Cancellare un testamento equivale a revocarlo, con le conseguenze di legge.
Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8031
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4001-2014 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO
CANALINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE BONA;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
BENITO MARIELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA MARIA MUGGIATI;
Z.C., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO MARIOTTI;
– controricorrenti –
e contro
M.R.;
– intimato – avverso la sentenza n. 45/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE SABATO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che:
1. Pronunciando su domanda proposta da G.G. volta a ottenere l’accertamento della propria qualità di
erede di M.M. in base ai testamenti datati 19 aprile 2001 e 30 gennaio 1991, il primo dei quali redatto su
due fogli entrambi sbarrati con dei grandi segni a mò di “x”, disconoscendo altro olografo della de cuius
datato 2 aprile 2002 istitutivo quale erede della di lei sorella M.E. di cui quest’ultima aveva ottenuto
pubblicazione, con sentenza numero 540 del 2008 il tribunale di Voghera, nel contraddittorio di M.E. e
nella contumacia degli altri fratelli della defunta R. e M.G., ha dichiarato carente di legittimazione attiva
G.G. per intervenuta revoca di entrambi testamenti a suo favore, essendo peraltro risultata da
consulenza tecnica grafologica la falsità del testamento a favore di M.E..
2. Con citazione del 26 marzo 2009 M.G., ritenuto dovesse aprirsi la successione legittima, ha
disconosciuto il testamento datato 2 aprile 2002 a favore di M.E. sulla base degli accertamenti svolti nel
precedente giudizio e ha chiesto dichiararsi quest’ultima indegna a succedere, agendo in petizione
ereditaria. M.E. ha eccepito l’intervenuto riconoscimento tacito nell’altro giudizio del testamento a proprio
favore da parte dell’attore, in detto altro giudizio contumace; ha contestato l’utilizzabilità dell’istruttoria
precedentemente svolta, per essersi il previo procedimento chiuso con una sentenza ritenuta di mero
rito; ha chiesto la verificazione del testamento a proprio favore datato 2 aprile 2002 e ha osservato di
essere in possesso anche di altro testamento datato 4 ottobre 1987 sempre a proprio favore, di cui ha
dichiarato di volersi avvalere. Nella contumacia di M.R., è intervenuto in giudizio Z.C., figlio di M.E., il
quale ha azionato testamento datato 2 febbraio 1975 con cui la de cuius gli aveva assegnato i diritti
d’autore sulle proprie opere.
3. Con sentenza non definitiva depositata il 26 ottobre 2010 il tribunale di Voghera ha ritenuto che la
precedente sentenza n. 540 del 2008 non contenesse alcuna statuizione di merito e che non si fosse
verificato il riconoscimento tacito da parte del contumace M.G. del testamento a favore di M.E. datato 2
aprile 2002; che i testamenti del 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987 prodotti da Z.C. ed M.E. fossero stati
revocati con testamento datato 14 aprile 2001, pur se successivamente barrato e annullato dalla de
cuius; che l’efficacia della revoca di precedenti testamenti contenuta nel testamento del 2001
permanesse ai sensidell’art. 683 c.c.benché lo stesso testamento del 2001 non fosse poi efficace quanto
ai lasciti in esso disposti a seguito dello sbarramento; che quindi, come da separata ordinanza, la
verificazione andasse circoscritta al testamento datato 2 aprile 2002; che, infine, dovesse essere
estromesso dal giudizio Z.C., beneficiario in base a scheda revocata.
4. Avverso detta sentenza non definitiva ha proposto appello M.E., nella contumacia di M.R. e sulla
resistenza di M.G. e Z.C., che hanno proposto appelli incidentali. Con sentenza depositata il 10 gennaio
2014 la corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la reviviscenza ai
sensi degliartt. 681 e 684 c.c.dei testamenti datati 2 febbraio 1975 a favore di Z.C. e 4 ottobre 1987 a
favore di M.E. e, per l’effetto, ha eliminato i capi della sentenza impugnata con cui era stato circoscritto il
procedimento di verificazione al solo testamento datato 2 aprile 2002 ed era stato estromesso dal giudizio
Z.C..
