Reati sessuali. La valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 10 dicembre 2024, n. 45239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 08/04/2024, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data
01/06/2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale A.A. e B.B. erano stati dichiarati
responsabili dei contestati reati di violenza sessuale aggravata e di atti sessuali con minorenne
commessi in danno di C.C. e, escluse le aggravanti di cui agli artt. 609-ter n. 5 quater e 5 sexies cod.
pen., e condannati, riconosciuta alla B.B. la diminuente di cui all’art. 11cod. pen., il A.A., alla pena
di anni quindici di reclusione e, la B.B. alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione ed alle
correlate pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di
fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ed
eccepiscono la nullità della sentenza di appello ai sensi degli artt. 604 e 179 cod. proc. pen.
Argomentano che tra le fonti di prova ritenute dirimenti ai fini dell’attribuzione della colpevolezza
degli imputati erano stati posti i risultati delle analisi del RIS di Roma sul materasso sequestrato
presso il casolare ubicato nella cd “terra degli animali”; tali risultati erano inficiati dall’assenza di
comunicazioni ai difensori degli imputati circa la sottoposizione a prelievo del DNA della persona
offesa, avvenuta in un momento successivo ed assolutamente sconosciuto rispetto a quello in cui gli
imputati, spontaneamente ed alla presenza del difensore avv. M. B., si sottoponevano alle operazioni
di prelievo del loro DNA da parte dei RIS (operazioni avvenute presso la Caserma CC di Vallo della
Lucania contemporaneamente al campionamento dei reperti sul materiale sequestrato ed al correlativo
prelevamento e catalogazione); la questione era stata erroneamente disattesa dalla Corte di appello
sul presupposto che trattavasi di nullità a regime intermedio per la quale era intervenuta sanatoria,
mentre essendo stato leso il diritto di intervenire dell’imputato, è configurabile una nullità assoluta ed
insanabile.
Con il secondo motivo deducono vizio assoluto di motivazione in relazione ai reati contestati per
omesso scrutinio del motivo di appello concernente la prova scientifica.
Argomentano che la sentenza impugnata non si era soffermata sulla censura relativa alla prova
scientifica, DNA, mossa con l’atto di appello e, cioè, al vizio inerente l’approccio
scientifico/metodologico, in relazione alla circostanza che l’imputata B.B. e la persona offesa sono
madre e figlia con identità di DNA mitocondriale e che, quindi, le tracce biologiche trovate sul
materasso erano da imputare all’imputata e non alla persona offesa.
Con il terzo motivo deducono motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla valutazione delle
prove decisive ai fini della affermazione di responsabilità, lamentando che, come evidenziato in sede
di appello, il Tribunale aveva dato valenza ai fini dell’attendibilità della persona offesa alla perizia
espletata dal consulente dell’accusa, priva di una metodologia scientifica di riferimento, come
evidenziato dal consulente di parte in sede di esame dibattimentale.
Con il quarto motivo deducono carenza di motivazione in ordine alle divergenze e contraddizioni tra
la querela presentata dalla vittima e l’incidente probatorio espletato, lamentando che la Corte di
appello non aveva dato specifica risposta alle relative censure difensive inerenti il tempus ed il focus
commissi delicti come descritti dalla persona offesa (epoca del primo episodio di abuso, epoca di
assunzione della pillola anticoncezionale; data del primo rapporto sessuale di gruppo; descrizione del
terreno cd degli animali e del terreno cd degli ulivi).
Con il quinto motivo deducono l’illegalità della pena per i fatti ravvisati in continuazione, lamentando
che i Giudici di merito avevano applicato una cospicua frazione di pena a titolo di continuazione in
assenza di effettiva dimostrazione dei singoli episodi, costituenti ciascuno una ipotesi di reato, avvinti
dal vincolo della continuazione.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e
dei difensori delle parti. Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore della parte civile ha
depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente disatteso la censura qui riproposta, evidenziando sia che le
operazioni di prelievo del DNA effettuate da parte dei Carabinieri del RIS di Roma sulla persona
offesa non costituivano accertamento irripetibile e, pertanto, non trovava applicazione la disciplina
prevista dall’art. 360 cod. proc. pen., sia che, comunque, l’eccezione era stata tardivamente proposta
solo con l’atto di appello.
Va osservato che l’omissione dell’avviso all’indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti
irripetibili integra un’ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita
prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Rv. 256105-
01; Sez. 6, n. 10688 del 15/10/1996, Rv. 206576-01).
L’eccezione in esame, pertanto, risulta intempestiva, perché proposta solo i motivi di gravame avverso
la sentenza di primo grado.
La doglianza, comunque, è anche manifestamente infondata.
