In presenza della scientia fraudis è ammissibile l’azione revocatoria del trasferimento di un immobile avvenuto in ottemperanza agli accordi di separazione

Cass. civ. Sez. III, 5 luglio 2018, n. 17612
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28420/2015 proposto da:
M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMONA INGLETTO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CIICAI SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIANO MARZOCCHI BURATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA TREBBI GIORDANI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.G.;
– intimato –
Nonché da:
C.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA BRUNO giusta procura speciale autenticata dall’Ambasciata d’Italia in Bucarest il 18/12/2015 rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
CIICAI SOC COOP in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIANO MARZOCCHI BURATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA TREBBI GIORDANI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
M.M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2533/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
che:
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2533/2014, ha integralmente confermato la sentenza n. 4732/2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città – dichiarata l’inammissibilità della domanda formulata dal consorzio attoreo CIICAI in sede di memoria exart. 183 c.p.c., comma 5 (in quanto nuova) e della domanda riconvenzionale di condanna, formulata in via subordinata da parte convenuta M.M.A. nei confronti dell’altro convenuto, suo coniuge separato, C.G. (in quanto priva di collegamento oggettivo con la domanda principale) – aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti del Consorzio CIICAI, della compravendita – di cui all’atto a ministero notaio Ventre in data 16/8/2000, intercorsa tra il C. (parte alienante) e la M. (parte acquirente) – avente ad oggetto la quota di un mezzo dell’appartamento ad uso civile abitazione, con posto auto in uso esclusivo, sito in (OMISSIS).
2. M.M.A. ricorre avverso la suddetta sentenza, articolando 5 motivi.
Resistono sia il Consorzio che il C.. Quest’ultimo propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a 5 motivi, ai quali resiste a sua volta il Consorzio con controricorso.
In vista dell’odierna udienza presenta conclusioni scritte il Procuratore Generale il quale chiede il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Presentano memorie la ricorrente principale M., il controricorrente ricorrente incidentale C. e la contro ricorrente società cooperativa CIICAI. I primi due contestano entrambi le conclusioni del PM; mentre la società CIICAI, oltre a controdedurre rispetto al ricorso principale ed al ricorso incidentale, allega documentazione relativa al giudizio di sospensiva della sentenza impugnata (nel quale si era costituita opponendosi all’istanza di sospensione, poi respinta dalla Corte territoriale che ha rimesso a questa Corte la liquidazione delle relative spese processuali).

Motivi della decisione
che:
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono entrambi inammissibili.
Invero, l’art. 360 bis c.p.c., introdotto dallaL. n. 69 del 2009(entrata in vigore il 4/7/2009 e, pertanto, applicabile alle controversie, quali la presente, nelle quali il provvedimento impugnato mediante ricorso per cassazione sia stato pubblicato o depositato successivamente a detta data), al primo comma numero 1, prevede che il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
E le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19051 del 2010, pronunciando in ordine all’interpretazione di detta norma, hanno precisato che sussiste la manifesta infondatezza del ricorso quando, al momento della pronuncia, la decisione di merito, si presenta conforme alla propria giurisprudenza ed il ricorso non prospetta argomenti per modificarla.
Tanto si verifica per l’appunto nel caso di specie per le ragioni di seguito indicate.
2. Manifestamente infondati sono il primo ed il quarto motivo di ricorso principale, che per ragioni di connessione si trattano congiuntamente.
2.1. Con il primo motivo la M. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2901, commi 1 e 3.
Si lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nei vizi denunciati, ha commesso i seguenti due errori di diritto:
a) non ha considerato che la vendita, oggetto dell’azione revocatoria, costituiva atto dovuto, in quanto, da un lato era mero atto esecutivo dell’accordo intercorso tra lei ed il coniuge prima del 29/6/2000 e, dall’altro, aveva la funzione di consentire al C. di pagare il pregresso debito di 15 milioni delle vecchie Lire per il mancato mantenimento suo e delle figlie;
b) ha ritenuto che lei fosse consapevole del preteso pregiudizio per le ragioni creditorie del Consorzio sulla base del contenuto di un colloquio telefonico da lei avuto nel mese di luglio 2000 con tale D.M., responsabile del Consorzio (nel corso del quale colloquio lei avrebbe detto che il C., dopo le forniture, si era dileguato), senza considerare che, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza del requisito del consilium fraudis deve essere valutato con riferimento al momento di compimento dell’atto (e, quindi, nella specie, prima del 29/6/2000, data nella quale le parti si erano impegnate rispettivamente a vendere e ad acquistare la quota del 50% di proprietà del C.).
