Presenza di traumi sul corpo di un neonato. Configurabile il reato di maltrattamenti a carico della madre

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 giugno 2025 n. 22019

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta da: Dott. CALVANESE Ersilia – Presidente Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. – Relatrice Dott. ROSATI Martino – Consigliere Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola – Consigliere Dott. IANNICIELLO Mariella – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: A.A., nata ad A l'(omissis); avverso la sentenza del l/2/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con sentenza del primo febbraio 2024 la Corte di appello di Bari – per ciò che rileva in questa sede – ha confermato la pronuncia emessa il 30 luglio 2020 dal Tribunale di Trani, con cui A.A. è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 89, 572 e 582, 583 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A), difettando il requisito della abitualità delle condotte. La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 572 cod. pen., perché, oltre alle lesioni commesse il 27 gennaio 2018 in danno del minore, oggetto del successivo capo B) della rubrica, vi erano ulteriori, pregressi episodi di violenza da ascrivere all’imputata, comprovati dalla presenza di traumi sul corpo del bambino. Secondo la ricorrente, invece, mancherebbero sia un riferimento temporale degli ipotetici episodi di violenza, commessi nel periodo antecedente al 27 gennaio 2018, data del commesso reato di lesioni previste al capo B), sia una chiara narrazione dei predetti accadimenti nel capo di imputazione. Non rileverebbero le valutazioni effettuate dai periti nel giudizio di primo grado, poiché sarebbero prive di qualsiasi riferimento a fatti realmente verificatisi. Ciò che resterebbe è, dunque, solo l’episodio del 27 gennaio 2018, insufficiente di per sé a configurare l’ipotesi delittuosa, in ragione del difetto dell’elemento dell’abitualità. 2.2. Illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale richiamato l’episodio criminoso di cui al capo C) per legittimare la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia di cui al capo A). Tale episodio si sarebbe verificato il 3 aprile 2018 e, dunque, non sarebbe ricompreso nella contestazione dei maltrattamenti di cui al capo A), che si arresta al 27 gennaio 2018. 2.3. Vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 2.4. Illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, malgrado la difesa avesse evidenziato una serie di elementi valutati positivamente dal Giudice di primo grado per la concessione delle attenuanti generiche. Il riferimento alla reiterazione delle condotte e alla personalità dell’imputata non potrebbe rilevare, alla luce del vizio parziale di mente riconosciuto alla stessa, che inevitabilmente avrebbe avuto un’incidenza preponderante sui processi positivi ed intellettivi di quest’ultima al momento dei fatti. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure formulate nel primo e nel secondo motivo – con cui la ricorrente ha dedotto l’assenza del carattere dell’abitualità, necessario per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia – non sono consentite. 2.1. Come è noto, l’art. 572 cod. pen. sanziona la condotta di chi “maltratta”: espressione verbale nella quale rientrano non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e offesa alla sua dignità, che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 dell’8/10/2013, P., Rv. 256962), potendo il reato essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, 0., Rv. 267270). Il reato di cui all’art. 572 cod. pen. richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psicofisica, consistente nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita (Sez.6, n.7192 del 4/12/2003, dep. 2004, Rv. 228461 – 01). Per la configurabilità del reato, è necessario, quindi, che le condotte vessatorie siano reiterate nel tempo (id est che sussista la c.d. abitualità) e che l’agire criminoso sia connotato da idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, ossia che abbia cagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima. Deve, dunque, escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo richiesto, invece, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea a imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 27/05/2003, C., Rv. 226794 – 01, in cui questa Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona). Su tale linea questa Corte ha affermato che il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche da comportamenti vessatori che si protraggano per un lasso di tempo limitato, a condizione che la ripetizione di atti vessatori sia idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Sez. 6, n. 1999 del 9/12/1992 – dep. 1993, Gelati, Rv. 193273 – 01). Si è anche precisato che l’estensione dell’arco temporale, entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti, è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271 – 01, che ha ritenuto integrato il reato in relazione a condotte prevaricatrici attuate in circa un mese di convivenza con cadenza quasi quotidiana). 2.2. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto corretta applicazione, nel caso in esame, la Corte di Bari. Conformemente al Giudice dì primo grado, la Corte del merito ha affermato che la prova della responsabilità penale dell’imputata era emersa dalla precisa e dettagliata ricostruzione dei fatti riportata nella C.n.r. della Squadra mobile del 28 gennaio 2018 e nell’annotazione della Questura di Bari del 30 gennaio 2018, riscontrate dai verbali di sommarie informazioni e dal provvedimento di affidamento del minore. Dalle richiamate informative era risultato che nella notte del 27 gennaio 2018 la Polizia giudiziaria aveva avuto notizia da parte del dott. B.B., in servizio presso il reparto di neurochirurgia del Policlinico di B, di un neonato giunto in condizioni gravissime, proveniente dall’ospedale (omissis) e, ancor prima, dall’ospedale di A. Il dott. B.B. aveva attestato che il bambino presentava ecchimosi su entrambe le braccia, all’altezza delle spalle, e un ematoma sulla testa al lato destro, che, a parere del sanitario, potevano essere stati causati da una presa effettuata con entrambe le mani sugli arti superiori, con relativo scuotimento del minore. Il bambino era stato sottoposto a una serie di accertamenti dai quali era emerso un quadro clinico gravissimo, a tal punto da rendersi necessario un