MATRIMONIO DEL MINORE
Di Gianfranco Dosi
I L’impedimento al matrimonio determinato dalla minore età
L’art. 84 del codice civile1 prescrive che per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Una persona minore di età non può, quindi, sposarsi2. Si tratta di un “impedimento” matrimoniale.
La norma in questione prevede però che su istanza dell’interessato (di norma una ragazza minore di età in stato di gravidanza) il tribunale per i minorenni (competenza così individuata dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile 3) possa autorizzare al matrimonio il minore o la minore che abbia compiuto i 16 anni “accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte”.
Se il minore o la minore che intende sposarsi non ha compiuto i 16 anni non è ammissibile alcuna domanda di autorizzazione al matrimonio. Il matrimonio del minore o della minore che ha compiu¬to sedici anni è quindi possibile solo se autorizzato dal tribunale per i minorenni.
La mancata autorizzazione comporta la possibile impugnazione per nullità del matrimonio (art. 117, secondo comma, c.c.). In sostanza l’impedimento si traduce in una causa di invalidità. Il vizio si sana se l’azione non viene esperita.
L’art. 84 del codice civile1
1 Art. 84 (Età)
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addot¬te, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. prescrive che per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Una persona minore di età non può, quindi, sposarsi2
2 Prima della riforma del 1975 l’età minima per l’uomo era 16 anni per la donna 14 anni. . Si tratta di un “impedimento” matrimoniale.
La norma in questione prevede però che su istanza dell’interessato (di norma una ragazza minore di età in stato di gravidanza) il tribunale per i minorenni (competenza così individuata dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile 3
3 Art. 38 Disposizione di attuazione del codice civile
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. (2)
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.) possa autorizzare al matrimonio il minore o la minore che abbia compiuto i 16 anni “accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte”.
Se il minore o la minore che intende sposarsi non ha compiuto i 16 anni non è ammissibile alcuna domanda di autorizzazione al matrimonio. Il matrimonio del minore o della minore che ha compiu¬to sedici anni è quindi possibile solo se autorizzato dal tribunale per i minorenni.
La mancata autorizzazione comporta la possibile impugnazione per nullità del matrimonio (art. 117, secondo comma, c.c.). In sostanza l’impedimento si traduce in una causa di invalidità. Il vizio si sana se l’azione non viene esperita.
Si discute in dottrina se l’impedimento derivante dalla minore età costituisca una forma di incapacità giuridica (come appare ad alcuni più plausibile essendo carente la capacità a compiere l’atto e l’im¬possibilità di una rappresentanza) o di incapacità di agire (come ritiene la dottrina maggioritaria).
II L’autorizzazione del tribunale per i minorenni al minore o alla minore che ha compiuto sedici anni e i suoi presupposti
L’art. 84 c.c. prevede testualmente che il tribunale per i minorenni debba accertare la “maturità psico¬fisica” della persona minore di età che chiede l’autorizzazione ce “la fondatezza delle ragioni addotte”.
Sono pertanto due i presupposti previsti dalla legge per autorizzare al matrimonio chi ha compiuto i sedici anni: la maturità psico-fisica dell’interessato e le gravi ragioni addotte.
Quanto alla maturità psico-fisica –secondo la giurisprudenza – non devono risultare, a carico del minore o della minore, disturbi di personalità, anomalie del carattere, ovvero patologie della sfera neuro-psichica idonee ad escludere o ridurre in forma significativa le sue capacità intellettive e/o volitive (Trib. Minorenni Caltanissetta, 26 ottobre 2017 dove si afferma che l’autorizzazione va negata solo se si accerta che la volontà del minore è stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni e quindi che il minore abbia subito un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva).
Nella decisione in questione si afferma che a favore di una lata interpretazione dell’art. 84 c.c. soccorrono i principi contenuti nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77, e in par¬ticolare quello enunciato dall’art. 3, significativamente intitolato ‘‘Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti’’: ‘‘Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione’’. La norma richiamata configura in capo al giudice un generalizzato dovere di acquisire, attraverso l’audizione dello stesso minore, il punto di vista di quest’ultimo sull’oggetto del procedimento. L’art. 3 della richiamata Convenzione ha dunque inteso valorizzare al massimo grado l’opinione del minore, cosicché, se essa deve essere in ogni caso acquisita dal giudice ne consegue, con tutta evidenza, che l’opinione del minore deve pure essere adeguatamente considerata dal medesimo giudice ai fini della decisione che dovrà assumere nei riguardi e nell’interesse dello stesso minorenne.
In passato la giurisprudenza aveva affermato che la maturità psichica richiesta dall’art. 84 c.c. non differisce da quella che il legislatore riconosce a chi ha raggiunto la maggiore età: il giudice, pertanto, per accertarla deve soltanto stabilire se il minore o la minore abbia raggiunto quel livello della capacità di comprensione e di valutazione che la generalità dei soggetti raggiunge presunti¬vamente a diciotto anni (Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 12 dicembre 1978).
