L’art. 570 bis c.p. non ha carattere di incostituzionalità per omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio.

Corte Costituzionale, sent. 18 luglio 2019 n. 189 – Pres. Lattanzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, introdotto
dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni
di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a
norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”, nonché
degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), dello stesso decreto
legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di
appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di
Civitavecchia, con ordinanze del 26 aprile, del 22 ottobre, del 21 settembre, dell’8
ottobre, del 12 ottobre, del 9 ottobre e del 25 settembre 2018, iscritte rispettivamente
ai numeri 109 e 191 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 4, 10, 24, 26 e 33 del
registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numero 35, prima serie speciale, dell’anno 2018 e numeri 3, 5, 6, 8, 9 e 10, prima
serie speciale, dell’anno 2019;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Francesco
Viganò.
1.- Con ordinanza del 26 aprile 2018 (r. o. n. 109 del 2018), il Tribunale ordinario di
Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui
esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di
genitori non coniugati”.
1.1.- Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità
penale di A. B., imputato del reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza ai
figli previsto dall’art. 570, secondo co., n. 2, cod. pen., per non aver versato l’assegno
mensile stabilito in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, facendo mancare a
questi i mezzi di sussistenza.
Osserva il rimettente che nel corso del giudizio era risultato provato – da un lato – che
l’imputato, in seguito alla interruzione della convivenza, non aveva versato l’assegno
mensile stabilito dal tribunale per i minorenni nei confronti dei figli, ma – dall’altro –
che la ex convivente aveva sempre provveduto alle loro necessità, dovendosi pertanto
escludere lo stato di bisogno dei medesimi, che costituisce implicito presupposto del
delitto contestato all’imputato.
Il giudice rimettente, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, aveva pertanto invitato le
parti a concludere anche in relazione alla possibile diversa qualificazione del fatto
quale violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’art. 570-bis cod. pen., applicabile ratione
temporis ai fatti di causa, posti in essere a partire dal maggio 2013 con condotta
tuttora perdurante.
1.1.1.- Rileva il giudice a quo che tale fattispecie di reato è stata introdotta dall’art. 2,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma
dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”. Peraltro, essa
si limiterebbe a riprodurre le previgenti disposizioni penali di cui all’art. 12-sexies
della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
e all’art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli), abrogate dall’art. 7, lettere b) e o), del
D.Lgs. n. 21 del 2018, “con conseguente continuità nel rapporto di successione nel
tempo tra le predette disposizioni normative, trattandosi di un limitato diverso
collocamento ordinamentale delle stesse”.
Tuttavia, il rimettente evidenzia come il nuovo art. 570-bis cod. pen. non contenga
alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i
genitori non coniugati.
Tale lacuna determina, ad avviso del giudice a quo, l’incompatibilità della
disposizione con l’art. 3 Cost. “per violazione del principio di uguaglianza e disparità
di trattamento tra la tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati rispetto alla
minore tutela apprestata in favore dei figli nati fuori dal matrimonio”.
Il rimettente sottolinea in proposito come, nel vigore della fattispecie di reato di cui
all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata
delle disposizioni della legge consentisse di equiparare, anche dal punto di vista
penale, la tutela accordata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei
figli nati in costanza di matrimonio (sono citate le sentenze della Corte di cassazione,
sesta sezione penale, 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731 e 6 aprile-19 maggio
2017, n. 25267).
Detta estensione non sarebbe oggi più possibile, in ragione del chiaro dato letterale
della disposizione censurata. Una tale situazione normativa sarebbe, ad avviso del
rimettente, distonica rispetto “alla totale equiparazione dello status di figlio avvenuta
in sede civile” per effetto del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10
dicembre 2012, n. 219), con conseguente “irragionevole ed ingiustificata diversità di
trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del
matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale,
consacrato nell’art. 3 Cost.”.
1.1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente sottolinea in sostanza come l’accoglimento
della questione consentirebbe di ritenere la responsabilità penale dell’imputato per il
delitto in questione.
1.2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni predette siano dichiarate inammissibili, in quanto il
giudice rimettente non avrebbe esperito un tentativo di interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
Il giudice a quo, infatti, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla circostanza che
l’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006, in forza della quale le disposizioni della
predetta legge si applicano anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non
coniugati, è ancora vigente.