In definitiva, secondo la ricorrente, la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui l’ha ritenuta consapevole dell’effetto pregiudizievole che il contratto di compravendita avrebbe avuto per le ragioni del Consorzio creditore, senza considerare che detto contratto era atto esecutivo dell’accordo sulla separazione consensuale ed era stato concertato prima del 29/6/2000, quando cioè lei non poteva essere consapevole della fornitura e, tanto meno, delle intenzioni del marito in merito al pagamento della stessa.
2.2. Con il quarto motivo denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.p.c., degliartt. 150,158, 191 e 2751 c.c., nonché degliartt. 3, 29, 30 e 31 Cost..
Richiamando dottrina, deduce la irrevocabilità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione o diverso, in quanto “riconducibili a negozi di adempimento di un obbligo di particolare rilievo costituzionale dove il profilo della doverosità assorbe quello della frode”: quanto precede tanto più nel caso di specie nel quale lei aveva rinunciato all’assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in occasione dei provvedimenti presidenziali ed era intervenuta compensazione di parte del prezzo (nella misura di 15 milioni delle vecchie Lire) con il debito del marito per contributi di mantenimento non versati nel precedente periodo di allontanamento dalla casa coniugale.
In definitiva, secondo la ricorrente, gli atti esecutivi di accordi tra coniugi in sede di separazione consensuale, aventi carattere solutorio/compensativo degli obblighi nascenti dal matrimonio, dovrebbero essere ritenuti irrevocabili, come pure dovrebbe essere ritenuto tale l’atto di divisione/liquidazione della casa coniugale in comunione assegnata alla moglie in sede di separazione (ove questo sia stato effettuato per un prezzo congruo, come nel caso in esame e senza alcun scopo fraudolento da parte dei coniugi).
2.3. E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più risalenti, le sent. nn. 657/1994, 2270/1993, 2788/1991 e 3940/1984) il principio per cui ciascun coniuge ha il diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a un soddisfacente assetto dei rapporti patrimoniali, nonché quello per cui “i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano nella loro autonomia privata” (sent. n. 6424/1987).
D’altronde, oltre che il generale principio dell’autonomia privata, sono indicativi dell’ammissibilità di atti negoziali traslativi tra i coniugi o ex coniugi:l’art. 711 c.p.c., comma 3, che – con riguardo alla separazione consensuale – prevede che nel processo verbale deve darsi atto delle “condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole”; l’art. 4, comma 16 (già comma 13), L. divorzio, che – con riguardo allo scioglimento del vincolo matrimoniale – fa riferimento alle “condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”; l’art. 5, comma 8 L. divorzio, secondo il quale – se vi è “accordo” – è possibile corrispondere l’assegno divorzile periodico in un’unica soluzione.
In base alla lettura coordinata delle predette disposizioni ed alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l’espressione “condizioni della separazione”, contenutanell’art. 711 c.p.c., comma 5, va intesa non soltanto in senso soggettivo, ma anche oggettivo. In altri termini, “condizioni della separazione” non sono soltanto quelle “regole di condotta” destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale; e, tra queste ultime, l’assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le “pendenze” ancora eventualmente in atto (cfr. sent. n. 5473/2006).
Proprio con detta ultima sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che: “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cuiall’art. 2901 c.c.- rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cuiall’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 5473 del 14/03/2006, Rv. 589660-01).
Atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell’udienza exart. 711 c.p.c., oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell’art. 4, comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale.
