Maltrattamenti e violenza sessuale. Vi è concorso in caso di autonomia anche parziale delle condotte
Cass. Pen., Sez. III, sent., 8 febbraio 2022, n. 4339 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Socci
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.D.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CUOMO LUIGI che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
– L’Avv…, sost. proc., per la parte civile si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore
Generale e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato con la
conferma delle statuizioni civili. Dichiara che la parte civile è ammessa al patrocinio gratuito a spese
dello Stato. Deposita in udienza conclusioni e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
– L’Avv. …per il ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 gennaio 2021, in parziale riforma della
decisione del G.U.P del Tribunale di Alessandria del 5 luglio 2019 (giudizio abbreviato), riconosciute
le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti è stata rideterminata la pena nei
confronti di T.D.A. in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione relativamente ai reati di cui agli artt. 81
e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1 e 5, (perchè (…) in diverse occasioni approfittando delle condizioni
di inferiorità psichica e fisica della figlia G. (nata il (OMISSIS)) la induceva a subire atti sessuali (in
particolare, baci in bocca con la lingua e toccamenti dei genitali); con l’aggravante di aver commesso
il fatto nei confronti della propria figlia minore degli anni 14 – capo 1, fatti commessi in epoca
anteriore e prossima al (OMISSIS)), art. 572 c.p. – capo 2, fatti commessi in epoca anteriore e prossima
al (OMISSIS).
La Corte di appello con la sentenza condannava inoltre l’imputato alla “rifusione delle spese di
continuata assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita che liquida in Euro
1.200,00 oltre al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, disponendone
il pagamento in favore dello Stato”.
2. L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1).
La sentenza è stata pubblicata non mediante la lettura del dispositivo in udienza, ma con il suo
deposito in cancelleria. Si è configurata, quindi, una nullità di ordine generale per violazione dell’art.
127 c.p.p., art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1.
Inoltre, nella sentenza impugnata non si dà atto che l’udienza si è svolta con la partecipazione delle
parti, a seguito di richiesta di trattazione orale, e conseguentemente non si è svolta secondo le regole
del giudizio abbreviato, in quanto per tale rito non è prevista l’udienza partecipata in considerazione
della normativa emergenziale covid (D.L. n. 137 del 2020, art. 23).
2.2. Violazione di legge (art. 111 Cost., art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett.
E). Vizio della motivazione relativamente ai criteri di valutazione delle prove.
Il ricorrente è stato condannato per entrambi i reati contestatigli, senza alcuna considerazione delle
prove a lui favorevoli. La figlia mal sopportava passare i fine settimana con suo padre. La Corte di
appello ha dato pieno credito alla versione riferita dalla parte offesa pur in assenza di adeguati
riscontri. La ragazza è interessata al processo essendosi anche costituita parte civile (con pretese
economiche). La ragazza mal sopportava di vivere alcuni fine settimana con il padre in un paese di
campagna isolata dai suoi coetanei. La ragazza per le sue esperienze sessuali personali potrebbe aver
ingigantito e frainteso gli atti di affetto del padre; la stessa si era schierata con la madre che la lasciava
libera comportandosi da amica e da complice per le sue esigenze di socializzazione. Mentre il padre
era diventato un soggetto retrogrado, limitante e controllante da non frequentare.
Sembra, del resto, che anche la madre baciasse la figlia sulla bocca come era uso in famiglia.
Non risulta neanche chiaro in quale veste la minore avrebbe dovuto essere escussa, se quale
testimone terzo o quale persona imputata o indagata in un procedimento connesso. Comunque, la
stessa è “parte titolare di un interesse personale, attuale e concreto nella causa, non già testimone
terzo ed imparziale”.
Verosimilmente la parte civile ha inteso incastrare il padre per i suoi interessi e nelle sentenze di
merito manca una adeguata motivazione del perchè “la testimone è stata ritenuta pienamente
attendibile ed affidabile”.