Quanto ai gravi motivi particolare attenzione è stata dedicata in giurisprudenza allo stato di gravi¬danza dell’interessata e alla convivenza more uxorio in atto tra l’istante e l’altro nubendo.
Così si è ritenuto (Trib. Minorenni Napoli, 5 giugno 1995) che lo stato di gravidanza della mi¬nore che intende contrarre matrimonio può costituire grave motivo per l’ammissione della minore stessa al matrimonio prima dei 18 anni, se accompagnato da una sufficiente maturità ed indipen¬denza psicologica dai genitori e dalla sussistenza, in atto, di valide prospettive di una famiglia autonoma. Ugualmente, in passato, Trib. Minorenni Palermo, 17 giugno 1981 ha ritenuto che può essere autorizzata ex art. 84 c. c. alle nozze anticipate la minore che in assai difficili condi¬zioni familiari ed ambientali, con un comportamento equilibrato, responsabile ed oblativo, e con l’intento di assicurare al figlio già concepito lo stato di legittimità, dia prova di avere raggiunto la maturità psicofisica.
Il matrimonio riparatore non è però sempre stato considerato l’esito più adeguato. Così per esem¬pio in passato Tribunale Catania, 2 novembre 1986 ha affermato – negando l’autorizzazio¬ne – che allorché si controverta sull’affidamento della figlia infraquattordicenne, fuggita da casa per andare a convivere con un giovane cui risulti sentimentalmente legata, il giudice non deve privilegiare soluzioni sottese al raggiungimento del matrimonio riparatore, inteso come obiettivo ottimale, che invece non è affatto né l’unica, né la migliore soluzione e non risponde in sé necessa¬riamente all’interesse, presente e futuro, della donna; ma deve ricercare, soprattutto con l’ausilio di qualificati esperti, la soluzione più idonea a garantire un equilibrato, progressivo sviluppo delle potenzialità affettive ed intellettuali della minore, che a quest’ultima consenta di raggiungere la maturità necessaria per adottare, a tempo debito e per ciò consapevolmente, la decisione più ri-spondente al proprio vero interesse, anche in prospettiva futura.
Secondo Trib. Minorenni Torino, 26 marzo 1986 per gravi motivi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle nozze del minore infrasedicenne, devono intendersi non soltanto quelli che interessano sotto il profilo negativo e cioè allo scopo di evitare disagi e sofferenze di rilievo alla coppia, che per di più sia in attesa di un figlio, ma anche quelli che vanno riguardati in senso positivo, quali il desiderio serio, responsabile e consapevole di dare al nascituro un ambiente fami¬liare non solo unito ed affettuoso di fatto, ma anche formalmente riconosciuto dalla collettività ed imperniato su solenni ed anche legalmente vincolanti promesse ed impegni formulati dai nubendi, tanto più che la famiglia fondata sul matrimonio costituisce un valore personale e sociale esplici¬tamente affermato dalla costituzione.
La convivenza more uxorio è stata ritenuta in passato condizione sufficiente per concedere l’au¬torizzazione (Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 27/01/1982 secondo cui la convivenza instaurata positivamente dai nubendi da molti mesi è rilevante quale grave motivo ai fini della autorizzazione al matrimonio).
Ugualmente è stata ammessa al matrimonio la minore, prossima al compimento dei diciassette anni, la cui maturità psicofisica è stata provata e che ha allegato la sussistenza di gravi motivi, quali la convivenza “more uxorio” dei nubendi, protrattasi per circa un anno in casa dei genitori della richiedente, l’esistenza provata di un legame affettivo profondo e di un serio, consapevole progetto di vita coniugale, l’impegno costante nel lavoro domestico della minore stessa, ed il valo¬re sociale dell’istituto matrimoniale sanante la pregressa convivenza (Trib. Minorenni Perugia, 31 maggio 1995). Nello stesso senso Corte d’Appello L’Aquila Sez. minori, 16 marzo 1994 che ha ritenuto gravi motivi le conseguenze negative che la convivenza “more uxorio” può compor¬tare “in un piccolo ambiente provinciale, dove tutti si conoscono e dove ancora hanno importanza i valori della famiglia legittimamente costituita”.
Secondo Corte d’Appello Roma Sez. minori, 25 gennaio 1982 la convivenza more uxorio, la gravidanza della donna, l’ambiente di vita dei minori sono gravi motivi idonei ad ammettere un minore al matrimonio.
