Cura del minore: negati i domiciliari al padre nonostante la patologia pschica della moglie
Cass. Pen., Sez. I, Sent., 06 aprile 2021 n. 13021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da:T.F., nato a (OMISSIS);avverso l’ordinanza del 30/06/2020 del TRIBUNALE LIBERTA’ di CATANZARO;udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Binenti Roberto;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Loy Maria Francesca, che ha chiesto di dichiarare inammissibile ricorso;udito il difensore l’Avvocato A.C.G.(sostituto processuale dell’Avvocato S.R.), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’appello avverso l’ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere applicata a T.F., rilevando che lo stesso, diversamente da quanto prospettato nell’atto di impugnazione, non si trovava nelle condizioni previste dall’art. 275 c.p.p., comma 4, in quanto la di lui moglie non risultava assolutamente impossibilitata l’assistenza della prole dell’età di anni quattro.2. Propone ricorso per cassazione T.F., denunciando violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, e vizi della motivazione. Deduce che la documentazione prodotta e gli stessi accertamenti peritali disposti dal Tribunale sulla figlia e la moglie del ricorrente (affetta da grave patologia psichiatrica), avevano dimostrato che la minore si trovava invece priva dell’assistenza e della cura genitoriale che avrebbe dovuto essere preservata, non potendosi attribuire un ruolo di supplenza a terzi (come l’altra figlia), nè ci si poteva
limitare a considerare ai fini di cui trattasi, come pure era stato fatto nel provvedimento, i semplici bisogni fisici riguardanti la nutrizione e l’igiene. Sono intervenute affermazioni del perito nel senso dell’assenza dell’assoluta impossibilità ad accudire la prole da parte della madre, che risultano smentite da altre illustrazioni del medesimo esperto, attestanti invece l’inesistenza di un rapporto madre-figlia in termini affettivi a causa della patologia della prima, la quale, pertanto, era risultata assolutamente incapace di accudire alla minore. Inoltre, a prescindere dai rilievi di cui sopra, non è stata fornita risposta in ordine al secondo motivo dell’appello, che aveva rappresentato la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari tramite gli arresti domiciliari indicati come eseguibili fuori dalla regione e con lo strumento del braccialetto elettronico. Motivi della decisione1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Come risulta dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha basato la propria decisione sulla ragionata valutazione dell’esito di nuove indagini peritali ai fini della verifica dell’assoluta impossibilità di assistenza della prole descritta dall’art. 275 c.p.p., comma 4, apprezzando accertamenti che hanno preso in considerazione lo stato e gli effetti della patologia psichica da cui è affetta la moglie di T. e messo a fuoco le sue possibili ricadute sulla figlia dell’età di anni quattro, sotto l’aspetto non solo dei bisogni materiali, ma anche prendendo in esame quelli dovuti alle condizioni emotivo-relazionali e al processo evolutivo della minore. Tale verifica si è risolta nel senso della non sussistenza dell’impossibilità di cui trattasi, che per il carattere “assoluto” deve esser rappresentata da uno stato di incapacità che renda la madre del tutto incapace all’assistenza genitoriale, senza perdere di vista le opportunità del nucleo familiare in cui vive la minore. Da ciò deriva che in tale ambito di verifica il deficit della madre che, seppur significativo, non la allontani del tutto dal proprio intervento quale genitore, può anche trovare forme di bilanciamento nelle cure prestate da altri congiunti. Il Tribunale dà conto che gli accertamenti compiuti non hanno evidenziato una mancanza di assistenza materiale della minore, nè che la patologia accusata dalla madre abbia determinato un distacco dalla figlia, della quale la donna comprende i bisogni primari e di mantenimento con adeguata competenza intellettiva. Ed ancora, è stato dato atto che i momenti di “chiusura” della donna sono rimasti per così dire riequilibrati grazie all’intervento integrativo nelle cure materiali della minore prestato dalla sorella più grande risultata a ciò idonea. Quel che diversamente ha inciso in termini marcati, con ricadute inevitabili nei rapporti fra madre e figlia, è piuttosto la comprensibile non accettazione dell’allontanamento del ricorrente. Tuttavia, tale situazione, come riscontrato dal perito, non ha alterato significativamente il processo evolutivo della minore. Si tratta di valutazioni che rappresentano ragionevolmente una condizione sì di forte disagio familiare, ma non privazioni di assistenza da parte della madre aventi il carattere “assoluto” richiesto dall’art. 275 c.p.p., comma 4, secondo una verifica rapportata all’intero contesto delle condizioni familiari. Le doglianze svolte nel ricorso, oltre a citare principi giurisprudenziali in materia che gli accertamenti non hanno ignorato, concentrano l’attenzione sulla incontestata “vulnerabilità” della moglie del ricorrente, riportando, con riguardo al profilo dei rapporti con la figlia, alcuni passaggi della relazione peritale che non possono in sè rappresentare travisamenti dell’intera lettura di merito alla base delle articolate spiegazioni circa la natura non “assoluta” dell’impedimento. La difesa lamenta, al contempo, il mancato esame delle condizioni assistenziali e degli effetti sul processo evolutivo della minore, mentre, come evidenziato, non ci si è sottratti a tale verifica e all’apprezzamento dei suoi esiti. Pertanto, dette censure, in larga parte solo rivalutative, risultano infondate. Si denuncia, inoltre, l’omessa pronuncia su un motivo dell’appello che aveva rappresentato l’adeguatezza degli arresti domiciliari alla stregua delle cautele prospettate, ma, secondo quanto pare rappresentare lo stesso ricorso e comunque risulta dall’esame dell’atto di appello, ogni deduzione
esposta al riguardo rimaneva comunque riferibile al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, a fronte del riacutizzarsi della patologia della moglie del ricorrente introdotto quale elemento di novità ai fini rivalutativi. Sicchè, una volta esclusa la fondatezza di tale genere di prospettazione, non si imponevano ulteriori considerazioni in ordine al mantenimento della misura. Anche tale ultimi rilievi, conseguentemente, non meritano accoglimento.3. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021
