Assegno divorzile e spettanza quota Tfr. Per goderne è sufficiente che venga riconosciuto il diritto all’assegno al momento della domanda

Cass. del 20 febbraio 2018 n. 4107
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
la Corte osserva:
la controversia oggetto del presente giudizio attiene alla ripartizione della pensione
di reversibilità e del trattamento di fine rapporto tra la prima moglie, la odierna
ricorrente L.R., divorziata da La.Da. dopo un matrimonio durato lustri (contratto
nel (*), divorzio del (*)) ed allietato dalla nascita di due figli, e la seconda moglie, la
odierna controricorrente D.A., legata in matrimonio per pochi mesi, essendo poi il
coniuge scomparso. L’ex marito della odierna ricorrente, infatti, il (*) contraeva
seconde nozze con D.A.. Il (*) L.D. è morto.
Non è controverso che, nel momento in cui è intervenuto il decesso, il divorzio dalla
prima moglie era già stato pronunciato con sentenza parziale del 1 marzo 2010, ed il
giudizio proseguiva per la determinazione dell’assegno divorzile, riconosciuto dal
Presidente del Tribunale in via provvisoria con decorrenza dall’anno 2008.
Successivamente, quindi dopo la morte dell’ex marito, la prima moglie ha
conseguito, dal Tribunale di Bari, il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile,
con pronuncia n. 2920 del 2013 e decorrenza dalla definitività della sentenza che ha
pronunciato il divorzio depositata, come anticipato, il 1.3.2010, pertanto in epoca
antecedente la scomparsa dell’ex coniuge.
La domanda di riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di
reversibilità, e del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge, proposta
dalla prima moglie, è stata rigettata dal Tribunale di Bari, che ha ritenuto la donna
non fosse titolare di assegno divorzile nel momento in cui la morte dell’ex marito è
intervenuta, presupposto richiesto dalla legge per l’accoglimento delle sue
domande, proposte ai sensi della L. n. 898 del 1970, artt. 9 e 12bis.
La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari, che ha inteso operare
ampio riferimento agli orientamenti proposti dalla Suprema Corte. Peraltro la Corte
territoriale ha rigettato l’istanza di sospensione del giudizio sull’assegnazione di
parte della pensione di reversibilità, e di porzione del TFR, per pregiudizialità del
giudizio circa l’attribuzione dell’assegno divorzile, avanzata dall’odierna ricorrente,
ritenendo insussistente un’ipotesi di pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295
cod. proc. civ. Secondo la Corte di merito “la fruizione dell’assegno è una condicio
iuris stabilita dalla legge, che deve essere concreta ed attuale nel momento della
domanda, deve cioè trattarsi di un fatto preesistente” (p. XV, sent. C.d.A.).
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la prima moglie, L.R.,
resiste con controricorso la seconda moglie, D.P.A.. L’INPS non si è costituito.
Successivamente alla introduzione del ricorso, la odierna impugnante ha
depositato, e notificato alle controparti, la sentenza della Corte d’Appello di Bari, n.
1679 del 27.10.2015, con la quale la Corte territoriale ha confermato il suo diritto a
percepire l’assegno divorzile con decorrenza dal passaggio in giudicato della
sentenza non definitiva di divorzio, data antecedente la scomparsa dell’obbligato al
versamento.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1. – Mediante il primo motivo di ricorso la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 34, 112 e 295
c.p.c. e art. 337 c.p.c., comma 2, della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, come
mod., e della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5, comma 1, perchè la Corte
Territoriale ha erroneamente applicato la legge, avendo la ricorrente conseguito il
riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile già con ordinanza del
Presidente del Tribunale pronunciata nel 2010 e con decorrenza dal 2008,
entrambe date antecedenti la morte dell’obbligato, e dovendosi pertanto disporre la
sospensione del processo in relazione all’attribuzione di una quota della pensione di
reversibilità.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione alla L. n. 898
del 1970, art. 9, comma 3, come mod., e della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5,
comma 1, perchè la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina
normativa vigente, la quale non prevede che il riconoscimento giudiziale del diritto
all’assegno divorzile debba essere conseguito con sentenza passata in giudicato. La
volontà del legislatore è nel richiedere soltanto che il diritto all’assegno divorzile sia
stato giudizialmente accertato; neppure la norma di interpretazione autentica di cui
alla L. n. 263 del 2005, art. 5, comma 1, richiede il passaggio in giudicato della
statuizione in materia di assegno divorzile.