intervento chirurgico d’urgenza. La natura non accidentale delle lesioni, subite dal neonato, era confermata dalle consulenze mediche espletate dal dott. D.D. e dalla dott.ssa C.C., i quali, all’esito dell’esame di tutta la documentazione sanitaria, avevano confermato l’origine traumatica delle lesioni, riportate dal neonato. Come evidenziato, in particolare, dal Giudice di primo grado, la tipologia di lesione, emergente dall’analisi strumentale e dalla valutazione medica, non appariva compatibile con la versione fornita dall’imputata, se non nei limiti in cui la stessa, nel corso di una telefonata intercettata, aveva riferito di avere scosso il minore. Entrambi i Giudici del merito hanno aggiunto che dalla valutazione degli esami clinici da parte dei dottori D.D. e C.C. era emersa la prova di altri traumi precedentemente subiti dal neonato, che dimostravano la reiterazione di condotte simili. Del resto, il 3 aprile 2018, presso la Comunità alloggio dove era collocata per disposizione del Tribunale per i minorenni, l’imputata aveva schiaffeggiato violentemente il figlio E.E. sul viso e lo aveva colpito ripetutamente sulla testa in direzione della cicatrice. Tale ultima condotta, non perseguibile per mancanza di querela, era assai significativa del modus operandi dell’imputata, che, nonostante la presenza degli assistenti sociali e l’episodio più grave, che aveva portato all’ospedalizzazione del piccolo E.E., non aveva esitato ad esercitare violenza sul minore. Alla luce di quanto precede è evidente che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che gli episodi di violenza sul neonato fossero addebitabili all’imputata, atteso che ella, nell’intercettazione telefonica prima richiamata, aveva ammesso di avere scosso il figlio il 27 gennaio 2018 e le condotte precedenti erano simili sia a quella del 27 gennaio che a quella del 3 aprile 2018. Il Collegio di appello ha poi adeguatamente dato conto della reiterazione delle condotte. Nella pronuncia impugnata, infatti, sono stati valorizzati non solo l’episodio del 27 gennaio 2018, culminato nella necessità dell’intervento chirurgico di urgenza del neonato, ma anche altri eventi precedenti, comprovati dalla valutazione degli esami clinici del neonato, effettuata dai dottori D.D. e C.C., attestanti altri simili traumi precedentemente subiti dal piccolo E.E. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, l’episodio del 3 aprile 2018 (che si colloca in un periodo successivo alla contestata commissione dei fatti di cui al capo A) è stato richiamato dalla Corte di appello per affermare che il modus operandi dell’imputata era sempre lo stesso. Al fine dell’integrazione del reato, però, l’abitualità è stata ritenuta sussistente sulla base delle valutazioni dei medici, secondo cui, come già detto, il piccolo – precedentemente all’episodio del 27 gennaio 2018 – aveva già subito altri simili traumi, di cui il suo corpo recava testimonianza. La correttezza della conclusione a cui è approdata la Corte del merito non è inficiata dal rilievo difensivo sulla mancata individuazione delle date in cui tali episodi sarebbero avvenuti. Ciò in quanto la tenerissima età della vittima consente di circoscrivere temporalmente le condotte maltrattanti al periodo immediatamente precedente rispetto all’episodio del 27 gennaio 2018, non rilevando, per le ragioni innanzi esposte, neanche il breve arco temporale in cui si è dipanata la reiterata condotta dell’imputata, oggetto di imputazione. Né coglie nel segno la censura della ricorrente secondo cui l’abitualità non sarebbe stata desunta da prove testimoniali ma da valutazioni mediche. Posto, infatti, che la tenera età della persona offesa rende chiare le ragioni del difetto della prova che generalmente, nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia, è fornita dalle dichiarazioni della stessa vittima, va rilevato che la deduzione difensiva ha trascurato di considerare che il giudice di merito può porre a base del giudizio di colpevolezza le risultanze di una consulenza medica, purché dia conto, nella motivazione della sentenza, della correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722 – 01). Profilo, quest’ultimo, che la ricorrente non ha neppure contestato. La conclusione, cui è pervenuta la sentenza impugnata, riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo e univoco, come tale non censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Di contro, la ricorrente ha sollecitato una valutazione alternativa degli elementi probatori, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa. 3. Quanto alla censura relativa all’omessa pronuncia in merito alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, va rilevato che dall’esame degli atti emerge che la ricorrente non aveva sollecitato la Corte di appello sul punto, così che non può dolersi in questa sede del giudizio di comparazione compiuto dal Giudice del merito (in tal senso: Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01). Ad ogni modo, il Collegio territoriale ha messo in risalto che il trattamento sanzionatorio, inflitto dal primo Giudice con il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, era congruo e conforme ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Al riguardo giova ricordare che, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, la ragion d’essere della previsione normativa delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto, quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile (ex multis: Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639 – 01). Nel caso in esame, quindi, la pena è stata ritenuta congrua e non necessitante di ulteriori riduzioni, quale quella invocata dalla ricorrente in questa sede, e siffatta valutazione sfugge a ogni censura. 4. L’ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha affermato che non poteva formularsi una prognosi favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena, considerate la reiterazione delle condotte e la personalità dell’imputata, caratterizzata da pericolosità sociale e nei cui confronti era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con affidamento ai servizi sociali. Trattasi di argomentazioni, che in quanto logiche ed esenti da errori di diritto, resistono ai rilievi censori della ricorrente. 5. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di Euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Conclusione Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025. Depositata in Cancelleria l’11 g