Solo l’effettiva percezione del trattamento di fine rapporto rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge

Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/06/2025, n. 15402
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16056/2024 R.G. proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato M. A. (…) – ricorrente – contro B.B., rappresentata e difesa dall’avvocato S. M. C. (…) – controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 749/2024 depositata il 29/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI, Giurisprudenza di legittimità Ondif Lette le conclusioni scritte del Sostituto PG Mario Fresa, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Ritenuto che: A.A. impugnava avanti la Corte di appello di Bari la sentenza nr 1487/2023 del Tribunale di Foggia con la quale, all’esito del procedimento di scioglimento del matrimonio nei confronti della sig.ra B.B., aveva posto a suo carico un assegno divorzile di Euro 1.200,00 mensili. L’appellante si doleva dell’erronea determinazione dell’assegno divorzile, sostenendo che sarebbe stato conforme a giustizia rideterminarlo nella più ridotta misura di Euro 800,00 mensili. Con comparsa depositata il 13.10.2023 la sig.ra B.B. si costituiva innanzi la Corte e chiedeva il rigetto del proposto gravame; spiegava altresì appello incidentale avverso la predetta sentenza, là dove aveva respinto la di lei domanda volta a beneficiare della quota del TFR incamerato dal consorte all’esito del lavoro alle dipendenze del Comune di Vieste. Con sentenza nr 749/2024 la Corte di appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale riconoscendo il diritto dell’appellata di incamerare la quota parte del TFR del A.A., da determinarsi, previo passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ed ove ritenute sussistenti le ulteriori condizioni di legge, in un separato giudizio. Il giudice del gravame osservava per gli aspetti che qui rilevano come il A.A. anche in questo grado del giudizio non avesse affatto disconosciuto l’an, ossia l’esistenza del diritto della sua ex moglie di percepire l’assegno di divorzio, limitandosi a contestarne il quantum e dichiarandosi disponibile a versarle per tale causale Euro 800 mensili. Osservava pertanto che il contenzioso dovesse essere circoscritto su tale aspetto e, seguendo le ragioni di doglianza esplicitate con l’atto d’impugnazione, sull’erronea ponderazione del profilo compensativo dell’assegno divorzile i cui requisiti sono disciplinati dall’art. 5 della L. 898/1970 . In proposito rilevava che il matrimonio fra le parti aveva avuto una lunga durata (36 anni fino alla separazione) ed era incontestato che la Sig.ra B.B. si fosse dedicata da sola all’espletamento delle mansioni domestiche ed accuditive nei confronti dei due figli. Riteneva che alla luce delle emergenze probatorie la fattiva collaborazione della Sig.ra B.B. nella struttura ricettiva della famiglia del marito è da ritenersi un dato acquisito. Rilevava inoltre che l’appellante, oltre a cogestire il “Residence M. “, con annesso ristorante e servizio spiaggia, aveva anche svolto -fino al suo pensionamento- l’attività di vigile urbano alle dipendenze del Comune di Vieste, con quanto da ciò deriva in termini d’impiego delle sole energie della Sig.ra B.B. nella crescita dei figli e nella cura della casa. Giurisprudenza di legittimità Ondif Riteneva inoltre che anche la componente compensativa era da ritenersi integrata nella fattispecie poiché nel corso dell’unione coniugale vi era stato un evidente e corposo incremento del patrimonio familiare, concretatosi anche con il fattivo contributo della donna, la quale aveva oggi circa 71 anni sicché era da escludersi che potesse reperire una proficua attività produttiva di reddito. E dunque, valutando in senso circolare tali elementi, tenuto altresì conto dell’effettiva sussistenza di una sperequazione reddituale e patrimoniale fra le parti, a tutto svantaggio dell’appellata, nonché della circostanza per cui il A.A. nulla aveva riferito sulla mancanza di capienza delle sue risorse per far fronte a tale esborso, ovvero sul mutamento degli assetti economico -patrimoniali delle parti già vagliati ai fini dell’adozione dei precedenti provvedimenti sul punto, l’assegno divorzile in questione si doveva considerare congruamente determinato. Quanto poi all’appello incidentale, ai fini della ponderazione del profilo giuridico premetteva che : ai sensi dell’art. 12-bis della legge sul divorzio , “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. Ciò posto la Corte distrettuale richiamava l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui costituisce condizione indefettibile per l’ottenimento di quota del TFR che il coniuge richiedente sia titolare dell’assegno divorzile, ovvero abbia presentato -nel giudizio divorzile stessodomanda volta ad ottenerlo allorquando