Prescrizione dei ratei mensili degli assegni di mantenimento. Precetto parzialmente annullato
Tribunale Castrovillari, sentenza 15 gennaio 2025 n. 74 – Giudice Spina
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. …del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell’anno 2022 vertente
TRA
P1 (C.F. (…), (…) rappresentato e difeso dall’avv. …ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo in…, alla via …IN VIRTÙ DI PROCURA ALLE LITI ALLEGATA all’atto di citazione in
opposizione;
ATTORE – OPPONENTE
E
C1 (C.F. (…));
CONVENUTA – OPPOSTA – CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con alto di citazione ritualmente notificato P2 proponeva opposizione avverso il precetto
notificato il 17.12.2021, con il quale veniva intimato a esso opponente, il pagamento, in favore di C1
dell’importo di Euro 33.690,00, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento dell’assegno di
mantenimento di Euro 250,00 mensili (disposto con ordinanza del 04.03.2010, emessa dal Tribunale
di Castrovillari nel procedimento di separazione personale dei coniugi iscritto al n. R.G. 1584/2009).
L’opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell’atto di precetto intimato per inesistenza del
credito e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Nonostante la rituale notifica dell’atto di opposizione presso la cancelleria del Tribunale adito –
attesa l’elezione del domicilio nel circondario del Tribunale di Cosenza e la mancata indicazione del
domicilio digitale nell’atto di precetto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 20076/2023) – C1 non intendeva
costituirsi in giudizio e, pertanto, all’udienza del 09.05.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Nel corso del procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e con ordinanza del
15.02.2023 veniva sospesa l’efficacia esecutiva del precetto, relativamente alle sole somme maturate
sino al mese di marzo dell’anno 2016.
All’udienza del 12.11.2024, celebrata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la
decisione con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito della sola comparsa
conclusionale, attesa la contumacia dell’opposta.
4. Orbene, in punto di diritto si premette che il titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa creditoria
appare pienamente legittimo.
Invero, la norma contenuta nell’art. 189 disp. att. c.p.c. riconosce espressamente efficacia esecutiva
all’ordinanza presidenziale emessa ex ART. 708 c.c., CON LA CONSEGUENZA CHE TALE
provvedimento è idoneo a fondare la riscossione coattiva del credito.
In merito alla questione relativa al dies a quo di decorrenza del diritto di credito derivante
dall’emissione dei provvedimenti che disciplinano l’aspetto economico in materia di separazione o
divorzio, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene di fissare tale termine nel giorno della
presentazione della domanda giudiziale di scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. Cass. Civ.
10788/2018; Cass. Civ. 2687/2018).
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “L’assegno di
mantenimento a favore del coniuge. fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa
di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa
intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione
e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 41232/2021).
Inoltre, ai sensi del citato art. 189 disp. att. c.p.c., l’ordinanza con la quale il giudice dà i
provvedimenti di cui all’articolo 708 c.c. conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del
processo.
5. Applicali detti principi al caso di specie, si rileva che risulta infondata l’eccezione di insussistenza
del credito di cui all’atto di precetto, in quanto non vi è prova in atti dell’intervenuta riconciliazione
dei coniugi, atteso che la stessa non può presumersi dalla mera estinzione del giudizio di
separazione.
Inoltre, la predetta estinzione del giudizio, come visto, non determina l’inefficacia dell’ordinanza del
04.03.2010, ai sensi dell’art. 189 disp. att. c.p.c.
Né vi è prova che le somme di cui all’atto di precetto siano state corrisposte con il pignoramento
presso terzi, intrapreso da C1 nei confronti dell’odierno opponente, non essendo presente in atti
l’ordinanza di assegnazione ovvero la documentazione che dimostra l’eventuale soddisfazione del
diritto di credito.
Neppure il credito può ritenersi insussistente per un’asserita transazione conclusa tra le parti, non
essendo stata prodotta la relativa documentazione.
6. Ciò detto, si rileva che il diritto di credito risulta parzialmente prescritto per il periodo anteriore
al marzo dell’anno 2016.
Invero, il diritto a percepire i ratei mensili degli assegni di mantenimento per il coniuge si estingue
in cinque anni, a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in rapporto alle quali
nasce, di volta in volta, il diritto all’adempimento.
Gli assegni di mantenimento, infatti, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate
periodicamente in termini inferiori all’anno e sono soggetti al relativo regime prescrizionale
quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, c. I. n. 4, c.c.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il credito relativo ai ratei mensili
dell’assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all’altro per il mantenimento dei figli si
prescrive in cinque anni. La prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se
viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento
giudiziale sul quale si formi il giudicato.” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 13414/2010).
Pertanto, atteso che in alti è presente il solo atto interruttivo costituito dal precetto notificato al
debitore in data 05.03.2021, come precisato nel successivo atto di pignoramento, il credito di parte
convenuta va dichiarato prescritto limitatamente al periodo anteriore al marzo 2016.
7. Per tutto quanto precede, l’opposizione va parzialmente accolla ed il precetto parzialmente
annullato, atteso che “L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero
ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che
l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede
il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla
quantità del credito.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5515/2008; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n.
24704/2020).
8. In virtù del parziale accoglimento dell’opposizione, si ritiene congruo compensare le spese di lite
tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e
assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, dichiara la nullità del precetto limitatamente
alle somme dovute sino al marzo dell’anno 2016;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Conclusione
Così deciso in Castrovillari, il 15 gennaio 2025
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2025.
