Decade dalla responsabilità genitoriale il padre sempre assente e inadempiente agli obblighi genitoriali

Tribunale di
Matera, Ordinanza n. cronol. 1867/2024 del 10 luglio 2024,
TRIBUNALE DI MATERA
composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA Giudice relatore
Dott. Angelo FRANCO Giudice
riuniti in camera di consiglio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nell’ambito del procedimento iscritto al n. 339/2023 RGVG promosso da
L. P. (c.f. ________), nata a M. il _____1992 ed ivi residente al B. V. , v. F.
10, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
dall’avv. Margherita VEGLIA;
-ricorrente-
contro
M. A. N. L (c.i. ____), nato a P. d. M. (S. ) il __1987 e residente in C. d. R. 3 –
E. P. d. M.
-resistente contumace–
e nei confronti di
E. N. M. P. (c.f. _____) nato a M. l’_____2019, rappresentato e difeso, giusta
decreto di nomina del 7.12.2023, dalla curatrice speciale, avv. Lucia Elsa
MAFFEI
***
Con ricorso del 27.2.2023, L. P. deduceva di aver intrattenuto una relazione
more uxorio con l’odierno resistente ed allegava che dalla loro unione era nato
in data ____2019 il piccolo E. , finché, cessato il legame sentimentale tra i suoi
due genitori, il Tribunale di Matera, adìto sempre dalla medesima odierna
ricorrente, aveva stabilito, con decreto del 30.9.2020, l’affido esclusivo del
minore alla madre, la regolamentazione degli incontri padre-figlio e la
determinazione del contributo di mantenimento a carico dell’odierno resistente
nell’importo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva, quindi, la ricorrente l’inadempimento del N. agli obblighi de quibus,
benché lo stesso risulti percepire in S. , ove risiede, “emolumenti mensili di
circa euro 1.400,00”, a fronte, invece, di quelli da lei percepiti, ammontanti a
“circa euro 950,00 mensili” e chiedeva pertanto, in ragione del perdurante e
reiterato disinteresse ed incapacità del resistente a prendersi cura del figlio, la
declaratoria di decadenza di M. A. N. L dalla responsabilità genitoriale, con
aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento a suo carico da € 250,00
ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L’odierno resistente, benché ritualmente citato, rimaneva contumace ed, in
considerazione della domanda ex art. 330 c.c. avanzata nel ricorso introduttivo
dalla P. , veniva nominato un curatore speciale del minore E. nella persona
dell’avv. Lucia Elsa MAFFEI, costituitosi in giudizio in data 10.1.2024.
Quanto alla richiesta principale della ricorrente, intesa ad ottenere la
declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore,
va osservato come il perdurante contegno omissivo ed inadempiente del
resistente, rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto genitoriale ed alla
regolamentazione stabilita nel precedente decreto del Tribunale di Matera, si
appalesi da un lato indubbiamente e gravemente pregiudizievole per il minore,
essendo quest’ultimo totalmente privato della figura e presenza paterne e,
dall’altro lato, sufficientemente sintomatico di una incapacità del genitore a
prestare al figlio la cura e l’accudimento, attraverso anche periodi di
temporanea coabitazione, indispensabili per il corretto esercizio della
responsabilità genitoriale. E’ infatti pacifica nella giurisprudenza di legittimità
l’affermazione del principio secondo cui “il provvedimento di decadenza dalla
responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si
traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito
esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un
progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale,
caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali”
(Cass., I, n. 12237/2023).
Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche dell’art. 330 c.c. risulta al Collegio
evidente come la assenza totale del N. , residente all’estero, dalla vita del figlio
sia dettata da ragioni di disinteresse ed incuria rispetto al percorso di
maturazione psicofisica del minore, non constando peraltro, a fronte della
specifica allegazione della ricorrente ed in mancanza di contrarie evidenze che
il resistente avrebbe dovuto fornire costituendosi in giudizio, che egli abbia mai
versato gli assegni mensili di mantenimento, né che abbia esercitato i diritti di
visita col piccolo E. né, comunque, che abbia partecipato, neppure
indirettamente, agli eventi della crescita del bambino o se ne sia occupato,
ancorché sporadicamente, in termini di minimo accudimento. Tanto lascia
conseguentemente formulare una prognosi del tutto negativa sulla sua
effettiva possibilità di recupero di un rapporto genitoriale, avendo il resistente
costantemente disatteso anche le statuizioni giudiziali di cui al decreto del
30.9.2020.
Se, dunque, merita accoglimento la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale, non altrettanto fondata si appalesa, invece, la richiesta di aumento
dell’importo dell’assegno mensile di mantenimento, non avendo la ricorrente,
invero, neppure allegato un sopravvenuto mutamento in peius delle proprie
condizioni reddituali e, viceversa, un incremento di quelle del resistente,
avendo ella soltanto documentato il pagamento delle rette dell’asilo nido ed,
ancora una volta, allegato l’inadempimento del resistente ai suoi obblighi di
contribuzione al mantenimento del figlio minore.
Le spese processuali, infine, vengono compensate in ragione della metà, attesa
la contumacia del resistente e la parziale soccombenza della ricorrente rispetto
all’entità dell’assegno di mantenimento, e liquidate nella misura precisata in
dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto,
dichiara M. A. N. L, come in epigrafe generalizzato, decaduto dalla
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio E. N. M. P. (n. l’____2019);
previa compensazione in ragione della metà delle spese processuali, condanna
il resistente alla rifusione in favore di L. P. della somma complessiva di €
1.168,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del
15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in M. nella camera di consiglio dell’8.7.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria LA BATTAGLIA Giuseppe DISABATO