1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente critica, nuovamente ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento, in
relazione agli artt. 34 e 295 e art. 337, comma 2, nonchè L. n. 898 del 1970, art. 9,
comma 3, come mod., e della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5, comma 1, perchè
la Corte territoriale ha errato nel non affermare che la sussistenza “del diritto
all’assegno divorzile non è una questione preliminare di merito ma una causa
pregiudiziale ai sensi dell’art. 34 c.p.c.”, con la conseguenza che si impone la
sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
2.2. – Per ragioni logiche e sistematiche, appare opportuno esaminare innanzitutto
il secondo motivo di ricorso. La ricorrente critica la decisione della Corte di merito
per aver affermato la necessità, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire una
quota della pensione di reversibilità dell’ex marito, che al momento della morte di
quest’ultimo fosse già passata in giudicato la sentenza che le riconosceva il diritto
alla percezione dell’assegno divorzile. La volontà espressa del legislatore, evidenzia
la ricorrente, è nel richiedere soltanto che il diritto all’assegno divorzile sia stato
giudizialmente accertato; neppure la norma di interpretazione autentica di cui alla
L. n. 263 del 2005, art. 5, comma 1, richiede il passaggio in giudicato della
statuizione in materia di assegno divorzile.
In effetti la legge non prevede, ai fini del riconoscimento del diritto all’attribuzione
di una porzione della pensione di reversibilità che, al momento in cui la domanda è
proposta, sia intervenuto l’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile, in
favore dell’istante, mediante pronuncia avente efficacia di giudicato. Lo afferma la
Corte d’Appello di Bari nella decisione impugnata, ritenendo di fondare su decisioni
di legittimità. Diversamente, non si sono rinvenute decisione della Cassazione che
abbiano sinora richiesto come necessario l’accertamento con efficacia di giudicato
(cfr., ad es., la sentenza cui il riferimento è ripetutamente operato dalla Corte
territoriale per attribuirle, erroneamente, l’affermazione, Cass. sez. 1, sent.
1.8.2008, n. 21002, ma anche Cass. sez. 1, sent. 11.4.2011, n. 8228, sebbene le
espressioni utilizzate possano indurre qualche incertezza, invero superabile in
considerazione del tenore complessivo della decisione). In ogni caso, questo
orientamento interpretativo non appare condivisibile.
Invero, la legge neppure consente di ritenere sufficiente il provvedimento
provvisorio di riconoscimento dell’assegno divorzile concesso dal Presidente del
Tribunale in sede di comparizione delle parti. La legge richiede una pronuncia del
Tribunale – non del suo Presidente -, ed appare quindi sufficiente la pronuncia della
sentenza che definisce il primo grado del giudizio e riconosce il diritto all’assegno
divorzile.
Non è poi condivisibile la tesi secondo cui la titolarità del diritto sarebbe sorta, in
favore dell’ex moglie odierna ricorrente, soltanto in virtù del riconoscimento
giudiziale dell’assegno divorzile, come sostiene la Corte d’Appello (p. X), mentre la
sola efficacia, e pertanto la decorrenza della contribuzione, sarebbe stata anticipata
dal Tribunale al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di
divorzio. In realtà la sentenza del Tribunale che ha riconosciuto l’assegno divorzile
alla ricorrente, ha evidentemente accertato che ella era titolare del diritto a
percepirlo già al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di
divorzio, quando l’ex marito era ancora in vita, altrimenti avrebbe dovuto fissare
una diversa decorrenza. Al momento della scomparsa di La.Da., pertanto, L.R., era
titolare del diritto di percepire dall’ex coniuge l’assegno divorzile, come accertato
dal Tribunale di Bari, e le compete pertanto il diritto a percepire una quota della
pensione di reversibilità dell’ex marito.
