime tre mensilità né esercitava il diritto di visita infrasettimanale; che la resistente aveva perso il lavoro ed era priva di mezzi dovendo invero ricorrere all’aiuto economico necessario del fratello e della madre non risultando più sufficiente il contributo al mantenimento disposto nella misura di Euro 300,00 mensili; che la resistente in realtà non aveva mai ostacolato il P1 nell’esercizio di diritto di visita limitandosi, in isolate circostanze, a comunicare allo stesso che la minore era impossibilitata a trascorrere la giornata prevista con il padre in ragione delle sue condizioni di salute comunque certificate dal pediatra; che il P1 così come la sua famiglia d’origine, versava in buone condizioni economiche essendo titolare di un immobile e svolgendo l’attività di idraulico. Ciò premesso, concludeva chiedendo: l’affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno limitato ad una volta a settimana, previo accordo con la madre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con incontri in modalità protetta fino a quando la minore non avrebbe raggiunto almeno l’età di tre anni o comunque avrebbe acquisito pienamente la capacità di parlare, prevedendosi il trasporto della minore dalla e presso la casa della resistente a carico del ricorrente; disporsi in capo al ricorrente un contributo al mantenimento per la somma mensile di Euro 450,00 con obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore; la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in ragione dell’azione risarcitoria esperita dal ricorrente. All’udienza di comparizione delle parti veniva disposta la riunione del procedimento di più recente iscrizione, Proc. R.G. n. …/2021 VG, a quello di più risalente iscrizione promosso dal P1 Proc. R.G. n. …/2021 VG, e considerato quanto rappresentato dai procuratori delle parti in ordine alla pendenza di un ulteriore procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma avente ad oggetto la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale delle parli (VG 2488/2021), nell’ambito del quale l’avv. C2 era stato nominato curatore speciale della minore X2 ex art. 78 c.p.c.. veniva disposto, ad onere della parte più diligente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale nominato per la minore, nonché, in via provvisoria, la modifica delle condizioni già stabilite nel decreto collegiale del 9.2.2021 emesso dal Tribunale di Viterbo all’esito del procedimento Proc. R.G. n. …2020, disponendo che il padre potesse prendere e tenere la figlia con sé a settimane alterne la domenica dalle ore 11.00 alle 18.00, modificando dunque l’orario prima individuato nelle ore 16.00, fermo il resto già stabilito e salvo diverso accordo tra le parti e mandando alla Cancelleria per la comunicazione al Tribunale per i Minorenni di Roma della pendenza dell’odierno giudizio cui era stato riunito quello recante Proc. R.G. n. …/2021 VG Alla successiva udienza, dato atto che nonostante la notificazione del provvedimento il curatore speciale non si costituiva in giudizio, veniva altresì dato atto dell’avvenuto deposito del decreto n. …/2022 del Tribunale per i Minorenni con il quale, dichiarata la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Viterbo, era stato revocato il curatore speciale avv. C2 Per la figlia minore delle parti. Insistendo i rispettivi procuratori nelle posizioni originarie, lamentando il P1 persistenti difficoltà nel diritto di visita non venendogli concesso di poter ricevere/eseguire videochiamate con la figlia, se non raramente e in modo assolutamente non funzionale, all’esito, sentite le parti, concordemente con i procuratori delle stesse, veniva concesso rinvio per verificare se i rapporti tra i genitori, pur nelle difficoltà, comunque meno conflittuali, potevano avere un’evoluzione positiva e tal fine concordavano modalità di visita per le festività pasquali. Alla successiva udienza veniva dato atto del mancato miglioramento dei rapporti tra i genitori, sempre conflittuali, lamentandosi il P1 dell’assenza di flessibilità negli orari e giorni di visita con la minore da parte della controparte e quest’ultima del mancato rispetto di quanto disposto nei provvedimenti collegiali anche con riferimento agli oneri economici non corrisposti per tutte le mensilità; sentite lungamente dal giudice, all’esito, le parti concordavano di modificare provvisoriamente le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia già stabilite prevedendo che il papà avrebbe potuto vedere la bambina con le seguenti modalità: il martedì dalla 17.30 alle 19.30, il giovedì dalle 16.30 alle 19.30, a domeniche alternate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e altresì di