Questa Corte ha precisato che l’attività di prelievo del DNA non ha una sua autonomia probatoria
essendo una operazione prodromica alla effettuazione di analisi tecniche successive che, nel caso
della analisi del Dna, si individuano nella attività tecnica di estrazione del profilo genetico sia dai
campioni prelevati coattivamente che dalle tracce presenti sui reperti e nella successiva attività di
comparazione dei profili estratti. Nel caso della attività di identificazione attraverso il Dna è
sufficiente carpire un campione salivare o acquisire capelli o peli: si tratta di un intervento che non
richiede l’utilizzo di competenze tecniche tali da attivare i presidi di tutela che regolamentano
l’acquisizione della prova scientifica (dr. Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 261866-
01).
E si è osservato, ulteriormente, che occorre distinguere tra rilievi tecnici ed accertamento tecnici, e
all’interno di questi ultimi, tra accertamenti tecnici ripetibili ed accertamenti tecnici non ripetibili,
conformemente atte disposizioni di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen.
Il rilievo tecnico consiste nell’attività di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede,
mentre l’accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende al toro studio e atta loro valutazione
critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici (cfr. Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, dep.
04/09/2009, Chiesa e altro, Rv. 244950). In questo contesto, i prelievi sul DNA (sulla persona o
attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici), qualificabili come rilievi tecnici e
delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente
prodromici all’effettuazione di successivi accertamenti tecnici – ripetibili o irripetibili – e non
richiedendo conseguentemente l’osservanza di garanzie difensive (cfr. Sez. 1, n. 18246 del
25/02/2015, Rv. 263859-01; Sez. 1, n. 8393 del 02/02/2005, dep. 03/03/2005, Candela e altro, Rv.
233448).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha disatteso la deduzione difensiva qui riproposta, evidenziando che la doglianza
era priva di adeguato supporto scientifico idoneo a superare le risultanze dalla CTP dei Carabinieri
del RIS di Roma, posta a base della affermazione di responsabilità unitamente alle complessive
risultanze istruttorie (cfr. pp 14 e 15 della sentenza impugnata e paragrafo 2.8. della sentenza di primo
grado).
I ricorrenti, neppure confrontandosi con tali argomentazioni (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 cod. proc. pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv.
243838; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181), propongono censure orientate a sollecitare
una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del
23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U,
n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Da tanto discende l’inammissibilità della doglianza.
3. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente
connessi, sono manifestamente infondati.
3.1. Va premesso che, in caso di “doppia conforme” affermazione di responsabilità – come nella specie
– è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della
sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non
contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. È, infatti, giurisprudenza
pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è
difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed
inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le
eventuali carenze di quella di appello (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2 n. 34891
del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011,
dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed
altri, Rv. 197250).
Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio
convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa,
sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le
regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di
riscontri esterni (Cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,
Rv. 265104-01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente
portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità
della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame
particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente
emergenti dagli atti (Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Rv. 229755-01). Anche più di recente si è
ribadito che te dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche
da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più
penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora
risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento
idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove
del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente
quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Cfr. Sez. 5, n.
21135 del 26/03/2019, Rv. 275312-01).
Tali principi trovano applicazione ancor più rigorosa allorché la persona offesa sia un minore ed i fatti
narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o infantile, sì
da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o
autoprotettivi, in quanto – ancorché non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali
alla capacità del minore di rendere testimonianza (sez. 3, 6 maggio – 8 luglio 2008, n. 27742) – si
impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità
rielaborativa (sez. 3, 3 luglio 1997, Ruggeri).
In proposito va ricordato che questa Corte ha reiteratamente affermato che la valutazione delle
dichiarazioni testimoniali del minore, persona offesa di reati sessuali, presuppone un esame della sua
credibilità in senso onnicomprensivo e che tenga conto di più elementi.
È necessario, infatti, che l’esame della credibilità tenga conto dell’attitudine a testimoniare, della
capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle (ovvero l’attitudine psichica, rapportata
all’età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), nonché del
complesso dette situazioni che attingono la sfera inferiore del minore e le condizioni emozionali che
modulano i rapporti col mondo esterno, il contesto delle relazioni con l’ambito familiare ed
extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute” (cfr. Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007,
Maggioni, Rv. 237952 e Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. R. e altri., Rv. 247740).
Va anche ricordato che linee guida della Carta di Noto, nei casi in cui le prescrizioni non siano
nemmeno indirettamente trasfuse in analoghe previsioni del codice di rito (casi e modi in cui
procedere all’accertamento della capacità a testimoniare del minorenne – artt. 5 e 6 della Carta; modi,
procedure e protocolli scientifici da seguire in sede di assunzione di dichiarazioni dal minorenne –
art. 7 della Carta; metodiche più corrette che l’esperto deve seguire per esprimere il proprio parere ed
il contenuto del parere stesso – artt. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 16 della Carta), riguardano non tanto le
modalità estrinseche di assunzione della prova (peraltro già disciplinate dal codice di rito), ma le
modalità ritenute scientificamente e metodologicamente più adatte a garantire la genuinità intrinseca
delle dichiarazioni del minore e la loro capacità evocativa del fatto, preservandole, ad un tempo, dal
pericolo di manipolazioni di qualsiasi tipo, non necessariamente volontarie.