In ogni caso non sempre la convivenza “more uxorio” dei nubendi è apparsa in giurisprudenza meritevole di autorizzazione al matrimonio del minore. Così per esempio in passato è stata negata l’autorizzazione a contrarre matrimonio allo scopo d’evitare il, pur certo e notevole, disagio colle¬gato alla convivenza alternata dei nubendi presso l’uno o l’altro dei propri genitori (Trib. Mino¬renni Trieste, 13 maggio 1987).
III Il procedimento
Il procedimento per ottenere l’autorizzazione – come si capisce dal testo dell’art. 84 c.c. – è molto semplificato e segue il rito camerale (art. 737 e seguenti c.p.c.).
L’istanza si prone al tribunale per i minorenni del distretto di residenza dell’istante.
L’iniziativa del procedimento deve essere dell’interessato (“Il tribunale, su istanza dell’interes¬sato…”), anche se è poco plausibile che un ragazzo o una ragazza possano di propria iniziativa predisporre e depositare un ricorso in tribunale. In effetti l’art. 84 parla, però, di “istanza” e non di “ricorso” e quindi è sufficiente un semplice impulso (una istanza, appunto). Trattasi di un atto personalissimo e quindi il minore deve e può richiedere l’autorizzazione personalmente. In dottrina si parla di una forma di eccezionale capacità di agire del minore. Trattandosi di volontaria giurisdi¬zione non è previsto l‘obbligo di rappresentanza tecnica da parte di un difensore (art. 82 c.p.c.) e quindi non è neanche ipotizzabile la nomina di un curatore speciale per sanare un inesistente conflitto di interessi in sede processuale (art. 78 ss c.p.c.).
Nella prassi di molti tribunali per minorenni viene richiesto al minore o alla minore che ha compiuto i sedici anni di compilare una istanza – di cui viene messo a disposizione un facsimile – e di allegare alcuni documenti (estratto dell’atto di nascita del minore con indicate le generalità dei genitori; stato di famiglia; certificato di residenza; eventuale dichiarazione di lavoro del partner; eventuale certificato di gravidanza rilasciato da un ginecologo).
Il tribunale, in genere tramite i servizi sociali del territorio, assume informazioni finalizzate all’ac¬certamento della maturità psico-fisica del o della minore e la fondatezza delle ragioni addotte.
Devono essere sentiti il pubblico ministero e i genitori (o il tutore) del o della minore. Non è pre¬visto, quindi, che i genitori di chi chiede l’autorizzazione debbano essere d’accordo: è prescritta soltanto la loro audizione.
Se sussistono i presupposti il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio autorizza il ma¬trimonio.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori (o al tutore) e all’interessato o interessata (il codice civile parla impropriamente di “sposi”).
Contro il decreto di rigetto può essere proposto reclamo dal minore o dalla minore istante (per motivi di legittimità e di merito) con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Il decorso del termine dalla comunicazione e non dalla notificazione è in sintonia con la natura non bilaterale del procedimento. Anche per il reclamo del minore o della minore l’art. 84 c.c. non prevede l’assistenza del difensore e, quindi, il minore o la minore – ben¬ché la legge sia piuttosto evasiva sul punto – possono accedere alla Corte d’appello personalmente senza l’assistenza tecnica del difensore.
Sembrerebbe ammissibile il reclamo da parte del pubblico ministero (contro, per esempio, il de¬creto che ammette al matrimonio) ma non da parte dei genitori del minore o della minore istante. In dottrina si ammette, comunque, che i genitori possano reclamare contro il decreto del tribunale ma questa eventualità sembra contrastare con la sola funzione consultiva attribuita all’audizione dei genitori. Non vi sono sul punto precedenti editi in giurisprudenza.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto per il reclamo senza che esso sia stato proposto.
Attesa la natura del procedimento nulla impedisce al minore o alla minore di riproporre l’istanza in caso di mancato accoglimento.
IV Il matrimonio concordatario del minore di età
Il matrimonio canonico è valido se l’uomo ha compiuto i sedici anni e la donna i quattordici4
4 Can. 1083 – §1. L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non pos¬sono celebrare un valido matrimonio.
§2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. , ma le Conferenze episcopali – secondo quanto stabilisce il secondo paragrafo del canone 1183 del codice di diritto canonico – possono fissare una età maggiore per la celebrazione. La Conferenza episco¬pale italiana con delibera del 23 dicembre 1983 n. 105
5 Delibera del 23 dicembre 1983 n. 10. – Per la lecita celebrazione del matrimonio l’età dei nubendi è di 18 anni. Resta riservata ad apposita Istruzione pastorale » della C.E.I. l’indicazione di criteri comuni di valutazione di età inferiore secondo le varie situazioni. ha elevato l’età matrimoniale dei nubendi a diciotto anni.
L’ufficiale dello stato civile deve provvedere, quindi, alla trascrizione dell’atto di matrimonio, tra¬smessogli dal parroco del luogo ove sono state celebrate le nozze, ai fini della rilevanza civile nell’ordinamento dello Stato del matrimonio religioso.
