Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne

Cass. civ., Sez. I, Ord. 09/06/2025, n. 15375
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15379/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliata in N (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato M. R. (Omissis) che la rappresenta e difende -ricorrenteContro B.B., elettivamente domiciliato in P (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato D. F. L. F. (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato C. G. (Omissis) -controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5941/2023 depositata il 27/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. Lette le conclusioni scritte del sostituto PG Tommaso Basile Svolgimento del processo Ritenuto che: Con sentenza nr 5491/2023 la Corte di appello di Napoli respingeva l’appello principale di A.A. e dichiarava inammissibile quello proposto in via incidentale da B.B. avverso la pronuncia nr 978/2022, del Tribunale di Nola con cui era stata revocata, nell’ambito del procedimento diretto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la statuizione relativa all’assegnazione della casa coniugale. Il giudice del gravame considerava irrilevante la circostanza (pur incontestata ed obiettivamente corrispondente a verità) relativa alla vendita della villetta intestata all’appellante dal marito per comprare la casa di Follonica poi destinata al figlio C.C. e che, dunque, in caso di perdita della disponibilità della ex casa coniugale, la donna non avrebbe avuto un domicilio alternativo ove stabilirsi, e ciò perché, com’è noto, “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall’art. 6 , comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 , ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. Pertanto, essendo pacifico che anche il figlio C.C. era ormai economicamente autosufficiente, non sussisteva alcuna ragione idonea a giustificare la permanenza dell’appellante all’interno della ex casa familiare, di proprietà del marito. Per il medesimo motivo, non assumeva alcuna rilevanza l’eventuale condizione di coniuge “debole” che asseritamente la A.A. rivestirebbe ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 898/1970 , né l’interpretazione della pattuizione accessoria di cui al punto IV) dei risalenti accordi della separazione consensuale. A tale ultimo riguardo – peraltro – sottolineava che la lettura della clausola metteva in luce come la stessa andasse logicamente coordinata con quella del precedente punto III), in cui le parti prevedevano la collocazione della prole (allora) minorenne presso la madre, con ciò le stesse intendendo all’evidenza ricollegare l’assegnazione alla genitrice della casa coniugale alla convivenza con i figli di minore età, con l’ulteriore previsione che, ove la donna (intesa quale collocataria della prole) avesse deciso di mutare luogo di dimora, la casa familiare sarebbe tornata nella disponibilità del marito. Si trattava, dunque, di pattuizione strettamente connessa alla condizione di minore età e di convivenza della prole non economicamente autosufficiente con la madre, condizione all’evidenza non più sussistente all’attualità, essendo – si ripete – i figli delle parti ormai maggiorenni ed economicamente autonomi, sicchè difettava la ratio (corrispondente all’esclusiva esigenza di tutela della prole ed all’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico) che – sola – deve orientare in questa sede il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale. Peraltro, ove anche intesa secondo l’interpretazione fornita dalla A.A. (volta a conferire alla succitata clausola il valore di un accordo in forza del quale il B.B. le avrebbe concesso un diritto d’uso della casa coniugale indipendente dal requisito della convivenza con la prole minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), la pattuizione indicata dall’appellante (che si rivelerebbe allora come un accordo palesemente diretto a regolare interessi facenti esclusivo capo ai genitori e non ai figli) non avrebbe potuto all’evidenza essere scrutinata nella procedura di divorzio, la quale – in riferimento alla tematica dell’assegnazione della casa coniugale – è orientata all’esclusivo perseguimento degli interessi della prole minorenne. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso B.B. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto. Motivi della decisione Ritenuto che: Con un primo motivo si deduce p ex art. 360 , comma 1 n. 3, c.p.c. un error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 337-sexies , comma 1, c.c. in ordine alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Si lamenta che il giudice del gravame, nel richiamare l’art 337-sexies c.c., non avrebbe tenuto conto della clausola n. IV delle condizioni poste dagli stessi coniugi nei patti di separazione con la quale avrebbe previsto un vero e proprio autonomo diritto d’uso dell’abitazione familiare. Secondo quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, infatti, la summenzionata clausola n. IV, come qui di seguito riportata “IV) l’uso della casa coniugale stabilita in Pomigliano D’Arco unitamente