Il motivo di ricorso è in conseguenza fondato, e deve perciò essere accolto.
2.1. – 2.3. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la nullità della
sentenza impugnata per non avere la Corte d’Appello disposto la sospensione del
giudizio in relazione all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, da
questo dipendendo la proposizione della censura ai sensi del n. 4, e non 3, dell’art.
360 (cfr. p. 20 del ricorso).
La Cassazione riconosce pacificamente, del resto, argomenta la ricorrente, il diritto
dell’ex coniuge a proseguire il giudizio per l’attribuzione dell’assegno anche dopo la
scomparsa dell’obbligato, e la formula di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, non
consente di ritenere che la domanda di riconoscimento di una porzione della
pensione di reversibilità implichi che la richiesta sia proposta dopo il passaggio in
giudicato della sentenza che attribuisce l’assegno divorzile. Inoltre, se il
riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile è un fatto costitutivo del
diritto al conseguimento di una percentuale della pensione di reversibilità dell’ex
coniuge, sussiste comunque un rapporto di “pregiudizialità tecnico-giuridica che
impone la sospensione del processo” avente ad oggetto l’attribuzione del contributo
assistenziale, ed il rigetto della domanda di sospensione deve essere perciò
censurato.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta che la Corte territoriale ha
errato nel non sospendere il giudizio, perchè la questione della spettanza del diritto
all’assegno divorzile, in relazione al giudizio nel quale si domanda il riconoscimento
di una parte della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, non costituisce “una
questione preliminare di merito” bensì “una causa pregiudiziale ai sensi dell’art. 34
c.p.c.”. La sospensione del processo era pertanto necessaria ai sensi dell’art. 295
c.p.c..
La questione proposta nel terzo motivo di ricorso, analoga a quella proposta con il
primo, appare invero significativa. In senso contrario alla sussistenza della
pregiudizialità necessaria tra i due giudizi si era espressa questa Corte, con sent.
Cass. sez. 1, sent. 14.11.1981, n. 6045, che peraltro, tenuto anche conto dell’epoca in
cui è stata pronunciata, meriterebbe di essere riesaminata.
Nel caso di specie, però, risultando accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendosi
sufficiente l’attribuzione dell’assegno divorzile con decisione del Tribunale, e non
occorrendo, pertanto, che la sentenza sia passata in giudicato, nel caso di specie non
rileva il rapporto tra le due controversie, sull’attribuzione dell’assegno divorzile e
sul diritto alla ripartizione della pensione di reversibilità, perchè non si pone un
problema di sospensione. La decisione di primo grado, infatti, necessaria ai fini
della presente decisione, era già intervenuta al momento in cui è sopraggiunta la
pronuncia della decisione impugnata mediante il ricorso per cassazione, e la Corte
d’Appello ha errato a non tenerne conto.
Successivamente alla pronuncia della decisione impugnata in questa sede, si
segnala per completezza, il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in favore
della odierna ricorrente è stato confermato dalla Corte territoriale, con decisione
che non risulta essere stata impugnata, come documentato dalla ricorrente in
allegato alla propria ricordata memoria.
Sia il primo motivo di ricorso che il terzo, pertanto, devono essere dichiarati
assorbiti.
La decisione impugnata deve essere quindi cassata in relazione al secondo motivo di
ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari che, in diversa composizione,
provvederà a rinnovare il giudizio, nel rispetto dei principi innanzi illustrati, e
disporrà pure in merito alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso proposto da L.R. e, in relazione ad
esso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari che, in
diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei
principi innanzi esposti, e disciplinerà anche le spese di lite del presente ricorso per
cassazione.
Dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo di ricorso.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso
di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018.