In questi casi, dunque, le linee guida della Carta di Noto acquistano rilevanza non nella fase di
assunzione estrinseca della prova (già disciplinata dal codice di rito), ma in quella della sua successiva
valutazione in relazione agli artt. 192 comma 1 cod. proc. pen. e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
(Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, Rv. 262976).
Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge
un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del
racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di
essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica
dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito
abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez. 2, n. 7667 del
29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006,
Rv. 235578).
La valutazione di attendibilità della persona offesa va tenuta distinta dalla valutazione della capacità
di testimoniare, trattandosi di apprezzamenti che si pongono su piani distinti.
La valutazione della attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente
all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri
esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e
consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l’accertamento dell’idoneità mentale del
teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia
attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Sez. 3, n. 47033 del
18/09/2015, Rv. 265528; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251662; Sez. 3, n. 24264 del
27/05/2010, Rv. 247703).
Non vanno, quindi, confusi i due piani valutativi: la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad
accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo
pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere
influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, mentre l’accertamento
dell’attendibilità del teste, in relazione agli aspetti connessi della credibilità soggettiva e della
attendibilità intrinseca del narrato, deve formare oggetto del vaglio del giudice. Il giudizio di
legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo
deducibile, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato
ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Ed è stato precisato, a rimarcare la diversità degli ambiti di valutazione, che il mancato espletamento
della perizia in ordine alla capacità a testimoniare del minore non determina l’inattendibilità della
testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori
di età assai ridotta, non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità,
ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n.
8541 del 18/10/2017, dep. 22/02/2018, Rv. 272299; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 22/06/2016,
Rv. 267323; Sez. 3, n.3 8211 del 07/07/2011, Rv. 251381; Sez. 3, n. 27742 del 06/05/2008, Rv.
240695).
L’esperto può giungere alla conclusione che il teste è idoneo a rendere testimonianza, nel senso che
nei suoi meccanismi psichici non si ravvisa, da un punto di vista clinico, alcun processo che possa
interferire con le facoltà della memoria e, quindi, con la capacità di rievocare il ricorso; stabilire se il
dichiarante ha detto il vero o il falso è una conclusione che riguarda, invece, la verità processuale e
che è di stretta competenza del giudice; in definitiva, l’esperto non può esprimersi sui fatti oggetto di
denuncia e, nello specifico, non può esprimersi sulla credibilità soggettiva della persona offesa e
sull’attendibilità intrinseca del racconto, ambiti che restano di competenza esclusiva del giudice.
3.2. Ciò posto, nella specie, i Giudici di appello hanno confermato l’affermazione di responsabilità
degli imputati, richiamando la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, fondate sulle
dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenuta capace di testimoniare e pienamente attendibile, ed
anche riscontrate dagli esiti della istruttoria svolta; hanno, quindi, esaminato e disatteso le doglianze
difensive mosse con l’atto di appello volte a contestare la valutazione di attendibilità della predetta,
rimarcando come le stesse fossero meramente ripetitive, in maniera acritica, delle questioni già
esaminate in maniera condivisibile dal primo giudice, le cui argomentazioni ha richiamato facendole
proprie (p. 16 della sentenza impugnata e pp 12,13,14,15,16 e 17, paragrafo 3., 3.1, 3.2., 3.3. della
sentenza di primo grado).
Dall’esame congiunto delle sentenze di primo e di secondo grado, emerge che i Giudici di merito,
hanno, innanzitutto, compiutamente valutato la capacità di testimoniare della minore, ma già in
avanzata età adolescenziale (16 anni) al momento del disvelamento degli abusi, richiamando le
positive risultanze della perizia (ad opera della dott.ssa D.D.) disposta dal Giudice per le indagini
preliminari in sede incidente probatorio (valutando anche la irrilevanza della consulenza tecnica della
difesa- ad opera della dott.ssa D.D. volta a confutare il giudizio del perito, in quanto fondata su
considerazioni apodittiche e prive di dimostrata conseguenzialità).
