Il tradimento e la condotta trascurante del coniuge e dei figli giustifica l’addebito della separazione.
. Corte d’Appello di Genova, Sentenza del 3
ottobre 2024, Consigliere Estensore Dott. Franco Davini
R.G. n. 1124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni – Presidente
Dott. Franco Davini – Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata – Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione coniugi
Fra:
C. P. (C.F.: ________) rappresentato e difeso dall’Avv. A. M. D. S. , presso il cui
studio sito in S. Via XX Settembre n. 9/3 è elettivamente domiciliato, come da
mandato in calce al ricorso di appello
– Appellante –
-contro-
M. B. rappresentata e difesa dall’Avv. M. B. , presso il cui studio sito in Genova
Via Fiasella 1/18 è elettivamente domiciliata, come da mandato allegato al
procedimento di primo grado
-Appellata e appellante incidentale –
E nei confronti
Avv. V. L. , con studio in Loano, via Ghilini 51/1 nella qualità di curatore speciale
dei minori M. e D. C.
– Appellato-
Conclusioni delle parti
Per l’appellante:
“Accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1-dichiarare nulla e totalmente riformare la sentenza impugnata;
2-dichiarare l’addebito della separazione a carico della sig.ra M. B. , a seguito
delle sue violazioni dei doveri coniugali e più precisamente per abbandono del
tetto coniugale, per adulterio ed abbandono di minori;
3-dichiarando la capacità lavorativa e l’autonomia della sig.ra M. B. , statuire che
il sig. C. P. nulla le deve a titolo di mantenimento;
4-i figli minori, C. M. e D. , dovranno essere esclusivamente affidati al padre sig.
C. P. , alla luce della C.T.U. espletata, il padre ha mostrato la piena capacità di
esercitare la sua potestà genitoriale, a differenza della madre, sig.ra M. B. , ma
non si escludono, in ogni caso, incontri con la madre la cui determinazione si
lascia all’Autorità Giudiziaria;
5-in subordine, statuire l’affido condiviso con collocazione dei figli minori, C. M. e
D. , presso il padre, sig. C. P. ;
6-porre a carico della sig.ra M. B. l’obbligo di versare ogni mese € 500,00, al sig.
C. P. , per il contributo del mantenimento dei figli minori M. e D. C. ;
7-in via ulteriormente subordinata, confermare l’affido dei minori presso i Servizi
Sociali, ove sia il padre che la madre potranno visitarli, con l’esclusione della
possibilità per la madre di trascorrere del tempo al di fuori dell’istituto con il figlio
D. come stabilisce il dispositivo della sentenza impugnata al punto 5, non avendo
quest’ultima dimostrato di aver quanto meno recuperato la piena responsabilità
genitoriale nei confronti dei suoi due figli, facendo venire meno, pertanto l’obbligo
del sig. C. P. al versamento della somma di € 150,00 mensili per il
mantenimento del minore D. , confermando invece le visite del padre;
8-sempre in via subordinata, porre a carico dei genitori nella misura del 50% le
spese relative ai figli minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi
sono collocati;
9-ancora in via subordinata, condannare la sig.ra M. B. , alla luce delle conclusioni
della C.T.U. e del fatto che il padre gode di maggior tempo da trascorrere con i
due figli mensilmente, al versamento per il contributo del mantenimento dei
minori della somma di € 250,00 a mese al sig. C. P. per il tempo trascorso con
quest’ultimo;
10-Condannare la sig.ra M. B. alla ripetizione in favore del sig. C. P. di tutte le
somme che quest’ultimo le ha versato a titolo di mantenimento personale in base
alla sentenza impugnata;
11-vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, reiterando nella loro totalità l’articolazione e la richiesta di
ammissione delle prove orali del primo grado, SI CHIEDE:
A-l’audizione dei figli, C. M. e D. , ex art. 315 bis c.c., direttamente dal
Giudicante. Si segnala, nuovamente, le ordinanze n. 7262 del 04.03.2022 e n.