I Patti lateranensi del 1929 permettevano la trascrizione, per gli effetti civili, anche del matrimonio contratto dai minori non autorizzati. Il nuovo Concordato tra Stato italiano e Santa Sede del 1984, ha coordinato, equiparandola, la disciplina concordataria a quella civilistica, stabilendo che, qualo¬ra gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione, non possa aver luogo la trascrizione del matrimonio religioso (art. 8.1, lett. a, legge 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede 6
6 8. – 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a con¬dizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matri¬monio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della cele¬brazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. ).
È quindi superata l’incostituzionalità dell’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Corte Cost. 2 febbraio 1982, n. 16), nella parte in cui consentiva la trascrizione del matrimonio canonico contratto dal minore non autorizzato.
S’intende che il minore autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio può senz’altro sposarsi secondo il rito concordatario e l’ufficiale di stato civile potrà trascrivere l’atto di matrimonio.
V Il matrimonio all’estero del minore italiano
Secondo quanto prevede espressamente l’art. 115 c.c. “Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese stranie¬ro secondo le forme ivi stabilite”.
Di conseguenza il minore che ha compiuto i sedici anni e che intende contrarre matrimonio all’estero (dove per esempio risiede o intende sposarsi) deve ugualmente ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 84 del codice civile. Ma la chiederà – come si dirà tra breve – all’autorità consolare all’estero.
L’art. 115, richiamando gli artt. 84 ss., conferma quanto disposto in linea generale dall’art. 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) il quale prevede che “La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”.
Nello Stato straniero il minore italiano può scegliere di celebrare il proprio matrimonio con un con¬cittadino, o con uno straniero, dinnanzi all’autorità diplomatica o consolare ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento di stato civile) “secondo le leggi del luogo” che – per quanto sopra detto in merito al contenuto precettivo dell’art. 115 c.c. – non valgono ad escludere l’applicazione dell’art. 84 del codice civile.
Sui poteri consolari, in ordine alla celebrazione del matrimonio all’estero, dispone il D.P.R. 5 gen¬naio 1967, n. 200 il cui articolo 12 (Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti) prescrive che “Il capo di ufficio consolare di I categoria è autorizzato a… dispensare, per cause gravissi¬me, dall’impedimento di cui all’art. 84 Codice civile. Allorché l’autorità consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l’esercizio dei poteri di cui al comma precedente, essa trasmette al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni ed all’autorità competente, ai sensi degli artt. 107 e 108 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238 [previgente Ordinamento di stato civile], le domande per la dispensa dall’impedimento di cui all’articolo 84 Codice civile…”.
In mancanza di norme di coordinamento si deve ritenere che l’autorità consolare può autorizzare il matrimonio del minore italiano all’estero ma se ritiene di non autorizzarlo deve trasmettere l’i¬stanza al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Roma il quale trasmetterà la richiesta al tribunale per i minorenni di Roma per quanto di competenza in ordine all’autorizzazione.
VI Il matrimonio in Italia del minore straniero
Il matrimonio dello straniero in Italia è regolato dall’art. 116 c.c. (nel testo come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 sulla sicurezza pubblica) il quale prescrive al primo comma che “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’uf¬ficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento atte¬stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” mentre prevede al secondo comma che “Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4,88 e 89”.
Come si vede non viene richiamato l’art. 84 c.c. e quindi il minore straniero che, avendo compiu¬to i sedici anni, intende contrarre matrimonio in Italia non dovrebbe richiedere l’autorizzazione del tribunale per i minorenni. Poiché, tuttavia, il limite del compimento del sedicesimo anno, va considerato un limite di ordine pubblico, anche lo straniero che intende contrarre matrimonio deve rispettarlo (sia pure in assenza di un richiamo espresso nell’art. 116 c.c.). Secondo Trib. minorenni Bologna 9.2.1990 non sarebbe necessaria neanche l’autorizzazione del tribunale per i minorenni. Viceversa secondo Trib. minorenni Roma 19.7.1989 l’autorizzazione sarebbe comunque necessaria.
Quanto al nulla osta dell’autorità straniera va comunque precisato che la mancanza del nulla osta, di per sé, non dovrebbe impedire allo straniero di contrarre validamente matrimonio in Italia, trattandosi in sostanza di una irregolarità, anche se gli ufficiali di stato civile applicano rigorosa¬mente l’art. 116, 1° co., rifiutando di eseguire la pubblicazione, in assenza della documentazione prescritta. Il diniego può essere impugnato davanti al tribunale (ricorso cosiddetto di rettificazione previsto nell’Ordinamento di stato civile). Il Tribunale provvede in camera di consiglio e può ordi¬nare di procedere alla pubblicazione, non costituendo il rilascio del nulla osta, da parte dell’autorità straniera, una condizione per contrarre matrimonio, ma una formalità probatoria da cui si può prescindere (Corte Cost. 30 gennaio 2003, n. 14).
