Incolpevole la non autosufficienza economica del figlio con patologia psichiatrica diagnosticata
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2025 n. 32
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n…. /2024 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato dall’avvocato …(Omissis) per procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente-
contro
B.B.
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI – sezione distaccata di SASSARI –
n. 334/2023 depositata il 12/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 54/2023, emessa in data 17.1.2023, il Tribunale di Sassari, dato atto che con
sentenza del 25.03.2022 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra B.B. e A.A.,
rigettava, per quanto ora di interesse, la domanda della B.B. diretta alla condanna del resistente al
pagamento di un contributo al mantenimento del figlio C.C., nato il (Omissis), e rigettava la
domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita in U alla Via (Omissis).
2. La Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con la sentenza n. 334/2023 pubblicata il
12-10-2023, accoglieva l’appello proposto dalla B.B. avverso la citata sentenza, poneva a carico del
padre, A.A., un contributo al mantenimento del figlio C.C. di Euro 250,00 mensili, da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT, ed assegnava la casa coniugale alla madre, dichiarando
interamente compensate tra le parti le spese di lite del procedimento.
3. Avverso la suddetta sentenza, A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei
confronti di B.B., che è rimasta intimata.
4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato
memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337
septies c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1
n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che la persistente condizione di non autosufficienza
economica del figlio (ultra)maggiorenne fosse dipesa esclusivamente dalle peculiari e specifiche
ragioni individuali di salute, omettendo ogni e qualsiasi valutazione circa l’effettivo carattere
invalidante delle patologie sofferte dal ragazzo e circa il suo comportamento inerziale nel ricercare
una occupazione; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 315 bis c.c.,
337 septies, comma 1, c.c., nonché il difetto di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per avere
la Corte di appello omesso ogni e qualsiasi valutazione in ordine alla raggiunta età matura del figlio
maggiorenne ed all’assoluta inerzia dello stesso nella ricerca di una occupazione; iii) con il terzo
motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter, comma 4 c.c. e 337 septies, comma 2, c.c.,
nonché il difetto di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. per avere la Corte di merito
quantificato l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto dall’odierno ricorrente al figlio
maggiorenne senza tenere conto delle mutate – in peius, rispetto alla data di separazione – condizioni
economiche del padre.
2. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono
infondati e in parte inammissibili.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in materia di
mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione
del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è
gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall’età del figlio,
destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente
più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti,
il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un
livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di
una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); inoltre, l’onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del richiedente il mantenimento –
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un
lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del
principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il
mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023; Cass.
12123/2024).
2.2. La Corte d’Appello si è attenuta ai suesposti principi, scrutinando tutti i profili di rilevanza,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ed ha accertato, con motivazione congrua, sulla base
delle risultanze istruttorie, che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico
reddituale del figlio maggiorenne fosse dipesa, in via diretta ed in modo incolpevole, da peculiari e
specifiche ragioni individuali di salute, che avevano, di fatto, impedito al ragazzo, fino al momento
della decisione, di reperire una attività lavorativa. In particolare, la Corte di merito ha rimarcato che
C.C. (nato nel (Omissis)) era affetto da depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico
da stress e insonnia reattiva, causate dagli episodi di aggressività fisica e verbale posti in essere dal
padre nei confronti della madre, che avevano profondamente turbato il ragazzo. A quest’ultimo era
stata riconosciuta nel 2021 una provvidenza in base alla legge regionale n. 15/1992 proprio in
relazione alla suddetta infermità, in quanto rientrante tra quelle indicate nell’allegato A della citata
legge come invalidante.
Infine, la Corte territoriale ha rilevato che la patologia psichiatrica era stata diagnosticata nel febbraio
2020, ossia pochi mesi dopo la sentenza di separazione, pronunciata tra le parti nel settembre 2019,
quando C.C. aveva già compiuto 20 anni, e che con la suddetta sentenza era stato riconosciuto per il
figlio il contributo di mantenimento a carico del padre, per l’importo mensile di Euro 250,00, pari a
quello riconosciuto con la sentenza ora impugnata. La Corte d’Appello ha, quindi, ritenuto che fosse
incolpevole la persistente mancanza di autosufficienza economica del figlio, “allo stato, anche tenuto
conto dell’età del ragazzo e del breve tempo intercorso dalla sentenza di separazione e dalla diagnosi
medica”, così facendo corretta applicazione dei principi suesposti.
Neppure coglie nel segno il rilievo del ricorrente circa l’asserita contraddittorietà della motivazione
in quanto resa “allo stato”, poiché all’evidenza si tratta di una decisione emessa rebus sic stantibus,
per essere la situazione del figlio rivalutabile nel futuro, ad esempio anche in ipotesi di
miglioramento della sua infermità psichica.
2.3. Le censure sono inammissibili nella parte in cui si risolvono in una critica alla valutazione delle
risultanze probatorie, in ordine alla natura invalidante della patologia, che la Corte di merito ha
accertato in fatto con motivazione adeguata, mediante richiamo delle certificazioni mediche e di
quanto risultante per effetto della concessione al ragazzo di provvidenze spettanti in base alla legge
regionale citata.
3. Il terzo motivo è inammissibile.
La doglianza è generica e difetta di autosufficienza, poiché nel ricorso non si indica compiutamente
quando, come e dove sia stato allegato nei giudizi di merito il peggioramento, non menzionato nella
sentenza impugnata, delle condizioni economiche dell’odierno ricorrente. Inoltre neppure è
precisato in che termini ed in quale entità il suddetto peggioramento si sarebbe concretizzato, atteso
che il ricorrente si limita a richiamare le dichiarazioni dei redditi “in atti” (pag. 14 ricorso). Altrettanto
vaghe sono le deduzioni critiche circa l’assegnazione della casa familiare alla madre, che
correttamente è stata disposta dalla Corte d’Appello, in quanto la casa familiare deve essere
assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni
non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il
mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono
radicate (Cass. 25604/2018).
4. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di
attività difensiva della parte intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13, ove dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2025.