l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 4499 del 19.02.2021 ). Ciò posto osservava che nel caso di specie la statuizione adottata in parte qua dal Tribunale di Foggia non era condivisibile. Ed invero, la richiesta volta al riconoscimento del diritto alla percezione della quota del TFR era stata dichiarata inammissibile in ragione della ritenuta ineludibilità del passaggio in giudicato della sentenza con la quale veniva riconosciuto alla donna l’assegno divorzile. In realtà, – si osservava – l’espressione contenuta nell’art. 12 bis della L. 898/1970 , secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del TFR anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza”, implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando cioè ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Nel caso di specie la domanda introduttiva del giudizio di primo grado era stata formulata dal A.A. con ricorso iscritto a ruolo il 19.11.2018 e la Sig.ra B.B. si era costituita nella fase sommaria in data 15.3.2019, chiedendo riconoscersi un assegno divorzile per sé, ancorché provvisorio. Giurisprudenza di legittimità Ondif Il giudizio era poi proseguito con il deposito delle memorie integrative e di costituzione e di quelle ex art. 183 co.6 c.p.c.. In tal quadro, la Sig.ra B.B. aveva poi invocato la liquidazione della quota del TFR del marito (atto del 6.10.2019) per poi modificare la domanda con la sua prima memoria tesa a cristallizzare il thema decidendum, all’uopo chiedendo che il Tribunale le riconoscesse il mero diritto di godere della quota del TFR del marito, tenuto conto che costui aveva maturato il relativo titolo all’atto della cessazione del rapporto del lavoro risalente all’1.08.2019, risultando peraltro non dirimente l’effettiva liquidazione del corrispondente importo (cfr. Sentenza n. 34619 del 24.11.2022 della Sez. I della Cassazione Civile). Da tanto discendeva che, trattandosi di un giudizio divorzile già pendente al momento del pensionamento del A.A., ossia quando era già stata formulata la domanda di corresponsione dell’assegno divorzile da parte della moglie, il Tribunale di Foggia non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda formulata in parte qua dalla B.B. per le ragioni all’uopo spiegate nella parte motiva ed oggetto dell’ appello incidentale, facendo peraltro ricorso ad un principio di diritto erroneamente interpretato. La Corte di appello riteneva pertanto che la decisione dovesse essere riformata sul punto, con il riconoscimento, almeno in astratto, del diritto della Sig.ra B.B. di incamerare la quota parte del TFR goduto dal marito, da determinarsi in altra sede, previo passaggio in giudicato della sentenza di divorzio nonché previo accertamento delle ulteriori condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 12 bis della Legge sul divorzio . Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito B.B. con controricorso illustrato da memoria. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto. Motivi della decisione Ritenuto che: Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.5 , L. n. 898/1970 , ex art. 360 , n. 3, c.p.c., nonché il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello correttamente applicato i principi affermati dalla Corte di Cassazione, muovendo dalla predetta sentenza della Sezioni Unite, nella parte in cui ha ritenuto che alla resistente spettasse l’assegno divorzile nella stabilita misura, sebbene quest’ultima non avesse dimostrato di aver rinunciato a migliori occasioni di lavoro o progressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vita coniugale e alla famiglia, in mancanza di una scelta condivisa al riguardo. Si sostiene infatti che il giudice di secondo grado avrebbe completamente omesso di valutare se, sulla scorta dei fatti suesposti, il matrimonio fosse stato causa di uno spostamento patrimoniale a favore del ricorrente, ex post divenuto ingiustificato, da correggere attraverso l’attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa. Giurisprudenza di legittimità Ondif Si censura altresì la misura dell’assegno divorzile che era stato originariamente determinato nella somma di Euro 1200,00 sul presupposto che dovesse provvedere al mantenimento della figlia di 44 anni e di suo figlio, esigenze queste che nel frattempo erano venute meno. Si lamenta poi che il giudice del gravame avrebbe omesso di valutare che l’ex coniuge aveva deliberatamente evitato di avviare e/o svolgere alcuna attività lavorativa pur avendone la possibilità di esercitare l’attività di BEB nella villa famigliare. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970 , ex art. 360 , n. 3, c.p.c. nonché vizio di motivazione per avere la Corte di appello accolto la domanda di attribuzione del TFR proposta della resistente pur in assenza dei presupposti e requisiti di legge. Il primo motivo è inammissibile. La decisione impugnata è conforme all’orientamento delle Sezioni Unite che, con la decisione n. 18287/2018, hanno affermato che “i criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5 , comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970 , in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno”. Le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice debba, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, accertare “se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, prefigurano dunque una funzione, oltre che assistenziale, perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato Giurisprudenza di legittimità Ondif e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Orbene, la Corte d’Appello ha rispettato tali principi di diritto, affermando, sulla premessa che fosse in discussione unicamente il quantum dell’emolumento e a fronte di un accertato sperequazione reddituale e patrimoniale fra le parti, a tutto svantaggio dell’appellata, che dovevano ritenersi integrate le condizioni per il riconoscimento della componente compensativa tenuto conto della incontestata dedizione esclusiva della B.B. all’espletamento delle mansioni domestiche ed accuditive nei confronti dei due figli e della lunga durata del matrimonio (36 anni fino alla separazione) e di “un evidente e corposo incremento del patrimonio familiare, concretatosi anche con il fattivo contributo della donna, la quale ha oggi circa 71 anni sicché è da escludersi che possa reperire una proficua attività produttiva di reddito”. Il giudice di merito ha pertanto ritenuto che l’importo attribuito a titolo di assegno divorzile fosse da considerare congruo tenuto conto che l’appellante non aveva addotto alcuna carenza di risorse per far fronte a tale esborso o mutamento degli assetti economico-patrimoniali delle parti già valutati ai fini dell’adozione dei precedenti provvedimenti sul punto. Il secondo motivo è infondato. Ai sensi della L. n. 898 del 1970 , art. 12-bis , comma 1, “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. Questa Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall’attribuzione dell’assegno divorzile) – al momento in cui l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021 ). Giurisprudenza di legittimità Ondif La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011 ). Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all’importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale. La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato. In applicazione dell’art. 12 bis L. n. 898 del 1970 , la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020 ; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021 ). Insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, viene ad esistenza, infatti, anche il diritto dell’ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dall’art. 12 bis L. n. 898 del 1970 . Come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l’effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest’ultimo “ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge”. In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l’insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell’altro coniuge, diviene esigibile quando quest’ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004 ). Non è, però, necessario che l’importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione. Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio teso all’accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono in quello successivo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022 ). Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR da parte dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della Giurisprudenza di legittimità Ondif domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023 ), non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013 ). La Corte di appello ha applicato correttamente la norma regolatrice conformandosi agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, in un giudizio di divorzio promosso il 19 novembre 2018, avendo accertato, la Corte di merito, che l’appellante aveva maturato il diritto alla quota di tfr all’atto della cessazione del rapporto del lavoro risalente all’1.08.2019 e che l’appellata si era costituita in data 15.3.2019 chiedendo il riconoscimento dell’assegno di divorzio e con memoria successiva diretta a cristallizzare il thema decidendum che il Tribunale le riconoscesse il mero diritto di godere della quota del TFR del marito, tenuto conto che costui aveva maturato il relativo titolo all’atto della cessazione del rapporto del lavoro risalente all’1.08.2019, risultando peraltro non dirimente l’effettiva liquidazione del corrispondente importo. A fronte di tale statuizione nessuna critica specifica è stata sollevata dal ricorrente che si è limitato ad eccepire la tardività della domanda senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2025.