Il nuovo orientamento della Cassazione sul tenore di vita non è sufficiente a modificare gli impianti decisori di giudicati precedenti

Tribunale di Mantova, I sez, sent del 24 aprile 2018.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale
Civile e Penale di Mantova Sezione
Prima Il Tribunale di Mantova
riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott.
Mauro Bernardi Presidente Rel. dott. Alessandra
Venturini Giudice dott. Maria Magrì
Giudice – letti gli atti del procedimento n. 1557/18
R.G. Vol.; – sentita la relazione del Giudice Relatore;
– visto il parere espresso dal P.M.;
• Fatto
– rilevato che
A. M. (nato a M. il 21-12-1946), ha chiesto con ricorso presentato ex art. 9 della legge n.
898/1970, che venga revocato o comunque ridotto l’assegno di mantenimento posto a suo
carico e in favore della ex moglie R. R. (nata a C. il 13-3-1948) e stabilito al momento del
divorzio -con sentenza emessa da questo Tribunale n. 451/05 in data 9
febbraio/4 aprile 2005 (quanto alle statuizioni economiche essendo stata in precedenza
emessa sentenza parziale sullo status n. 1289/02)- in E 350,00 mensili annualmente
rivalutabile secondo gli indici ISTAT (e ora pari a E 411,47), importo determinato tenendo
conto che la moglie, in costanza di matrimonio, aveva goduto di un tenore di vita
notevolmente superiore rispetto a quello esistente al momento del divorzio;
– osservato che l’istante ha motivato la richiesta asserendo 1) che dal 1-4-2004 è in
pensione e percepisce un assegno di E 2.500,00; 2) che egli è usufruttuario dell’immobile in
cui vive con l’attuale coniuge; 3) che la ex moglie è economicamente autosufficiente sicché
sarebbero venuti meno i presupposti per la attribuzione in suo favore dell’assegno divorzile,
alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 11504/2017, posto
che costei i- è pensionata dal 2008 con un assegno pari a circa E 1.300,00 mensili; ii- che
ha ricevuto da esso istante, entro il 2010, la somma di E 25.183,70 quale quota parte del
t.f.r.; -iii che è proprietaria della abitazione in cui vive, pur gravata da rata di mutuo
(destinato a estinguersi nel 2031) pari a E 210,69 mensili; -iiii che essa conduce in
locazione, da molti anni, una casa di vacanza sita sul lago di Como ove trascorre lunghi
periodi;
– rilevato che R. R., costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo 4) che essa
percepisce una pensione di soli E 835,00; 5) che l’immobile in cui abita è gravato da mutuo;
6) che l’immobile condotto in locazione e sito sul lago di Como era stato occupato in origine
dai suoi genitori e che alle spese di locazione (pari a E 2.000,00 annui) concorrono la sorella
e gli zii che, a turnazione, godono di tale appartamento; 7) che nudo proprietario
dell’immobile in cui vive il ricorrente (acquistato nel 2005) è la sua attuale moglie e che la
intestazione ad essa è stata fatto al solo scopo di non figurare come titolare di tale cespite;
8) che non è chiaro se il ricorrente sia proprietario di un immobile sito in località Zuoz di St.
Moritz; 9) che essa, tenendo conto delle ordinarie spese da sopportare, non è
economicamente indipendente non essendo più in grado, per ragioni anagrafiche, di
dedicarsi a un’attività lavorativa;
– considerato che sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione e che, pertanto,
non è necessario disporre ulteriori indagini sulle condizioni economiche delle parti;
– osservato che presupposto per disporre la revisione dell’assegno divorzile è il
sopraggiungere di un giustificato motivo laddove siffatto presupposto deve intendersi come
fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale
erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge (cfr., ex
multis, Cass. n. 787/2017) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti
pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua
del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr.,
ex multis, Cass. n. 2953/2017);
– rilevato che il ricorrente non ha dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni
economiche successivamente alla pronuncia di divorzio risultando anzi, secondo quanto
emerso nel corso del giudizio, un miglioramento delle stesse atteso che a) egli non è più
gravato dell’assegno di mantenimento per la figlia, a seguito di statuizione
del Tribunale di Mantova del 8-11-2006; b) ha instaurato un nuovo rapporto di coniugio con
persona che percepisce uno stipendio di E 1.900,00 mensili e di cui, almeno in parte, può
presumibilmente usufruire; c) è divenuto titolare del diritto di usufrutto sull’immobile in cui
attualmente vive con la moglie per acquisto effettuato dopo il divorzio (il rogito è del 12-9-
2005);
– rilevato, quanto alla erogazione dell’importo di E 25.183,70 quale quota parte del t.f.r.,
che ciò è avvenuto in esecuzione di accordi fra le parti intervenuti al momento del divorzio
sicché tale fatto non può considerarsi circostanza sopravvenuta;
– osservato che non sono migliorate le condizioni economiche della resistente rispetto al
momento del divorzio;
– considerato che non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell’art. 9 legge
divorzio il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente
essere commisurato l’assegno di divorzio -e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. sul tema Cass. n. 11504/2017)- atteso che, in
caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato,
una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia
retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art.
11 disp prel cc) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr. sul tema Cass. n. 15144/2011);
– ritenuto inoltre che non può neppure essere invocato il principio del c.d. “prospective
overruling” atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere
sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 6862/2014); – considerato pertanto che il
ricorso non è meritevole di accoglimento;
– ritenuto che la natura della controversia, il recente mutamento dell’indirizzo interpretativo
da parte della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile e il sorgere, per
effetto di esso, di questioni applicative su cui non si è ancora consolidato un orientamento
giurisprudenziale, giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite (cfr.
Corte cost 19.4.2018);
PQM
– rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.