Violazione degli obblighi di assistenza familiare e prova dell’incapacità economica dell’obbligato

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 26 ottobre 2022, n. 40553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VILLONI Orlando – Presidente –
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –
Dott. APRILE Ercole – Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere –
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 15/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze;
esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ANGELILLIS Ciro, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. C.D., che ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, con la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del giudizio;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, Avv. P.C., che ha chiesto l’accoglimento dei motivi
del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15 ottobre 2021 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la
decisione di primo grado – che dichiarava A.A. responsabile del reato di cui all’art. 570 n. 2 c.p., e
lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei
danni morali subiti dalla parte civile, che venivano liquidati in complessivi Euro diecimila – riducendo
ad Euro quattromila l’importo dei danni morali e disponendo la sospensione condizionale della pena
subordinatamente al pagamento della somma di denaro nei termini su liquidati, entro il termine di
giorni sessanta dal passaggio in giudicato della sentenza; confermava, nel resto, la decisione
impugnata.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
censurando con il primo motivo la violazione di legge per l’erronea valutazione delle risultanze
probatorie in ordine alla situazione di oggettiva impossibilità economica in cui l’imputato si trovava
e tuttora si trova: elementi significativi, al riguardo, era stati già allegati in primo grado, facendo
riferimento, ad es., alla iscrizione nelle liste di disoccupazione, alla natura precaria dei lavori svolti
nel periodo in contestazione e all’alloggio gratuito presso le strutture messe a disposizione dal
Comune di Roma per genitori separati.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine
alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570-bis c.p. avendo la Corte di
appello erroneamente imputato al ricorrente di non aver provato la situazione di oggettiva
impossibilità di adempiere, sebbene su di lui gravasse unicamente un onere di allegazione, che nel
caso di specie era stato assolto.
2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine al riconoscimento solo formale del
beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto concesso subordinatamente al
pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, pur non avendo il ricorrente, di
fatto, le possibilità economiche per accedervi, in considerazione del suo stato di indigenza, che non
gli consente di adempiere nel ristretto termine di sessanta giorni indicato dalla sentenza impugnata.
2.3. Con un quarto motivo, infine, si censura la denegata concessione delle attenuanti generiche, in
considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato e della sua condizione di incapacità
economica.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 agosto 2022 il
Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 luglio 2022 il difensore
della parte civile, Avv. C.D., ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese del
giudizio come da notula allegata, ove si fa richiesta di porlo anticipatamente a carico dell’erario, in
ragione dell’ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato.
5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 settembre 2022 il
difensore dell’imputato, Avv. P.C., ha ribadito la fondatezza delle censure già prospettate nei motivi
di ricorso, concludendo per il loro accoglimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi
non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente
orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali
e di una diversa o alternativa – e come tale non consentita – rivalutazione delle fonti di prova,
l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica
conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la
decisione impugnata.
2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate
dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate,
obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell’affermazione di
responsabilità, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l’imputato si è sottratto all’obbligo di
mantenimento delle figlie minorenni, secondo quanto giudizialmente statuito in sede civile, lungo
l’intero arco temporale considerato nell’imputazione; b) che la prospettata incapacità economica di
provvedere da parte dell’imputato è stata puntualmente esaminata e ritenuta priva di congrue
giustificazioni dai Giudici di merito, nelle cui conformi decisioni sono state partitamente vagliate le
produzioni documentali della difesa, considerandole irrilevanti – sì come riferite ad un’epoca diversa
da quella indicata nell’imputazione – ovvero del tutto generiche e non temporalmente collocabili in
un momento rilevante ai fini dell’apprezzamento della condotta oggetto del tema d’accusa (v. pag. 5
della sentenza impugnata); c) che il relativo onere economico è andato a gravare interamente sulla
madre; d) che nei vari provvedimenti adottati dal Giudice civile l’obbligo di contribuire al
mantenimento è stato non solo mantenuto, ma addirittura aumentato nella misura, senza che alcuna
riduzione della sua entità sia stata richiesta dall’interessato.
2.1. Al riguardo, pertanto, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa
Suprema Corte, secondo cui: a) l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di
far fronte agli adempimenti sanzionati dell’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare
una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 49979 del
09/10/2019, G., Rv. 277626); b) incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali
possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità
non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez.
6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515); c) del tutto inidonea deve ritenersi a tal fine la
dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà
(Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).
2.2. Congruamente motivate devono altresì ritenersi le statuizioni in punto di diniego delle invocate
attenuanti generiche, avuto riguardo, per un verso, al rilevante arco temporale entro il quale si è
protratto l’inadempimento, per altro verso, all’assenza di positivi elementi di valutazione in grado di
giustificarne la concessione, dovendosi, anche sotto tale profilo, ritenere assolto l’onere motivazionale
sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili.
L’indimostrata presenza di una condizione di incapacità economica dell’imputato, peraltro, costituisce
il presupposto anche del terzo motivo di ricorso, che deve, pertanto, ritenersi anch’esso
manifestamente infondato, non essendo emersi dagli atti elementi sintomatici idonei a dubitare della
capacità di soddisfare la condizione imposta ai fini della concessione del beneficio, nè avendo la parte
interessata fornito tali specifici elementi in vista della relativa statuizione di merito.
3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali,
congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-
giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali
da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia
sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di
profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula
dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo
quantificare nella misura di Euro tremila.
L’imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo
le correlative statuizioni in dispositivo meglio precisate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2022