Assegno divorzile e apprezzamento dell’inadeguatezza dei mezzi in capo al beneficiario per fronteggiare le esigenze quotidiane

Tribunale di Verona, sez. I, decreto 22 febbraio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Massimo Vaccari presidente
dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice
dr. Marco Nappi Quintiliano giudice
nel procedimento promosso da
TULLIO, con l’avv. D.C.
RICORRENTE
contro
CORNELIA, con l’avv. G.G.
CONVENUTO
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio ex art. 9, L. 898/1970.
sentito il relatore;
visto il parere del P.M.;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
rilevato che parte ricorrente TULLIO, con ricorso proposto in data 16.04.2021, ha chiesto la modifica
delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 3081/2010 emessa dal tribunale di Verona su
ricorso congiunto delle medesime odierne parti in data 09.12.2010 e pubblicata in data 16.12.2010;
in particolare il ricorrente ha chiesto di disporsi l’elisione dell’assegno divorzile riconosciuto a favore
di CORNELIA nell’importo di € 380,00, evidenziando come la stessa lavori con contratto a tempo
indeterminato ed in regime pari – time, con la percezione di una retribuzione netta di circa € 1.300,00
al mese ed impiegando il resto del tempo in “altri lavoretti saltuari, non regolarizzati…’1, il ricorrente
ha inoltre prospettato la facoltà per la ricorrente di trasformare il rapporto di lavoro in tempo pieno,
precisando che il figlio nato dalla loro unione non convive più da tempo con la madre, per essersi
appoggiato prevalentemente alla figura paterna e per avere successivamente raggiunto
l’indipendenza economica;
rilevato che la convenuta CORNELIA si è costituita contestando il contenuto del ricorso, poiché
ritenuto incentrato su circostanze di fatto già valutate in sede di divorzio, nonché proponendo in via
riconvenzionale domanda di aumento dell’assegno divorzile, sul presupposto di un miglioramento
delle condizioni economiche del ricorrente; la resistente ha pure chiesto la condanna del ricorrente
ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
rilevato che la causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
ritenuto nel merito di rigettare il ricorso;
ritenuto infatti che il ricorrente non abbia offerto la prova di una effettiva contrazione delle proprie
condizioni economiche, sotto il profilo reddituale o patrimoniale, né la prova di un miglioramento di
quelle della resistente; il ricorrente, invero, ha lamentato una diminuzione della propria capacità
reddituale soltanto in sede di note conclusive, prospettando di dover sostenere le spese di assistenza
della anziana madre, nonché, in prospettiva futura, anche quelle della sorella invalida, senza tuttavia
avere sviluppato difese specifiche in ordine alle conseguenti modifiche del proprio reddito personale
in termini attuali e concreti e senza fornire alcune elemento probatorio in ordine alla capacità
reddituale delle menzionate congiunte ai fini della valutazione sulla necessità di un suo personale
sostegno economico per far fronte alle loro esigenze assistenziali; peraltro neppure è chiaro se la
madre del ricorrente godesse di assistenza domiciliare anche in passato, come invero parrebbe
potersi prima facie desumere dalla stessa documentazione prodotta in atti da TULLIO, tenuto conto
della circostanza che la persona indicata quale badante (risulta altresì co-intestataria del conto
corrente della madre M. (cfr. bonifici in entrata con causale “regalo compleanno” o “regalo natale” in
favore del ricorrente, provenienti appunto dal conto cointestato, alle date del 14 dicembre di ogni
anno e del 26 gennaio dell’anno 2021, doc. 10,13,14 e 15);
ritenuto peraltro che dalle prospettazioni degli atti difensivi del ricorrente TULLIO e dalla
documentazione bancaria da questi prodotta, pare, emergere piuttosto un miglioramento delle sue
condizioni reddituali, tenuto conto della percezione, da epoca successiva al divorzio del 2010, di una
pensione complessiva pari alla somma netta mensile di circa € 5.350,00 (cfr. mensilità settembre
2021), anche tenuto conto di quella erogata, secondo la prospettazione del ricorrente, quale vittima
