Decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre che da sempre si disinteressa totalmente dei figli.
Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro, Sentenza del 13 febbraio 2024,
Giudice Relatore Dott.ssa Teresa Tarantino
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZAR0
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e
così composto:
dott.ssa Teresa Chiodo Presidente
dott.ssa Teresa Tarantino Giudice rel
dott.ssa Roberta Mallamaci Giudice onorario
dott. Andrea Barbuto Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 106/2023 VG. relativo ai minori
C. R. , nato a G. (PG) il ____2014;
C. J. , nata a G. (PG) il _____2017 entrambi residenti in S. D. C. alla via D. M.
n. 53, i cui esercenti la responsabilità genitoriale sono:
C. M. , nato in Marocco il ____1986, residente in G. T. alla via V. V. n.23;
C. K. , nata a C. R. (Marocco) il ____1990, rappresentata e difesa dall’avvocato
A. F. ;
Instaurato su ricorso proposto, ai sensi dell’art. 330 c.c., da C. K. nei confronti
di C. M. ;
La ricorrente esponeva tramite il difensore:
– che nell’anno 2004 all’età di 14 anni si trasferiva con il padre dal Marocco
all’Italia, più precisamente a G. T. (PG), dove frequentava le scuole medie e
conseguiva il relativo diploma;
-che in occasione delle visite effettuate alla mamma, rimasta a vivere in
Marocco, conosceva il sig. C. M. , che sposava nel 2013 ed i coniugi andavano a
vivere a Casablanca;
– che successivamente, al fine di cercare lavoro, si trasferiva nuovamente in
Italia a G. T. presso l’abitazione del padre ed in data_______2014 nasceva il
primo figlio C. R. ;
-che dopo la nascita del figlio la ricorrente avviava la procedura per il
ricongiungimento familiare, al fine di permettere al sig. C. M. di venire in Italia
per riunire la famiglia;
-che a G. T. la ricorrente effettuava lavori saltuari e con l’aiuto del padre e del
fratello manteneva il figlio appena nato, mentre il marito rimasto a vivere a
Casablanca si disinteressava completamente del suo mantenimento in favore
suo e del figlio;
-che nel 2016 il sig. C. M. arrivava a G. T. ed andava a vivere con la moglie
ed il figlio presso l’abitazione del suocero, ma non si attivava al fine di cercare
un lavoro;
-che nel 2017 nasceva la secondogenita C. J. e nonostante il sig. C. avesse nel
frattempo trovato lavoro come badante, continuava a disinteressarsi ai bisogni
della moglie e dei figli contribuendo occasionalmente al loro mantenimento;
-che le divergenze tra i coniugi dovute alle immotivate gelosie che il sig. C.
aveva nei confronti della moglie ed alla non accettazione delle abitudini
occidentali della stessa, iniziate nel 2015 si accentuavano, tantoché nel
dicembre 2018 a seguito di un violento episodio, tale da rendere necessario
l’intervento delle Forze dell’Ordine, il sig. C. abbandonava per diversi mesi la
casa familiare e per tutto il periodo non si occupava di contribuire al
mantenimento della moglie e dei figli;
-che successivamente, faceva rientro nella casa familiare, ma la situazione
peggiorava a causa delle continue violenze fisiche e verbali, compiute dal marito
a danno della ricorrente alla presenza dei minori;
-che la ricorrente a causa dei continui maltrattamenti presentava il 04.04.2019
querela presso la Questura di Perugia contro il sig. C. , successivamente ritirata
per paura della reazione del marito;
-che nel settembre del 2019, la sig.ra C. K. si recava in Marocco dove avviava
le pratiche di divorzio dal coniuge e lasciava entrambi i suoi figli presso
l’abitazione della madre sig.ra N. C. , nell’attesa di trovare in Italia una stabilità
lavorativa ed abitativa;
-che in data 10.11.2020, il Tribunale del Marocco dichiarava il divorzio tra i
sig.ri C. e C. , affidava la custodia dei figli alla madre, poneva a carico del sig.
C. il mantenimento della sig.ra C. e dei figli minori e regolamentava il diritto di
visita del padre nei confronti dei figli minori in giorni prestabiliti;
-che nonostante quanto stabilito dal Tribunale il sig. C. continuava a non
provvedere al mantenimento della moglie e dei figli minori e mostrava un
completo disinteresse nei confronti degli stessi;
-che avendo trovato un lavoro a tempo indeterminato come badante ed
un’abitazione in comodato d’uso gratuito la ricorrente faceva rientrare in Italia i
minori che attualmente vivono insieme alla loro mamma, a S. D. C. (CS);
-che, pertanto, alla luce dei descritti comportamenti del padre dei minori la
ricorrente concludeva chiedendo “voglia previa valutazione dei comportamenti
commissivi ed omissivi di C. M. nei confronti dei figli minori C. J. e C. R. ,
dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre sui figli minori
o, in subordine, la sospensione dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
nell’ipotesi in cui, viceversa, il pregiudizio cagionato ai minori non sia
circoscritto in termini di gravità alla ipotesi contemplata all’art. 330 c.c., con
richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre.”
