Viene meno il mantenimento se il figlio abusa di quel diritto.
Corte d’Appello di Bari, 16 agosto 2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai
magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Loredana Colella Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel.
ha pronunziato nel procedimento n. 936/2020 R.G. la seguente
SENTENZA
sull’appello avverso la sentenza n. 4620/2019 del Tribunale di Bari,
pubblicata il 13.12.2019 nella causa n.2896/2017 R.G.,
proposto da :
D.C. M., nato a Bari il .. (cf. ..), rappresentato e difeso
dall’avv. Maria Lanzellotto
APPELLANTE
contro
A. A., nata a Bari il .. (c.f. ..)
rappresentata e difesa dall’ avv. Pasqua Lacatena
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.05.2016 D.C. M., premettendo che con sentenza parziale
n.3681/2011 del Tribunale di Bari (omologata in data 15.11.2011) era stata
dichiarata la separazione personale dei coniugi D.C. M. e A. A. e che
successivamente, con la sentenza definitiva n.3515/215, erano state confermate
le statuizioni già concordate inter-partes in ordine all’obbligo del D.C. M. di
corrispondere un assegno di €. 100,00 mensili a titolo di mantenimento della A.
A. ed altro assegno contributivo di €.250,00 mensili per il mantenimento della
figlia D.C. J.G. (nata a Bari il ..), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario (contratto in Bari il 22 giugno 1994) alle
stesse condizioni economiche già concordate anche con riferimento
all’assegnazione della casa familiare alla moglie ed alla eventuale vendita della
stessa con ripartizione della ricavanda somma nella misura del 70% in favore di
A. A. e del residuo 30% in suo favore.
A. A., costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda sullo status, ma
chiedeva dichiararsi la nullità degli accordi presi in sede separativa , confermare
l’assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto convivente con lei
la figlia maggiorenne non autosufficiente, sino a che la stessa non sarebbe stata
venduta, aumentare da €. 250,00 ad €. 500,00 il contributo per il mantenimento
della figlia e da €. 100,00 ad €. 300,00 l’assegno divorzile.
Con ordinanza presidenziale del 06.07.2017, resa in sede di comparizione
personale delle parti, venivano confermate le condizioni già regolanti lo stato di
separazione.
Nel corso del giudizio le parti depositavano memorie integrative e, in particolare,
il ricorrente, D.C. M., chiedeva che venisse revocato l’assegno contributivo per
il mantenimento della figlia, D.C. J.G., in quanto, a suo dire, la stessa aveva
costituito un proprio nucleo familiare e svolgeva attività lavorativa come
onicotecnica ed estetista.
All’esito del giudizio il Tribunale, preliminarmente, ha osservato che entrambe le
parti avevano depositato le proprie comparse conclusionali solo in forma
cartacea, in violazione dell’art. 16 bis D.L. 179 del 2012 secondo cui tutti gli atti
endoprocedimentali vanno depositati con modalità telematiche, e che
conseguentemente il collegio non poteva tenere conto delle relative
argomentazioni. Nel merito ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra i due coniugi nonché la perdita da parte della moglie del cognome
del marito che aveva aggiunto a seguito del matrimonio, ha ordinato le
annotazioni di rito negli atti dello stato civile e confermato interamente le
condizioni della separazione in ordine all’entità degli assegni in favore di A. A. e
della figlia , D.C. J.G., compensando le spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale, ha ritualmente proposto appello D.C. M.
rilevandone, in via preliminare, l’erroneità nella parte in cui il Tribunale ha
ritenuto inammissibili le argomentazioni dedotte nelle comparse conclusionali
cartacee, in quanto, come dallo stesso documentato, all’epoca della loro
scadenza ed a causa di un malfunzionamento delle pec legalmail, il Presidente
del Tribunale di Bari ne aveva autorizzato il relativo deposito cartaceo. Mentre,
nel merito ha censurato l’illegittimo riconoscimento dell’assegno contributivo al
mantenimento della figlia maggiorenne, D.C. J.G., in violazione degli artt. 337
septies e 2697 cod. civ. -115 e 116 cod. proc. civ., deducendo che il Tribunale
non aveva tenuto conto che la figlia aveva conseguito il diploma di maturità nel
2014 all’età di 19 anni; che all’epoca della pronuncia del Tribunale aveva ormai
raggiunto l’età di 25 anni e che nessuna prova era stata fornita dalla A. A. circa
l’iscrizione e neppure la frequenza di D.C. J.G. ad alcun corso universitario; che
la stessa si era ormai emancipata frequentando un uomo (tal D.F. E.) dal quale
aveva avuto un figlio (D.F. C., ora ormai di .. anni), e che -per altro verso –non
aveva tratto le doverose conseguenze dai rilevanti elementi indiziari che esso
appellante aveva avuto cura di fornire con il deposito di una relazione
investigativa e la produzione di foto tratte dai profili social della figlia e del di lei
compagno. Oltre a non aver tenuto conto degli oneri gravanti sull’appellante, in
seguito alla nascita nel .. della seconda figlia, G., affetta da “agenesia totale
della mano sinistra” e delle spese che lo stesso sostiene in rapporto allo stipendio
che percepisce, gravato da rate di finanziamento per importi non superiori al
quinto. In riforma della sentenza impugnata , ha quindi, chiesto la revoca
dell’assegno posto a suo carico dal Tribunale a titolo di mantenimento della figlia
maggiorenne D.C. J.G., a far data dalla domanda di elisione avanzata da esso
D.C. M. con la memoria integrativa del 12.09.2017 o, in subordine, dalla data
della sentenza di I° grado, con vittoria delle spese e competenze del doppio
grado del giudizio.