La norma censurata, ove letta in combinato disposto con l’art. 4 della L. n. 54 del
2006, non precluderebbe dunque una interpretazione costituzionalmente orientata,
che consenta di ritenere sanzionabile con le pene previste dall’art. 570-bis cod. pen.
anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in
favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, del 22 ottobre 2018, 8
ottobre 2018 e 25 settembre 2018, rispettivamente iscritte al n. 191 del r. o. 2018 e ai
numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di Milano ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., nella parte non
prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti di colui che non
adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni
nati fuori dal matrimonio. Le questioni sono prospettate in riferimento agli artt. 3 e 30
Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 – agli artt.
76 e 25 Cost.
2.1.- I giudici rimettenti si trovano a giudicare della responsabilità penale di imputati
del delitto di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento
delle somme stabilite dal tribunale per i minorenni a titolo di contributo al
mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Essendo intervenuto, nelle more del processo, il D.Lgs. n. 21 del 2018, che ha
abrogato l’art. 3 della L. n. 54 del 2006 introducendo contestualmente l’art. 570-bis
cod. pen., i giudici a quibus si domandano se la mancata estensione della disciplina
prevista dalla nuova disposizione al fatto commesso a danno dei figli minorenni nati
fuori dal matrimonio sia compatibile con i parametri costituzionali sopra indicati, non
essendo peraltro praticabile – ad avviso dei rimettenti – alcuna interpretazione
costituzionalmente orientata di tale disciplina.
2.1.1.- In particolare, la disciplina censurata determinerebbe – in violazione dell’art. 3
Cost. – un’irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa tutela
assicurata ai figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio, in contrasto con la
costante perequazione delle due posizioni da parte dell’ordinamento e con l’obbligo,
discendente dall’art. 30 Cost., di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nell’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 si argomenta, altresì, che l’introduzione
dell’art. 570-bis cod. pen. “abbia integrato un eccesso di delega in violazione dell’art.
76 in relazione all’art. 25 Cost.”, dal momento che la L. 23 giugno 2017, n. 103
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario) avrebbe richiesto la mera ricollocazione nel codice penale di una serie
di norme incriminatrici previste in leggi speciali, senza però autorizzare il governo ad
abrogare fattispecie incriminatrici previste in precedenza dalla legge.
2.1.2.- Evidente sarebbe d’altra parte, in tutti i giudizi a quibus, la rilevanza delle
questioni sollevate, il cui accoglimento consentirebbe una pronuncia di responsabilità
penale degli imputati, altrimenti preclusa.
2.2.- Anche in tali giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo – con riferimento alle ordinanze iscritte ai numeri 191 del r. o. 2018 e 10
del r. o. 2019 – che le questioni predette siano dichiarate infondate, sulla base di
un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate che
sarebbe già stata fornita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e che
consentirebbe di estendere la tutela penale ivi prevista anche ai figli nati fuori dal
matrimonio.
Con riferimento all’ordinanza iscritta al n. 33 del r. o. 2019, il Presidente del
Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato, chiede invece che le questioni siano
dichiarate inammissibili, non avendo il giudice compiuto alcun tentativo di compiere
un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
3.- Con ordinanza del 9 ottobre 2018, iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello
di Milano ha parimenti sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede
che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non
adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli
maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal
matrimonio”.
3.1. – Il giudice a quo evidenzia di dover giudicare della responsabilità penale di un
imputato per il delitto di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato
pagamento dell’assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
nato fuori dal matrimonio, ma senza colpa non economicamente indipendente.
3.1.1.- A parere del rimettente, la mancata estensione a quest’ultimo della tutela
apprestata dal nuovo art. 570-bis cod. pen. determinerebbe la violazione degli artt. 3 e
30 Cost., per le medesime ragioni poste alla base delle ordinanze iscritte ai numeri 10
e 33 del r. o. 2019, sopra menzionate (punto 2.1.1.).
3.1.2.- La rilevanza delle questioni discenderebbe, anche in questo caso, dalla
considerazione che solo in caso di loro accoglimento potrebbe essere riconosciuta la
responsabilità penale dell’imputato.