5. A sostegno della decisione la corte territoriale ha considerato:
– che la “sentenza n. 540/2008, a quanto sembra non impugnata”, avrebbe “semplicemente dichiarato
privo di legittimazione attiva” G.G. e nel relativo “processo il predetto testamento… non sarebbe stato
oggetto di verificazione… sempre stando alle affermazioni non smentite delle parti”; giusta la
giurisprudenza “il riconoscimento tacito… opera esclusivamente nel processo in cui… viene a realizzarsi,
esaurendo i suoi effetti nell’ammissione della scrittura come mezzo di prova”;
– che il precettodell’art. 683 c.c., per cui la revoca di testamento precedente con testamento successivo
resta efficace anche quando il secondo è senza effetto per premorienza, incapacità, indegnità o rinunzia
dell’erede o legatario, riferendosi a cause di inefficacia esterne alla volontà del testatore, non potrebbe
essere esteso fino a ritenere che la revoca stessa resti efficace anche in caso di volontaria “cancellazione”
del testamento successivo; per cui in quest’ultimo caso si applicherebbero gliartt. 681 e 684 c.c.in tema
di reviviscenza delle disposizioni originariamente revocate;
– che quindi, per effetto della sbarratura del testamento del 19 aprile 2001, sarebbero suscettibili di
reviviscenza i testamenti datati 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987, in ordine ai cui rapporti con il
testamento 2 aprile 2002 proseguirebbe il procedimento in primo grado.
6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G., articolando tre motivi. Hanno resistito
con controricorsi M.E. e Z.C.. Non ha espletato difese M.R.. Tutte le parti costituite hanno depositato
memorie.
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e l’erronea applicazione degliartt. 681 e 683 c.c.,
sostenendosi avere la corte d’appello mal riveduto la statuizione in diritto del tribunale, secondo cui la
normadell’art. 683 c.c. andrebbe interpretata nel senso che l’effetto revocatorio del nuovo testamento
rispetto al precedente resterebbe fermo anche se il nuovo dovesse essere a sua volta revocato dal
testatore.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Di fronte alla fattispecie in esame, in cui due testamenti sono stati espressamente revocati con il
testamento successivo del 19 aprile 2001, e quest’ultimo è stato ritenuto – dai giudici del merito di primo
e secondo grado – “sbarrato a penna nella sua interezza e… quindi a sua volta revocato” (cfr. sentenza
impugnata p. 8), la corte d’appello ha ritenuto “non condivisibile” l’argomentazione del tribunale secondo
cui troverebbe applicazione nella fattispeciel’art. 683 c.c., applicazione basata sul presupposto della non
tassatività delle ipotesi elencate in detta norma (premorienza, incapacità, indegnità o rinunzia dell’erede
o legatario) in cui la revoca di testamento precedente con testamento successivo resta efficace anche
quando il secondo è senza effetto. Secondo la corte d’appello, a differenza di quanto affermato dal
tribunale,l’art. 683 c.c.si riferisce alle fattispecie “di mancata applicazione del testamento revocante per
ragioni esterne alla volontà del de cuius, mentre… si è verificata la cancellazione… ad opera della stessa
de cuius”. Ad avviso del ricorrente, sarebbe corretta la decisione del tribunale ed errata quella della corte
d’appello.
1.3. In argomento va considerato chel’art. 683 c.c., sotto la rubrica “testamento posteriore inefficace”,
dispone che “la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando
questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o
indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato”. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che
l’individuazione delle ipotesi di inefficacia del testamento posteriore non abbia carattere tassativo: in tal
senso Cass. sez U n. 7186 del 01/07/1993 – considerando applicabile la norma anche all’ipotesi affine di
non venuta in essere della costituenda fondazione istituita come erede – ha recepito il principio
dell’indipendenza della revocazione testamentaria dalla sorte della delazione. La nozione di “inefficacia”
del testamento successivo contemplata nella rubrica dell’art. 683, dunque, sebbene estensibile anche a
ipotesi non previste dalla norma, può però ricorrere solo quando la nuova disposizione attributiva non
abbia effetto per ragioni attinenti all’onorato (così, nella parte narrativa della sentenza, con
apprezzamento però confermato dal giudice di legittimità, Cass. n. 1260 del 07/02/1987), e non in
situazioni diverse (cfr. ad es. Cass. n. 1112 del 14/02/1980 relativa alla nullità dell’atto per vizio di
forma, con ipotesi di salvezza solo se la revoca costituisca un negozio autonomo e distinto rispetto al
nuovo testamento, secondo valutazione del giudice del merito; e Cass. n. 27161 del 16/11/2017,
secondo cui va esclusa la sopravvivenza dell’effetto di revoca in caso di annullamento del nuovo
testamento per incapacità naturale del testatore, sull’argomento che, seppure ex tunc, venga “meno non
già la delazione ma la stessa vocazione, mancando una valida espressione della volontà testamentaria
che possa consentire il riscontro dell’incompatibilità tra vecchie e nuove volontà del de cuius”).