Con successivo provvedimento del 31.07.2023 il Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro designava quale curatore speciale l’avvocato A. F. al fine di
assicurare la rappresentanza legale dei minori C. R. e J. Con fissazione
dell’udienza al 27.11.2023 ore 10,30 disponendo la comparizione personale dei
genitori.
Occorre precisare che non si reputa necessario procedere all’espletamento della
prova testimoniale richiesta da parte ricorrente alla stregua delle esaustive
risultanze procedimentali, costituite dalle dichiarazioni della ricorrente,
dall’ascolto dei minori e dalle informazioni assunte dai Carabinieri e dal Servizio
Sociale.
Osserva il Tribunale che la relazione del Servizio sociale, prudentemente
vagliata dopo essere stata oggetto di contraddittorio, è pienamente utilizzabile
dal Giudice in sede di libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai
fatti liberamente constatati dagli operatori sociali sia quanto ai pareri espressi
sulla base di quei fatti ove l’autorità giudiziaria li faccia propri con adeguata
motivazione.
Ed, infatti, le risultanze delle indagini ed informazioni dei Servizi costituiscono
utili elementi di giudizio-rimessi alla valutazione del giudice procedente nel
quadro delle complessive emergenze istruttorie, fra cui quelle acquisite anche
su istanza delle parti (Cass.Sez.I, sentenza n.14675 del 29 dicembre 2009).
Tanto premesso, va rilevato che C. M. non compariva benchè il ricorso sia stato
ritualmente notifica presso l’ultima residenza per come risulta dalla
certificazione prodotta dal difensore.
All’udienza istruttoria la ricorrente ribadiva le ragioni del ricorso descrivendo il
signor C. come un uomo violento, disinteressato alla famiglia, tantoché nel
2016 nel 2019 era stata costretta a sporgere denuncia querela, la prima, per
minaccia e, la seconda, per maltrattamenti, querele queste successivamente
ritirate per paura della reazione dell’ex marito.
Specificava che quest’ultimo, pur lavorando come badante presso una famiglia
G. T. , non ha mai contribuito al mantenimento dei figli e non si è mai
dimostrato amorevole con loro né ha provveduto al loro sostentamento,
essendosi sempre occupata da sola dei figli mantenendoli con il suo lavoro e con
l’aiuto economico di suo padre e di suo fratello.
Precisava che nel 2020 dopo l’ennesimo litigio con l’ex marito, il quale gli aveva
lanciato contro uno pneumatico provocandole lesioni, aveva chiesto il divorzio e
i giudici marocchini avevano stabilito con sentenza un assegno di mantenimento
per i bambini circa 500 € ed avevano previsto il diritto di visita del padre una
volta a settimana e per le vacanze, disposizioni queste mai rispettate da parte
del signor C. il quale si è sempre disinteressato sia economicamente che
moralmente dei figli, pur essendo a conoscenza del luogo in cui si trovavano.
Puntualizzava di non essere stata mai contattata dal signor C. per avere notizie
dei figli i quali non hanno più visto il padre né conoscono i parenti in linea
paterna.
Il minore R. ha dichiarato in ordine al rapporto con il padre di conoscere solo il
suo nome, di non sapere dove si trova, di non averlo mai visto di persona, ma
solo in una foto, di non averlo mai sentito al telefono e di non avere alcun
ricordo del padre di quando viveva insieme al papà e alla mamma a G. T. , di
non sentire la mancanza del papà.
Ha inoltre aggiunto di vivere a S. D. C. con la mamma la sorella e la signora M.
che è la signora anziana che la mamma assiste.
Anche la minore J. ha dichiarato che non ha alcun ricordo del padre e di averlo
visto soltanto in una foto.
Il servizio sociale trasmetteva relazione evidenziando di avere effettuato due
accessi presso il nucleo familiare nell’abitazione di S. D. C. constatando come
minori appaiono a proprio agio e ben inseriti nell’ambito familiare in cui
attualmente vivono, sono sorridenti e socievoli e l’ambiente che li circonda è
sereno ed accogliente con soddisfazione dei bisogni materiali affettivi da parte
della mamma e degli altri componenti adulti ossia la signora B. e la signora B. i
quali sono considerati come degli zii acquisiti.