3.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili, non avendo il giudice a quo esperito alcun tentativo di sperimentare
un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
4. – Con ordinanza del 21 settembre 2018, iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di
appello di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale “relativamente
agli articoli 2 comma 1 lettera c), e 7 comma 1 lettere b) e o) del D.Lgs. 1 marzo
2018, n. 21 nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione
degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per
contrasto con gli artt. 25 e 76 della Costituzione”.
4.1.- La Corte rimettente espone di essere investita dell’appello proposto da un
imputato condannato per il delitto di cui all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970,
come richiamato dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento
delle somme dovute a figli nati fuori dal matrimonio.
4.1.1.- Il giudice a quo osserva come l’abrogazione – ad opera dell’art. 7, comma 1,
lettere b) e o), del D.Lgs. n. 21 del 2018 – degli artt. 12-sexies della L. n. 898 del
1970 e 3 della L. n. 54 del 2006, e la loro contestuale sostituzione con l’art. 570-bis
cod. pen. – ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo –
abbiano determinato la sopravvenuta penale irrilevanza delle condotte di mancato
versamento dell’assegno stabilito dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori
dal matrimonio, in precedenza ritenute dalla giurisprudenza della Cassazione
riconducibili all’alveo applicativo dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in forza del
richiamo contenuto nell’art. 4, comma 2, della medesima legge.
Un tale effetto di abolitio criminis si porrebbe tuttavia in contrasto con il criterio
direttivo contenuto nell’art. 1, comma 82, lettera q), della L. n. 103 del 2017, che si
limitava a delegare il Governo a trasferire nel codice penale una serie di disposizioni
previste da leggi speciali, senza però determinare alcuna modificazione della
rispettiva portata applicativa. Dal che, ad avviso della Corte rimettente, l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni censurate del D.Lgs. n. 21 del 2018, per contrasto
con gli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost.
4.1.2.- Le questioni prospettate sarebbero d’altra parte rilevanti nel giudizio a quo,
posto che il loro accoglimento determinerebbe la possibilità di confermare la sentenza
di condanna già pronunciata a carico dell’imputato.
Esse sarebbero altresì ammissibili ancorché in malam partem, sulla scorta dei principi
già affermati da questa Corte nella sentenza n. 5 del 2014.
4.2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
infondate, alla luce dell’interpretazione sopravvenuta fornita dalla Corte di
cassazione, la quale avrebbe già ritenuto la perdurante efficacia dell’estensione ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati della disciplina sanzionatoria di
cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006.
5. Infine, con ordinanza del 12 ottobre 2018, iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il
Tribunale ordinario di Civitavecchia ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale del solo art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, “nella
parte in cui non prevede che l’art. 570-bis cod. pen. si applichi anche al genitore che
violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati
fuori dal matrimonio”, in riferimento agli artt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.- Il giudice a quo espone di dover giudicare della responsabilità penale di un
imputato per il delitto di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato
versamento di somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della figlia
minore, nata fuori dal matrimonio.
5.1.1.- Anche il Tribunale ordinario di Civitavecchia osserva che la disposizione
censurata, trasferendo nel nuovo art. 570-bis cod. pen. la fattispecie criminosa
precedentemente prevista dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, avrebbe lasciato impunite
le condotte di mancato adempimento degli obblighi di natura economica stabiliti
dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza
riconducibili alla disposizione abrogata secondo la giurisprudenza prevalente e più
recente della Corte di cassazione.
Tale parziale abolitio criminis si porrebbe, tuttavia, in contrasto con il criterio
direttivo di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017, che – come
chiarito dalla relazione illustrativa del Governo allo schema di decreto legislativo –
delegava il Governo ad attuare un mero “riordino” della materia penale in relazione
alle fattispecie menzionate, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal
Legislatore”; con conseguente violazione degli artt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.2.- Le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, dal momento che – in
assenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata –
la condotta contestata all’imputato non ricadrebbe nell’ambito applicativo del nuovo
art. 570-bis cod. pen., che pure si porrebbe in rapporto di piena continuità normativa
con l’art. 3 della L. n. 54 del 2006, a suo tempo contestato all’imputato medesimo.
Esse sarebbero, altresì, ammissibili nonostante i loro effetti in malam partem, in
applicazione – in particolare – dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n.
5 del 2014.
5.2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in questo caso, tre diversi motivi di
inammissibilità.