In tal caso, l’obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre alla già citata sent. n. 3747/2006, le sentenze nn. 11342/2004 e 9117/1999) l’inadempimento dell’obbligazione di trasferire trova rimedio giudizialenell’art. 2932 c.c..Vero è che la formulazione letterale di detta norma rende quest’ultima applicabile solo in presenza di un obbligo “a concludere un contratto” (e non di un “obbligo a trasferire”); come pure è vero che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti “del contratto non concluso” (e non di un “trasferimento non attuato”). Tuttavia, la norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie previstadall’art. 1706 c.c., comma 2 (in cui l’obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato). Pertanto, la sentenza exart. 2932 c.c., ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall’atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell’impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta).
Proprio questa Sezione ha avuto modo di precisare di recente (sentenza n. 1144 del 22/01/2015, Rv. 634380-01) che è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazionedell’art. 2901 c.c., comma 3.
E già in passato era stato affermato che l’esperibilità dell’azione revocatoria non trova ostacolo: né nell’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell’ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell’obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (sent. 12 aprile 2006 n. 8516; nonchè sent. 26 luglio 2005 n. 15603).
Facendo buon governo dei principi che precedono, la Corte di appello di Bologna ha correttamente escluso la natura di atto dovuto all’alienazione della quota immobiliare in base agli accordi di separazione; ed ha rilevato che la vendita dell’immobile era da inquadrarsi, per espressa ammissione della ricorrente, in un “accordo tra i coniugi per separare definitivamente le loro vite, compresi i rapporti patrimoniali”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la Corte ha tenuto in considerazione il contesto complessivo nel quale l’atto di trasferimento era stato stipulato, ma, si ribadisce, ha ritenuto che tale collegamento non implicava necessariamente né l’onerosità del suo trasferimento e neppure la sua configurabilità come atto dovuto (con conseguente revocabilità dell’intervenuto trasferimento immobiliare).
D’altronde, nel caso di specie, secondo l’insindacabile accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, la merce è stata consegnata anche alla M. il 15/6/2000, cioè in data anteriore sia al trasferimento dell’immobile (che è stato trascritto in data 16/8/2000) che all’accordo tra i coniugi (raggiunto all’udienza del 22/9/2000), ragion per cui l’alienazione della quota immobiliare è comunque successiva al sorgere del credito del Consorzio contro ricorrente.
La Corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto sussistente la scientia fraudis, sul presupposto che: a) agli atti di causa vi era riscontro documentale del fatto che la M. si era recata nel giugno 2000 presso il Consorzio a ritirare merce, quanto meno in parte ordinata dal marito; b) la stessa M. aveva portato al Consorzio la dichiarazione dei redditi del coniuge. Da tali dati obiettivi la Corte di appello ha desunto che la M. era a conoscenza della posizione debitoria del marito nei confronti del Consorzio, nonché dell’attenzione di quest’ultimo alla verifica della solvibilità del C..
3.In via subordinata, con il secondo motivo, la M. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Si lamenta che la Corte territoriale non ha considerato due fatti decisici e controversi tra le parti. Precisamente: a) il fatto che in data antecedente al 29/6/2009 esisteva già un accordo sulle condizioni della separazione, accordo che comprendeva la compravendita in esame, che sarebbe stata stipulata il successivo 19/8/2000. Dato cronologico questo, secondo la ricorrente, fondamentale e decisivo: sia ai fini della valutazione della compravendita come atto dovuto ed esecutivo di precedente accordo; sia ai fini della valutazione della sua inconsapevolezza, al momento della concertazione con il marito della compravendita di parte della casa coniugale, del pregiudizio per le ragioni della Cooperativa creditrice; b) la circostanza della parziale compensazione del prezzo (limitatamente alla somma di 15 milioni delle vecchie Lire) con il pregresso debito maturato nei suoi confronti dal C. per omesso mantenimento delle figlie relativamente all’anno 1997.
L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che la ricorrente non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 19 dicembre 2014 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).