I Giudici di merito hanno, quindi valutato compiutamente la attendibilità della dichiarante. In
particolare, hanno valutato il vissuto emotivo e familiare della ragazza, evidenziando come le fonti
dichiarative dessero atto dell’ottimo inserimento nella giovane nel nuovo contesto familiare,
scolastico e sociale della ragazza, che era vissuta in precedenza all’estero e senza la presenza dei
genitori; hanno, quindi, evidenziato la spontaneità della prima rivelazione e la medesima spontaneità
nel racconto in sede di incidente probatorio (espletato nel rispetto dei canoni della Carta di Noto), la
coerenza intrinseca del narrato, l’assenza di inserzione di elementi accusatori aggiuntivi o di
circostanze additive non riferite nella prima denuncia, la presenza di plurimi riscontri costituite dalle
testimonianze assunte (dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa, dalle compagne di classe
della stessa e dalla cugina di sua madre, in ordine alle confidenze della giovane circa i reiterati abusi
sessuali che elle aveva subito, in circostanze prossime o coeve ai fatti), nonchè dai risultati delle
analisi del RIS di Roma sul materasso sequestrato presso il casolare ubicato nella cd terra degli
animali”, luogo indicato e descritto dalla persona offesa come teatro di alcuni dei rapporti sessuali
contestati in imputazione; hanno, infine, esaminato esaustivamente le censure difensive volte ad
evidenziare inverosimiglianze ed incongruenze nel narrato accusatorio (inverosimiglianza del
racconto del primo rapporto sessuate avvenuto nella cd “terra degli ulivi; epoca di assunzione della
pillola anticoncezionale da parte della persona offesa; data del primo rapporto sessuale di gruppo).
Le argomentazioni, in linea con i suesposti principi di diritto, sono congrue e logiche e si sottraggono
al sindacato di legittimità.
I ricorrenti, neppure confrontandosi criticamente con il complessivo tessuto argomentativo,
ripropongono, in sostanza, le stesse censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di
merito, sollecitando una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, riportando stralci delle
risultanze istruttorie, rivalutazione preclusa in sede di legittimità.
Giova ricordare che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
introdotte dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv.
234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv. 253099) e, in particolare,
di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,
Rv. 234148).
Ed è stato affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili quei motivi che,
deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri
stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto
processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori – come
avvenuto nella specie -, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni
degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (cfr. Sez. 1, n.
23308 del 18/11/2014 – dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601).
5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, evidenziato che in sede di appello non veniva proposto uno specifico motivo di
gravame relativo al trattamento sanzionatorio. Va, quindi, richiamato l’orientamento costante di
questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge
non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione;
non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di
appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3,
n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato
e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del
29/01/2016, Rv. 266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
La doglianza proposta è, comunque, anche manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel determinare l’aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati ha specificamente
individuato il reato base (reato di cui all’art. 609-bis cod. pen, commesso in data 15.2.2022),
giustificandone l’individuazione con specifiche argomentazioni (modalità dell’azione caratterizzate
da maggiore violenza fisica rispetto agli altri episodi), determinato la pena base (anni sette di
reclusione – in misura inferiore alla media edittale – per A.A. e anni sei di reclusione – in misura pari
al minimo edittale – per la B.B., con applicazione per entrambi dell’aumento di 1/3 per l’aggravante
di cui all’art. 609 ter n. 5 cod. pen; ha, quindi, indicato specificamente il numero dei reati in
continuazione e l’epoca di commissione degli stessi, in aderenza alle dichiarazioni rese dalla persona
offesa; l’entità della pena base e l’aumento di pena per ogni singolo reato in continuazione,
determinato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 8cod. pen., sono stati, poi, adeguatamente giustificati
attraverso l’indicazione di specifici parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (gravità dei reati, rapporto
di genitorialità, elevata intensità del dolo dimostrata dal lungo periodo di tempo nel quale si sono
ripetute le condotte), specificandosi anche che il trattamento sanzionatorio maggiore della B.B. per
gli aumenti per la continuazione, rispetto al A.A. era giustificato dalla estrema gravità della condotta
per il suo ruolo di madre della ragazza e per averla convinta a partecipare ad incontri sessuali
trilaterali.
La motivazione è adeguata e priva di vizi logici, nonchè in linea con i principi di diritto affermati in
subiecta materia da questa Corte.
Va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione
della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o
attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media
edittale, ipotesi che qui non ricorre. Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena
congrua”, “pena equa”, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o
alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto
presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere
discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” della pena (Sez. 2, n. 36245 del
26/06/2009 Rv. 245596; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197); inoltre, in tema di reato
continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e
stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno
dei reati satellite, in quanto il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti
di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il
rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati
i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di
pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01; Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01).
6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
8. I ricorrenti vanno condannati, inoltre, in base al disposto dell’art. 541 cod. proc. pen., in via
generica, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese
dello Stato; spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione
di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82
e 83 D.P.R. n. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 277760-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Salerno con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo
il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 6 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024.