All’appello ha resistito A. A., insistendo nella conferma della sentenza
impugnata, in considerazione della precaria situazione economica in cui versa la
figlia la quale, seppur maggiorenne, non è autosufficiente e che la stessa
continua a vivere con la madre insieme al piccolo D.F. C., non percependo nulla
a titolo di mantenimento dal padre del bambino, obbligato, avendolo
riconosciuto, solo al mantenimento del minore. Ha eccepito, inoltre, che alcuna
rilevanza probatoria ha la relazione investigativa prodotta dall’appellante né le
foto ricavate dai profili social della figlia, non provando nulla rispetto alle
contestazioni di controparte, aggiungendo che D.C. J.G., peraltro, ha interrotto
il legame affettivo con il suo compagno e si è iscritta all’Università.
All’udienza collegiale del 12.10.2021, svolta secondo le modalità della
trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 19.5.2020, n. 34, conv. in l.
17.7.2020, n. 77, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni
precisate dai difensori ai quali venivano assegnati i termini di cui all’art. 190
c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con le stesse argomentazioni in diritto proposte nel giudizio di primo grado,
ritenute erroneamente inammissibili dal Tribunale in quanto formulate con
comparse conclusionali depositate non telematicamente ma in forma cartacea,
anche se autorizzate dal Presidente del Tribunale nella modalità del deposito
cartaceo, l’appellante con un unico motivo di gravame denuncia vizio di erronea
e carente motivazione con riferimento all’illegittimo riconoscimento dell’assegno
contributivo al mantenimento della figlia, in violazione dell’art. 337 septies e
2697 cod.civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale ha
ritenuto che spettasse a D.C. M. provare il venir meno dell’obbligo del
versamento del contributo a titolo di mantenimento della figlia D.C. J.G., non
traendo doverose conseguenze dai rilevanti elementi forniti con la relazione
investigativa prodotta e con le foto dei profili social, dai quali desumere la
convivenza di D.C. J.G. con il proprio compagno, padre del piccolo D.F. C., e
dell’attività esercitata dalla stessa come estetista ed onicotecnica..
La Corte rileva , quanto alla situazione della figlia, che risulta acquisito il dato
che D.C. J.G., dopo aver conseguito il diploma di maturità nel 2014 all’età di 19
anni, si è scritta alla facoltà di medicina veterinaria, ma che a tutt’oggi non risulta
aver completato gli studi universitari, né è stata allegata alcuna prova circa la
continuità di iscrizione al predetto corso universitario o ad altro corso
universitario o formativo, di aver avuto nel 2015 un figlio di nome D.F. C., nato
da una relazione con tale D.F. E., e di continuare ad abitare insieme al figlio
presso l’abitazione della madre a Loseto alla via G. , come da certificato di
residenza e stato di famiglia, di non avere alcuna stabile occupazione, ma di
svolgere occasionalmente l’attività di onicotecnica.
Alla luce di tali dati di fatto , la Corte, pur tenendo conto del principio statuito
dalla Cassazione secondo il quale l’obbligo di mantenere il figlio non cessa
automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, protraendosi
qualora lo stesso, senza sua colpa, sia ancora dipendente dai genitori (Cass.
14.12.2018 n. 32529), rileva che la stessa Corte Suprema con sentenza del
20.8.2014 n. 18076, ha delineato i criteri ermeneutici che devono orientare il
giudice nella valutazione della persistenza o meno dell’obbligo di mantenimento
del figlio maggiorenne, statuendo che “È noto che l’obbligo dei genitori di
concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli 147 e 148 c.c. (v. oggi, gli
artt. 315 bis, introdotto dal D.Lgs. 10 dicembre 2012, n. 219, e art. 316 bis
introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013 cit.), non cessa ipso facto con il
raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (v. gli artt. 155
quinquies e, oggi,art. 337 septies c.c.), ma il genitore che agisca nei confronti
dell’altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei
figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di
indipendenza economica, che è condizione legittimante l’azione (v. Cass. n.
