Pubblicazione del testamento olografo: nessuna responsabilità del notaio che non indaga sul legato in difetto di incarico in tal senso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 6 febbraio 2025, n. 2969
Svolgimento del processo
1. S.B., nel convenire dinanzi al Tribunale di Pistoia il notaio M.R., espose di
essere nipote della signora N. B., deceduta il 9 dicembre del 2008, la quale,
con testamento olografo, aveva disposto che l’attrice divenisse, oltre che sua
erede, altresì legataria di un immobile sito in Marina di Massa.
2. Il testamento era stato pubblicato il successivo 17 dicembre dal notaio R.,
che avrebbe di lì a poco formalizzato l’accettazione dell’eredità da parte di tutti
gli eredi con atto pubblico nel quale venivano indicati, tra l’altro, gli estremi
catastali dell’appartamento pervenuto alla B. a titolo di legato.
3. L’immobile era stato acquistato dalla de cuius il primo gennaio del 2004 con
rogito per notar D.L., nel quale si dava espressamente atto che “l’intero
fabbricato, di cui fa parte l’immobile alienato, è soggetto a vincolo di
destinazione alberghiera”: vincolo per la cui gestione era stata costituita la
società GRTA s.r.l., della quale l’allora acquirente divenne socia in parte qua,
senza che il notaio R. ne facesse menzione nell’atto di accettazione dell’eredità
da parte, tra gli altri, di S.B..
4. All’esito di un’indagine della Guardia di Finanza svolta nel mese di marzo del
2009, era peraltro emersa l’inesistenza di qualsivoglia gestione turistico –
alberghiera dell’immobile. Di qui, la revoca della licenza e l’instaurazione
dapprima di un giudizio tributario, poi di un procedimento penale per il reato di
lottizzazione abusiva, definito con sentenza che aveva disposto la confisca
dell’immobile, provocando all’attrice un danno da lei stessa quantificato in oltre
400 mila euro.
Il giudizio di merito
1. L’odierna ricorrente, premesso di aver conferito al notaio R. l’incarico di
esaminare il testamento della zia e di ricostruirne il patrimonio ereditario, lo
convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti a causa della sua condotta professionale, a suo
dire gravemente negligente.
2. Il notaio chiese e ottenne di chiamare in garanzia la propria assicurazione,
entrambi i convenuti opponendosi poi alle richieste dell’attrice.
3. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 6.11.2016, rigettò la domanda,
ritenendo che l’attrice non avesse fornito la prova dell’asserito conferimento di
uno specifico incarico al notaio da ritenersi esteso oltre la pubblicazione del
testamento, ed avente ad oggetto, in particolare, una consulenza circa
l’opportunità o meno di rinunciare all’oggetto del legato. Per altro verso, il
notaio R. non si era, comunque, premurato di compiere le visure ipotecarie cui
era tenuto per legge, onde poter comunicare alla cliente l’esistenza del vincolo.
4. La Corte di appello di Firenze, investita dell’impugnazione della signora B., la
rigettò con sentenza del 13.9.2022, ritenendo, nella sostanza, che la
trascrizione degli acquisti mortis causa – caratterizzata dalla più limitata
funzione di garantire soltanto la continuità delle trascrizioni – fosse priva della
efficacia di natura dichiarativa tipica degli acquisti immobiliari, e ciò a più forte
ragione in presenza di un legato, la cui efficacia, come è noto, si dispiega ipso
iure al momento stesso dell’apertura della successione, salva la facoltà del
beneficiario di rifiutarne l’acquisto.
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione
1. Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina S.B. ha presentato
ricorso affidato a due motivi.
2. Resistono con controricorso il notaio R. e la compagnia di assicurazioni (che
deposita memoria).
3. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa
applicazione dell’art. 47. Comma 2 della legge n. 89 del 1913 come sostituito
dall’art. 12 del D.lgs. n. 249 del 2006; la violazione e/o la falsa applicazione
dell’art. 1176 comma 2 e dell’art. 1375 c.c.
4. Con il secondo motivo, S.B. si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c. e
dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con grave travisamento delle
prove.
La decisione della Corte
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. In disparte i non marginali profili di inammissibilità di entrambi i motivi (non
rientrando nell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.
la censura di erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della
fattispecie concreta sulla base delle emergenze probatorie, che è
istituzionalmente sottratta al sindacato di legittimità), la loro infondatezza
deriva dalla struttura stessa del ragionamento probatorio erroneamente
invocato dalla ricorrente, volta che il tribunale prima, la Corte di appello poi,
hanno accertato, con motivazione non censurabile poiché del tutto esente da
vizi logici, prima ancora che giuridici, che l’oggetto dell’incarico ricevuto dal
notaio fosse circoscritto alla pubblicazione del testamento (attività ben diversa,
quanto agli oneri consequenziali, dal rogito di un atto di trasferimento
immobiliare tra vivi), e non ricomprendesse in alcun modo una consulenza
circa l’opportunità, per la signora B., di rinunciare al legato – onde l’assoluta
irrilevanza dell’eventuale, successiva manifestazione di una sua volontà di
rinuncia, peraltro meramente ipotetica, da esprimere in tal senso ex post.
3. Né risulta efficacemente censurata la motivazione della Corte territoriale
nella parte in cui ha escluso qualsiasi vizio di omessa pronuncia da parte del
tribunale in ordine alla richiesta risarcitoria, domanda che si poneva in evidente
relazione di dipendenza logica, prima ancora che giuridica, rispetto
all’auspicata quanto impredicabile affermazione di responsabilità per omissione
da parte del notaio.
4. La stessa motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui “parte
attrice non ha assolto all’onere probatorio a suo carico omettendo non solo di
produrre documentazione, ma anche di articolare prove orali in ordine al
contenuto dell’incarico in concreto conferito al professionista”, riportata dal
giudice di appello nella prima pagina -non numerata- della motivazione della
sentenza impugnata, non risulta mai censurata in sede di giudizio di appello, e
si pone in termini definitivamente ostativi all’accoglimento del ricorso.
5. L’ulteriore contestazione relativa al mancato trasferimento delle quote di
proprietà della società GRTA risulta, infine, del tutto inammissibile per patente
novità, in quanto mai allegata nel corso del giudizio.
Il principio di diritto
Ai sensi dell’art. 384, I comma c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato e
deciso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto
che segue:
In tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta
nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un
documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla
in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse.
Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto
“ricevuto” dal notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla
validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato
in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario
(fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, “sconveniente” dal legatario,
che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio
nonostante l’assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore del controricorrente R., in
complessivi E. 7.200, di cui 200 per spese, e della controricorrente compagnia
Assicuratori dei Lloyd’s in complessivi E. 7.500, di cui 200 per spese.
Dall’esame degli atti emerge la non applicabilità, poiché il processo ne risulta
esente, della disposizione di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002.