Se l’omessa presentazione del nulla osta dipende dalla mancanza di collaborazione da parte dello Stato straniero il Tribunale può autorizzare la pubblicazione, quando, accertato il contenuto della legge nazionale dello straniero, risulti che sussistono le condizioni che essa stessa prevede per il matrimonio (Trib Treviso 15 aprile 1997; Trib Camerino 12 aprile 1990; Trib. Potenza 30 novembre 1989). Ugualmente il tribunale può autorizzare il matrimonio se risulta che il nulla osta non viene rilasciato in quanto l’autorità straniera ne subordina il rilascio alla conversione all’Islam dell’altro coniuge (Trib. Venezia, 4 luglio 2012; Trib. Taranto 13 luglio 1996; Trib Barcellona Pozzo di Gotto 9 marzo 1995; Trib. Torino 24 febbraio 1992; Trib. Genova 4 aprile 1990).
L’altro presupposto necessario per lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia è costituito dalla presentazione all’ufficiale dello stato civile di un documento attestante la regolarità del sog¬giorno nel territorio italiano.
VII L’emancipazione del minore che contrae matrimonio
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio (art. 391 c.c.). Pertanto con il matrimonio acquista la capacità di agire. Tale capacità, però, non è piena in quanto l’art. 394 del codice (Capacità dell’e¬mancipato) prescrive che “L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione” e che “Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto”.
Viceversa “Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [indicati nell’art. 374 c.c.7
7 Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per la economia domestica e per l’ammi¬nistrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. ] oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare” ma “Per gli atti indicati nell’articolo 3758
8 Art. 375 (Autorizzazione del tribunale)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nomi¬nato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 L’ultimo comma dell’art. 320 c.c. prevede che “Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la respon¬sabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore”. ”.
Come si vede gli atti di straordinaria amministrazione sono (per un retaggio storico oggi irragio¬nevole) suddivisi in due categorie: quelli indicati nell’art. 374 (asseritamente meno rischiosi) per i quali è sufficiente il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare e quelli indicati nell’art. 375 (considerati più rischiosi) per i quali invece l’autorizzazione deve essere data dal tri¬bunale a meno che il curatore non sia il genitore del minore autorizzato al matrimonio (in tal caso ritenendosi sufficiente l’autorizzazione de giudice tutelare).
In verità il curatore del minore autorizzato al matrimonio è per legge l’altro coniuge maggiore di età (Art. 392 c.c.) e solo nel caso in cui entrambi i coniugi fossero minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
La legge si preoccupa anche del caso in cui dovesse intervenire una nullità matrimoniale (diver¬sa da quella per violazione dell’art. 84 c.c.) o la separazione o il divorzio e prescrive nell’ultimo comma dell’art. 394 che in tali casi il giudice tutelare debba nominare al minore che era stato autorizzato al matrimonio (e che, s’intende, non abbia nel frattempo raggiunto la maggiore età) come curatore uno dei genitori.
Ci si deve chiedere che cosa avviene se il curatore (cioè, come si è detto, l’altro coniuge o il ge¬nitore del minore) non intende dare il consenso all’atto di straordinaria amministrazione. Per tale ipotesi soccorre l’art. 395 c.c. (rifiuto del consenso da parte del curatore) secondo cui “Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’at¬to, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale”.
L’art. 393 c.c.10
10 Art. 393 (Incapacità o rimozione del curatore)
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384. prevede le cause di incapacità e di rimozione del curatore facendo rinvio alle cause previste per l’incapacità e la rimozione del tutore in generale.
In chiusura vi è da dire che in caso di inosservanza delle disposizioni che sono state sopra richia¬mate contenute nell’art. 394 c.c. tutti gli atti compiuti possono essere annullati su istanza del minore o sei suoi eredi o aventi causa11
11 Art. 396 (Inosservanza delle precedenti norme)
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati su istanza del mi¬nore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378. .
Il codice si preoccupa anche del caso (in verità più che raro) in cui il minore autorizzato al matri¬monio e quindi emancipato, debba esercitare un’impresa commerciale, prevedendo all’art. 39712
12 Art. 397 (Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale)
Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.
L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa. che egli possa farlo senza l’assistenza del curatore ma con l’autorizzazione del tribunale.
VIII La nomina eventuale di un curatore per le convenzioni matrimoniali
Il codice civile dopo aver disciplinato il matrimonio del minore prevede all’art. 90 (Assistenza del minore) che “Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle conven¬zioni matrimoniali”.