32876 dell’ 08.11.2022 della S.C. di Cassazione che ha sancito che il mancato
ascolto del minore infradodicenne costituisce una violazione del contraddittorio,
nell’ambito del giudizio di affidamento e di collocamento dello stesso, giacché il
bambino ha diritto di essere sentito essendo portatore di diritti e di interessi
diversi da quelli dei genitori; per cui, nel nostro caso, dovranno essere ascoltati C.
M. e C. D. ; infine, tale modalità di ascolto dei minori è stata sacramentata nella
recente riforma Cartabia con gli artt. 473bis e ss c.p.c. Si precisa che le prove di
cui si chiede l’ammissione vertono su circostanze anche diverse dalla questione
dell’affidamento dei minori.
In particolare SI CHIEDE:
B-l’ammissione dell’interrogatorio formale della sig.ra M. B. su tutti i seguenti
capitoli di prova e poi, sempre su tutti i seguenti capitoli, si chiede l’ammissione
della prova testimoniale:
1-Vero è che, tra l’anno solare 2020 ed il 2021, la sig.ra M. B. conobbe presso
l’ospedale Gaslini di Genova il sig. C. P. ;
2-Vero è che, tra l’anno solare 2020 ed il 2021, la sig.ra M. B. ed il sig. C. P.
instaurarono una relazione sentimentale ed intima;
3-Vero è che, nel Giugno 2021 la sig.ra M. B. si recava in S. M. a V. presso
l’abitazione del sig. C. P. portando con sé i figli minori, M. e D. ;
4-Vero è che, in S. M. a V. , presso l’abitazione del sig. C. P. , la sig.ra M. B.
ometteva di cucinare, pulire ed accudire i figli M. e D. ;
5-Vero è che, dopo alcuni giorni di convivenza, la sig.ra M. B. si allontanava
dall’abitazione del sig. C. P.;
6-Vero è che, la sig.ra M. B. si allontanava dalla casa famiglia P. P. di C. ad
inizio Luglio 2021;
7-Vero è che, quando il figlio M. C. era in fin di vita, il sig. B. M. accompagnò il
sig. P. C. dal figlio presso l’ospedale Gaslini di Genova ove il sig. C. P. chiedeva di
poter vedere il figlio e chiedeva informazioni circa lo stesso ai medici;
8-Vero è che, la sig.ra M. B. lasciava e gestiva la casa coniugale ove abitava
insieme con il sig. P. C. ed i figli come dalle fotografie e dai video (esibiti in
giudizio) che vengono mostrati al testimone;
9-Vero è che, tra il Marzo ed il Maggio 2020 il sig. C. P. si recò dalla madre
malata in R. di C.
10-Vero è che, nel Giugno 2021 in occasione del soggiorno presso l’abitazione del
sig. C. P. , la sig.ra M. B. usciva, omettendo di accudire e cucinare per i figli M. e
D. C. ;
11-Vero è che, il sig. C. P. varie volte dichiarava al sig. C. P. ed alla sig.ra M. B.
di voler prendere con se i figli, M. e D. ;
12-Vero è che, il sig. C. P. mai si è rifiutato di trattenere con sé i figli M. e D. ;
13-Vero è che, il sig. C. P. si rendeva pronto a versare al sig. C. P. somme di
denaro per i costi che quest’ultimo aveva sostenuto per i suoi figli minori, C. M. e
D. ;
14-Vero è che, il minore D. C. aveva un rendimento scolastico insufficiente
presso la scuola elementare M.G. R. in S. ;
15-Vero è che, al minore D. C. veniva spesso comunicato il negativo esito della
sua attività scolastica e di ciò venivano fatte note sul suo diario, note da portare a
conoscenza della madre.