1.4. Per percepire la ragione pregnante per la quale – ad avviso di questa corte e come conformemente
ritenuto dalla corte milanese non si tratta, nel caso di esame, di un “testamento posteriore inefficace”
(nel senso in cui la nozione di inefficacia, accolta nella rubricadell’art. 683 c.c., si ricostruisce giusta
quanto innanzi dal testo della disposizione codicistica), è necessario, come in qualche modo la stessa
corte locale fa intendere, volgere lo sguardo al dato per cui il testamento posteriore è stato, come non è
controverso, “sbarrato a penna nella sua interezza e… quindi a sua volta revocato”. Considerando tale
dato, è evidente l’esigenza di sussumere la fattispecie, dapprima,nell’art. 684 c.c.e, poi,nell’art. 681
c.c.La prima disposizione, sotto una rubrica limitativamente riferita a una sola delle plurime fattispecie ivi
considerate, prescrive che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si
debba considerare in tutto o in parte “revocato”, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o
cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di
revocarlo. Ne discende che la “cancellazione” si configura – al pari della distruzione (su cui v. ad es. Cass.
n. 27395 del 28/12/2009) come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via
presuntiva al testatore come negozio di attuazione. Tale comportamento, però, non è indifferente per il
legislatore anche su altro piano: quello della qualificazione giuridica del comportamento stesso. La stessa
norma invero si preoccupa, su tale piano, di chiarire che il precedente testamento, per effetto della
cancellazione, “si considera… revocato”; di tal che la giurisprudenza afferma che la presunzione legale sia
estesa all’intenzione del testatore di revocare il testamento, mediante atto che non può che qualificarsi,
con i chiarimenti che seguiranno, come revoca tacita (ammessa nei casi, come quello di specie,
espressamente previsti dalla legge – cfr. Cass. n. 27395 del 28/12/2009 cit. e, per profili generali, n.
12098 del 22/11/1995 e n. 17237 del 12/08/2011).
1.5. Se si tratta – come in effetti si tratta – di revoca tacita (al pari delle fattispecie di cui alle disposizioni
codicistiche contermini), si fuoriesce del tutto dal campo applicativodell’art. 683 c.c., non essendo il
testamento “revocato” un testamento “inefficace” nel senso sopra chiarito (tale per vicende afferenti
all’onorato per il venir meno della delazione), trattandosi piuttosto, appunto, di “revocazione” (mediante
cancellazione) di un testamento contenente a sua volta una “revocazione” (nella scheda cancellata), con
la consequenziale applicazione – come rettamente ritenuto dalla corte milanese -dell’art. 681 c.c.in tema
di riviviscenza delle disposizioni revocate, il quale proprio la “revocazione della revocazione” è chiamato a
disciplinare (e la giurisprudenza chiarisce che la norma si riferisce sia alla revoca espressa sia a quella
tacita per ragioni di incompatibilità delle disposizioni testamentarie – cfr. Cass. n. 19915 del 14/11/2012
e n. 1260 del 07/02/1987). Come si è affermato in dottrina, il testamento originariamente revocato, per
effetto della rimozione della revoca, vale con efficacia retroattiva e in via automatica.
1.6. Occorre a questo punto farsi carico dell’obiezione secondo la quale la revoca di un testamento,
espressa o tacita, potrebbe essere revocata soltanto in via espressa con dichiarazione e non mediante
comportamento; a ciò si giungerebbe per il fatto chel’art. 681 c.c.rinvia alle “forme stabilite dall’articolo
precedente” – quelle della revoca espressa – perché possa operarsi la revoca di una revoca. La
conseguenza che da tale assunto si fa derivare è che la distruzione (d’ora in poi facendosi riferimento a
tale ipotesi, pur parificata alla cancellazione, in quanto maggiormente idonea ad argomentare) dell’atto
revocante – qualificata come detto come “revoca tacita” della precedente revoca – non comporterebbe la
reviviscenza delle disposizioni revocate.
