Gli accordi di separazione acquistano efficacia all’esterno solo se poi omologati
Tribunale di Venezia, Sez. II, Sent., 31 marzo 2025, n. 343
TRIBUNALE DI VENEZIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.05.2024 ai sensi dell’art. 473bis.51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, OMISSIS e OMISSIS espongono di aver contratto in data 19.07.2008 matrimonio concordatario trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di M. al …. dell’anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati tre figli: OMISSIS il (…), OMISSIS il (…) e OMISSIS il (…). Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa: i coniugi vivranno separati. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell’affido condiviso con collocazione alternata, secondo calendario concordato e specifica disciplina delle modalità dei tempi di frequentazione, e residenza anagrafica presso la madre, nell’ immobile di M. (V.), Via C. B. n. … di cui è esclusiva proprietaria. I ricorrenti, a fronte della collocazione pressoché paritaria dei minori con l’uno e con l’altro genitore, provvederanno in via autonoma al loro mantenimento ordinario. Il padre, tuttavia, si farà esclusivo carico delle seguenti spese straordinarie necessarie per i figli: tasse, iscrizioni ed assicurazioni scolastiche presso istituti pubblici, libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno, mensa e/o buoni pasto, trasporto scolastico pubblico da e per la scuola (scuolabus, abbonamento urbano o extraurbano) e ciò sino al termine delle scuole medie superiori di ciascun figlio; particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico; gite scolastiche il cui costo non superi l’ammontare di Euro. 400,00 per ciascun figlio; spese relative ad un’unica attività sportiva per cui l’esborso non superi il tetto massimo annuale di Euro. 400,00 per ciascun figlio (quali spese di attrezzature e spese accessorie ovvero oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei o ad eventi sportivi in genere); spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci con prescrizione (esclusi quelli da banco e antibiotici/antipiretici necessari per le cure di malattie stagionali che sono da intendersi ricompresi nel mantenimento diretto), spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private, spese ortodontiche per cui l’esborso non superi il tetto massimo annuale di Euro. 400,00 per ciascun figlio, oculistiche, sanitarie in genere effettuate tramite il SSN; spese relative a grest e soggiorni ad iniziativa delle locali parrocchie ed enti assimilati per il periodo di chiusura delle scuole, con la precisazione che ci dovrà, comunque, essere l’accordo dei genitori in merito alla scelta ed ai relativi costi, ma non sulla possibilità di far frequentare ai figli detti soggiorni nel periodo non scolastico in mancanza di altre soluzioni gratuite. Per quanto non espressamente previsto le parti hanno fatto rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo tra i genitori saranno suddivise al 50%. Detrazioni fiscali a beneficio del padre nella misura del 100% e assegno unico per i figli a favore della madre. Quanto ai rapporti economici fra i coniugi, la sig.ra OMISSIS trasferisce a titolo gratuito a OMISSIS, la proprietà del camper marca F. … tg. (…). I coniugi, inoltre, si danno reciprocamente atto di aver già diviso le suppellettili della casa per le quali la sig.ra OMISSIS ha già versato la somma di Euro. 20.000,00, mentre la rimanente somma di Euro. 35.000,00 (per quanto versato a titolo di contributo del mutuo del sig. OMISSIS e per interventi sull’ immobile dallo stesso eseguiti) verrà corrisposta a mezzo di bonifico entro il 30.06.2024 e comunque entro e non oltre l’udienza di prima comparizione delle parti nella quale si darà atto dell’avvenuto bonifico. Ciò posto, i coniugi hanno dato reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l’uno dall’altro a titolo di contributo al mantenimento o a qualsiasi altro titolo di natura economica patrimoniale e finanziaria. Spese del giudizio compensate fra le parti. Con decreto del 16.05.2024, emesso ai sensi dell’art. 473bis-51 c.p., è stata fissata per la comparizione personale delle parti l’udienza del 10.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. Viste le note depositate in data 07.09.2024, con cui la sig.ra OMISSIS ha manifestato la revoca del consenso all’omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, il Giudice delegato ha rinviato la causa all’udienza 17.10.2024. Alla predetta udienza, la sig.ra OMISSIS ha confermato la revoca del consenso all’omologa della separazione. Dopo ampia discussione, le parti hanno comunque concordato sull’opportunità di rinvio al fine di verificare la possibilità di un accordo in ordine alle condizioni di separazione. Il Giudice ha pertanto rinviato la causa all’udienza del 28.11.2024, sostituita, su istanza delle parti, dal deposito di note scritte stante il mancato raggiungimento di un accordo. Con note di trattazione scritta depositate in data 27.11.2024 la sig.ra OMISSIS ha ribadito la volontà di revocare il consenso all’omologa della separazione, chiedendo dichiararsi la improcedibilità del ricorso. Con note di trattazione depositate in data 27.11.2024, il sig. OMISSIS, ribadita l’impossibilità di un accordo, ha invece confermato la volontà di chiedere l’omologa della separazione alle condizioni già formulate nel ricorso. Il Giudice Delegato, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 473 bis.51 c.p.c. in sostituzione dell’udienza originariamente fissata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate, stante la revoca del consenso manifestata dalla sig.ra OMISSIS. Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell’art. 473-bis.51 c.p.c., l’omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione avanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate. Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite. Le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono destinate ad essere trasfuse nell’accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all’esterno solo laddove siano poi omologate dall’Autorità Giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso. La giurisprudenza è oramai concorde nell’affermare la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c. (per tutte Cass. S.U. n. 21761/21 e Cass. n. 15169/22), soggetti quindi alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, e che l’atto di omologazione non ha una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Tuttavia, perché ciò avvenga, è necessario che la stessa procedura di omologazione segua l’iter processuale previsto dalla norma e che quindi i coniugi, comparendo innanzi al giudice dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l’accordo negoziale tra loro intercorso. Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Peraltro in tal senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione affermando che solo qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’ improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizion concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell’ambito del quale l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della L. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Cass. n. 19540/18). Nel caso di specie la sig.ra OMISSIS non ha confermato la volontà già espressa in sede di ricorso per cui, non ricorrendo i presupposti per l’omologa, essendo venuto meno l’accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della questione giuridica affrontata e della novità delle questioni conseguenti al nuovo rito in materia di procedimenti in persona di persone, minorenni e famiglie introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l’intervento del Pubblico Ministero: DICHIARA Improcedibile il ricorso per la separazione consensuale proposto da OMISSIS e OMISSIS. Conclusione Così deciso in Venezia, il 16 gennaio 2025. Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2025