16-Vero è che, il Prof. A. B. da decenni esercita la professione di medico in
Genova e precisamente presso la Clinica Montallegro alla Via Monte Zovetto n.27;
17-Vero è che, la sig.ra B. M. , nei periodi in cui il figlio M. C. è stato ricoverato
presso l’Ospedale GASLINI di Genova, ha percepito somme dall’associazione
CILLA LIGURIA ONLUS;
18-Vero è che, la sig.ra B. M. ha richiesto e ottenuto la pensione di invalidità con
i connessi vantaggi economici per il figlio M. C. ;
19-Vero è che, il sig. C. P. ha apposto la propria sottoscrizione sui moduli di
informativa e autorizzazione per genitore/tutore legale del 15.05.2020 e del
29.05.2020;
20-Vero è che, il sig. C. P. ha apposto la propria sottoscrizione sui moduli di
assenso per adolescenti “il mio studio con DARATUMUMAB” del 29.05.2020 e del
15.05.2020.
Su tutti i predetti capitoli, si chiede l’ammissione della prova testimoniale con tutti
i seguenti soggetti:
1-B. V. – Via P. M. – 89135 – G., R. di C.
2-R. V. – Piazza P. G. n.19 – 20131 – M.
3-C. C. – Corso V. V. n.2 – S. 4- B. M. – Via A. n.6 – 31100 – T.
5-P. C. – Via L. B. n.17 – S. M. a V. (CE)
6-S. F. – domiciliata in S. presso la scuola elementare M.G. R. di C. alla via M.
n.5 Si chiede, in ogni caso, di essere ammesso a prova contraria di quella
eventualmente ammessa a controparte.”
Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d’Appello adìta, disattesa e respinta ogni contraria
istanza e domanda e per le causali in atti
In via preliminare:
– dichiarare in toto l’appello principale inammissibile ex art. 348 bis cpc;
– in subordine, qualora non ritenga che il mancato rispetto delle specifiche
tecniche sulla forma e dei criteri e limiti di redazione dell’atto comportino
l’invalidità dell’atto di appello, valutare la violazione ai fini della decisione sulle
spese ex art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.;
– in ulteriore subordine dichiarare inammissibile la domanda posta dal ricorrente e
rassegnata nelle sole conclusioni (n.9 pag. 31 ricorso in appello) perché nuova; In
via principale:
– respingere l’appello formulato dal Sig. C. nonché tutte le domande ed eccezioni
formulate nell’atto di impugnazione, in quanto immotivato, infondato in fatto e
diritto e comunque basato su circostanze errate o comunque non provate per i
motivi tutti esposti in narrativa;
– In via incidentale, riformare parzialmente la sentenza ed ammettere le prove
orali non ammesse in primo grado; – In via incidentale rinformare parzialmente la
sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare la separazione dei coniugi M.
B. e C. P. , con addebito esclusivo della stessa al Signor C. P. , per i motivi di cui
in narrativa; – in via incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ad
espressione del diritto dei minori di vivere in famiglia, disporre l’affidamento
condiviso tra i genitori del figlio minore D. C. con collocazione di quest’ultimo,
anche in via graduale e controllata da parte dei Servizi, presso la madre con
diritto del padre a vederlo nei weekend e comunque anche in giorni differenti
secondo le disponibilità del padre e previo accordo dei genitori;
– conseguentemente, dichiarare il Sig. C. tenuto a corrispondere alla Sig.ra C. la
somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo
di contributo al mantenimento dei figli;
In via subordinata:
– nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi
principali dell’appello incidentale proposto, riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Savona e conseguentemente, confermare l’affidamento del figlio
Minore D. ai Servizi Sociali, e disporre, anche in modo graduale ma definito, la
collocazione principale presso la Sig.ra M. B. con diritto del padre a vederlo nei
weekend e comunque anche in giorni differenti secondo le disponibilità del padre
e previo accordo dei genitori;
– conseguentemente, dichiarare il Sig. C. tenuto a corrispondere alla Sig.ra C. la
somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo
di contributo al mantenimento dei figli;
In via di ulteriore subordine:
– nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi
principali dell’appello incidentale proposto, riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Savona e conseguentemente, confermare l’affidamento dei minori ai
Servizi Sociali con collocazione nella struttura nella quale già risiedono, con
progressivo e determinato programma di ampliamento dei momenti e periodi di
permanenza presso i genitori;
– conseguentemente confermare la sentenza ponendo le spese relative ai figli
minori non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati nella
misura del 65 % a carico dell’appellante, e nella misura del 35 % a carico
dell’appellata;
– conseguentemente confermare la sentenza ponendo a carico del Signor C. P. il
pagamento in favore della Signora M. B. , per consentire alla madre di offrire una
adeguata qualità del tempo trascorso con i figli minori – entro il giorno 10 di ogni
mese – la somma di Euro 150,00, da aumentarsi a seguito dell’aumento dei
periodi di permanenza presso la madre, o quella diversa stabilità dalla Corte,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; inoltre a titolo di
mantenimento della Signora M. B. porre a carico del Sig. C. P. il pagamento –
entro il giorno 10 di ogni mese la somma di Euro 300,00, annualmente rivalutabili
secondo gli indici ISTAT, fino a che la Signora M. non abbia una stabile e duratura
occupazione lavorativa;
In ogni caso:
– respingere l’appello formulato dal Sig. C. nonché tutte le domande ed eccezioni
formulate nell’atto di impugnazione, in quanto immotivato, infondato in fatto e
diritto e comunque basato su circostanze errate o comunque non provate e
confermare, per il resto la Sentenza del Tribunale di Savona n. 593/2023;
– con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio, di quello
di primo grado, oltre accessori di Legge.
In via istruttoria:
– ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze
indicate nei capitoli di prova dedotti ed indicati nella memoria ex art. 183, comma
VI n.2) del 17/2/2022 con i testi ivi indicati.”
Per l’Avv. V. , curatore speciale dei minori
“Voglia l’’Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le declaratorie di rito meglio viste e
ritenute, anche con riferimento alla verifica del deposito della prevista relazione di
aggiornamento da parte dei Servizi affidatari, previo altresì, l’ascolto del minore
D. C. e/o l’integrazione e/o il supplemento della relazione della dott.ssa T. in
Giurisprudenza di merito Ondif
pagina 10 di 20
ordine alle condizioni emotive dello stesso in ordine a un suo possibile
reinserimento extra comunitario presso i genitori, in parziale modifica della
sentenza del Tribunale di Savona n. 593/2023, pubblicata il primo agosto 2023,
e previ gli accertamenti richiesti sopra,
a) affidare il figlio minore D. C. in via condivisa a entrambi i genitori con
collocazione di quest’ultimo, anche in via graduale e controllata da parte dei
Servizi, presso la madre dal lunedì, dall’uscita da scuola, al venerdì, all’ingresso a
scuola, e confermare quello presso il padre dal pomeriggio del venerdì, all’uscita
da scuola, al lunedì, all’ingresso a scuola ovvero, fuori dal periodo scolastico, dal
lunedì mattina al venerdì mattina presso la madre, e dal venerdì pomeriggio al
lunedì mattina presso il padre;
b) in continuità col punto che precede, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il
figlio metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali (alternativamente
comprendenti il giorno di Natale e Pasqua). Per le ulteriori festività dovrà valere il
criterio dell’alternanza; ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con il figlio il
giorno del proprio compleanno e in alternanza il pranzo o la cena del giorno del
compleanno del minore; quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere
con sé il figlio almeno quattro settimane anche non consecutive; i genitori
dovranno concordare i rispettivi periodi di vacanza entro il 31.5 di ogni anno e, in
caso di mancato accordo, si stabilisce fin d’ora che il padre potrà tenere con sé D.