Le sue dichiarazioni, ovviamente, dovrebbero essere ritenute inutilizzabili (fisiologicamente
inutilizzabili, in quanto assunte in assenza di contraddittorio).
2.3. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3) e vizio della
motivazione sulla considerazione del contenuto sessuale degli atti posti in essere dall’imputato con
la figlia.
La natura sessuale di un atto deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta,
avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti ed al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti
intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento sintomatico di una compromissione
della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.
Gli atti descritti nel capo di imputazione sono semplici manifestazioni di affetto di un genitore con
la propria figlia (assolutamente comuni nella famiglia T.) e innocui giochetti tra padre e figlia. Non
c’è stata congiunzione carnale, nessun atto di libidine e neanche atti di induzione o di abuso sono
stati commessi dal ricorrente.
2. 4. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., comma 3, art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.). Vizio della
motivazione per la valutazione della minore gravità dei fatti.
L’attenuante della minore gravità doveva trovare applicazione nell’ipotesi in giudizio. Il ricorrente
non ha mai esercitato alcuna attività di induzione o di abuso nei confronti della figlia, ma ha solo
dimostrato troppo amore. La protrazione nel tempo andava considerata nell’insussistenza oggettiva
(o nel dubbio) della valenza sessuale degli atti contestati. Gli atti potrebbero essere stati travisati
dalla ragazza o strumentalizzati dalla madre nell’ottica di un tornaconto per le condizioni del
divorzio. Mentre il primo giudice aveva escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche (in considerazione dell’assenza di elementi positivi da valutare) la Corte di appello,
invece, “per la costante partecipazione al processo” riconosceva le attenuanti dell’art. 62 bis c.p.,
all’imputato. Si tratta di affermazioni apodittiche l’una in contrario dell’altra che evidenziano un
vizio della motivazione.
2.5. Violazione di legge (art. 572 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio della motivazione
relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti. Le condotte
contestate nell’imputazione per maltrattamenti non configurano l’elemento oggettivo del reato,
alcune rientrano al massimo in un abuso dei mezzi di correzione e altre sono relative al reato di
violenza sessuale. Difettano, inoltre, i requisiti dell’abitualità e della convivenza tra l’imputato e la
parte offesa. In particolare, percuotere il cane, guidare in maniera spericolata e costringere la figlia
a svolgere pulizie domestiche non costituiscono di per sè maltrattamenti in famiglia.
Manca l’abitualità della condotta e la convivenza, in quanto la ragazza stava quasi sempre con la
madre e solo saltuariamente (tre fine settimana al mese) con il padre, come da accordi di divorzio.
La madre viveva in un paese distante da quello del ricorrente oltre quaranta chilometri.
2.6. Violazione di legge (art. 649 c.p.p., artt. 15 e 84 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio
della motivazione relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti
e delle violenze sessuali in concorso. Le stesse condotte per le quali è stata pronunciata la condanna
per le violenze sessuali sono state utilizzate anche per la condanna per i maltrattamenti, in violazione
di legge (ne bis in idem sostanziale). Gli stessi fatti storici sono contestati sia per il capo 1 e sia per il
capo 2. Gli aumenti per la continuazione interna al capo 1 hanno assorbito gli effetti premiali del rito
abbreviato.
Non andavano configurati entrambi i reati per gli stessi fatti storici (come si evince dai capi di
imputazione), ma o l’uno o l’altro.
2.7. Violazione di legge (artt. 132 e 133 c.p.), relativamente al trattamento sanzionatorio. La sentenza
della Corte di appello non ha applicato correttamente il suo potere discrezionale nella
determinazione della pena essendosi limitato a richiamare formule generiche, senza alcun richiamo
ai criteri dell’art. 133 c.p..
Le condotte ascritte al ricorrente non erano connotate da particolare gravità, “attesa l’episodicità dei
fatti, l’assenza di penetrazione e l’insussistenza di atti di libidine”. Il giudice nella determinazione
della pena dovrebbe considerare anche la sua funzione rieducativa.
