Nota informativa INPS in materia di assegno unico per i figli
OGGETTO: Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione
dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della
delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n.
46”.
Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande
1. Premessa
Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a
decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo
compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e
viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare
mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul
sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico
universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le
mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e
il mese di febbraio dell’anno successivo.
Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell’Istituto, di prossima
pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di
seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.
2. Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.
230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico
fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare
indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in
possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a
prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da
un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla
base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente
decorrenza della misura:
per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre
dalla mensilità di marzo;
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese
successivo a quello di presentazione.
4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato ai
sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del
medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio
beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore
non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE
ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n.
159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento
della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai
sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno
tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione
spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro
a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS
corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le
modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante
in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato decreto
legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un
successivo messaggio di approfondimento.
7. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola
per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la
possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso
d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page
del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di
identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
8. Modalità di erogazione dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto
dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di
fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro
genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento
successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese
successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va
effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere
una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento
previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno
solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia
corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati,
siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi
casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito
selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato
nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore
affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%,
selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la
modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la
mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata
dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga
stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la
domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n.
184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in
questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario
selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni
possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la
corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se
disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio
eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account
Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi
dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i
seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari
di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene
richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della
prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore
incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore,
oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali
casistiche:
– liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di
affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
– liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il
restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati
ad ognuno dei genitori;
– liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la
responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
– liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che
presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo
n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio
maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di
assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata
dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti
gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In
caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di
pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA (Single
Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria
previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA)[1], debitamente compilato,
sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo
genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del
territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
9. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio
2022, sono abrogati:
il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232);
le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
(articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento
all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti
gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797;
sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che
dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i
figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-
legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112,
dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di
assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440
milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli
importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