prevedere che nei giorni in cui la bambina non avrebbe visto il padre sarebbero state effettuate videochiamate tra padre e figlia nell’arco temporale dalle ore 18.30 alle ore 19.00; le parti, altresì concordavano l’inserimento di un pernottamento della bambina presso il padre tra le giornate di sabato e domenica. All’ulteriore successiva udienza di verifica dell’andamento della situazione veniva dato atto delle difficoltà riscontrate anche in ragione degli effetti del P2 quanto alla regolarità della frequentazione tra padre e figlia, a causa del quale le incomprensioni e le difficoltà tra le parti risultavano altresì acutizzate, e, tuttavia, dando atto che era stato posto in essere il pernottamento della minore presso il padre, venivano ulteriormente modificati i provvedimenti per la frequentazione padre e figlia nel senso che, in luogo delle due domeniche al mese alternate, il padre potesse trascorrere un fine settimana al mese con la minore, dal sabato alle 10.00 fino alle 19.30 della domenica con pernottamento, disponendo che il sig. P1 il sabato facesse fare alla minore, alle ore 19.00, una videochiamata alla madre, con conferma delle modalità, quanto al resto prima già individuate. Successivamente, considerato che nonostante la persistenza di conflittualità e incapacità comunicativa e di collaborazione tra le parti l’incremento degli incontri padre-figlia risultava avere esiti positivi, venivano ulteriormente ampliati gradualmente le visite padre-figlia disponendo, quanto agli incontri infrasettimanali del martedì e del giovedì, la loro individuazione come da ordinanza del 12.10.2022 ove venivano altresì rigettate le prove orali articolare da entrambe le parti e venivano inoltre acquisite agli atti comunicazione del Comune di …concernente tanto un’annotazione di polizia giudiziaria della Legione Carabinieri Lazio – Stazione di …- tanto la valutazione delle competenze genitoriali dei genitori di X2 già demandata dalla A. di V. dal Tribunale per i Minorenni di Roma. All’udienza di rinvio, concordate le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia per il periodo natalizio, i procuratori delle parti, pur riportandosi ai propri scritti quanto alle conclusioni rassegnate, davano atto dell’evoluzione della situazione e degli accordi raggiunti tra i rispettivi assistiti e chiedevano che il procedimento venisse riservato alla decisione del Collegio. Successivamente parte ricorrente P3 chiedeva l’inserimento dei pernottamenti anche durante la settimana; veniva dunque disposto un aggiornamento della situazione in essere tra le parti e quanto alla minore. Alla successiva udienza, sentite le parti lungamente dal giudice designato per la trattazione del procedimento, all’esito le stesse concordavano di inserire il pernottamento presso il padre il giorno del martedì, quando il padre avrebbe preso la bambina all’uscita di scuola per riportarla il mercoledì mattina a scuola, prevedendo altresì che con la line dell’anno scolastico 2024 il padre avrebbe riportato a casa la figlia nelle giornate di giovedì alle ore 21.30 in luogo delle previste ore 19.30 rimanendo questo come orario anche per il successivo periodo invernale. Evidenziando nuovamente il mancato esatto adempimento degli oneri economici in capo al P1 i procuratori delle parti chiedevano che il procedimento venisse riservato alla decisione del Collegio, così come avvenuto, medio tempore il difensore del P1 rappresentando che non era stato più possibile dare atto alle modalità di visita e frequentazione concordate, in particolare quanto ai pernottamenti, non risultando neanche il padre tra i soggetti autorizzati a prelevare la figlia da centri estivi, manifestando dunque un riacutizzarsi dei contrasti tra le parti. 2. Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, in ordine all’affidamento della minore X2 va rigettata la domanda avanzata originariamente dalla resistente, e invero non più coltivata nel corso del giudizio, volta ad ottenere l’affidamento esclusivo della figlia. Va premesso che, per effetto della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l’affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. Prescrive, all’uopo, il legislatore che il giudice debba valutare “prioritariamente” la “possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, per procedere poi, solo eventualmente, a stabilire “a quale di essi i figli sono affidati”, dovendo tale ultimo affidamento, ex art. 155 bis c.c. – oggi abrogato – nonché ex art. 337 quater c.c. – introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219) -, trovare la sua giustificazione con l’individuazione di un preciso pregiudizio che il minore rischia di subire dall’affidamento