di terrorismo, per il periodo di attività prestata quale militare in servizio in zona di guerra (cfr. estratti
conto doc. 10,13,14, 15);
ritenuto ancora che le condizioni reddituali del ricorrente appaiano integrate ulteriormente in ragione
dei numerosi versamenti di denaro contante, emergenti quantomeno negli anni 2018, 2019 e 2020;
anche nel corso dell’anno 2021 – pur senza volere prendere in considerazione il versamento della
non trascurabile somma di € 180.000,00 del 22.09.2021, seguito da prelievo di pari importo in data
08.10.2021 – compare almeno un altro versamento in denaro contante, per la somma di € 1.750,00,
in data 19.04.2021 (doc. 13); tali versamenti – in uno con la collaborazione in favore di ditta
SEMPRONIO prospettata dalla resistente e non oggetto di specifica contestazione da parte del
ricorrente quanto alla sussistenza ontologica di un “contratto di prestazione occasionale” (dichiarato,
ma non prodotto in causa), seppure ridimensionato quanto ad importanza economica (cfr. p. 8 nate
conclusive, penultimo capoverso) – inducono a ritenere verosimile l’allegazione della disponibilità per
TULLIO di ulteriori fonti di guadagno; peraltro, anche la somma di € 180.000,00, che il ricorrente ha
dichiarato essere transitata dal proprio libretto bancario al conto corrente in vista di un acquisto
immobiliare poi sfumato, integra un elemento suscettibile di valutazione quanto meno sul piano della
capacità patrimoniale, appunto per un valore corrispondente; rileva ancora il Collegio come il
ricorrente abbia omesso di produrre le movimentazioni inerenti al libretto bancario, di cui vi è in atti
soltanto copia del saldo (per circa sessanta mila euro) alla data del 23.09.2021, dunque
successivamente al versamento sul conto corrente del capitale summenzionato (cfr. doc. 12), cui
deriva, quale conclusione, la disponibilità di un patrimonio mobiliare in capo al ricorrente non
inferiore ad € 190.000,00; costituisce circostanza pacifica che il ricorrente non sostenga spese di
alloggio, vivendo in un immobile di sua proprietà; non vi è invece evidenza negli estratti conto bancari
del dichiarato pagamento delle rate di restituzione di un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa
di importo mensile pari alla somma di € 812,00; dagli estratti conto si evince piuttosto il pagamento
mensile di € 463,99 verosimilmente riconducibile ad un canone di noleggio/leasing, ovvero ad una
rata di acquisto di una vettura BMW, di cui non vi allegazione alcuna in atti (cfr. estratti conto cit.);
non vi è in atti prova documentale di particolari spese mediche del ricorrente medesimo, che lo stesso
ha soltanto asserito di sostenere nel tempo in ragione dell’esperienza vissuto in Libano ed a parziale
erosione della pensione conseguentemente riconosciutagli quale vittima di terrorismo; ritenuto
dunque che dalle risultanze dagli estratti conto bancari in atti si traggano elementi sintomatici di una
verosimile capacità di spesa del ricorrente superiore ai dati reddituali della sola pensione, la cui
precisa entità non è apprezzabile in modo compiuto sulla base della documentazione
complessivamente offerta in comunicazione;
ritenuto pertanto, che in ragione della capacità di spesa risultante dalle richiamate movimentazioni
bancarie di denaro contante, oltre che delle ulteriori osservazioni sopra esposte, perdano rilievo
anche le allegazioni difensive svolte dal ricorrente in punto di aumento delle spese rese necessarie
per l’assistenza in favore della anziana madre e della di lui sorella;
rilevato, quanto alle condizioni economiche della resistente CORNELIA, che dalla documentazione in
atti emerge come la stessa, già occupata fin dall’epoca del divorzio, secondo quanto pacificamente
rappresentato da entrambe le parti, risulta attualmente lavorare come operaia magazziniera in
regime pari-time presso s.p.a.; dalle dichiarazione fiscali risulta che la stessa ha goduto di un reddito
imponibile annuo di € 20.552,00 nell’anno di imposta 2017, di € 18.536,00 nell’anno 2018 e di €
17.644,00 nel 2019, per un ammontare medio mensile netto rispettivamente pari ad € 1.396,00, €
1.270,00