Poiché l’art. 165 c.c. nell’ambito delle norme sul regime patrimoniale della famiglia garantisce al minore- come si dirà tra breve – il diritto personale di stipulare le convenzioni matrimoniali è evi¬dente che la nomina di un curatore assistente del minore non è sempre necessaria ma lo diventa se vi è una situazione di conflitto e di contrapposizione tra il minore e i suoi genitori.
E poiché il minore autorizzato al matrimonio ha già un curatore per legge (articoli 392 e seguenti sopra ricordati) curatore per l’assistenza alle convenzioni matrimoniali sarà, in tal caso, la stessa persona che è curatore per legge.
La nomina del curatore è opportuna, come si è detto, in caso di contrapposizione tra il minore e suoi genitori; contrapposizione che può essere emersa proprio nel corso del procedimento di au¬torizzazione al matrimonio. Si deve però tenere conto del fatto che il curatore in questo caso non assolve alla sua tipica funzione sostitutiva dei genitori – come avviene in tutti i casi in cui la nomina risponde all’esigenza di risolvere un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori (art. 320, 321 c.c. art. 78 c.p.c.) – ma è opportuna per salvaguardare il minore ammesso a contrarre matrimonio (e che con il matrimonio è emancipato e quindi capace di agire) dalla situazione imbarazzante di dover essere assistito dai suoi genitori che magari non hanno condiviso la sua scelta di sposarsi. Per questo si parla correttamente di contrapposizione o di “conflitto di interessi” improprio.
Il curatore per l’assistenza alla stipula delle convenzioni matrimoniali integra quindi la volontà del minore (senza sostituirsi a lui come farebbe il curatore speciale in sede rappresentanza sostitutiva).
Nell’ambito delle norme sul regime patrimoniale della famiglia all’art. 165 (capacità del minore) si conferma che “il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori eser¬centi la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore nominato a norma dell’art. 90”
La nomina è, quindi, eventuale ed è effettuata, anche d’ufficio, dal tribunale per i minorenni (ex art. 38 disp. att. c.c.) o dalla Corte d’appello in caso di reclamo.
IX Il matrimonio contratto in violazione dell’art. 84 c.c.
Il matrimonio che dovesse essere contratto dal minore in violazione dell’art. 84 c.c. e cioè o dal mi¬nore infrasedicenne o da quello ultrasedicenne senza l’autorizzazione del tribunale per i minorenni “può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal rag¬giungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale” (art. 117, secondo comma, c.c.).
La legittimazione attiva è, dunque, più limitata rispetto a quella prevista per i casi di nullità disci¬plinati dalle altre ipotesi dell’art. 117, non essendo, infatti, previsto che possa essere esperita da qualsiasi interessato.
Il minore è legittimato personalmente (senza quindi necessità di rappresentanza in giudizio: Cor¬te App. Roma, 20 aprile 1982) ad impugnare il matrimonio. L’azione può essere proposta solo entro il termine di decadenza di un anno dal raggiungimento della maggiore età: termine che dovrebbe valere ragionevolmente non soltanto per il minore ma anche per tutti gli altri legittimati.
La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere, però, respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato con¬cepimento o procreazione e in ogni caso in cui il giudice accerti la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Giurisprudenza
Trib. Minorenni Caltanissetta, 26 ottobre 2017 (Nuova Giur. Civ., 2018, 7-8, 1019 nota di Scia)
L’autorizzazione al matrimonio del minore che ha compiuto sedici anni può essere negata solo se sia accertato che la sua volontà non sia libera, ma sia stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni.
Il minore di anni diciotto, ma maggiore di anni sedici, che risulti maturo e responsabile, può essere autorizzato a sposarsi, ai sensi dell’art. 84 c.c., in quanto tale autorizzazione a sposarsi va negata solo se si accerta che la sua volontà è stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni.
La valorizzazione della volontà del minore nubendo, alla luce della ratio della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di «gravi motivi» di cui all’art. 84 cod. civ., nel senso che l’autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della mag¬giore età possa essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l’autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata.
Trib. Minorenni Napoli, 5 giugno 1995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Lo stato di gravidanza della minore non può da solo costituire grave motivo per l’ammissione della minore stessa al matrimonio prima dei 18 anni, se non è accompagnato da una sufficiente maturità ed indipendenza psicologica dai genitori e dalla sussistenza, in atto, di valide prospettive di una famiglia autonoma; non può per ciò essere ammessa, ex art. 84, comma 2, c.c., al matrimonio la minore, pur gravida, che, malgrado abbia raggiunto l’età di 17 anni, non abbia mostrato una sufficiente indipendenza psicologica dalla propria madre, tanto più che i nu¬bendi, non disponendo di una abitazione separata, vivrebbero a casa dei genitori di lei (nella specie, il partner della ragazza prestava, all’epoca del ricorso, servizio militare di leva).