al mobilio esistente viene assegnato alla moglie; mentre il marito sin d’ora dichiara che abiterà in un appartamento sito in B alla (Omissis) s.n. di proprietà di essi coniugi. Sin d’ora le parti convengono che ove mai la sig.ra A.A. cambiasse dimora, l’appartamento adibito a casa coniugale verrà concesso in uso abitativo al sig. B.B.;”, avrebbe stabilito che l’unica condizione affinché la casa coniugale ritornasse nella piena disponibilità del B.B., di esclusiva proprietà dello stesso, sarebbe stata quella di un eventuale volontà della stessa di “cambio di dimora”, e non già la presenza o meno di figli minori e/o conviventi, considerando pertanto tale accordo dotato di piena autonomia contrattuale. La Corte d’Appello di Napoli avrebbe, per i suddetti motivi, quindi commesso un “vizio di sussunzione”, erroneamente applicando l’art. 337-sexies , comma 1, c.c. anche alla succitata clausola n. IV, non tenendo conto del fatto che la stessa fosse una clausola autonoma, rimessa alla volontà negoziale dei coniugi e, pertanto, soggetta a diversa regolamentazione. Con secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, per avere la Corte d’Appello di Napoli violato i canoni dell’interpretazione contrattuale mancando di tenere conto della reale volontà delle parti posta alla base dei suddetti accordi, ovvero quella di regolamentare reciproci diritti di abitazione di immobili in comproprietà tra essi. Il primo motivo è inammissibile. Il giudice del gravame muovendo dalla corretta premessa che l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155-quater cod. civ., risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è pervenuta alla conclusione che nel caso in esame il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio C.C. rendeva non più giustificata la permanenza dell’appellante all’interno della ex casa familiare, di proprietà del marito. La Corte distrettuale ha poi preso in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, anche gli accordi presi dai coniugi in sede di separazione offrendo una interpretazione complessiva delle clausole convenute ed individuando l’intenzione delle parti nel ricollegare l’assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto convivente con i figli di minore età, con l’ulteriore previsione che, ove la donna (intesa quale collocataria della prole) avesse deciso di mutare luogo di dimora, la dimora familiare sarebbe tornata nella disponibilità del marito. A fronte di tale percorso argomentativo la ricorrente non ha illustrato in maniera specifica e circostanziata gli elementi di fatto posti a fondamento delle critiche e neppure ha assolto all’onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza. Il secondo motivo si rivela anche esso inammissibile. Invero, come ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13408 del 2023 ; Cass. n. 13005 del 2023 ; Cass. n. 7978 del 2023 ; Cass. n. 35787 del 2022 ; Cass. n. 35041 del 2022 ; Cass. n. 29860 del 2022 ; Cass. n. 19146 del 2022 ; Cass. n. 15240 del 2022 ; Cass. n. 25909 del 2021 ; Cass. n. 25470 del 2019 ; Cass. n. 14938 del 2018 ; Cass. n. 25470 del 2019 ), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr Cass. n. 24539 del 2009 , Cass. n. 2465 del 2015 , Cass. n. 10891 del 2016 ; Cass. n. 7963 del 2018 ; Cass. n. 9461 del 2021 ; Cass. n. 7978 del 2023 ). Deve qui ricordarsi che l’interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 13408 del 2023 ; Cass. n. 7978 del 2023 ; Cass., SU, n. 2061 del 2021 ; Cass. n. 28319 del 2017 ; Cass. n. 25728 del 2013 ). Nel quadro dei riportati principi, risulta chiaro che le doglianze in esame si risolvono in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione della già descritta clausola (“la Corte di Appello male interpretava le clausole III) e IV) in senso favorevole all’odierno ricorrente, diversa da quella, da lei contestata, preferita dalla Corte territoriale. Va inoltre osservato che il giudice del gravame ha comunque evidenziato che la pattuizione in questione ove interpretata nel senso prospettato dall’appellante, vale a dire di accordo volto a conferire alla succitata clausola il valore di un negozio in forza del quale il B.B. le avrebbe concesso un diritto d’uso della casa coniugale disancorato dal requisito della convivenza con la prole, non avrebbe potuto essere scrutinata nell’ambito della procedura di divorzio , “la quale – in riferimento alla tematica dell’assegnazione della casa coniugale – è orientata all’esclusivo perseguimento degli interessi della prole minorenne (ovvero maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) in rapporto di convivenza con uno dei due coniugi, secondo i principi che si sono sopra puntualizzati” sicchè un accordo palesemente diretto a regolare interessi facenti esclusivo capo ai genitori e non ai figli esulerebbe dalla competenza funzionale del giudice della separazione. Tale ratio decidendi non è stata censurata. Deve applicarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la declaratoria di inammissibilità della prima ratio decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018 ). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2025.