16612/2010) ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto,
in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l’attore
ha l’onere di introdurre nel processo. Con analoghe modalità può essere
accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando
di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di
occasioni di lavoro e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza
economica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è il genitore interessato
alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento che è tenuto a
provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il
mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un
atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui
accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto
necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e
postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro,
con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria
formazione e la propria specializzazione (v., tra le tante, Cass. n. 19589/2011,
n. 15756/2006). L’onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso,
mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva
l’estinzione dell’obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle
circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori
al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i
genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente,
“caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto
all’età dei beneficiari”, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano
giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al
di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in “forme di
vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più
anziani” (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Se è vero che il giudice di
merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell’obbligo
di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato,
a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di
raggiungere l’indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le
competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia
con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di
dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico-sociale (riferite
al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo
del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell’obbligo
genitoriale. Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare
dell’età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui
quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il
percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona
è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno
e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso
formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis
c.c., comma 1, “nel rispetto…”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni,
com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del
mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di
mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al
tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente
in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo,
chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è
tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato
alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri
gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di “contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento
della famiglia finché convivono con essa” (v. l’art. 315, il cui testo è stato
riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4. Il corretto principio di diritto
da enunciare è il seguente: Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di
mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero
del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a
valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il
permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e
con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei
beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel
rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le
condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento
inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione…”. Detto
principio di diritto è stato ribadito recentemente, negli esatti termini, da Cass.
14.8.2020 n. 17183, la quale, anzi, ha fornito una lettura più rigorosa del tema
in questione, precisando che il limite naturale dell’obbligo di mantenimento deve
intendersi coincidente con il raggiungimento della maggiore età, salvi i casi in
cui il figlio dimostri impegno e dedizione nella prosecuzione degli studi, e
ponendo a carico dello stesso l’onere di provare le circostanze che giustificano il
suo mantenimento, attraverso la dimostrazione di essersi proficuamente
adoperato nella ricerca di un lavoro anche non consono alle sue ambizioni
professionali.
Nel caso di specie, la convivenza di D.C. J.G. con il proprio compagno non
possiamo ritenerla pienamente provata, in quanto con certificato di residenza e
dello stato di famiglia, risulta che D.C. J.G. ha sempre vissuto e continua a vivere
insieme al piccolo D.F. C. presso la casa di abitazione della madre sita in Bari a
Loseto alla via G. , anche se la relazione investigativa fatta eseguire dal D.C. M.
e depositata in giudizio, ha accertato che nel breve arco temporale dal
29.08.2017 al 01.09.2017 D.C. J.G., dopo aver trascorso parte della giornata
con la madre, rientrava con il bambino presso l’abitazione del D.F. E. per
trascorrervi la notte , circostanza questa che seppur non prova una stabile
convivenza della figlia dell’appellante ed il proprio compagno, fa
presuntivamente ritenere, insieme alle molteplici foto riportate dai social, che
nel 2017 la coppia si frequentasse assiduamente sino a trascorrere anche le notti
insieme, apparendo all’esterno un sereno nucleo familiare.
Deve, inoltre, valutarsi la circostanza che la A. A., pur deducendo che la figlia è
iscritta all’ università e che ha dovuto interrompere gli studi in seguito alla
nascita del piccolo D.F. C., non ha addotto alcuna prova sulla continuità di
iscrizione di D.C. J.G. alla facoltà di medicina e veterinaria , oltre al dato che
D.C. J.G. svolge occasionalmente l’attività di onicotecnica , come provato da
alcune foto estratte dai profili social e prodotte dall’appellante, facendo
presumere l’abbandono degli studi universitari e la mancanza di un progetto
futuro nel campo formativo universitario. Mentre può dedursi che D.C. J.G. sta
cercando di acquisire altre competenze ed esperienze che possano essere messe
a frutto anche in futuro, oltre , soprattutto, al dato di fatto che la stessa ha ormai
compiuto i ventisette anni , età che lascia presuntivamente ritenere già avvenuto
il completamento del percorso di maturità e di formazione, idoneo a consentirle
il raggiungimento di un’autonomia di vita anche economica, ritenendo la nascita
del figlio ed il rapporto con il suo compagno il tentativo di realizzazione di un
autonomo progetto familiare.
Si condivide, invece, la motivazione del Tribunale nella parte in cui non ha
ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento del diritto e determinazione
dell’assegno di mantenimento in favore di D.C. J.G. la nascita della figlia minore
G., -nata dalla relazione con la nuova compagna con la quale ha costituito un
nuovo nucleo –affetta da “agenesia totale della mano sinistra”, in quanto “tale
circostanza già esistente all’epoca degli accordi separativi e , quand’anche
successiva, essa non avrebbe , ex se, potuto elidere gli obblighi nei confronti dei
figli di primo letto , in assenza, peraltro, di sensibile riduzione della capacità
economica”.
Per tali motivi l’assegno di mantenimento in favore di A. A. a titolo di
mantenimento della figlia D.C. J.G., va revocato con decorrenza dalla
pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto dell’attuale età di D.C. J.G.,
con compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello, così provvede:
1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
revoca l’assegno di mantenimento in favore di A. A. a titolo di mantenimento
della figlia D.C. J.G.;
2) compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d’Appello
di Bari , tenutasi in videoconferenza in data 08 02.2022.