Trib. Minorenni Perugia, 31 maggio 1995 (Dir. Famiglia, 1996, 617 nota di CANONICO)
Può essere ammessa al matrimonio la minore, prossima al compimento dei diciassette anni, la cui maturità psi¬cofisica sia provata e che alleghi la sussistenza di gravi motivi, quali la convivenza “more uxorio” dei nubendi, protrattasi per circa un anno in casa dei genitori della richiedente, l’esistenza provata di un legame affettivo profondo e di un serio, consapevole progetto di vita coniugale, l’impegno costante nel lavoro domestico della minore stessa, ed il valore sociale dell’istituto matrimoniale sanante la pregressa convivenza, avuto riguardo anche al fatto che questa si è svolta ed è in atto in un piccolo centro agricolo.
Corte d’Appello L’Aquila Sez. minori, 16 marzo 1994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integrano i gravi motivi, che giustificano la deroga al generale divieto del matrimonio dell’infradiciottenne, le conseguenze negative che la convivenza “more uxorio” può comportare in un piccolo ambiente provinciale, dove tutti si conoscono e dove ancora hanno importanza i valori della famiglia legittimamente costituita.
Trib. Minorenni L’Aquila, 28 gennaio 1994 (Giur. di Merito, 1995, 497 nota di MANERA)
Ricorrono i gravi motivi richiesti dall’art. 84 c.c. qualora vi sia una convivenza in atto tra i nubendi, che già ab¬biano celebrato il matrimonio religioso, ed anche quando la gravidanza si sia interrotta per aborto spontaneo.
Trib. Minorenni Bologna, 9 febbraio 1990 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il minore straniero può contrarre matrimonio in Italia, senza bisogno di esservi ammesso dal giudice a norma dell’art. 84 c. c., qualora ne abbia la capacità secondo la propria legge nazionale e sempreché abbia compiuto i sedici anni di età, limite di ordine pubblico opponibile al diritto straniero.
Trib. Minorenni Roma, 24 luglio 1989 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di matrimonio dei minorenni il limite di età fissato dall’art. 84 c. c. è divenuto di ordine pubblico inter¬nazionale.
Trib. Minorenni Roma, 19 luglio 1989 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini dell’autorizzazione di un minore straniero a contrarre matrimonio ex art. 84 c. c., non rileva che la sua legge nazionale fissi un’età nuziale minima minore rispetto a quella prevista dal cit. art. 84 c. c. italiano, poiché anche in tal caso devono osservarsi comunque le condizioni in tale norma previste, condizioni che, per la loro valenza assoluta d’ordine pubblico internazionale, negano ingresso nello stato a norme estere più permissive; irrilevante, pertanto, è l’ottenimento, ex art. 116 c. c., del nulla osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità dello stato di origine del nubendo, nulla osta che non può in alcun caso sostituire il provvedimento autorizzativo del tribunale per i minorenni, così come irrilevante è, altresì, la scelta del matrimonio concordata¬rio, che non dispensa il minore straniero dal decreto d’ammissione alle nozze; per le identiche ragioni d’ordine pubblico, attinenti al favor minoris, sarebbe invece applicabile al nubendo straniero non l’art. 84 c. c., ma la sua legge nazionale ove questa preveda, per contrarre matrimonio, un’età minima superiore a quella prevista dalla pertinente normativa italiana.
Trib. Minorenni Trieste, 13 maggio 1987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sussistono i gravi motivi richiesti dalla legge per autorizzare alle nozze il minore infradiciottenne, allorché questi chieda di poter contrarre matrimonio allo scopo d’evitare il, pur certo e notevole, disagio collegato alla di lui convivenza alternata presso l’uno o l’altro dei propri genitori divorziati, nonché allo scopo, al tempo stesso, di non perdere un’eredità promessa dall’ava del fidanzato ma condizionata alla celebrazione del matrimonio.
Tribunale Catania, 2 novembre 1986 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora tra genitori separati si controverta sull’affidamento della figlia infraquattordicenne, fuggita da casa per andare a convivere con un giovane cui risulti sentimentalmente legata, il giudice non deve privilegiare soluzioni sottese al raggiungimento del matrimonio riparatore, inteso come obiettivo ottimale, che invece non è affatto né l’unica, né la migliore soluzione e non risponde in sé necessariamente all’interesse, presente e futuro, della donna; ma deve ricercare, soprattutto con l’ausilio di qualificati esperti, la soluzione più idonea a garantire un equilibrato, progressivo sviluppo delle potenzialità affettive ed intellettuali della minore, che a quest’ultima con¬senta di raggiungere la maturità necessaria per adottare, a tempo debito e per ciò consapevolmente, la decisione più rispondente al proprio vero interesse, anche in prospettiva futura.
Trib. Minorenni Torino, 26 marzo 1986 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle nozze del minore infrasedicenne, devono intendersi non soltanto quelli che interessano sotto il profilo negativo e cioè allo scopo di evitare disagi e sofferenze di rilievo alla coppia, che per di più sia in attesa di un figlio, ma anche quelli che vanno riguardati in senso positivo, quali il desiderio serio, responsabile e consapevole di dare al nascituro un ambiente familiare non solo unito ed affettuo¬so di fatto, ma anche formalmente riconosciuto dalla collettività ed imperniato su solenni ed anche legalmente vincolanti promesse ed impegni formulati coram populo, tanto più che la famiglia fondata sul matrimonio costi¬tuisce un valore personale e sociale esplicitamente affermato dalla costituzione.
Alla stregua delle norme costituzionali a tutela del matrimonio, qualsiasi disposizione limitativa della libertà di contrarre il vincolo nuziale va interpretata ed applicata restrittivamente: ne consegue che può essere autorizzata a contrarre matrimonio la minore infradiciottenne, le cui nozze siano fortemente osteggiate dai genitori a causa di una loro ingiustificata avversione nei confronti del fidanzato, allorché la minore abbia a subire notevoli limi¬tazioni della propria libertà, ad essere sottoposta ad un tenore di vita gravemente condizionante ed a ritrovarsi, dopo la fuga da casa, in stato certo di gravidanza.
Corte d’Appello Roma, 28 maggio 1982 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È nulla la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico contratto da un minore ultrasedicen¬ne non ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 c. c.
La mancata autorizzazione alla celebrazione del matrimonio per il minore infrasedicenne da parte del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c. c.) costituisce la condizione per l’impugnativa della trascrizione del matrimo¬nio canonico ai fini della declaratoria della sua nullità e degli effetti civili che da essa discendono.
Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 16 (Giur. It., 1982, I,1, 954 nota di FINOCCHIARO)
E’ illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore di anni sedici o da minore che abbia compiuto tale età ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 c. c.; conseguentemente, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, deve essere dichiarato costituzio¬nalmente illegittimo anche l’art. 7 stessa legge nella parte in cui non dispone che l’autorità giudiziaria decida sull’opposizione al matrimonio ante nuptias fondata sulla causa indicata nell’art. 84 c. c.
Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 27 gennaio 1982 (Dir. Famiglia, 1982, 1280 nota di DE ANGELIS)
La convivenza instaurata positivamente dai nubendi da molti mesi è rilevante quale grave motivo ai fini della autorizzazione al matrimonio.
La convivenza more uxorio, la gravidanza della donna, l’ambiente di vita dei minori sono gravi motivi idonei ad ammettere un minore al matrimonio.
La gravidanza costituisce grave motivo per il matrimonio della minore, avuto riguardo ai pregiudizi correlativi alla condizione di ragazza-madre ed alle esigenze di tutela del nascituro.
Trib. Minorenni Palermo, 1 luglio 1981 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla stregua delle norme costituzionali a tutela del matrimonio, qualsiasi disposizione limitativa della libertà di matrimonio va intesa ed applicata restrittivamente; ne consegue che ai fini dell’autorizzazione alle nozze del minore infradiciottenne, essendo attribuito al giudice un potere discrezionale assai limitato, per l’accertamento della maturità psicofisica del minore è sufficiente che vi sia da parte di quest’ultimo la volontà spontanea e con¬sapevole del vincolo, mentre i gravi motivi devono valutarsi con riferimento soprattutto al pregiudizio che per il minore potrebbe derivare dalla mancata o ritardata celebrazione delle nozze (nella specie: la minore, in stato di gravidanza, accudiva ai bisogni della sorella minorata).
Trib. Minorenni Palermo, 17 giugno 1981 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere autorizzata ex art. 84 c. c. alle nozze anticipate la minore che in assai difficili condizioni familiari ed ambientali, con un comportamento equilibrato, responsabile ed oblativo, e con l’intento di assicurare al figlio già concepito lo stato di legittimità, dia prova di avere raggiunto la maturità psicofisica.
L’avvenuto completamento di tutti i preparativi per la celebrazione della cerimonia nuziale può, in unione ad altri elementi positivi, realizzare l’ipotesi di grave motivo ai sensi dell’art. 84 c. c.
Corte d’Appello Bologna Sez. minori, 12 dicembre 1978 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La maturità psichica richiesta dall’art. 84 c.c. non differisce da quella che il legislatore riconosce a chi ha raggiunto la maggiore età: il giudice, pertanto, per accertarla deve soltanto stabilire se il minore abbia raggiunto quel livello della capacità di comprensione e di valutazione che la generalità dei soggetti raggiunge presuntivamente a diciotto anni.
