L’onere di provare le circostanze sopravvenute è a carico del richiedente la modifica delle condizioni di divorzio
Cass., Sez. I civ., Ord. del 13 giugno 2024 n. 16579, Cons.
Rel. Dott.ssa Daniela Valentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da
Dott. TRICOMI Laura – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall’ Avv. Romina Amicolo, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Taddeo da Sessa CDN Isola C9
scala B, int. 53
– ricorrente –
Contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Trento,
con sede in Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122 Trento
pec:prot.pg.trento@giustiziacert.it;
– intimata –
Nonchè
B.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Annarosa Giovanna Molinari, ed
elettivamente domiciliata nel suo studio in Trento, via Diaz, 8
– controricorrente –
Avverso il decreto reso nella Camera di consiglio del 06.04.2022 dalla Corte di
Appello di Trento, Sezione Prima Civile, nell’ambito del procedimento recante
R.G. n. 119/2022 V.G. e comunicato a mezzo pec in data 7.7.2023, non
notificato.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal Consigliere
Daniela Valentino.
Svolgimento del processo
1. – Con reclamo iscritto in data 28.12.2022, A.A. ha impugnato il decreto del
Tribunale Trento pronunciato ai sensi dell’art. 710-bis c.p.c. e dell’art. 9 l.n.
898/1970 , con il quale è stata rigettata la domanda di riduzione dell’assegno
di mantenimento e condannato il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in
Euro 2.000 oltre al rimborso forfettario al 15%, TVA e CPA. Ha formulato
istanza di sospensione dell’immediata esecutività del decreto di primo grado ex
art. 283 c.p.c. e la riforma nel merito.
Con ordinanza del 23.1.2023 la Corte ha fissato l’udienza del 6.4.2023 per la
trattazione in presenza della causa e ha assegnato termini per la notifica del
reclamo e per la costituzione in giudizio; con successivo decreto è stata
disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
e in data 3.4.2023 il PG ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
B.B. si è costituita, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione del
pagamento delle spese di giudizio di l° grado, in quanto infondata per
mancanza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, e
comunque conforme al principio di soccombenza; nel merito, ha chiesto il
rigetto del reclamo perché infondato.
Il Procuratore Generale è intervenuto e ha chiesto il rigetto dell’istanza di
sospensione della condanna al pagamento delle spese di lite e del reclamo.
2. – Il ricorrente esponeva che aveva contratto matrimonio civile in data
27.11.2004 e dall’unione era nato il figlio minore C.C.. In data 19.11.2009, si
era separato consensualmente; lo scioglimento del matrimonio era stato
dichiarato con sentenza del Tribunale di Trento, nella quale era stato
determinato un contributo mensile a suo carico di Euro 270 a titolo di
mantenimento ordinario e straordinario del figlio C.C.
All’epoca del divorzio A.A., disoccupato, conviveva con il figlio minore D.D.,
nato da altra relazione, e le risorse economiche erano costituite dal RdC pari a
Euro 600 mensili e dal programma di sostegno alla povertà disposto dal
Comune di Apice. Dopo la sentenza di divorzio, nel 2021, tali condizioni
sarebbero peggiorate a causa dei mancato rinnovo, da maggio-giugno 2022,
del RdC dovuto all’esaurimento dello stesso (A.A. aveva già usufruito del
reddito per due volte e le prospettive di lavoro, a suo dire, erano nulle a causa
del possesso della sola terza media e della scarsa reperibilità di offerte di
lavoro) e ai numerosi procedimenti penali ai quali era continuamente
sottoposto per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Al contrario, l’ex
moglie avrebbe avuto una situazione economica migliore, grazie
all’ottenimento di un alloggio ITEA a titolo gratuito che esonerava dagli oneri di
locazione.
3. – Il Tribunale, con il decreto n. 3606/2022, ha rigettato la richiesta di
modifica del provvedimento economico di mantenimento del figlio C.C. (nato
nel 2005), adottato con sentenza del 2021 sulla base degli accordi economici
delle parti. L’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di
Appello di Trento che con il decreto impugnato ha respinto il reclamo.
4. – Per quanto qui di interesse la Corte adita ha preliminarmente, ricordato
che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 283/2020) ha sottolineato che “I
provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati
passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo
“rebus sic stantibus”, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere
ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti,
né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che
comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per
impedirne la definitività…. ” (nello stesso senso cfr. anche Cass. Sez. I, ord.
6639 del 06.03.2023 ). Ha quindi statuito che:
a) il Tribunale ha correttamente valorizzato la documentazione dimessa dallo
stesso richiedente in sede di revisione e, in particolare, il modello ISEE
presentato all’INPS il. 10.1.2022 e relativo ai redditi dell’anno precedente, che
costituisce la ricostruzione, effettuata da A.A., della propria situazione
reddituale esistente nel 2021, cioè nello stesso periodo in cui è intervenuto
l’accordo sulla misura del mantenimento del figlio primogenito;
b) Anche la relazione del SST, prodotta in primo grado, è datata 30.11.2021:
attesta la presa in carico per l’erogazione di interventi di sostegno al reddito
nonché l’istanza per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, con riferimento
alle condizioni economiche sussistenti nel 2021, le stesse che le parti avevano
considerato ai fini delle conclusioni congiunte rassegnate in sede di divorzio;
c) Né fatto nuovo sopravvenuto può essere considerata la circostanza del
mantenimento diretto da parte da A.A. del figlio secondogenito D.D., nato da
relazione more uxorio con E.E., atteso che l’ordinanza, in forza della quale il
minore risulta collocato prevalentemente presso il padre, è stata adottata il
29.11.2016, ben prima dell’intervenuto accordo divorzile;
d) dalle predette circostanze provate non si evince una modificazione in peius
delle condizioni economiche del reclamante, dopo la sentenza di divorzio, in
forza di fatti nuovi sopravvenuti, in quanto il suo assetto economico e
personale non è variato tra gli anni 2021 e 2022 (cioè tra il periodo del divorzio
e quello del procedimento di revisione);
e) La misura dell’assegno di mantenimento del figlio minore, in realtà, è il
frutto di determinazione concordata dalle parti che, nel 2021 l’hanno ritenuta
sostenibile e adeguata alle esigenze del figlio sedicenne e che, parimenti, può
essere tuttora considerata un sostegno economico minimale rispetto al
complesso dei bisogni della fascia d’età del giovane, tenuto conto del fatto che
l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua
crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
f) il paventato miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie è
rimasto non provato, poiché la circostanza che la stessa con il figlio si sia
trasferita presso la casa della madre nell’alloggio ITEA in via (Omissis) per un
breve periodo (poco più di un mese) non può essere considerato migliorativo
anche sull’allegazione dell’ex moglie di aver preso poi autonomamente in
locazione altro appartamento sostenendo i maggiori oneri abitativi per sé e per
il figlio.