Anzitutto, l’interpretazione dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006 posta a base della
questione, secondo cui tale previgente disposizione sarebbe stata applicabile al
mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice in favore del figlio nato
fuori dal matrimonio, non risulterebbe del tutto stabilizzata, stante la presenza di
indirizzi ancora contrastanti presso la giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, il giudice a quo si sarebbe sottratto al doveroso tentativo di
interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, non chiarendo
in particolare perché tale interpretazione non sia praticabile.
Infine, il rimettente non avrebbe correttamente individuato la disposizione censurata:
lo scrutinio avrebbe, infatti, dovuto estendersi all’art. 4 della L. n. 54 del 2006, ancor
oggi in vigore.
Alla luce di tali considerazioni, dovrebbe in conclusione escludersi che la
disposizione censurata abbia apportato modifiche all’ambito applicativo delle
incriminazioni previgenti, con conseguente insussistenza dell’eccesso di delega
lamentato dal rimettente.
5.3.- In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
memoria, nella quale – dopo aver ribadito le eccezioni e gli argomenti spiegati
nell’atto d’intervento – ha richiamato una sentenza di legittimità nel frattempo
sopravvenuta (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12
dicembre 2018, n. 55744), la quale ha confermato che il precedente orientamento
volto a estendere la portata dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006 al mancato versamento
dell’assegno in favore dei figli nati fuori dal matrimonio non è stato superato dalla
novella introdotta dall’art. 570-bis cod. pen., che si sarebbe limitato a traslare la
previsione della sanzione penale già stabilita dalla disposizione previgente all’interno
del codice penale; di talché l’unica interpretazione sistematicamente coerente e
costituzionalmente compatibile della novella è quella della sua applicazione anche
alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal
matrimonio.
Il rimettente avrebbe tuttavia omesso di sperimentare una tale interpretazione, con
conseguente inammissibilità delle questioni prospettate.
Motivi della decisione
1.- Con ordinanza iscritta al n. 109 del r. o. 2018, il Tribunale ordinario di Nocera
Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui esclude
dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non
coniugati”.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, rispettivamente iscritte
al n. 191 del r. o. 2018 e ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di
Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen.,
nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei
confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in
favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. Tali questioni sono formulate in
riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n.
191 del r. o. 2018 – agli artt. 76 e 25 Cost.
3.- Con ordinanza iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello di Milano ha
parimenti sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede che la
disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia
alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza
colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio”.
4.- Con ordinanza iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di appello di Trento ha poi
sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., questioni di
legittimità costituzionale “relativamente agli articoli 2 comma 1 lettera c) e 7 comma
1 lettere b) e o) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21”, recante “Disposizioni di attuazione
del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1,
comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”, “nella parte in cui è abrogata
la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da
parte del genitore non coniugato”.
5.- Con ordinanza iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il Tribunale ordinario di
Civitavecchia ha infine sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 25, secondo comma,
Cost., questioni di legittimità costituzionale del solo art. 2, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 21 del 2018, “nella parte in cui non prevede che l’art. 570-bis cod. pen. si
applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei
procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.
6.- Deve preliminarmente disporsi la riunione dei predetti giudizi, che pongono
questioni analoghe, e si fondano su argomenti in larga misura comuni.
In effetti, tutte le ordinanze censurano nella sostanza il nuovo art. 570-bis cod. pen.,
introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui
– sostituendo l’art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio) e l’art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli),
contestualmente abrogati dall’art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo D.Lgs. n.
21 del 2018 – avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell’omesso
versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei
figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal
matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa – secondo l’interpretazione
fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione – nell’alveo
applicativo dell’abrogato art. 3 della L. n. 54 del 2006.
Tale parziale abolitio criminis avrebbe determinato, secondo i giudici a quibus, il
contrasto delle disposizioni censurate con una pluralità di parametri costituzionali, di
volta in volta identificati dalle singole ordinanze di rimessione negli artt. 3, 25,
secondo comma, 30 e 76 Cost.
7.- Preliminare all’esame dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni è la
ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle medesime.
7.1.- Prima del 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei
figli era presidiato penalmente dal solo art. 570 cod. pen., che in particolare
prevedeva, al secondo comma, numero 2), la pena della reclusione congiunta a quella
della multa per chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore,
ovvero inabili al lavoro”, ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato
“per sua colpa”.