Gli operatori sociali non sono riusciti a rintracciare il padre perché si è reso
irreperibile.
Ciò posto, va rilevato che alla stregua dell’istruttoria svolta sono emersi plurimi
elementi di prova inconfutabili sul disinteresse del genitore, manifestato nel
corso degli anni ed ulteriormente confermato dal suo contegno processuale.
E’ evidente che il genitore non ha mai intrattenuto con i figli alcun rapporto
affettivo, né si è occupato del loro sostentamento.
Egli non si è mai concretamente attivato per incontrarli né ha provveduto al loro
mantenimento per come stabilito nella sentenza di divorzio dimostrando
disinteresse anche nel presente procedimento.
Le circostanze riferite venivano confermate dal Servizio Sociale del comune di
S. D. C. che ha riscontrato la serenità dei minori.
Tanto premesso, va rilevato che, a norma dell’art.330c.c., il Tribunale per i
Minorenni può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando
il genitore viola, trascura i doveri o abusa dei poteri inerenti la responsabilità
con grave pregiudizio per il figlio.
E’ costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui si rende necessario un
provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale non al fine di
sanzionare il genitore inadempiente bensì al fine di evitare che si protraggano
ulteriormente nel tempo le conseguenze del comportamento inadempiente del
genitore con grave pregiudizio per il figlio minore ravvisabile quando la condotta
genitoriale, come nel caso di specie, si pone in contrasto con i doveri genitoriali
non avendo il genitore mai partecipato alla cura e all’educazione del figlio
minore e non essendo mai stato presente né moralmente né materialmente
nella sua vita con grave pregiudizio per il suo sereno sviluppo psico-fisico (in tal
senso Cass. Sez. VI 18.6.2018 n15949 secondo cui la decadenza costituisce un
provvedimento non a scopo sanzionatorio, ma a tutela del minore e finalizzato a
scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore).
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, si è in presenza di una condotta
abbandonica di C. M. sia sotto il profilo materiale che morale protrattasi per un
arco temporale considerevole, sintomatica, senza alcun dubbio, di un palese
rifiuto dei figli, dei quali il genitore si è totalmente disinteressato per come è
emerso palesemente anche dal contegno processuale.
Tale violazione dei doveri genitoriali, di grave pregiudizio per l’equilibrato
sviluppo della personalità della minore, ha compromesso il percorso evolutivo
dei minori i quali hanno ormai irreversibilmente risentito dell’assoluta carenza
della figura genitoriale paterna.
Si appalesa, dunque, necessario nell’interesse dei minori, i quali vivono in un
contesto ambientale sereno, escludere il conferimento di un potere al padre che
sulla base di quanto esposto potrebbe seriamente compromettere il loro sereno
processo formativo.
Va precisato, infine, che il genitore decaduto dalla responsabilità perde i poteri il
cui esercizio continuerebbe a danneggiare la crescita del minore ma non perde i
doveri che gli incombono nel senso che non può continuare a disinteressarsi del
figlio facendogli mancare i mezzi di sussistenza (in tal senso Cass.21 marzo
2000 n.4887, secondo cui diversamente interpretando la pronuncia sulla
decadenza dalla potestà si trasformerebbe l’istituto in una sorta istituto di
carattere premiale per il genitore dimostratosi indegno, permettendogli di
continuare a disinteressarsi del figlio minore; Cass.24 aprile 2007, secondo cui
in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti
adottati ai sensi dell’art.330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole
subisca pregiudizi a causa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria
rispetto agli obblighi dai quali il soggetto, nei confronti dei quali è pronunciata la
decadenza, è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità di genitore, e,
segnatamente rispetto all’obbligo del loro mantenimento”; Cass.pen. Sez.VI,
27.3.2007 n.16559 e 29/10/2009 n.43288).
P.Q.M.
Sentito il P.M.M.;
Letti gli artt. 473 bis c.p.c. e 330 c.c.,
DICHIARA
C. M. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori C. R. e C. J. e,
per l’effetto, li affida esclusivamente alla madre C. K. la quale potrà esercitare
tutti i poteri inerenti la responsabilità genitoriale;
NULLA SULLE SPESE
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Si notifichi al P.M.M., alla ricorrente presso il domicilio eletto (studio avv.A. F.
del foro di Cosenza), al padre C. M. presso l’ultima residenza e al curatore
speciale, avv.to A. F. .
Si trasmetta al Giudice tutelare.
Catanzaro, 6.02.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Teresa Tarantino Teresa Chiodo