1.7. Tale opinione – al pari dell’altra secondo cui sarebbe, invece, possibile, risultando rispettato il dettato
dell’art. 681 cit., la revoca espressa di una revoca tacita insita nella distruzione di un olografo, che
andrebbe semplicemente ricostruito nel suo contenuto – non pare tener conto dell’essenziale differenza
tra la revoca tacita insita nella distruzione del testamento e le altre tipologie di revoca tacita. Come sopra
detto, la distruzione dell’olografo, se operata dal testatore intenzionalmente, elide la riconducibilità
dell’atto distrutto al suo autore (ciò che non è se la distruzione non sia stata intenzionale o sia stata posta
in essere da terzi). Immaginare la revoca di una “distruzione” con un successivo testamento o con atto
ricevuto da notaio in presenza di testimoni, per poi doversi ricostruire aliunde l’atto distrutto, senza
direttamente – invece – dettarsi nuove disposizioni, appare una ipotesi di scuola non ragionevolmente
avuta presente dal legislatore codicistico; analogamente, immaginare che la distruzione di un testamento
revocante lasci in essere la revoca effettuata, in quanto la… distruzione, negozio di attuazione, è priva di
forma espressa è argomento che: a) da un primo punto di vista, è lontano dal senso comune, che invece
che ammette che chi si sia sbagliato, o abbia avuto ripensamenti, possa sopprimere uno scritto
pertinente alla sua esclusiva sfera giuridica e non ne sia fuoriuscito, senza che esso esplichi efficacia
giuridica; b) non è coerente con lo stesso impianto dell’argomento basato sugliartt. 680 e 681 c.c.: se è il
negozio di attuazione in cui si concreta la distruzione (siccome revoca tacita) a essere privo della forma
idonea a revocare la revoca, la prima revoca – ormai documentalmente inesistente – dovrebbe essa
stessa formare oggetto di ricostruzione, mediante idonee prove (ciò che, eventualmente, potrebbe non
esser necessario in ipotesi di cancellazione che lasci leggibile il testo, come nel caso di specie),
ricadendosi così in un’ermeneutica che stride con la ragionevolezza.
1.8. Più logico è allora ritenere, come la stessa lettura nell’ordine delle norme codicistiche suggerisce
(dapprima con la disciplina della revoca espressa, poi con le diverse ed eterogenee tipologie di revoca
tacita), chel’art. 681 c.c.imponga la forma espressa per le sole revoche di revoca diverse dalla
soppressione o alterazione del documento-olografo. Alla distruzione o cancellazione, invece, quale
tipologia sui generis di revoca che, pur essendo tacita, si caratterizza per l’opposta idoneità – pur
contestata in dottrina – a “togliere” la veste documentale alla precedente revoca, il codice dedica una
norma che deve considerarsi speciale, costituita dall’art. 684, significativamente inserita dopo le norme
indicate in ordine alla revoca espressa, e con l’interposizione degli artt. 682 e 683, nonché avvicinata
all’art. 685, in tema di ritiro del testamento segreto; norme tutte relative a revoche tacite. Della predetta
disposizionedell’art. 684 c.c., stante la natura speciale, non è necessario né possibile il coordinamento
con l’art. 681, in quanto lo stessoart. 684 c.c.dispone autonomamente che la distruzione (o cancellazione
del testamento) vale – salvo casi particolari – quale revoca, senza ulteriori considerazioni in tema di forma
del negozio di attuazione (distruzione o cancellazione).
1.9. A tali principi, in sostanza, si è pienamente adeguata la sentenza della corte milanese, per cui la
censura va disattesa.
2. Con un secondo motivo si deduce la violazionedell’art. 2909 c.c., per non aver rilevato la corte
d’appello il giudicato insito nella sentenza n. 540 del 2008, per la quale erano ampiamente decorsi
termini di legge per l’impugnazione e dalla cui motivazione risultava che il testamento datato 19 aprile
2001 avesse di fatto revocato tutti i precedenti testamenti.
Con un terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e
decisivo, indicato nel fatto, accertato con la sentenza n. 540 del 2008, che con il testamento del 19 aprile
2001 M.M. aveva revocato tutte le precedenti disposizioni testamentarie.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, in
relazione al riferimento all’accertamento mediante res iudicata operato nella sentenza del 2008 in ordine
all’efficacia del testamento del 2001.
2.2. I motivi sono inammissibili, in quanto non sono pertinenti rispetto al decisum della corte d’appello.
2.3. La sentenza impugnata, infatti, descrive la “sentenza n. 540/2008” come “a quanto sembra non
impugnata”. Si tratta di espressione dubitativa dei giudici d’appello in ordine all’esistenza di un giudicato
(la cui portata è stata peraltro ritenuta di natura processuale); tale statuizione non è stata idoneamente
impugnata, in particolare deducendo e dimostrando il giudicato esterno mediante idonea attestazione; ne
deriva che le censure non sono congruenti rispetto al decisum.
3. Alla p. 15 del ricorso, con una evidenza grafica che la parifica a un motivo di ricorso, la parte ricorrente
svolge una deduzione ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Su essa non è necessario svolgere
considerazione, alla luce della ritenuta ammissibilità.
4. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi
delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a
norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle parti controricorrenti delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.800 per
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater dà atto del sussistere dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a
norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019
