Nel procedimento camerale ante Riforma la tardività dell’appello incidentale non ne determina l’inammissibilità.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18953 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Rel. Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16915/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 13, presso lo studio dell’avvocato SABATINI FRANCO (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato GROSSI LUCA (Omissis), come da procura speciale in atti. – ricorrente – contro B.B., con l’avvocato GALASSO MONICA (Omissis) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. – controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 97/2024 depositata il 22/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. Svolgimento del processo 1.- Con sentenza n. 329/2023 il Tribunale di Pescara, nel giudizio di separazione personale tra i coniugi A.A. e B.B., che avevano contratto matrimonio nel luglio del 1998, ha accolto le reciproche domande di addebito e ha posto a carico del primo l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli C.C. e D.D., entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mediante la corresponsione della somma di Euro 1.000,00 mensili, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. A.A. proponeva appello principale, cui seguiva appello incidentale di B.B. La Corte di appello dell’Aquila ha respinto, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale perché tardivo, spiegata da A.A. Ha, quindi, respinto l’appello proposto da A.A. al fine di conseguire la riforma della pronuncia di addebito a suo carico e la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli. La Corte distrettuale ha, invece, accolto l’appello incidentale proposto da B.B. e respinto la domanda di addebito proposta nei confronti della stessa, ritenendo non raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta adulterina e la irreversibile crisi familiare. A.A. ha proposto ricorso con quattro mezzi, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. B.B. ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 2.- Con il primo motivo di ricorso, si impugna la sentenza indicata in epigrafe per violazione e falsa applicazione dell’art. 473-bis.32 c.p.c. e dell’art. 1 , L. 742/1969 , in relazione all’art. 3 , L. 742/1969 e all’art. 92 , R.D. 12/1941 . Il ricorrente si duole che l’appello incidentale sia stato ritenuto tempestivo ed espone che, a suo parere, l’appello incidentale era stato promosso da B.B. in violazione dell’art. 473 bis.32 c.p.c. con comparsa di costituzione depositata in data 24/07/2023, oltre il termine a ritroso previsto dall’art. 473-bis.32 , comma 1, c.p.c. (da identificarsi nel giorno 20/07/2023, ovverosia 30 giorni prima del 19/09/2023 – data dell’udienza di prima comparizione e trattazione -, come da lui tempestivamente contestato. Il motivo è infondato e va respinto. Il ricorrente sostiene la tesi della tardività dell’appello incidentale sulla premessa che, nel caso di specie, risultino applicabili gli artt. 473.bis.30 e ss. c.p.c., ma tale assunto non può essere condiviso. In proposito è decisivo ricordare, come già affermato da questa Corte con principio a cui si intende dare continuità, che “In tema di giudizio di appello del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell’art. 473-bis.30 c.p.c., che prevede che l’appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1 marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149 del 2022 ” (Cass. n. 9895 del 15/04/2025 ) e che “Nei procedimenti in materia di stato delle persone, instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022 , l’appello va proposto con atto di citazione, poiché l’art. 35, comma 1, del cit. D.Lgs., nello stabilire che ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, si riferisce all’intero sviluppo del giudizio successivo alla sua introduzione, includendo ogni sua fase o grado” (Cass. n. 12127 del 08/05/2025 ). Nel caso in esame il giudizio di separazione in primo grado è iniziato il 23 gennaio 2019. Quindi, ratione temporis, non si applicano le disposizioni sull’appello nel rito di famiglia dettate dalla riforma Cartabia. Ne consegue che la disamina della tempestività o meno dell’appello incidentale va compiuta alla luce della previgente disciplina processuale, rammentando che si tratta di procedimento camerale ai sensi della legge n.74/1987 . Secondo Cass. n. 4091 del 20/02/2018 e, in precedenza, Cass. n. 1179 del 20/01/2006 , il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, da un lato, non preclude la proponibilità dell’appello incidentale (tardivo) indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale e dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall’art. 343 , primo comma, cpc, con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l’organizzazione di una tempestiva difesa tecnica. Da ciò consegue che la tardiva proposizione dell’appello incidentale non comporta l’inammissibilità del gravame, consentendo semmai all’appellante principale di ottenere, ove lo richieda, il differimento dell’udienza, per meglio articolare le proprie difese. Nella specie, l’udienza di prima comparizione, a seguito dell’appello principale sollevato con ricorso dal marito, era stata fissata dalla Corte dell’Aquila per il 19 settembre 2023. È quindi, da ritenere tempestivo l’appello incidentale con comparsa di costituzione depositata il 24 luglio 2023, ossia depositata ben prima, addirittura, dei venti giorni del 343 cpc, computata la sospensione feriale nei termini come prevista dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12946 del 13/05/2024 evocata dal ricorrente. 3- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e ad ogni regola di interpretazione e giudizio stabilita dalla giurisprudenza di legittimità. La critica si appunta sulla valutazione delle deposizioni testimoniali compiuta dal giudice di secondo grado, che avrebbe omesso di apprezzare prudentemente dati oggettivi immediatamente dimostrativi dell’inattendibilità delle citate testimonianze prendendo ad unico parametro di valutazione la ripetitività delle dichiarazioni di testimoni facilmente influenzabili. La censura concerne le deposizioni testimoniali che nel giudizio risultano rese dal figlio C.C., dalla suocera e dai cognati dell’odierno ricorrente, nonché dal fratello dello stesso A.A.: dall’esame delle stesse la Corte territoriale ha desunto un quadro probatorio da cui ha evinto ripetute condotte maltrattanti nei confronti della moglie che ha ritenuto sufficiente per confermare la pronuncia di addebito. Il motivo è inammissibile. Va rammentato che la censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 , primo comma, n.5, cpc solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. n.18092/2020 ), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019 ; n. 20867 del 2020 ) che nel presente caso non sono stati prospettati. Va altresì considerato che l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (Cass. Sez. U. n. 9456 del 06/04/2023 ) e che nel caso in esame detta eccezione non venne proposta, come accertato dalla Corte distrettuale, non smentita sul punto. A ciò si aggiunga che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239 del 09/08/2019 ; Cass. n. 26547 del 30/09/2021 ). Il giudice è libero di valutare le risultanze della congerie istruttoria, nel caso in esame sotto il profilo della prova dei presupposti per la pronuncia di addebito, e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l’attendibilità e la concludenza (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 19/10/2016, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709). Nel caso in esame la censura risulta inammissibile perché lungi dal prospettare le violazioni di legge evocate, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. Va rimarcato che la Corte di appello ha evidenziato che non era stata eccepita l’incapacità a testimoniare del figlio e, quindi, ne ha espressamente vagliato l’attendibilità, mediante il raffronto in maniera accurata tra le sue dichiarazioni e quanto emerso dai documenti rivenienti dal processo penale iniziato nei confronti del ricorrente per le sue condotte maltrattanti, oltre che con quanto riferito dagli altri testimoni, tra cui lo stesso fratello del ricorrente, con un ragionamento del tutto congruo e coerente: né, d’altronde, l’utilizzo delle emergenze probatorie desumibili dal processo penale è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna, atteso che le condotte poste in essere possono avere una diversa rilevanza se prese in esame per riscontrare la sussistenza di un reato, ovvero sul piano civilistico senza che ricorra alcuna contraddizione sul punto. 4.- Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., in relazione ad ogni regola di interpretazione e giudizio stabilita dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente si duole che, nel quantificare l’assegno di mantenimento per i figli, non sia stato osservato il principio di proporzionalità perché non era stata svolta la prioritaria valutazione comparata dei redditi dei due genitori e non erano state adeguatamente verificate le condizioni patrimoniali dei genitori, come da lui chiesto. Con il quarto motivo di ricorso, la medesima statuizione è censurata per violazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 337- ter c.c. ed all’art. 111 Cost., deducendo che la decisione sul punto risulta resa con motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria in riferimento alla determinazione ed alla quantificazione del mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente. I motivi terzo e quarto, relativi alla quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Euro 1.000,00 per ciascuno), vanno trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti. Si osserva che la motivazione risulta apparente. Se da un lato, vi è il richiamo al principio di proporzionalità nella contribuzione da porre a carico di ciascuna genitore, vuoi in forma diretta che in forma indiretta, dall’altro la decisione fa riferimento alle capacità reddituali (in chiaro e al nero, ma non quantificate) del solo A.A., mentre della madre si chiarisce che lavora come infermiera specializzata, ma non viene illustrata quale sia la condizione economica e reddituale presa in considerazione per dare attuazione al principio di proporzionalità. Inoltre, l’affermazione secondo cui “Le capacità reddituali di ciascuno sono e lo erano certamente anche in costanza di matrimonio, tali da garantire ai figli il godimento di un tenore di vita medio-alto che pertanto, proprio per la prosecuzione dell’attività lavorativa, deve essere mantenuto” (fol. 12) risulta in certa misura perplessa rispetto alla statuizione richiesta perché è sganciata dall’esame di alcuna specifica circostanza fattuale riferita individualmente a ciascun genitore ed idonea a fornire lumi sulla concreta determinazione adottata, ma richiama indistintamente la coppia genitoriale con palesi aporie anche sul profilo patrimoniale, di guisa che ricorre il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 , secondo comma, n. 4, cpc e dall’art. 111 Cost. perché la pronuncia rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio relativo alle condizioni economiche reddituali dei due genitori, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo in concreto seguito (cfr. Cass. n. 3819 del 14/02/2020 ), che, nel presente caso, si esaurisce nella conferma della decisione di primo grado alla luce del criterio di “equo contemperamento di contrapposti interessi”. 5.- In conclusione, vanno accolti i motivi terzo e quarto, infondato il primo ed inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila in diversa composizione per una compiuta motivazione alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del presente grado. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 . P.Q.M. – Accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso, infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese dl presente grado; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 . Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 maggio 2025. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2025.