Deontologia e diffamazione fra avvocati a mezzo fax.
Cass. pen. Sez. V, 11 giugno 2020, n. 17958;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile P.C. nata a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
C.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/02/2019 del TRIBUNALE di UDINE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Orsi Luigi, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Lina Caputo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso e depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell’imputato, avv. Emanuela Vergine, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso della parte civile.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine, investito dell’appello proposto dalla parte civile
P.C., ha confermato la sentenza con cui il giudice di pace aveva assolto C.R. dal reato di
diffamazione, perché “non punibile per la ritenuta provocazione”.
Il fatto consisteva nell’avere l’imputato, di professione avvocato, inviato in data 28 marzo 2014 un
fax all’avv. Federica Tosel – legale della P. che rivendicava nei confronti del primo il pagamento
delle prestazioni rese dal proprio negozio di lavanderia – del seguente tenore: “su quanto riferitole,
v’è ben poco da replicare se non che tali vaneggiamenti si attagliano appieno alla veste lavorativa
della Sua assistita”.
I giudici di merito hanno riconosciuto la valenza diffamatoria dello scritto, ma hanno ritenuto che il
fatto fosse stato commesso nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di
esso.
Il fax dal contenuto diffamatorio era stato preceduto da un fax trasmesso in data 27 marzo 2014
dagli avvocati Federica Tosel e Alessandro Tosel, che, per conto della P., contestavano al C. di aver
in precedenza lanciato al volto della donna, per tacitarne le pretese, una banconota da 500 Euro
all’interno di un locale pubblico.
Questa accusa sarebbe ingiusta perché non veritiera, in quanto sarebbe stata P.C. a lanciare la
banconota, ricevuta dal C., al C. stesso e non viceversa, come dichiarato dai testimoni Z. e B.
presenti all’episodio svoltosi all’interno del bar.
2. Avverso la pronuncia ricorre la parte civile P.C., tramite il difensore e procuratore speciale,
articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge.
Dopo aver premesso che il giudice di secondo grado, a differenza del giudice di pace, ravvisava il
fatto ingiusto non in una condotta scomposta della persona offesa (lancio della banconota) bensì
nell’invio di una missiva da parte dei legali di quest’ultima.
Sostiene la ricorrente che, su tali basi, difetterebbero i presupposti della esimente della
provocazione, in quanto:
– il fax trasmesso il 27 marzo 2014 dagli avvocati Federica Tosel e Alessandro Tosel all’avv. C.
(collega e parte in causa) era misurato nei toni e nei contenuti;
– esteso non può integrare gli estremi del “fatto ingiusto” di cui all’art. 599 c.p. si da giustificare la
reazione scomposta del destinatario che, in replica ai propri colleghi, ha insultato la persona dagli
stessi rappresentata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. E’ pacifico che non costituisce “fatto ingiusto” lo scambio di corrispondenza tra avvocati in
relazione a una contesa.
Il caso di specie però è diverso.
La missiva degli avvocati Tosel, recante in calce la firma della P., è diretta all’avv. C., che viene
direttamente chiamato in causa essendo parte della controversia afferente il pagamento di
prestazioni fornite in suo favore dal negozio di lavanderia della P..
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, insindacabile in questa sede, la missiva degli
avvocati Tosel rivolge al C. un’accusa non rispondente al vero: quella di aver tenuto un
comportamento censurabile ai danni della P., quando invece era stato il C. a patire quella condotta
per mano della P..
Non è quindi la forma dell’atto a costituire fatto ingiusto, ma il contenuto della lettera di
contestazione laddove attribuisce al C. un fatto deprecabile non commesso, ma subito.
Con un apprezzamento in fatto, incensurabile nel giudizio di legittimità, il Tribunale ha ravvisto il
carattere dell’ingiustizia obiettiva nelle “false accuse” di cui al fax del 27 marzo 2014 che hanno
scatenato la reazione irosa del C. con il fax del 28 marzo, certamente diffamatorio, ma ritenuto non
punibile ai sensi dell’art. 599 c.p.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui “ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato
d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in
rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere
connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole
giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato
momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità
personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la
reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche
adeguatezza tra l’una e l’altra condotta” (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv.
275894).
3. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020
