Va riformata l’ordinanza presidenziale che abbia disposto l’affidamento del figlio infradodicenne senza disporne l’audizione.
Corte d’Appello di Firenze, decreto 16.09.2021
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente
dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
dott. Leonardo Scionti Consigliere
all’esito dell’udienza del 10 settembre 2021
nel procedimento iscritto al n. r.g. ___ / 2021 promosso da:
CAIO, con il patrocinio dell’avv. B.S., elettivamente domiciliato in XX presso il
difensore avv. B.S.
RICORRENTE
contro
MEVIA, con il patrocinio dell’avv. G.E., elettivamente domiciliato in XX presso il
difensore avv. G.E.
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PRATO
RESISTENTE
ha emesso il seguente
DECRETO
letto il reclamo avanzato da CAIO avverso la ordinanza presidenziale del 12.4.2021
ex art. 708 iv c., c.p.c.; osservato che in essa si lamenta (oltre la nullità della notifica
e la irregolarità del deposito di atti che tuttavia appaiono eccezioni infondate o
irrilevanti) la omessa audizione del figlio minorenne ultradodicenne CAIETTO;
osservato che la audizione ai sensi dell’art. 336 bis c.c. nella interpretazione della
C. Cass. comporta nullità del procedimento (Cass. civ. Sez. I Ord., 13/12/2018, n.
32309: Con il compimento del dodicesimo anno d’età sorge l’obbligo del giudice,
anche senza un’istanza di parte, di ascoltare il minore, salvo che motivatamente non
si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. La mancanza di
un’esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo
grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore. Se il minore compie
dodici anni nel giudizio d’appello il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua
audizione, riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale
portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando
il giudice, non possono essere ignorati.);
osservato che nella presente fase si ritiene di potere superare tale dato sia appunto
per la provvisorietà dei provvedimenti resi che per il fatto che la volontà del minore è
aliunde ricavabile in particolare dall’esito della audizione resa davanti al medesimo
Tribunale in altro procedimento, dalla motivazione contenuta nel provvedimento
conseguente e dalla audizione resa ai SS seppure acquisita successivamente;
rilevato che appare chiara la volontà di CAIETTO di rimanere presso il padre con
motivazioni che appaiono di facile condivisibilità, almeno nell’approssimarsi dell’inizio
scolastico data la volontà espressa di non mutare indirizzo di vita;
osservato che pertanto la ordinanza appare in questo senso da modificarsi
stabilendo il collocamento di CAIETTO presso il padre con modalità di visita alla madre
conformi a quanto stabilito per il figlio MEVIANO; osservato che ne consegue la
diminuzione del mantenimento da versarsi a MEVIA per i figli ad € 400,00 (essendo
allo stato da considerarsi non affette da errore le motivazioni in punto di capacità
economica delle parti e la persistenza dell’obbligo in capo a CAIO);
osservato che in conseguenza del collocamento presso il padre di due figli su
quattro, male si giustifica l’affidamento super esclusivo degli stessi alla madre anche
per i risvolti pratici di tale regime e che quindi almeno per i due figli MEVIANO e
CAIETTO deve essere allo stato disposto l’affidamento condiviso rimessa al merito la
valutazione per gli altri due figli;
nulla sulle spese attesa la natura provvisoria dei provvedimenti resi;
p.q.m.
in modifica della ordinanza presidenziale 12.4.2021 dispone l’affido condiviso dei
minori MEVIANO e CAIETTO e colloca CAIETTO in maniera prevalente presso il padre,
disponendo quanto al diritto di visita di quest’ultimo conformemente al figlio
MEVIANO;
determina in € 400 il mantenimento che CAIO deve versare a MEVIA per il
mantenimento dei due figli presso di lei collocati.
Fermo il resto.
