Presupposti per l’adozione dell’invito ad esibire presso gli uffici di polizia il certificato di assicurazione della responsabilità civile verso terzi
TRIBUNALE DI VERONA
Successivamente oggi 11/03/2021 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari
sono comparsi per l’opponente MARCOS l’avv. in
sostituzione dell’avv. PIERLUIGI; nessuno è comparso per il
COMUNE DI BUSSOLENGO.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da atto di
citazione in appello e discute oralmente la causa dichiarando di rimettersi al
giudice per la liquidazione delle spese..
All’esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo
Vaccari definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di
citazione depositato in data 22.11.2019
da MARCOS (C.F. rappresentato e difeso
dall’avv.to PIERLUIGI del foro di Verona;
ATTORE-APPELLANTE
contro
COMUNE DI BUSSOLENGO, (C.F. non costituito in giudizio;
CONVENUTO-APPELLATO-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Marcos ha proposto appello davanti a questo Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona del 14 ottobre 2019, che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018.
Con tale verbale gli era stata contestata la violazione dell’art. 180, comma 8, del
C.d.S. per non aver ottemperato all’obbligo di presentarsi, entro il 13 aprile 2018,
presso il comando del predetto corpo per fornire informazioni circa il certificato di
assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che era risultato non avere a
bordo dell’autovettura tg. EC161CF alla cui guida si era trovato quando era stato
sottoposto a controllo il 3 aprile 2018 mentre percorreva una strada che si trova in
quel comune.
A sostegno della domanda di riforma dell’impugnata sentenza l’attore ha dedotto
i seguenti motivi:
1) Omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni di
nullità del verbale, che egli aveva sollevato nel corso del processo di primo
grado, per tardività della contestazione e per avergli imposto un termine si
soli dieci giorni per la presentazione a rendere le informazioni richieste,
sebbene la circolare n. 300/A/33245//106/15 del 9 maggio 1996 e la
successiva circolare n. 300/A/27652/106/15 del 5 gennaio 1998, il Ministero
dell’Interno avessero precisato che tale termine non deve essere inferiore a
20/30 giorni.
2) Mancata considerazione da parte del giudice di primo grado, del rilievo, da
lui svolto fin dal ricorso introduttivo di primo grado, che l’art 181 c.d.s.,
norma che imponeva l’obbligo di esporre il contrassegno di assicurazione, e
quella, ad essa connessa, e a lui contestata, che stabiliva l’obbligo di esibire
tale documenti agli agenti (art.180 comma 8, c.d.s.) erano state abrogate
tacitamente dalla disciplina, primaria e secondaria, che aveva previsto la
dematerializzazione dei contrassegni della assicurazione RCA.
L’appellato non si è costituito in giudizio, sebbene fosse stato regolarmente
citato a comparirvi, ed è stato pertanto dichiarato contumace.
Ciò detto con riguardo all’iter del giudizio e agli assunti dell’appellante i primi
due motivi di appello sono infondati e vanno disattesi in quanto constano nella
riproposizione in questa fase di due motivi di opposizione al verbale opposto che,
come ammesso dall’appellante, erano stati prospettati per la prima volta nel corso
del giudizio di primo grado e non già con il ricorso introduttivo.
E’ necessario infatti rammentare il consolidato indirizzo di legittimità in tema di
giudizi di opposizione a sanzioni amministrative secondo il quale: “Nel giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di
sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è
inammissibile la memoria suppletiva – o altro atto comunque denominato – con la
quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso
introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto
privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 – che
rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della
legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo
amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto
amministrativo – presuppone che tutte le ragioni poste a base dell’istanza
demolitoria dell’atto (“causae petendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo,
senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti.
(così ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 01/09/2020, n.18158).
E’ invece fondato, nei limiti di cui si dirà, il terzo motivo di impugnazione dedotto
dall’appellante, con la conseguenza che la sentenza appellata va riformata e il
verbale opposto va annullato.
Passando ad esaminarlo deve innanzitutto escludersi che la norma che è stata
contestata al sia stata abrogata, a seguito della entrata in vigore, a
decorrere dal 18 ottobre 2015, della previsione (art. 31 del D.L. 1/2012 convertito
con la legge 27/2012) che ha avviato il procedimento di dematerializzazione del
contrassegno cartaceo. di assicurazione con lo scopo principale di contrastare la
contraffazione dei contrassegni delle polizze R.C.A.
Il predetto intervento legislativo infatti ha inciso direttamente solo sul disposto
dell’art. 181 C.d.S., che faceva obbligo di “esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all’assicurazione obbligatoria”.