condiviso e che nel caso di specie non è risultato in alcun caso sussistere. Ciò posto, gli elementi addotti dalla resistente a sostegno della propria domanda, nonché quanto emerso nel corso del giudizio, non sono risultati idonei a giustificare una soluzione diversa dall’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Va rilevato, come gli ulteriori argomenti addotti dalla resistente a sostegno della propria pretesa siano sintomatici di una generale incapacità delle parti di superare i fatti accaduti nel passato con difficoltà a contestualizzarsi nel presente alimentando così la loro conflittualità e tuttavia senza mostrare disponibilità o apertura ad un superamento di tale condizione nell’interesse di X2. Sotto questo profilo appaiono emblematiche le conclusioni a cui è giunta la dott.ssa X3 , psicologa presso l’A. di V. Complesso Ospedaliero Belcolle U.c.c. Psicologica, che nel ritenere che entrambe le parti presentino “moderate capacità genitoriali intese come capacità di svolgere la funzione affettiva e protettiva” e che, per l’effetto, risultava necessario rafforzare, per entrambe i genitori della piccola X2 “la funzione riflessiva e la capacità di sintonizzarsi con gli stati emotivi della bambina, evidenziava uno scarso livello di collaborazione tra le parti nella gestione della minore. Il caso di specie, infatti, è risultato caratterizzato da una rilevante conflittualità tra le parti generata, inizialmente, da un probabile fraintendimento dei provvedimenti disposti nel precedente giudizio da parte del P1 quanto al riferimento, nello stabilire le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia. “Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre…” che in alcun modo potevano essere intese come una assoluta libertà in capo al padre, invero visite estemporanee subordinate all’accordo con l’altro genitore, considerato che, ove mancante, come avvenuto, ben delineati erano gli ambiti della frequentazione tra padre e figlia, e, dall’altro, dalla poca flessibilità dimostrata dalla resistente C1 al momento di individuare concordemente spostamenti di giorni o recuperi di quelli persi, indisponibilità crescente di pari passo con il lamentato mancato rispetto degli obblighi economici posti in capo al P1 anche perché foriero di difficoltà pratiche e di sostentamento per la resistente. Nell’incapacità delle parti di trovare un terreno comune volto a disinnescare il livello di tensione, accresciuto anche dalle reciproche denunce e querele sporte, non vi è tuttavia la rappresentazione di un genitore con piene capacità genitoriali e dell’altro invece sfornito delle stesse, avendo dimostrato entrambe le figure carenze che non consentono di ritenere che un comportamento dell’uno sia pregiudizievole per la minore, adottando entrambi atteggiamenti che non concorrono alla serenità della propria figlia, dovendosi piuttosto ritenere necessario che le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, il cui avvio è da demandarsi in capo ai Servizi Sociali competenti territorialmente, al fine di individuare strategie comunicative che consentano ad entrambe di svolgere il ruolo genitoriale con una maggiore consapevolezza e inclusione l’uno dell’altro nella vita della minore. Se dunque l’affidamento condiviso della minore, per quanto richiedente per la sua attuazione in maniera piena e regolare, l’impegno delle parti al rispetto reciproco, risulti la modalità più confacente alla situazione di specie per tutto quanto detto sopra, in ordine al collocamento della bambina si ritiene di confermare quello presso la madre già in atto, con rigetto dunque della domanda avanzata dal P1 di disporlo presso di lui. Invero, le ripetute condotte ostruzionistiche della sig.ra C1 , e della di lei madre sig.ra C3 , dedotte dal P1 a sostegno della propria domanda, se da un lato, almeno in diversi episodi, possono sicuramente essere risultate pretestuose e poco edificanti, dall’altro lato non possono considerarsi di gravità tale da giustificare la soluzione del collocamento presso il padre di una minore di neanche cinque anni determinandole un cambiamento di abitudini e di ruotine che non sarebbe per la stessa confacente e utile. Tanto più che nel tempo si sono intervallate, alle dedotte condotte ostruzionistiche, aperture (si vedano i numerosi accordi intercorsi tra le parti nel corso dell’attività istruttoria) e “tolleranze” (il riferimento è al mancato pagamento puntuale del contributo al mantenimento da parte del ricorrente nonché delle spese straordinarie per i quali la resistente ha evitato di intraprendere un ulteriore giudizio) da parte della resistente, che, al tempo, in diverse occasioni, è rimasta vittima delle intemperanze, a volte anche gravi, del sig. P1. Ciò posto e chiarito, in ordine alle modalità del diritto di visita paterno, si ritiene di poter recepire quanto, faticosamente, concordato dalle parti progressivamente nelle varie udienze che si sono tenute e nello specifico di disporre pertanto che il padre possa e tenere con sé X2 : a settimane alternate dalle ore 10.00 del sabato fino alla domenica successiva alle ore 20,00 quando il padre la riaccompagnerà a casa dalla madre: tutte le settimane nei giorni di martedì dall’uscita di scuola alla mattina successiva del mercoledì quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e giovedì quando il padre la prenderà all’uscita di scuola e riporterà la figlia presso la madre entro le ore 21.00; quanto alle festività natalizie, in ragione della domanda avanzata congiuntamente dalle parti all’udienza del 17 gennaio 2024, si dispone che la minore, ad anni alternati, iniziando dalla resistente, trascorra con un genitore il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 27 dicembre e con l’altro il periodo ricompreso tra il 28 dicembre e il primo gennaio; tutte le ulteriori festività civili e religiose X2 le trascorrerà, alternate di anno in anno, con un genitore o con l’altro; durante il periodo estivo la bambina potrà trascorrere due settimane, anche non continuative, con il padre, da concordarsi con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno. Si ritiene inoltre di prevedere, laddove dovessero sorgere difficoltà per il tempo che la minore trascorre con il padre e considerato che medio tempore il P1 ha lamentato di non aver avuto modo di far pernottare la minore presso di sé, che venga attivato da parte dei Servizi Sociali competenti un servizio di educativa domiciliare, almeno nel numero di uno a settimana, al fine di verificare eventuali anomalie e suggerire modalità al fine di ristabilire la serenità della minore anche presso il domicilio paterno. Quanto agli oneri genitoriali di mantenimento giova premettere che, com’è noto, sussiste un dovere inderogabile dei genitori in tal senso il cui fondamento ha matrice costituzionale (art. 30 Cost., “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”), con specifica disciplina primaria nell’art. 337 ter c.c., norma che – nel ribadire il principio della c.d. bigenitorialità – attribuisce al giudice il potere di stabilire “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli” (art. 337ter, 2 comma, c.c.), a fronte dei correlativi diritti che i figli acquisiscono sin dal momento della nascita e che non vengono meno neanche con il raggiungimento della maggiore età. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli “perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (…)” (cfr. Cass. 19589/2011 ; nello stesso senso ex multis Cass. n. 455/2012). In ordine al quantum del contributo è d’uopo rilevare che l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli deve essere individuato in base alle rispettive sostanze dei genitori ma anche in ragione delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, l’obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020). Tutto ciò premesso, si osserva che in ragione del divario economico di risorse esistente tra le parti a favore del ricorrente, nonché dei diversi tempi di permanenza della figlia con i rispettivi genitori, essendo prevalenti quelli presso la madre con la quale la figlia convive, appare congruo porre a carico del P1 un contributo per il mantenimento della figlia pari a Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, somma che appare complessivamente congrua al soddisfacimento delle necessità e bisogni di X2 tenuto altresì conto del concorso paritario nelle spese straordinarie occorrenti perla stessa, da individuarsi secondo il Protocollo assunto dal Tribunale di Viterbo in materia in data 11.9.2018, che deve parimente riconoscersi e non sussistendo elementi per accordare l’incremento della misura della somma come già stabilita con il decreto collegiale di cui si chiede la modifica come avanzato invece da parte C1 la quale ha rappresentato di essersi reinserita nel mondo del lavoro sia pure per un tempo giornaliero ridotto e conseguendo redditi limitati. In ordine poi alla condanna della resistente ex art. 709 ter c.p.c., all’ammonimento nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00, invocate originariamente dal ricorrente, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “le misure sanzionatorie previste dall’art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicale facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”; esse, tuttavia, non presuppongono l’accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che