5.- A.A. ha presentato ricorso straordinario per cassazione con due motivi.
B.B., ha presentato controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
6. – Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.,
nonché la motivazione apparente, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo
per la controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. perché
la Corte di Appello di Trento avrebbe omesso di valutare un documento, quale
l’accesso al banco alimentare per il mese di novembre 2022, che proverebbe,
in modo decisivo, il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, in
data successiva alla pronuncia della sentenza di divorzio, decisa in data
21.05.2021; ed inoltre, non avrebbe valutato che le condizioni della Sig.ra B.B.
erano migliorate in quanto “ha ottenuto un alloggio ubicato presso la unità di
proprietà dell’ente pubblico ITEA di Trento, sito in Trento alla Via (Omissis), a
titolo gratuito. Tale circostanza sarebbe provata dalla richiesta di cambio di
residenza del figlio minore presso il nuovo alloggio “senza costi a carico della
madre” inoltrata dalla B.B. al A.A., il quale ha prestato il consenso, come da
dichiarazione prodotta”. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello di Trento,
omettendo la valutazione di tale decisivo documento, erroneamente aveva
ritenuto che il ricorrente non avesse fornito alcun “indizio” del miglioramento
delle condizioni di reddito dell’ex moglie. Lamenta che non sia stata valutata la
omessa produzione, sia in primo grado, sia in grado di appello, da parte della
resistente ex moglie, della documentazione fiscale e del certificato di residenza
e stato di famiglia, anteriori e successivi alla sentenza di divorzio, che avrebbe
comprovato il miglioramento delle sue condizioni reddituali.
6.1 – La censura è inammissibile ed anche in parte infondata. È infondata
perché la Corte ha dato ampia valutazione sulla circostanza del presunto
cambio di residenza in un alloggio ITEA evidenziandone la temporaneità, e
l’attribuzione dell’alloggio alla madre della B.B. e la definitiva sistemazione in
altro alloggio a sue spese.
È anche inammissibile perché sulle altre circostanze evidenziate omette di
considerare che l’apprezzamento degli esiti probatori è attività riservata al
giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche
la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a
fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017 ; Cass., n. 11511/2014 ; Cass.,
n. 13485/2014 ; Cass., n. 16499/2009 ). E, inoltre la doglianza sulla mancata
valutazione della documentazione fiscale non tiene conto che nella fase di
richiesta di modifica delle condizioni economiche è onere della parte allegare
quali siano le circostanze sopravvenute che dovrebbero determinare una
modifica rispetto alla pregressa situazione accertata in sede di definizione
dell’assegno, mentre quanto dedotto circa la cessazione della percezione del
RdC non appare decisivo, atteso che la temporaneità di questa misura era nota
alla parte sin dall’inizio della sua erogazione e nulla di concreto risulta essere
stato esplicitato in fase di merito sulle ragioni ostative all’inserimento del
ricorrente nel mondo del lavoro, sia pure in occupazioni congrue con le
modeste competenze dichiarate.
7. – Con il secondo motivo: violazione dell’art. 9 legge 898/1970 per la
modifica delle condizioni di divorzio, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3,
c.p.c., perché la Corte di Appello di Trento, nel rigettare nel merito la richiesta
di adeguamento, avrebbe sostenuto che il carattere consensuale della
determinazione della misura del mantenimento, esclude la possibilità di una
modifica.
7.1 – La censura è inammissibile. La motivazione della decisione sul punto è
sostenuta da due rationes diverse. In particolare, la Corte ha precisato anche
che oltre la presenza dell’accordo la misura dell’assegno “(…) parimenti, può
essere tuttora considerata un sostegno economico minimale rispetto al
complesso dei bisogni della fascia di età del giovane, tenuto conto del fatto che
l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua
crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”. Alcuna censura viene
mossa a tale motivazione che di per sé fonda autonomamente la decisione, con
cui il doveroso assegno di mantenimento è stato confermato rilevandone la sua
quantificazione in termini di “sostegno economico minimale”.
Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse
“rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la
statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di
esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla
“ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. (Cass.,
n. 20118/2006 ; Cass., n. 18641/2017 ; Cass., n. 13880/2020 ; Cass., n.
5102/2024 ).
. – Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo in considerazione che il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, ex art. 74 , comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 , non vale ad addossare
allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare
all’altra parte, risultata vittoriosa (Cass., n. 8388/2017 ; Cass., n. 25653/2020
).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell’art. 52
D.Lgs. n.196/2003
Raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 =
per compensi e Euro 200,00 = per esborsi oltre spese generali, nella misura
del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-
quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115 , nel testo introdotto dall’art. 1 , comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 , dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 23
aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2024.