Va altresì chiarito che, a seguito di tale modifica, i controlli sulla regolarità
assicurativa del veicolo sono divenuti elettronici o telematici, e possono avvenire
non solo in sede di posto di blocco ma anche tramite dispositivi di controllo a
distanza (tutor o autovelox) attraverso la lettura della targa auto.
L’utilizzo di una strumentazione in grado di accedere ad una banca dati
centralizzata e continuamente aggiornata consente un controllo in tempo reale,
grazie ad un abbinamento automatico tra i dati del conducente o proprietario del
veicolo e quelli della polizza assicurativa.
Orbene, pare dubbio, sebbene una circolare del Ministero dell’Interno del 15
ottobre 2015 affermi il contrario, che, a seguito della succitata innovazione,
permanga l’obbligo di tenere a bordo del veicolo il solo contrassegno di
assicurazione, al fine di poterlo esibire in sede di controllo, nel caso in cui il
controllo telematico dei dati di polizza risultasse impossibile o difficoltoso.
Detto contrassegno infatti non rientra tra i documenti che, ai sensi dell’art. 180,
comma 1, C.d.S., il conducente di un veicolo a motore ha l’obbligo di tenere a
bordo del mezzo di cui si ponga alla guida.
E’ vero peraltro che ormai, venuto meno l’obbligo di esporre il contrassegno di
assicurazione sul veicolo, è altamente improbabile per non dire impossibile che
esso sia tenuto separato dal contratto di assicurazione.
Al contempo tra i documenti che l’art. 180 C.dS., alla sua lett. d), continua a
prevedere siano conservati a bordo del veicolo vi è il certificato di assicurazione
obbligatoria, ovvero il contratto di assicurazione, che, si noti, può essere redatto in
formato cartaceo o in formato digitale(sulla permanenza dell’obbligo di tenere a
bordo del veicolo il certificato di assicurazione si veda la circolare del Ministero
dell’Interno del 1 settembre 2016 ed anche la relativa avvertenza presente nello
stesso contratto di assicurazione che l’appellante a prodotto).
Ed è pacifico che Marcos non lo aveva con sé al momento del
controllo, tanto che venne sanzionato per tale distinta violazione, in conformità a
quanto previsto dal comma 7 della predetta norma
Deve peraltro evidenziarsi, in adesione agli assunti in punto di fatto dell’attore,
che, per effetto delle sopra descritte nuove modalità di controllo sulla regolarità
della copertura assicurativa dei veicoli, il potere dell’autorità di polizia di invitare
l’interessato ad esibire, entro un congruo termine, il certificato di assicurazione di
cui non sia stato in possesso al momento del controllo è limitato al caso in cui,
durante il controllo stradale, non sia stato possibile, per qualsiasi motivo
(dispositivi scarichi, sistema informativo inaccessibile o in manutenzione, ecc.),
per i verbalizzanti accedere al data base nazionale per verificare i dati di polizza e
adottare i provvedimenti conseguenti, compreso il sequestro del veicolo, nel caso
in cui essa risulti inesistente.
Tale verifica, nella ipotesi predetta, non può che avvenire tramite il contributo
diretto dell’automobilista che la norma presume possa conservare in altro luogo il
contratto di assicurazione.
Da tutto ciò consegue che l’invito (rectius ordine) a esibire il certificato di
assicurazione o a fornire informazioni su di esso può essere adottato dai
verbalizzanti solo in presenza del succitato presupposto di fatto.
Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità per l’autorità di emettere
un ordine del tutto inutile e quindi vessatorio.
Il mancato riferimento, nel verbale di contestazione della violazione dell’art. 180,
comma 7 C.dS., della impossibilità di accedere alle banche dati, quale quello
riscontrabile nel caso di specie, si traduce in un difetto di motivazione del
provvedimento (l’ordine di esibizione), e quindi nella sua illegittimità, con l’ulteriore
conseguenza che esso va disapplicato e che va esclusa la sussistenza
dell’illecito.-
In altri e più precisi termini solo se l’ordine di esibizione è legittimo, in quanto
motivato da una oggettiva esigenza, l’inottemperanza ad esso può integrare
l’illecito di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite la considerazione che sulla
questione sottesa al presente giudizio non vi sono precedenti editi (le sue sentenze del giudice di Pace citate dall’attore risultano desunte da articoli reperiti on line) induce ad attribuirle quel carattere di assoluta novità che ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni
diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento del ricorso
proposto dall’appellante e in riforma dell’appellata sentenza annulla il verbale
della polizia locale di Bussolengo del 29 settembre 2018 n. V/2491U/2018 Pr.
3871/2018.