In realtà, il motivo attiene a profili di fatto e tende ad ottenere da questa Corte di legittimità un nuovo giudizio in contrapposizione a quello formulato nel caso di specie da entrambi i giudici di merito, peraltro in maniera conforme e ben superiore al c.d. minimo costituzionale.
Il motivo è anche manifestamente infondato in quanto non risulta che alla data del 29 giugno 2000 i coniugi avessero già raggiunto un accordo sul futuro trasferimento del cespite immobiliare.
4. Con il terzo motivo, denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione e falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., sotto il profilo dell’elemento oggetto dell’azione revocatoria (id est, l’eventus damni).
Si lamenta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il suo acquisto dal marito della quota del 50% della casa coniugale comportava un eventus damni per le ragioni creditorie del Consorzio, in quanto detta casa costituiva l’unica proprietà immobiliare del C., potendosi/dovendosi considerare al contrario addirittura vantaggiosa detta operazione per il patrimonio del C. (che, per plurime ragioni, vedeva così aumentate le proprie capacità finanziarie di pagare l’intero debito del Consorzio); in particolare, la modificazione del patrimonio del C. – derivante, da un lato, dalla vendita della sua quota indivisa del 50% della casa coniugale e, dall’altro, dall’incasso del prezzo e dallo sgravio dell’assegno di mantenimento, non era nel suo complesso tale da aggravare la situazione patrimoniale del C. rispetto a quella preesistente.
Si lamenta altresì che la Corte territoriale l’ha ritenuta consapevole di detto (insussistente) pregiudizio per le ragioni creditorie del consorzio, senza considerare che le condizioni economiche della separazione (tra cui la compravendita) non potevano a lei apparire svantaggiose per il patrimonio del marito (che otteneva la liquidazione della sua quota, altrimenti non utilizzabile, e l’eliminazione dell’assegno di mantenimento della moglie e delle figlie).
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268-01), a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.
Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale nel caso di specie, nel quale il bene immobile alienato è l’unico bene immobile di proprietà del debitore.
5. In via subordinata, in caso di conferma dell’accoglimento della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, con il quinto ed ultimo motivo denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degliartt. 36 e 40 c.p.c.,dell’art. 2902 c.c.,art. 24 Cost.eart. 111 Cost., comma 2, nonchè dell’art. 6 par. 1 della Convenzione CEDU. Si lamenta che la Corte territoriale ha confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale che lei aveva proposto, sia pure in via subordinata, nei confronti del C. per ottenere la restituzione del prezzo pagato e, comunque, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’accoglimento della domanda revocatoria. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la connessione della domanda riconvenzionale rispetto alla domanda principale deve essere valutata dal punto di vista processuale (e non sostanziale), nel senso che a dover essere connesse tra loro sono le azioni (e non le domande). La Corte, dunque, aveva errato nel valutare la possibilità del simultaneus processus sulla base dell’identità del rapporto sostanziale, mentre avrebbe dovuto valutarlo sulla base della connessione processuale: se l’origine del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria trae origine anche dall’azione di rivalsa spettante al terzo acquirente nei confronti del debitore alienante, secondo la ricorrente, anche alla luce delle richiamate norme costituzionali (inerenti il diritto di difesa e ad una ragionevole durata del processo) risulta del tutto illegittimo ed irragionevole ritenere che l’azione di rivalsa possa considerarsi estranea alla domanda revocatoria ed impedire che sia proposta ed esaminata nello stesso processo.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, in via generale, l’azione riconvenzionale, come è noto, per essere ammissibile, deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione. In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall’attore con la proposizione di un’autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione. La dipendenza dal titolo si intende riferita a qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un “collegamento obiettivo” tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande.
Tanto correttamente non è stato ravvisato nel caso di specie, nel quale le domande, proposte in via riconvenzionale dalla M. nei confronti del C., non dipendono dal titolo dedotto in giudizio dal Consorzio; e neppure appartengono al titolo dedotto in giudizio come mezzo di eccezione, in quanto non è ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra l’azione revocatoria proposta dal Consorzio e la domanda della M. di condanna del C. al pagamento del credito dalla stessa vantato.
