Affido super esclusivo alla madre se il padre si disinteressa totalmente del figlio

Tribunale Pescara, Sent., 19/05/2025, n. 559
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA PRESIDENZIALI CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. (…) dott. (…) Giudice dott.ssa L. (…) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I (…) iscritta al n. r.g. 2671/2024 promossa da: (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata (…)presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E (…) (C.F. (…)), residente (…)RESISTENTE CONTUMACE NONCHE’ PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE (…) OGGETTO: separazione giudiziale (…) come in atti. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ricorso presentato in data (…) ha agito nei confronti del coniuge (…) chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del figlio minore (…) e collocamento esclusivo dello stesso presso la madre, con conseguente assegnazione della casa condotta in locazione dal (…) che venisse posto in capo al (…) l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (…) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (…) oltre al 50% delle spese straordinarie, che venisse disposta la percezione da parte della madre dell’assegno unico universale, con vittoria delle spese di lite. 2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva né compariva in giudizio e, pertanto, all’udienza del 30.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. 3. Nella medesima udienza venivano disposte indagini di polizia tributaria al fine di conoscere la situazione reddituale, finanziaria e matrimoniale del resistente. 4. Le risultanze dei suddetti accertamenti venivano depositate in data (…). 5. All’udienza del 7.05.2025 parte ricorrente rinunciava ai termini per il deposito di scritti difensivi ribadendo le conclusioni rese nel proprio atto introduttivo e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. 6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l’affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi separati di fatto almeno dal novembre 2023 e, quindi, da quasi un anno dalla data di presentazione del ricorso a seguito dell’allontanamento, intimato dalla ricorrente, del marito dalla casa coniugale a causa dei dedotti comportamenti del (…) senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i medesimi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo opposto il resistente che è rimasto contumace. 7. Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l’art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l’affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l’affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 8) e nella CEDU (artt. 2,30 e 31). La regola dell’affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08). Il disinteresse mostrato dal padre per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d’ufficio. 8. Nel caso di specie deve essere disposto l’affidamento super esclusivo del minore (…) alla madre (…) essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente. Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il (…) non ha mai provveduto al sostentamento dei figli sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale. Proprio le dedotte condotte assunte dal resistente hanno portato ad una compromissione dei rapporti con i figli che, per paura della sua aggressività, si astengono dall’avere contatti con lo stesso. Il disinteresse del resistente per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito. 9. Quale conseguenza dell’affidamento super esclusivo del minore alla madre, deve essere disposta l’assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi abiterà unitamente ai figli, sita in (…) alla (…) n. 4 e condotta in locazione dal (…) 10. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto emerso all’esito delle indagini di (…) svolte in capo al sig. (…) e versate in atti il (…), si riporta quanto segue. Il (…) per l’anno 2022 ha percepito un reddito imponibile complessivo di Euro 9.557, nonché la somma complessiva per il periodo gennaio-settembre di Euro 6.509,56 a seguito di (…) di (…) mentre per il 2023 ha percepito un reddito imponibile complessivo di Euro 776 di cui Euro 150 esenti. Vi è poi da considerare che il (…) ha un’età anagrafica, 48 anni, che gli consente di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei figli. Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dedotto di essere disoccupata e di svolgere lavori occasionali al fine di provvedere al sostentamento dei figli, senza tuttavia allegare alcuna documentazione circa la sua situazione reddituale. Tuttavia, costituisce circostanza pacifica che, in ragione del disposto affido esclusivo, la madre sopporterà un aumento dei costi per il mantenimento ordinario della prole, valutate le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all’età evolutiva degli stessi, pertanto il Collegio ritiene congruo confermare l’ importo richiesto dalla ricorrente, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi Euro 500,00 (euro 300 per il figlio (…) ed Euro 200 per il figlio (…) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal (…) di Questo Tribunale. 11. In considerazione di quanto sopra, l’assegno (…) erogato in favore dei figli dovrà essere percepito interamente dalla madre, sig.ra (…) 12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l’ intervento del Pubblico Ministero, così dispone: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (…) e (…) coniugati in (…) al mare (…) in data (…) (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al (…)); b) ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune di (…) di procedere all’annotazione della presente sentenza; c) affida (…) in via super esclusiva alla madre (…) con facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore d) assegna la casa familiare, sita in (…) alla (…) n. 4 e condotta in locazione dal (…) alla (…)ra (…) genitore collocatario del figlio minore (…) e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (…) e) dispone che il (…) versi alla madre sig.ra (…) entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli (…) ed (…) rivalutabili annualmente secondo gli indici (…) oltre al 50% delle spese straordinarie come da (…) del Tribunale di (…) f ) l'(…) universale per i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra (…) g) spese di giudizio integralmente compensate. Conclusione Così deciso in Pescara, il 19 maggio 2025. Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2025.