l’avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l’irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (Cass. ord. n. 37899 del 28/12/2022). Ne discende che, sfuggendo al principio della domanda, tali misure, ascrivibili alla categoria dei c.d. danni punitivi, sono rimesse alla discrezionalità del giudice che può, dunque prescindere dall’accertamento del danno effettivo riportato dal minore quale conseguenza dell’inadempienza genitoriale. Ebbene, nel caso di specie, in ragione di tutto quanto emerso nel corso del giudizio, nelle udienze e dagli atti emerge che entrambi i genitori hanno tenuto condotte che non sono risultate pienamente collaborative sia con riferimento al rispetto delle prescrizioni giudiziali, considerato che lo stesso P1 ha ammesso di non aver corrisposto totalmente e puntualmente le somme poste a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore, sia quanto alla realizzazione piena delle modalità di visita e frequentazione tra la minore e il padre per tutto quanto segnalato sopra. Alla luce di quanto sopra, considerata l’assenza di prevalenza di un comportamento ostativo e non conforme alle prescrizioni già in atto da parte di uno dei due genitori, il Collegio ritiene di ammonire entrambe le parti alla collaborazione e cooperazione e al rispetto di quanto disposto, nonché di sollecitarli ad aderire ai percorsi di sostegno che il Servizio Sociale è invitato a individuare il loro favore al fine di risolvere, o, quanto meno, di attenuare la conflittualità disponendosi alla valorizzazione l’uno dell’altro quale figura genitoriale, entrambe necessarie per il sereno sviluppo di X2. Da ultimo, in ragione dell’esito complessivo della lite e della natura del giudizio nonché dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio devono compensarsi interamente, assenti inoltre i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto n. …2020 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 5.2.2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezioni, così provvede: – conferma l’affidamento della figlia minore delle parti, X2 , nata il X 2020, in via condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all’istruzione, all’educazione e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della stessa; le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà nell’occasione; – conferma il collocamento della minore presso la madre: – dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato fino alla domenica alle ore 20,00, con pernottamento, quando il padre riaccompagnerà la minore presso la casa dalla madre; tutte le settimane nel giorno di martedì dall’uscita di scuola alla mattina del mercoledì, con pernottamento, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e il giovedì dall’uscita di scuola fino alle 21.00 quanto il padre riporterà la figlia presso la madre; quanto alle festività natalizie, si dispone che la minore, ad anni alterni, iniziando dalla resistente, trascorra con un genitore il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 27 dicembre e con l’altro il periodo ricompreso tra il 28 dicembre e il primo gennaio; tutte le ulteriori festività civili e religiose X2 le trascorrerà, alternate di anno in anno, con un genitore o con l’altro; durante il periodo estivo la bambina potrà trascorrere due periodi di 7 giorni ciascuno, anche non continuativi, con il padre, periodi da concordarsi con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno; – conferma l’obbligo in capo al P1 di corrispondere in favore della sig.ra C1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore X2; – dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo; – rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti; – ammonisce entrambe le parti al rispetto di quanto disposto nonché a collaborare tra di loro per il benessere della minore favorendo la comunicazione nonché l’inclusione delle rispettive figure genitoriali nella vita di X2; – manda ai Servizi Sociali competenti territorialmente in base alla residenza della minore (Castel Sant’Elia – VT) di verificare, unitamente alle parti, la disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione familiare; – manda parimenti ai Servizi Sociali di provvedere a verificare, unitamente alle parti, l’opportunità di avviare un servizio di educativa domiciliare, almeno una volta a settimana, in occasione della permanenza della minore presso il padre; – spese di lite interamente compensate. Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche ai Servizi Sociali. Conclusione Cosi deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024. Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025.