Tale previsione – originariamente circoscritta dalla giurisprudenza alla sola posizione
dei figli riconosciuti (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 2
maggio-20 ottobre 1973, n. 7178) – è stata poi ritenuta operante anche nei confronti
dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della posizione
giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi (si veda, di recente, Corte
di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 novembre-10 dicembre 2014, n.
51215).
7.2.- A questa originaria previsione si aggiunse, ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di cui
all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle “pene
previste dall’art. 570 del codice penale” al coniuge che, a seguito della cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione
dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli.
Tale disposizione fu introdotta principalmente per assicurare una tutela penale nei
confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, atteso che nei suoi confronti la
cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta l’inapplicabilità dell’art. 570,
secondo comma, numero 2), cod. pen.
Peraltro, il nuovo art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 fu largamente applicato dalla
giurisprudenza anche nell’ipotesi di omesso versamento dell’assegno divorzile
stabilito in favore dei figli minori, eventualmente in concorso con il delitto di cui
all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen., quest’ultima disposizione
presupponendo – secondo la giurisprudenza – uno stato di bisogno del beneficiario
dell’assegno, non necessario invece a integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12-
sexies della L. n. 898 del 1970 (in questo senso, tra le altre, Corte di cassazione,
sezione sesta penale, sentenza 14-23 ottobre 2014, n. 44086).
Il nuovo delitto fu, inoltre, considerato applicabile dalla giurisprudenza anche
all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli
maggiorenni non “inabili al lavoro” – come richiesto dall’art. 570, secondo comma,
numero 2), cod. pen. – ma non ancora autosufficienti (tra le altre, Corte di cassazione,
sezione sesta penale, sentenza 13 giugno-6 agosto 2013, n. 34080).
7.3.- L’art. 3 della L. n. 54 del 2006 stabilì quindi l’applicabilità dell’art. 12-sexies
della L. n. 898 del 1970 per il “caso di violazione degli obblighi di natura economica”
discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi, equiparando così
integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del
coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.
Il successivo art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 – tutt’oggi in vigore – prevede
che le disposizioni della legge medesima si applichino “anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Tale ultimo inciso ha fatto
sorgere il dubbio se il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipotesi di
mancato versamento dell’assegno – o comunque di mancato adempimento delle
prestazioni di natura economica – stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore
dei figli nati fuori dal matrimonio.
A fronte di un’isolata pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale tale
ultimo inciso dell’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 si riferirebbe
esclusivamente alla disciplina civilistica dei rapporti tra genitori non coniugati e figli
(Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 dicembre 2016-19 gennaio
2017, n. 2666), varie sentenze successive del giudice di legittimità hanno invece
ritenuto che l’inciso in parola si riferisca a tutte le disposizioni previste dalla legge
citata, comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto
di cui all’art. 3 (ex multis: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22
febbraio-30 marzo 2018, n. 14731; sentenza 31 gennaio-16 marzo 2018, n. 12393;
sentenza 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267). Tale esito ermeneutico è stato in
particolare argomentato in chiave di interpretazione costituzionalmente conforme,
posto che la soluzione opposta avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, primo
e terzo comma, Cost. – una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e
non, “accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori
coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio” (così, in particolare, Cass., n.
25267 del 2017).
7.4.- Su questo ormai consolidato assetto interpretativo sono intervenute le
disposizioni oggetto delle odierne censure.
L’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017 aveva delegato il Governo
all'”attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia
penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi
dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile
perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi
costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di
tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e
tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di
ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della
salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della
salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e
trasparenza del sistema economico di mercato”.
In attuazione di tale criterio di delega, l’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21
del 2018 ha previsto l’inserimento nel codice penale di un nuovo art. 570-bis,
rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio”, che testualmente recita: “le pene previste dall’articolo
570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni
tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o
di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di
separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli”.
Correlativamente, l’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 21 del 2018 ha previsto
l’abrogazione dell’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, mentre la successiva lettera
o) del medesimo art. 7, comma 1, ha abrogato l’art. 3 della L. n. 54 del 2006.
Nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta – all’evidenza
– semplicemente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio
della cosiddetta “riserva di codice”, le due figure criminose previgenti disciplinate
dagli artt. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 e 3 della L. n. 54 del 2006, fuse
nell’unica fattispecie di cui al nuovo art. 570-bis cod. pen., che si pone pertanto in
rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate (Corte di cassazione,
sezione feriale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766; ma anche sezione sesta penale,
sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744 e sezione sesta penale, sentenza 17
ottobre-13 dicembre 2018, n. 56080).
7.5.- Il nuovo art. 570-bis cod. pen., peraltro, indica espressamente come soggetto
attivo del reato il solo “coniuge”. Ciò ha indotto i giudici rimettenti a concludere che
l’introduzione della nuova norma abbia determinato, in realtà, una parziale abolitio
criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal
matrimonio: condotta che la giurisprudenza dominante considerava abbracciata dalla
fattispecie criminosa di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, grazie alla clausola di
estensione di cui all’art. 4, comma 2, della medesima legge, ma che oggi non potrebbe
più essere considerata compresa nella formulazione letterale del nuovo art. 570-bis
cod. pen.
Di qui le questioni di legittimità costituzionale della nuova disposizione, nonché della
disposizione del D.Lgs. n. 21 del 2018 che l’ha introdotta e di quelle che hanno
abrogato le precedenti incriminazioni, in relazione ai parametri poc’anzi menzionati.
8.- Le questioni relative all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 21 del 2018,
sollevate dalla sola Corte d’appello di Trento, sono inammissibili per difetto di
rilevanza nel giudizio a quo.
Tale disposizione ha infatti abrogato l’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, che è
semplicemente richiamato quoad poenam dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, l’unico
che veniva in considerazione nel processo a quo, e che è stato abrogato dalla distinta
disposizione – correttamente censurata dal giudice rimettente – di cui all’art. 7, comma
1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018.
9.- Sono invece ammissibili le censure rivolte, in riferimento agli artt. 76 e 25,
secondo comma, Cost., sia al nuovo art. 570-bis cod. pen.; sia all’art. 2, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, che ha introdotto il predetto art. 570-bis nel
codice penale; sia – infine – all’art. 7, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018,
che ha contestualmente abrogato l’art. 3 della L. n. 54 del 2006.
9.1- Non è, infatti, fondata l’eccezione – sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato
in quattro giudizi incidentali – secondo cui i giudici a quibus non avrebbero
sperimentato la possibilità di un’interpretazione secundum constitutionem delle
disposizioni censurate.
I rimettenti chiariscono, in effetti, perché a loro avviso non sia possibile estendere la
portata del nuovo art. 570-bis cod. pen. all’omesso adempimento degli obblighi di
natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, a una tale
soluzione ostando – nella prospettiva delle ordinanze di rimessione – l’indicazione del
solo “coniuge” come soggetto attivo del reato.
Secondo l’ormai costante orientamento di questa Corte, l’effettivo esperimento del
tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto dal
giudice a quo con esito negativo per l’ostacolo ravvisato nella lettera della
disposizione denunciata – consente di superare il vaglio di ammissibilità della
questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal
rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli
addotti a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata
– attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione
stessa (sentenze n. 262 e n. 221 del 2015; più di recente, ex multis, sentenze n. 135
del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017).
9.2.- Non è fondata neppure l’eccezione, formulata dall’Avvocatura generale dello
Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di
Civitavecchia, secondo cui il rimettente avrebbe posto a base della questione
l’interpretazione dell’abrogato art. 3 della L. n. 54 del 2006 operata da una
giurisprudenza non univoca, erroneamente considerata alla stregua di diritto vivente
da parte dello stesso giudice a quo.
In realtà, come si è già avuto modo di rilevare (supra, punto 7.3.), una sola pronuncia
della sesta sezione penale della Corte di cassazione aveva escluso che l’abrogato art. 3
della L. n. 54 del 2006 si riferisse anche alle pronunce del giudice concernenti gli
obblighi di natura patrimoniale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Tutte
le pronunce successive della medesima sezione erano invece giunte alla conclusione
opposta, muovendo dalla clausola estensiva di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 54
del 2006; conclusione, quest’ultima, che – pur in difetto di una decisione delle sezioni
unite, evidentemente considerata non necessaria stante l’avvenuto superamento del
contrasto all’interno della sesta sezione, competente tabellarmente per materia – ben
poteva considerarsi espressiva del diritto vivente sul punto.
9.3.- Neppure è fondata l’ulteriore eccezione, parimenti svolta dall’Avvocatura
generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario
di Civitavecchia, relativa a una supposta aberratio ictus da parte del giudice a quo,
che erroneamente non avrebbe esteso le proprie censure all’art. 4, comma 2, della L.
n. 54 del 2006, applicabile nel giudizio a quo.
Infatti, il rimettente non avrebbe avuto alcuna ragione di censurare tale disposizione,
che – nel vigore dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006 – consentiva di estenderne la portata
alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal
matrimonio: possibilità che il rimettente reputa ora preclusa dall’avvenuta
abrogazione del menzionato art. 3.
9.4.- Pur in assenza di eccezioni sul punto da parte dell’Avvocatura generale dello
Stato, deve essere infine esaminata ex officio l’ammissibilità di tutte le questioni
prospettate sotto il diverso profilo dell’effetto estensivo della punibilità – e pertanto in
malam partem – del loro eventuale accoglimento, in relazione al principio della
riserva di legge in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Come giustamente sottolineato da alcune delle ordinanze di rimessione, le questioni
devono certamente ritenersi ammissibili nella parte in cui censurano la violazione del
criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017.
Questa Corte ha già escluso, nella sentenza n. 5 del 2014, che il principio della
riserva di legge in materia penale possa precludere il sindacato di legittimità
costituzionale in ordine alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost. Infatti, è proprio il
principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. a rimettere “al
legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da
sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare”, di talché tale principio “è violato
qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di
una valida delega legislativa. … L’abrogazione della fattispecie criminosa mediante
un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe dunque
in contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al
Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale, la scelta dei
fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo
scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore
delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati
dal Governo anche nel caso di violazione dell’art. 76 Cost., si consentirebbe allo
stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al
trattamento penale di alcuni fatti”.
Tali principi debbono essere riconfermati in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale ora all’esame, che censurano – espressamente o implicitamente – una
disposizione abrogativa contenuta in un decreto legislativo, e la contestuale
introduzione di una nuova disposizione incriminatrice, la cui area applicativa si
assume non estendersi – in asserito contrasto con il criterio di delega – a tutte le
ipotesi già coperte dalla previgente incriminazione; con conseguente illegittimo
effetto modificativo, nella prospettazione dei rimettenti, delle scelte di penalizzazione
compiute dal Parlamento.
10.- Nel merito, le questioni relative all’art. 570-bis cod. pen. nonché agli artt. 2,
comma 2, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost. non sono tuttavia fondate, nei
termini che seguono.
10.1.- Le questioni risulterebbero, invero, fondate ove si accogliesse la premessa
interpretativa da cui muovono tutti i rimettenti, relativa all’allegata impossibilità di
estendere l’incriminazione di cui al nuovo art. 570-bis cod. pen. all’ipotesi
dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori
dal matrimonio, in precedenza ricompresa – secondo il diritto vivente ormai
consolidatosi (supra, punti 7.3. e 9.2.) – nell’abrogata incriminazione di cui all’art. 3
della L. n. 54 del 2006.
Il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017 che
vincolava il legislatore delegato (supra, punto 7.4.) era infatti funzionale
all’attuazione, sia pure parziale, del cosiddetto principio della “riserva di codice”, e
cioè alla riconduzione nell’alveo del codice penale di incriminazioni in precedenza
disperse in varie leggi speciali; principio a sua volta inteso a garantire “una migliore
conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione
rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento
penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali” (si veda la relazione
governativa allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione del
principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1,
comma 85, lettera q, della L. 23 giugno 2017, n. 103”). Nella medesima relazione
governativa si precisava peraltro che – conformemente al chiaro intendimento del
legislatore delegante, risultante dallo stesso criterio di delega in parola – il Governo
aveva proceduto a una mera operazione di “riordino” della materia penale, “ferme
restando le scelte incriminatrici già operate dal legislatore”, senza alcuna variazione –
dunque – dell’area applicativa delle incriminazioni già esistenti nelle varie leggi
speciali interessate dall’intervento di riordino, e il cui contenuto si era inteso
semplicemente trasferire nelle corrispondenti nuove disposizioni del codice penale.
Il Governo non avrebbe d’altra parte potuto, senza violare le indicazioni vincolanti
della legge delega, procedere a una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell’area
applicativa delle disposizioni trasferite all’interno del codice penale; né avrebbe
potuto, in particolare, determinare – in esito all’intrapreso riordino normativo – una
parziale abolitio criminis con riferimento a una classe di fatti in precedenza
qualificabili come reato, come quella lamentata da tutte le odierne ordinanze di
rimessione.
10.2.- La recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sopravvenuta alle
ordinanze di rimessione, ha tuttavia ritenuto che tale supposta abolitio criminis non si
sia, in realtà, verificata.
La Corte di cassazione ha, infatti, sottolineato la perdurante vigenza – anche dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 del 2018 – dell’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del
2006. Il rinvio che tale disposizione (“Le disposizioni della presente legge si
applicano anche … ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”)
operava, secondo la giurisprudenza anteriore al D.Lgs. n. 21 del 2018, all’art. 3 della
L. n. 54 del 2006, dovrebbe oggi intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis cod.
pen., che abbraccerebbe così – oltre al fatto compiuto dal “coniuge” – anche quello
compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (Cass., n.
56080 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 55744 del 2018 e Corte di cassazione,
sezione sesta penale, sentenza 5 dicembre 2018-25 febbraio 2019, n. 8297).
Una tale soluzione non solo sarebbe l’unica armonizzabile con il sistema normativo,
univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e
nati fuori dal matrimonio; ma troverebbe altresì conforto nell’art. 8 dello stesso
D.Lgs. n. 21 del 2018, a tenore del quale “dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato
dalla tabella A allegata al presente decreto”. Dal momento che tale Tabella stabilisce
la correlazione dell’art. 570-bis cod. pen. ai delitti di omessa corresponsione
dell’assegno divorzile (art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970) e di omesso
versamento del mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio (art. 3 della L. n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione
implicitamente operato dall’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 – da interpretarsi
quale rinvio “dinamico” al contenuto dell’intera L. n. 54 del 2006 – dovrebbe oggi
intendersi come riferito, per l’appunto, all’art. 570-bis cod. pen., nel quale è stato
integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3.
10.3.- A giudizio di questa Corte, tale interpretazione – ormai stabilmente adottata
dalla giurisprudenza di legittimità – trova fondamento nella legge, e in particolare nel
combinato disposto di due norme (l’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 e l’art. 8
del D.Lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione
incriminatrice di cui all’art. 570-bis cod. pen., determinando l’estensione del relativo
ambito applicativo.
Essa consente dunque di superare, senza alcuna indebita estensione analogica della
norma incriminatrice, i dubbi di costituzionalità prospettati, incentrati sulla supposta
depenalizzazione delle condotte di violazione degli obblighi di natura economica nei
confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
11.- Non può, peraltro, questa Corte esimersi dal rimarcare come la necessità, per il
destinatario del precetto di cui all’art. 570-bis cod. pen., di ricostruirne il contenuto
alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del
codice penale – attraverso un’operazione ermeneutica ineccepibile, ma certo non di
solare evidenza, come dimostrano le ben sette ordinanze di rimessione che avevano
ritenuto impossibile pervenire de lege lata al risultato cui è infine giunta la Corte di
cassazione – risulti in definitiva distonica rispetto allo scopo, dichiarato dal legislatore
delegante, di garantire ai consociati “una migliore conoscenza dei precetti e delle
sanzioni” attraverso la sia pur parziale attuazione del principio di “riserva di codice”.
Tale considerazione dovrebbe auspicabilmente indurre il legislatore a intervenire
direttamente sul testo dell’art. 570-bis cod. pen., per esplicitarne l’applicabilità – già
oggi riconosciuta dal diritto vivente – anche alla condotta omissiva del genitore che
non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal
matrimonio, in omaggio all’obiettivo – rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. – di
una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.
12.- L’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, di cui si è appena dato conto,
comporta il superamento delle ulteriori ragioni di illegittimità costituzionale delle
disposizioni censurate, prospettate dai rimettenti in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.
e incentrate sulla disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio
determinata dal nuovo art. 570-bis cod. pen.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma
1, lettera b), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del
principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1,
comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”, sollevate dalla Corte d’appello
di Trento, in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione, con l’ordinanza indicata
in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e
7, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di
Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e
dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
5 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.