Pertanto, in applicazione di detti principi, la Corte territoriale ha correttamente non ammesso la domanda riconvenzionale di pagamento, formulata in via subordinata dalla ricorrente (quale terza acquirente) nei confronti del venditore-debitore, osservando che l’atto di disposizione del proprio patrimonio, che era stato operato dal debitore, era atto al quale il creditore era del tutto estraneo e rispetto al quale non era configurabile alcun “rapporto trilaterale”. Così valutando, la Corte d’appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado, in punto di completa estraneità del Consorzio ad un rapporto contrattuale intervenuto nell’ambito di una dinamica involgente questioni relative a rapporti tra i coniugi (e, pertanto, non idoneo a giustificare una trattazione congiunta delle due cause).
6. Inammissibili sono anche i motivi ai quali è affidato il ricorso incidentale del C..
6.1. Con il primo motivo (pp. 17-23) il C. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazionedell’art. 1326 c.c..
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la proposta preventivo del 29 maggio 2000 era stata da lui accettata con conferma d’ordine 1 giugno 2000; mentre il documento consortile 7 giugno 2000 non aveva valenza di nuova proposta contrattuale e comunque non era stata da lui accettata né formalmente e neppure tacitamente (non potendosi interpretare come accettazione tacita il comportamento da lui tenuto nel successivo mese di luglio 2000 con contestazioni verbali e lettera raccomandata ar con intimazione al corretto adempimento contrattuale). In sintesi, secondo il controricorrente, erroneamente è stato ritenuto concluso un contratto avente ad oggetto la fornitura di materiale minore rispetto a quella portata nel preventivo del 29 maggio, con condizioni e termini di pagamento diversi da quelli convenuti.
6.2. Con il secondo motivo (pp. 23-32) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Si lamenta che la Corte ha omesso di esaminare e valutare le contestazioni da lui effettuate, sia verbalmente che con lettera raccomandata ar diretta all’avv. Paolo Bruno, dopo la ricezione della “prima fornitura”, in punto di inadempimento contrattuale del Consorzio. Tali contestazioni, se considerate, avrebbero potuto determinare l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale (sulla base della ritenuta fondatezza del contratto per la fornitura di materiale per il valore di oltre 463 milioni e del conseguente suo diritto al risarcimento danni da inadempimento contrattuale). Rileva che, se durante il suo interrogatorio formale non aveva effettuato alcuna contestazione, ciò era avvenuto perché lui si era limitato a rispondere alle domande che gli erano state formulate. E precisa che le sue contestazioni era motivate non per la minore quantità di materiale spedito dal consorzio, ma per i termini di pagamento portati nelle fatture dei materiali spediti a fine giugno (diversi da quelli concordati) e per la successiva prospettata sospensione della prestazione in difetto di rilascio di idonee garanzie.
6.3. Con il terzo motivo (pp. 32-37) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degliartt. 1321, 1326 e 1363 c.c..
Deduce che la Corte, applicando correttamente la normativa richiamata, avrebbe dovuto riconoscere validità al contratto formatosi con preventivo proposto del Consorzio del 29 maggio (erroneamente ritenuto semplice preventivo o minuta, stante la completezza di tutti gli elementi caratterizzanti la vera e propria proposta contrattuale) e sua accettazione del successivo 1 giugno 2000.
6.4. Con il quarto motivo (pp. 37-43) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degliartt. 1453 e 1455 c.c., nonchédell’art. 36 c.p.c..
