Non c’è reato se il mantenimento non versato dal genitore è nei confronti di figlio maggiorenne e abile al lavoro.

Corte di Cassazione sez. VI Penale
sentenza 12 dicembre 2018 – 11 gennaio 2019, n. 1342
Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del 23
settembre 2014, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato alla pena di legge Ma. Li. per
il reato di cui all’art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen., per avere omesso di versare le somme
stabilite dal giudice in favore della figlia.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Ma. Li. ricorre avverso il provvedimento e ne chiede
l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione
per avere la Corte d’appello erroneamente omesso di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 388 cod.
pen.;
2.2. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge penale ed il vizio di
motivazione, per avere i giudici di merito errato nell’applicare il disposto dell’art. 570 cod. pen. A
sostegno delle doglianze si evidenzia, per un verso, che l’imputato non ha mai tenuto alcun
comportamento contrario all’ordine ed alla morale della famiglia, né si è mai sottratto agli obblighi
di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale; per altro verso, che la Corte d’appello ha
ritenuto integrato il reato sebbene la figlia maggiorenne abbia abbandonato il domicilio domestico,
per libera scelta, a seguito del decesso della madre. La difesa sottolinea inoltre come
l’inadempimento abbia riguardato tre sole mensilità, rispetto alle quali avrebbe dovuto essere
applicata la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; come, all’epoca del fatto, la
persona offesa fosse maggiorenne ed avesse raggiunto una condizione di autosufficienza
economica, sicché faceva difetto lo stato di bisogno; come l’imputato si trovasse in condizione di
non poter adempiere agli obblighi ignorando il luogo di dimora della figlia – persona offesa.
2.3. Con il quarto motivo, l’impugnante rileva la violazione di legge penale ed il vizio di
motivazione in relazione all’art. 124 cod. pen., per avere la Corte d’appello erroneamente omesso di
dichiarare l’improcedibilità del reato per tardività della querela.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo, con il quale il ricorrente si
duole della ritenuta integrazione del reato contestato sul presupposto che la figlia beneficiaria
dell’assegno di mantenimento fosse ormai maggiorenne all’epoca dei fatti.
2. Giova rilevare come, secondo il chiaro enunciato normativo, l’art. 570, comma secondo n. 2, cod.
pen. punisca – con le pene stabilite dal primo comma applicate congiuntamente – colui il quale “fa
mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro (…)”.
2.1. Ne discende che non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di
sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti: l’onere di prestare i mezzi di
sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più
ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile, potendo sussistere la fattispecie
delittuosa di cui all’art. 388 cod. pen. qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma
(segnatamente il compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi) (Sez. 6,
n. 895 del 25/11/1993 – dep. 1994, Cavallaro, Rv. 196946).
2.2. D’altra parte, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’inabilità al lavoro rilevante ai sensi
del citato art. 570, comma secondo, impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di
sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli artt. 2 e
12 della I. n. 118 del 1971, come totale e permanente inabilità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto insussistente il reato, in quanto al figlio maggiorenne, a cui l’imputato aveva fatto
mancare i mezzi di sussistenza, era stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità
lavorativa inferiore al 75%). (Sez. 6, n. 23581 del 13/02/2013, L. P, Rv. 256258).
2.3. Sulla scorta di quanto sopra, risulta di tutta evidenza l’insussistenza dei presupposti
dell’incriminazione in oggetto.
Come si evince dalla sentenza, alla data dell’inizio del delitto permanente (17 ottobre 2009, giusta
contestazione), la figlia era ormai maggiorenne (essendo nata il 4 dicembre 1985); d’altra parte,
dalla ricostruzione in fatto tratteggiata in motivazione, risulta chiaro che la ragazza non era inabile
al lavoro, tanto che svolgeva un lavoro con contratto part-time (v. pagina 4 della sentenza).
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste