Ai fini della dichiarazione di adottabilità la condizione di abbandono morale e materiale deve essere valutata nell’attualità.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31704
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente/Relatore
Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7394/2024 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIA ASSAROTTI, 7, presso lo studio
dell’avvocato BAVA ARTURO ((Omissis)) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
AVV. B.B., in qualità di tutore provvisorio della minore C.C. difesa da sé stessa
– controricorrente –
nonchè contro
Giurisprudenza di legittimità Ondif
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PROCURATORE GENERALE CORTE D’APPELLO GENOVA
– intimato –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 16/2024 depositata il
06/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dalla
presidente MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 16/2024 pubblicata il
06.03.2024, rigettava l’appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del
Tribunale per i minorenni e confermava lo stato di adottabilità del minore C.C.,
alias D.D. nata a D. il (Omissis).
In particolare, in data 2.6.2019, C.C., insieme al minore E.E., suo cugino, ed
alla (allora presunta) sorella F.F., incinta, sbarcavano, privi di documenti, a
Genova e venivano collocati nella struttura di (Omissis) a G.
In data 23.6.2019 F.F. si allontanava dalla struttura con i minori, e veniva
rintracciata il giorno successivo alla stazione ferroviaria di Genova in procinto
di partire per la Francia.
Il Tribunale per i minorenni di Genova (di seguito: TM) con decreto urgente
datato 24.06.2019 disponeva che i minori venissero affidati al Servizio Sociale,
collocati in struttura e nominava tutrice l’Avv. B.B., dichiarando poi aperta la
procedura di adottabilità.
Disposta l’audizione di F.F., la stessa affermava in data 19.09.2019 di avere
una sorella in Francia, madre di C.C., e di essere, in verità, la zia dei minori.
A seguito di dette dichiarazioni la sig.ra A.A. veniva contattata dai Servizi
Sociali, confermava di essere la madre della minore C.C., allegando estratto di
nascita.
I servizi sociali con relazione del 10.02.2020 riferivano che la sig.ra A.A., dopo
aver infruttuosamente esperito diversi tentativi al fine di mettersi in contatto
con loro, aveva chiesto notizie del figlio, aveva dichiarato di non essere stata,
precedentemente, in condizioni di contattarli a causa della situazione di
irregolarità in Francia, ma di aver comunque migliorato la propria condizione
economica. Aggiungeva di voler ritornare in Italia al fine di avere nuovamente
il figlio con sé.
Con decreto 8.3.2021 il TM disponeva la collocazione dei minori in famiglie
affidatarie, invitava poi, con lettera datata 12.04.2021, la sig.ra A.A., madre
della minore a costituirsi in giudizio tramite un avvocato onde essere ascoltata
entro il termine di 20 giorno dalla notificazione.
Con istanza del 1.06.2021 il tutore della minore evidenziava l’opportunità di
nominare un avvocato di ufficio per A.A., così come richiesto dal difensore
francese della stessa.
Ciononostante, il TM dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza, sul
riscontro che la sig.ra A.A. non aveva fornito prove di essere la madre del
minore né aveva deciso di costituirsi in giudizio.
Con comunicazione datata 5.8.2021 l’avocat N. del B. di Parigi riaffermava
l’intenzione dell’assistita di ricongiungersi con il figlio, chiedeva informazioni
sulla possibilità di costituirsi in giudizio, ribadiva l’impossibilità per la sig.ra
A.A. di recarsi in Italia in quanto richiedente asilo ancora priva di documenti.
Con atto datato 24.1.2022 la ricorrente attuale si costituiva in giudizio a mezzo
del difensore avv. A. B., comunicando l’avvenuto rilascio della carta di
residenza, chiedeva disporsi la comparizione dinanzi al TM, instava per il
rigetto della richiesta di adozione del minore C.C.
Comparendo pertanto innanzi al TM in data 3.3.2022, N.N. dichiarava di essere
partita dal 2015 dalla Costa d’Avorio, di aver lasciato C.C. con sua madre in
patria, di vivere in Francia, ove aveva contratto matrimonio, di non aver saputo
dell’iniziativa di F.F. di partire per l’Italia portando con sé i minori e di essere
venuta a conoscenza della presenza dei minori in Italia solo nel 2019.
Il Tribunale, valutando anche il corretto inserimento di C.C. nella famiglia
affidataria, alla luce delle predette circostanze, riteneva sussistente la
condizione di abbandono non transitorio.
Avverso tale sentenza ricorreva A.A.:
Lamentando di essere stata privata del diritto di difesa in quanto, pur essendo
nota la sua qualità di madre del minore già a partire dal 10.09.2019, il TM non
aveva disposto la nomina di un avvocato d’ufficio in violazione degli artt. 8 e
10 della L. 184/1983 . In relazione a ciò, la ricorrente sottolineava di essere
stata privata della possibilità di presentare la sua versione dei fatti.
Lamentando l’insufficienza istruttoria del TM, il quale avrebbe omesso di
indagare l’idoneità della ricorrente a prendersi cura della minore
Si opponeva, pertanto, alla dichiarazione di adottabilità.
Si costituiva in giudizio, l’avv. B.B. opponendosi ad ogni motivo di
impugnazione assumendo l’abbandono materiale e morale della minore.
La Corte d’Appello con Ordinanza del 17.11.2022 dichiarava l’inutilizzabilità
degli atti istruttori del procedimento di primo grado compiuti fino al
24.01.2022, disponeva audizione dei genitori affidatari del minore.
Con ordinanza del 25.05.2023 disponeva CTU sulle condizioni psicofisiche della
minore, osservando la sua relazione con la madre e con gli affidatari.
Con la sentenza n. 16/2024, la Corte d’Appello rigettava l’appello proposto da
A.A., confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente
fra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso ex art. 360 c.p.c. A.A. proponeva ricorso per Cassazione per i
seguenti motivi:
Ex art. 360 c.p.c. numero 3, violazione e falsa applicazione di legge in
relazione alla L. n. 184 del 1983 , artt. 1 , 8 , 10 e 15 , con riferimento alla
dichiarazione di inidoneità genitoriale della madre, basata sulla di lei supposta
incapacità genitoriale irreversibile.
In ogni caso in violazione degli artt. 1 e 8 L. 184 del 1983 , dell’art. 7 e 9
convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con
L. n. 176 del 1991 ); dell’art. 8 della convenzione di Strasburgo del 25.01.1996
(ratificata con L. n. 27 del 2003 ); con riferimento al diritto del minore a
crescere e mantenere contatti con la madre.
Ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo, consistente
nella la relazione dei servizi sociali francesi prodotta nel corso del giudizio di
appello.
Ex art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione e falsa applicazione di legge in relazione
all’art 30 Cost., co. 2; alla L. n. 184 del 1993 , agli artt. 1, 8, 10 e 15, con
riferimento alla mancata predisposizione di qualsiasi progetto di intervento
volto a sostenere il ricorrente nelle funzioni genitoriali anche con l’ausilio
dell’attuale marito e dei servizi sociali di Parigi
Ex art. 360 c.p.c. n. 3, violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla
L. n. 184 del 1983 , artt. 1 , 8 , 10 e 15 , con riferimento alla mancata
valutazione della possibilità di evitare la rescissione del legame filiale mediante
la cd. Adozione mite.
Motivi della decisione
Con la prima censura, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di
legge in relazione alla L. n. 184/1983 , artt. 1 , 8 , 10 e 15 , con riferimento
alla dichiarazione di inidoneità genitoriale della madre, basata sulla supposta
incapacità genitoriale irreversibile.
La ricorrente censura, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo e
segnatamente l’esame della relazione dei servizi sociali francesi prodotta nel
corso del giudizio.
Il primo motivo è fondato.
Occorre premettere che, come opportunamente osservato e coerentemente
con quanto disposto dalla Corte d’Appello con ordinanza del 17.11.2022, gli atti
istruttori compiuti sino al giorno della costituzione della stessa ricorrente (e
quindi le varie relazioni dei servizi sociali, il decreto del Tribunale per minorenni
che ha disposto la collocazione in famiglia affidataria del minore e gli ulteriori
atti compiuti in assenza del difensore della Sig.ra A.A.) non possono essere
tenuti in considerazione al fine della decisione a motivo della grave lesione
arrecata al diritto di difesa della ricorrente, messa nella condizione
d’impossibilità di partecipare fin dall’inizio al giudizio, assistita da un difensore.
Al riguardo, il rilievo della nullità da parte della Corte d’Appello concretamente
è risultato privo di conseguenze endoprocessuali e relative all’affidamento della
minore, dal momento che la “rinnovazione” disposta ha prodotto
esclusivamente la sanatoria ex tunc dell’attività pregressa, pur ritenuta
invalida, senza incidere su quanto già deciso nel corso del giudizio di primo
grado.
Ne è conseguita la conservazione della limitazione della responsabilità
genitoriale della ricorrente, pur se disposta in una fase del procedimento
giurisdizionale viziato da nullità.
Fin dall’inizio del procedimento giurisdizionale, di conseguenza, si deve
segnalare una rilevante carenza di effettiva attività istruttoria rivolta all’esame
della ricorrente, alle ragioni del suo allontanamento dalla minore, della
residenza in Francia, trascurando le istanze di partecipazione effettive al
giudizio in Italia.
Nel giudizio di secondo grado, svoltosi con la partecipazione della ricorrente,
assistita da difesa tecnica, è stata svolta attività istruttoria sostanzialmente
esauritasi nell’audizione della stessa e nello svolgimento della CTU, all’esito
della quale, tuttavia, la Corte d’Appello, come sottolineato nella prima parte
della censura, ha svolto una valutazione d’inidoneità fuori dal paradigma
normativo, radicalmente carente dei requisiti previsti dalla norma in esame.
Sono state ignorate le risultanze provenienti dai servizi sociali francesi e,
soprattutto, non è stata considerata adeguatamente la situazione attuale di
stabilità economica e familiare della ricorrente, risultando il giudizio negativo
fondato esclusivamente sullo stigma relativo alla condotta della stessa con
esclusivo riferimento alla fase di allontanamento iniziale dalla minore e a quella
successiva alla fuga in Italia della sorella (zia della minore), senza considerare
la situazione di contesto nella quale la ricorrente si trovava al momento
dell’arrivo della figlia minore in Italia, e senza considerare i plurimi tentativi di
partecipare al giudizio davanti al Tribunale per i minorenni.
La Corte d’Appello ha formulato la propria valutazione esclusivamente su alcuni
stralci della CTU che, tuttavia, hanno tratto la conclusione dell’inidoneità in
modo apodittico solo dalle condotte già descritte, senza alcuna indagine sulla
personalità della ricorrente, soprattutto con riferimento alle sue capacità di
relazione con la minore, dalla quale si è dovuta presto allontanare per lavorare
altrove. Non si tenuto conto infine della sua attuale condizione di madre e della
valutazione eventualmente da richiedere ai servizi sociali territorialmente
competenti, di questo profilo.
La Corte d’Appello ha, inoltre, ignorato le ragioni addotte dalla ricorrente in
sede di audizione, relative al non aver esposto la minore ad un trasferimento
difficile.
In conclusione, si è stabilita una continuità abbandonica solo sulla base di
giudizi valutativi sul trasferimento in Europa senza la minore, ma senza che la
stessa sia valutata alla luce delle ragioni, pur esplicitate, né avendo riguardo al
contesto in cui talune scelte sono maturate, così da dare luogo ad una
valutazione radicalmente carente e non coerente con il parametro normativo.
Infine, la valutazione di abbandono difetta del requisito dell’attualità, essendo
esclusivamente rivolta al passato e non alla condizione sopravvenuta fin dal
primo grado di giudizio di stabilità personale, familiare ed economica della
ricorrente, e si riduce ad un esame esclusivo della condizione di benessere
della minore nella famiglia affidataria, non sufficiente da sola a fondare la
dichiarazione di adottabilità, tenuto conto della centralità della valutazione
delle capacità dei genitori biologici.
La giurisprudenza di legittimità al riguardo è costante nell’affermare che: “In
tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di
abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità,
deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto,
basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non
passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto
genitoriale da parte dei genitori” (Cass. civ. Sez. I, 29 settembre 2017, n.
22933 ).
Il giudizio di bilanciamento non può che tenere in massima considerazione il
diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia,
conseguendo da ciò la residualità dell’adozione del minore cui solo si può fare
ricorso allorquando la situazione di carenza di cure materiali e morali sia tale
da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio
psicofisico del minore, a motivo della ostinata inidoneità del genitore ad
assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie
responsabilità.
In particolare, questa Corte ribadisce il principio per cui “il diritto del minore di
crescere nell’ambito della propria famiglia di origine, considerata l’ambiente più
idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall’art. 1 della L. 4
maggio 1983, n. 184 . Ne consegue che il giudice di merito deve,
prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di
sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo
ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità,
prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la
necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e
corretto l’accertamento dello stato di abbandono” (Cass. sez. 1, sent. n. 6137
del 26.03.2015 ).
La valutazione del giudice, nel caso di specie, ignorando peraltro la radicale
impossibilità per la ricorrente di essere messa nelle condizioni effettive di
esercizio del proprio diritto di difesa per tutto il giudizio di primo grado, è
risultata carente di ogni approfondimento diretto alla sussistenza di detti
requisiti all’attualità, dando origine ad un provvedimento radicalmente viziato
per i motivi di cui alla prima censura.
Il primo motivo, va in conclusione accolto, con assorbimento dei rimanenti
motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Genova in diversa composizione perché provveda anche sulle
spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri e cassa la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione
perché provveda anche sulle spese processuali del presente giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2024.