Si lamenta che la Corte, incorrendo nel menzionato vizio, ha ritenuto infondata sia la sua domanda di accertamento e di dichiarazione di risoluzione contrattuale che quella di risarcimento danni, sull’erroneo presupposto che l’unico contratto concluso tra le parti fosse quello avente ad oggetto il minor quantitativo di merci dal complessivo importo di 60.685.209 delle vecchie Lire e che il consorzio fosse unico creditore del corrispettivo prezzo. Deduce che il grave inadempimento contrattuale da parte del consorzio (a seguito della mancata consegna di materiale per l’ulteriore importo di 341.084.240 delle vecchie Lire, più Iva) aveva determinato il presupposto della risoluzione del contratto ed il verificarsi di danni a suo carico (per mancato guadagno derivante dalla mancata vendita della fornitura commessa dalla ditta Il Punto), danni il cui ammontare lui aveva posto in compensazione con il credito vantato nei suoi confronti dal consorzio (per mancato pagamento del prezzo della merce, che gli era stata consegnata). Precisa che quella da lui effettuata nel giudizio di appello era domanda subordinata, configurante emendatio libelli, consentita nella specie, in quanto introduttiva di un petitum mediato minore rispetto alla domanda principale.
6.5. Con il quinto ed ultimo motivo (pp. 43-44) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazionedell’art. 2901 c.c..
Si lamenta che la Corte ha violato la norma richiamata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti l’eventus damni e la scientia damni, cioè i presupposti, normativamente stabiliti, per l’accoglimento della domanda revocatoria.
Deduce che, in considerazione dell’inadempimento contrattuale del consorzio e della illecita sospensione nel mese di luglio 2000 della fornitura di materiali da consegnare per l’intera quantità entro il successivo 1 settembre, lui, all’atto della vendita della quota di comproprietà della casa nell’antecedente mese di agosto, non riteneva che l’atto di disposizione potesse determinare la perdita della garanzia patrimoniale e, comunque, potesse costituire un pregiudizio per il consorzio. A quella data infatti egli si prospettava soltanto il grave inadempimento del consorzio, che gli aveva causato rilevanti danni, di entità economica di gran lunga maggiori del prezzo delle merci, e che egli avrebbe potuto far valere in giudizio avverso l’inadempiente fornitore con pertinenti azioni risarcitorie.
6.6. I motivi, congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Sono inammissibili laddove prospettano questioni di fatto che richiedono una nuova valutazione del merito da parte di questo Giudice di legittimità. Sono manifestamente infondati laddove prospettano violazioni di legge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, non sono affatto ravvisabili nella sentenza impugnata, per quanto sopra rilevato, e neppure una questione di cui al n. 5 del nuovoart. 360 c.p.c., come interpretato da questa corte.
Al rilievo che precede si aggiunge la considerazione che la Corte territoriale con motivazione congrua: ha disconosciuto valore di proposta al preventivo del maggio 2000, riconoscendo invece detta qualità al preventivo successivo, di cui alla fornitura minore del giugno 2000; al riguardo di detta fornitura, ha ritenuto che, nonostante le contestazioni, si era formato un accordo, risultante dall’avvenuta consegna (con conseguente insorgere del debito del pagamento del relativo prezzo). E con motivazione parimenti congrua ha ritenuto la sussistenza dei presupposti richiestidall’art. 2901 c.c.(e in particolare la consapevolezza della impossidenza del debitore) nei confronti di entrambi i contraenti.
7. Alla inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società coopertiva CIICAI (per questo giudizio di legittimità e per il giudizio di sospensiva) e liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo. Avuto riguardo al dispostodell’art. 91 c.p.c., nella formulazione vigente all’epoca di introduzione del giudizio di merito e tenuto conto della natura della controversia e delle posizioni delle due parti, le spese vanno invece dichiarate integralmente compensate tra la ricorrente M. ed il controricorrente C., ricorrente in via incidentale.

P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso principale;
– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
– dichiara integralmente compensate tra la ricorrente M. ed il contoricorrente C., ricorrente in via incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità;
– condanna la ricorrente M. ed il contoricorrente C., ricorrente in via incidentale, al pagamento delle spese processuali sostenute società cooperativa CIICAI, spese che liquida, a carico di ciascuna delle parti, in Euro 5.000 per il giudizio di legittimità ed in Euro 1000 per il giudizio di sospensiva della sentenza impugnata, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 per ciascuno dei due giudizi ed agli accessori di legge;
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018