2.8. Violazione di legge (art. 541 c.p.p. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82). La Corte di appello ha
disposto in sentenza il pagamento diretto in favore dello Stato delle spese liquidate alla parte civile
ammessa al patrocinio gratuito. Il quantum delle spese andava determinato con separato
provvedimento, come previsto dall’art. 541 c.p.p. e dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1. Il
capo della sentenza è impugnabile ex artt. 574 e ss. c.p.p., mentre il decreto di liquidazione degli
onorari D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 è opponibile (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170). Il capo
della sentenza che ha disposto il pagamento della somma in favore dello Stato deve annullarsi per
evitare un indebito arricchimento della parte civile, con duplicazione dei titoli.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono generici e ripetitivi dell’appello,
senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso,
valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non
consentita in sede di legittimità.
4. La questione processuale della omessa lettura del dispositivo della sentenza in udienza camerale
è manifestamente infondata, in quanto deve confermarsi la giurisprudenza sul punto di questa Corte
di Cassazione che esclude l’invalidità della pronuncia con effetti relativamente al solo termine di
impugnazione: “La sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere
pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non
mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o
nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso
dei termini per l’impugnazione” (Sez. U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010 Ud., dep. 02/04/2010, Rv.
246269 – 01; vedi nello stesso senso anche Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 28/11/2017 Ud., dep. 19/01/2018,
Rv. 272328 – 0).
5. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene
ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità
del ricorrente, e sulla piena attendibilità della ragazza, figlia dell’imputato, parte offesa; inoltre, la
Corte di appello individua numerosi riscontri alle dichiarazioni della ragazza.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
(Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della
motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la
stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione
dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere
a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In
tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo
perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte,
avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una
rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995,
Pischedda ed altri, Rv. 200705).
6. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado), come visto, ha con esauriente motivazione,
immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha
portato alla valutazione di attendibilità della parte offesa.
Infatti, in tema di reati sessuali, poichè la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del
convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste; tale giudizio,
essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa,
può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di
legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della
sua analisi probatoria. (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 – dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).
Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere
poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a
quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il
giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento,
consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame
qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non
essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo,
invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione
senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 – dep. 14/01/2015,
Pirajno e altro, Rv. 261730); le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012,
Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
6.1. Nel caso in giudizio le analisi delle due decisioni (conformi) sono precise, puntuali e rigorose
nell’affrontare l’attendibilità della ragazza, con accertamento anche sulla sua piena capacità a
testimoniare – non contestata – rilevando come i fatti di violenza sessuale perpetrati e i
maltrattamenti risultano dalle dichiarazioni “precise, lineari, dettagliate, reiterate, costanti, continenti,
genuine e spontanee rese da un soggetto giudicato capace di testimoniare (…) non suggestionato da
risentimenti verso il padre nè da adulti animati da analoghi sentimenti, non influenzata dal contesto di elevata
conflittualità tra i genitori”.
I riscontri alle dichiarazioni della ragazza sono costituiti dalle stesse ammissioni dell’imputato che
non ha negato di aver baciato la figlia sulla bocca in più occasioni e di aver giocato con la stessa
toccandole le parti intime (braccio, braccio, patata); di aver fatto sesso con la sua compagna mentre
la minore era in casa, di aver lanciato alla figlia le forbici e di averle dato delle sberle, infine di aver
maltrattato il cane in sua presenza. Inoltre, i fatti emergono anche dalle intercettazioni e dai messaggi
WhatsApp. Quello che rileva, pertanto, non è la sussistenza dei fatti oggettivi così come contestati
nelle imputazioni, ma la qualificazione degli stessi.
Per il contenuto sessuale degli atti la Corte di appello, con accertamenti di fatto insindacabili in sede
di legittimità, rileva con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria come i baci sulla bocca
erano profondi e con la lingua e i toccamenti alle parti intime erano effettuati con la “subdola
parvenza” di un gioco innocente, peraltro posto in essere esclusivamente quando i due erano da soli.
Per i maltrattamenti la sentenza impugnata rileva la reiterazione degli stessi in un contesto di
convivenza (anche se solo per tre fine settimana); il padre costringeva la figlia ad assistere a rapporti
sessuali, controllava la stessa in modo ossessivo, la picchiava e ingiuriava, le ha tirato delle forbici e
in sua presenza percuoteva il cane cagionandole sofferenze.
La reiterazione delle violenze e della prevaricazione costante unita a minacce risulta, pertanto,
ampiamente provata e motivata nelle sentenze di merito. Del tutto marginali risultano gli elementi
di contraddizioni delle dichiarazioni della parte offesa prospettati nel ricorso in cassazione, in
reiterazione acritica, e in fatto delle stesse argomentazioni dell’appello alle quali la sentenza ha dato
logiche risposte, con motivazione completa, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
7. Relativamente alla relazione di convivenza per la sussistenza del reato di maltrattamenti deve
rilevarsi che la relativa questione non risulta proposta con i motivi di appello e comunque tra
l’imputato e la figlia era sussistente una relazione stabile dalla quale era desumibile un reciproco
rispetto e solidarietà (“E configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un
rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purchè sia sorta una prospettiva di
stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà. In motivazione, la Corte ha precisato che il reato è
configurabile qualora fra l’autore del reato e la persona offesa sussistano strette relazioni dalle quali
dovrebbero derivare rispetto e solidarietà e che, invece, diventano la precondizione per realizzare le
condotte maltrattanti” (Sez. 6, Sentenza n. 17888 del 11/02/2021 Ud., dep. 07/05/2021, Rv. 281092 – 01;
vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8145 del 15/01/2020 Ud., dep. 28/02/2020, Rv. 278358 e Sez. 6, Sentenza
n. 25498 del 20/04/2017 Ud., dep. 22/05/2017, Rv. 270673 – 0).
8. Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena
coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla
realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre vi è concorso tra i due
reati in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse
gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla
realizzazione della violenza. (Sez. 3, Sentenza n. 35700 del 23/09/2020 Ud., dep. 14/12/2020, Rv.
280818 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 40663 del 23/09/2015 Cc., dep. 29/09/2016, Rv. 267595 – 0).
Nel caso in giudizio plurime sono le condotte dei maltrattamenti, solo in minima parte coincidenti
con le violenze sessuali.
9. Assolutamente generico il motivo sul trattamento sanzionatorio in quanto la pena è stata
determinata nel minimo edittale, con aumenti per la continuazione modesti, peraltro con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
Sulla minore gravità la sentenza adeguatamente motiva, in aderenza alla giurisprudenza di questa
Corte di Cassazione, rilevando la reiterazione nel tempo delle violenze sessuali e la relazione padre-
figlia, con il conseguente sviamento della funzione parentale (vedi Sez. 3, Sentenza n. 51895 del
08/09/2016 Ud., dep. 06/12/2016, Rv. 268553 – 0).
10. Manifestamente infondata, per mancanza di interesse, anche la questione della liquidazione delle
spese per la parte civile, con il pagamento in favore dello Stato, nella sentenza di condanna, invece
che in un separato decreto. L’imputato non contesta l’entità della liquidazione, ma solo la violazione
della procedura corretta. Nessuna nullità risulta prevista e la parte della decisione che dispone il
pagamento delle spese in favore dello Stato deve ritenersi sostanzialmente un decreto di pagamento,
contenuto nella decisione.
Ai fini della qualificazione giuridica di un provvedimento giudiziale, infatti, deve farsi riferimento
non alla denominazione formale che venga allo stesso attribuita, bensì al contenuto sostanziale ed
alla funzione processuale adempiuta dal provvedimento medesimo (Vedi Sez. 6, Sentenza n. 6600
del 26/02/1991 Ud., dep. 13/06/1991, Rv. 187449 – 01).
11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza
13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
3.000,00.
Con la condanna dell’imputato anche al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del grado
della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà
liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge
