È annullabile il testamento se il testatore era privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi

Cass. civ. Sez. II, 29 aprile 2019, n. 11358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11981/2014 oropcsto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIPPO TAMBURRI 1, presso lo studio dell’avvocato ANNA CLAUDIA SALLUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO AREDDU;
– ricorrente –
contro
CO.BA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RISO;
CO.BE., rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI;
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
CA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPA GRASSO;
CU.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO MARIA SIGNOREILO’;
– c/ricorrenti al ricorso principale ed agli incidentali –
e contro
T.D.M.C., T.L. e c.n.a., tutte quali eredi di T.F.M..
– intimate –
avverso la sentenza n. 116/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2318 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluse per la parziale inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato ALDO AREDDU, difensore del ricorrente principale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPA GRASSO, difensore del controricorrente Ca.Gi., che ha depositato n. 11 ricevute di ricevimento notifica del controricorso, e si è riportata alle conclusioni in atti;
udito l’Avvocato CARMELO MARIA SIGNORELLO, difensore della controricorrente Cu.Gi., che ha depositato n. 10 ricevute di ricevimento di notifica del controricorso, e si è riportato alle conclusioni in atti;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE MARSI, delegato dall’Avvocato FRANCESCO RISO e dall’Avocato CO.BE. difensori dei controricorrerti e ricorrenti incidentali Co.Ba. e Co.Be., che si è riportato alle conclusioni di entrambi gli atti.
Svolgimento del processo
1. C.D. – quale tutore di C.G. – nel 2004 citava in giudizio Cu.Gi., chiedendo al Tribunale di Catania di riconoscere l’incapacità di intendere e di volere di C.G., allora non interdetta, quando, il 17 aprile 2000, aveva conferito procura generale in favore di Ca.Gi. e di conseguenza di annullare l’atto di compravendita di un appartamento, trasferito da Ca. in favore della convenuta Cu., con condanna di quest’ultima alla restituzione e riconsegna dell’immobile. Cu., costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande e in via riconvenzionale – ove fosse stata condannata alla restituzione del bene – la condanna della controparte alla restituzione del prezzo e al pagamento delle spese sostenute; chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa Ca.; quest’ultimo si costituiva, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda e, nel merito, contestava l’invalidità della procura ad egli conferita; deceduta durante il giudizio C.G., si costituiva in giudizio C.D. quale suo unico erede legittimo.
Con successivo atto di citazione C.D. conveniva in giudizio, davanti al medesimo Tribunale, Ca.Gi., chiedendo l’accertamento della nullità del testamento, ricevuto dal notaio il 22 aprile 2000, che istituiva quest’ultimo erede, per falsità della sua sottoscrizione e, in subordine, l’annullamento dell’atto per incapacità di intendere e volere della testatrice.
I due giudizi venivano riuniti. In corso di causa interveniva volontariamente l’avv. Co.Be., affermando di avere iniziato un altro processo per fare annullare sia il testamento pubblico in favore di Ca., sia la procura generale a questi conferita, e chiedendo di riconoscere la propria legittimazione ad agire nel giudizio sulla base di un testamento olografo del 1994, di riunire i due processi per evitare il contrasto tra giudicati, di ritenere fondata la domanda di annullamento dell’atto di compravendita con Cu.Gi. e di disporre la restituzione dell’immobile in suo favore. Intervenivano pure gli eredi di T.F., affermando di aver iniziato un processo volto all’annullamento del testamento pubblico in favore di Ca. e della procura generale e a far riconoscere la validità del testamento olografo datato 15 maggio 1999, con cui era stato nominato erede universale il loro de cuius; chiedevano quindi di riconoscere la loro legittimazione ad agire, di riunire il processo con quelli instaurati da loro e da Co., di accogliere la domanda di annullamento dell’atto di compravendita e di condannare Cu. alla restituzione dell’immobile. Interveniva infine l’avv. Co.Ba., affermando che C.G. lo aveva nominato erede universale con testamento olografo datato 10 giugno 1999 e chiedendo di riconoscere la sua legittimazione attiva e di annullare il testamento in favore di T..
Il Tribunale di Catania dichiarava inammissibili per difetto di legittimazione ad agire le domande fatte valere da C. dirette all’accertamento dell’invalidità della procura in favore di Ca. e della compravendita dell’immobile; rigettava la querela di falso proposta da C. avverso il testamento pubblico, testamento che dichiarava valido nei soli rapporti tra le parti in causa; rigettava la domanda di C. volta all’annullamento del testamento pubblico per incapacità naturale della testatrice; dichiarava assorbite le domande riconvenzionali di Cu.; dichiarava inammissibili le domande proposte dai terzi intervenuti per mancanza di legittimazione attiva.
2. Contro la sentenza C.D. ha proposto appello principale; gli intervenuti Co.Be. e Ba. hanno fatto valere appello incidentale.
La Corte d’appello di Catania – con sentenza 23 gennaio 2014, n. 116 – ha dichiarato inammissibili perché tardivi gli appelli incidentali di Co.Be. e Ba.; ha rigettato l’appello principale di C.; ha disposto la cancellazione di espressioni, presenti nella comparsa conclusionale dell’avv. Co.Be. e riferite all’attività processuale del difensore di Cu.Gi..
3. Ricorre per cassazione avverso la sentenza C.D..
Resistono con controricorso e ricorso incidentale Co.Be. e Co.Ba.; con distinti atti di controricorso Ca.Gi. e Cu.Gi..
Le intimate T.D.M.C., T.L. e c.n.a. non hanno proposto difese.
Il ricorrente principale C.D., i ricorrenti incidentali Co.Be. e Ba., i controricorrenti Ca.Gi. e Cu.Gi. hanno depositato memoria exart. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
I. Il ricorso principale di C.D. è articolato in quattro motivi.
a) I primi due motivi sono tra loro connessi. Il primo motivo denuncia, in relazionedell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., artt. 428, 591, 2697 e segg.,artt. 2727 c.c.e segg.: la Corte d’appello avrebbe violato le disposizioni richiamate nel negare l’assolvimento da parte del ricorrente dell’onere probatorio circa l’incapacità naturale di intendere e volere di C.G. a far tempo dal 17 aprile 2000. Il secondo motivo contesta, in relazionedell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazionedell’art. 2697 c.c.eart. 163 c.p.c., n. 5: a fronte della prova certa del grave stato di infermità mentale della signora C., sarebbe stato onere di Ca. dimostrare che la signora si trovava in uno stato di lucido intervallo cognitivo e volitivo.
I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello, nel rigettare il secondo, il terzo e il quarto motivo dell’impugnazione principale, ha escluso la sussistenza della prova che C.G. fosse priva, al momento del conferimento della procura e della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. A tale conclusione il giudice d’appello è giunto sulla base di una attenta disamina degli elementi probatori (pp. 20-28 della sentenza impugnata) e in particolare valorizzando – con apprezzamento argomentato in modo puntuale e coerente e come tale insindacabile da parte di questa Corte di legittimità – i risultati dell’esame clinico e testologico (con l’utilizzo del Mini Mental State Examination) di C.G. effettuato nel luglio del 2000 dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento n. 9671/2000. Avendo quindi la Corte d’appello escluso, correttamente esercitando il proprio discrezionale apprezzamento e quindi non violando le disposizioni invocate con il primo motivo, di aver raggiunto il convincimento circa l’incapacità naturale di C.G., non vi è stata la violazionedell’art. 2697 c.c., contestata con il secondo motivo. Le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata sono del resto rafforzate dal rilievo che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “l’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (così Cass. 25845/2008).
b) Il terzo motivo lamenta, in relazione al n. 3dell’art. 360 c.p.c., violazionedell’art. 115 c.p.c.eart. 24 Cost.: la Corte d’appello avrebbe, “in modo illegale, contraddittorio, illogico, privato C. del diritto alla difesa, non ammettendo a suo favore le prove testimoniali come articolatamente svolte”.
Il motivo non può essere accolto. Le prove testimoniali sono state dedotte e non ammesse in primo grado. Al riguardo la Corte d’appello ha esaminato il quinto motivo con il quale C. lamentava la mancata statuizione del Tribunale sulla richiesta di ammissione e ha dichiarato il motivo inammissibile perché il giudice aveva rigettato l’istanza istruttoria motivando la propria decisione (ritenendo le circostanze dedotte inidonee a dimostrare l’incapacità di intendere e volere di C.G. all’epoca della redazione del testamento) e su tale motivazione il ricorrente nulla dice, limitandosi a riportare i capitoli di prova offerti in primo grado.
c) Il quarto motivo contesta, in relazionedell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degliartt. 116 e 342 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la doglianza di C. circa la mancata ricostruzione dell’asse ereditario.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il sesto motivo di impugnazione perché C., a fronte dell’affermazione del giudice di primo grado del suo difetto di legittimazione a proporre le domande di annullamento della procura del 17 aprile 2000 e della compravendita del 4 luglio 2000, in quanto domande che possono essere proposte dal solo erede della mandante, qualità di erede che non può essere riconosciuta a C., si è limitato a denunciare l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di ricostruzione dell’asse ereditario senza formulare critica alcuna alle argomentazioni del Tribunale. Anche di fronte a questa Corte, C. ripropone gli argomenti fatti valere in primo grado in favore della proponibilità della domanda di ricostruzione dell’asse ereditario in quanto erede legittimo di C.G., senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello.
Il ricorso principale va quindi rigettato.
II. I ricorsi incidentali di Co.Be. e Co.Ba. sono inammissibili.
I due atti, sostanzialmente identici anche se distintamente proposti, presentano una complessa articolazione. L’illustrazione dei quattro motivi di ricorso, il primo dei quali a sua volta distinto in quattro sotto-motivi, è preceduta da una “dichiarazione prologo” (pp. 3-4), dal “fatto e svolgimento del giudizio di 1 e 2”, a sua volta distinta in capo I (pp. 5-15) e capo II (pp. 15-17), nonché dalla “sommaria esposizione per la immediata cognizione delle insorte questioni avuto riguardo alla disciplina di cui all’art. 360-bis” (pp. 17-19). L’esposizione, per quanto estesa, è peraltro carente sotto il profilo della esposizione dei fatti, prescritta a pena di inammissibilitàdell’art. 366 c.p.c., n. 3 (prescrizione applicabile pure al ricorso incidentale exart. 371 c.p.c.comma 3). Tale esposizione deve essere sì “sommaria” come prescrive la disposizione e non deve essere necessariamente contenuta in una parte a sé stante del ricorso (da ultimo Cass. 17036/2018), ma deve consentire alla Corte una “precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia” (ex multis, Cass. 18483/2015). Nel caso in esame, ove c’è più di una parte dell’atto che dall’intitolazione parrebbe essere appositamente dedicata ai fatti del processo, tali fatti non sono esposti, risolvendosi la presentazione in “messa in evidenza di circostanze di integrazione”, considerazioni critiche ed esposizione della propria posizione giuridica, senza che sia possibile per il Collegio avere una cognizione precisa dell’origine e dello svolgimento della causa.
III. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali, condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali, tutti in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti Cu.Gi. e Ca.Gi., che liquida per ciascuna parte in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale e incidentali, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2019