la prima e seconda settimana di luglio nonché la terza e la quarta settimana
d’agosto; il regime così delineato dovrà essere inteso dalle parti in modo elastico,
avuto riguardo alle esigenze di D. e ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici,
aventi valenza prevalente;
c) porre a carico di entrambi i genitori un contributo al mantenimento per la figlia
M. C. nella misura ritenuta equa e di giustizia avuto riguardo al fatto che la stessa
vive stabilmente presso la residenza del padre e che questi si fa carico di tutte le
relative spese;
d) in caso di conferma del regime di affidamento e pernottamento come
individuato alla soprastante lettera “a)”, porre a carico del padre un contributo
per il mantenimento del figlio D. di 300,00 euro mensili rivalutabili annualmente
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi e richiedersi
secondo i protocolli vigenti nel Tribunale ove la famiglia stabilirà la residenza
prevalente, in subordine, in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto sub
“a)” e “b)”, sempre in parziale riforma della Sentenza di primo grado, e)
confermare l’affidamento di D. C. ai Servizi Sociali del Comune di S. e la sua
collocazione nella struttura nella quale già risiede, incaricando gli stessi di
predisporre un progressivo e determinato programma di ampliamento dei
momenti e periodi di permanenza presso i genitori; conseguentemente,
confermare la sentenza appellata laddove f) pone le spese relative ai figli minori
non coperte dalla struttura presso la quale gli stessi sono collocati nella misura
del 65 % a carico dell’appellante, e nella misura del 35 % a carico dell’appellata;
Si insta altresì per la liquidazione delle spese del presente procedimento da porsi
a carico dello Stato, nella misura indicanda in corso di causa.”
Per la Procura Generale:
“Dichiara di intervenire e conclude allo stato per il rigetto di entrambi gli appelli”.
IN FATTO E DIRITTO
1.C. P. e M. B. contraevano matrimonio il ______ 2001 e dalla loro unione
nascevano i figli M. (nato nel 2002 e deceduto nel 2021), M. (nata nel 2006) e D.
(nato nel 2011).
Iniziato il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, il Tribunale di
Savona con sentenza n. 593/2023 del 29 luglio 2023 pubblicata il 01 agosto
2023 stabiliva quanto segue.
Il Tribunale riteneva di rigettare la domanda di addebito della separazione chiesta
da entrambe le parti per le condotte violative dei doveri coniugali costituendo non
la causa del deterioramento del rapporto di coniugio ma la conseguenza di un
rapporto patrimoniale ormai irrimediabilmente in crisi.
Per quanto riguardava il regime di affido dei minori il Tribunale riteneva che dalle
risultanze della CTU espletata, nonché dal provvedimento del Tribunale per i
Minorenni del 06 agosto 2021 e dalle relazioni dei Servizi Sociali ne derivava una
elevata conflittualità e la mancanza di comunicazione oltre che gestione dei figli
minori tale che i genitori non potevano svolgere correttamente il loro ruolo
genitoriale, il tutto connotato dal grave lutto subito con la perdita del figlio M.
Pertanto, il Tribunale confermava l’affido dei minori ai Servizi Sociali con loro
collocazione presso la comunità che li ospitava.
Per quanto riguardava il regime economico il Tribunale, valutando le condizioni
reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi e considerato che i minori si trovino
presso la “comunità ragazzi” stabiliva un contributo economico al mantenimento
di D. da quando comincerà a trascorrere con la madre i periodi di mezza giornata
comprensivi di pranzo e cena a carico di C. della somma di euro 150,00 mensili,
rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 65% a carico del padre e al 35% a
carico della madre per le spese non coperte dalla struttura.
Il Tribunale tenuto conto del loro divario reddituale ove il C. operaio
metalmeccanico trasfertista con contratto a tempo indeterminato percepiva un
reddito mensile di circa 2300/2400 mentre M. lavorava con contratti a tempo
determinato, fosse opportuno attribuire un assegno al mantenimento di euro
300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
2. C. P. proponeva appello chiedendo che fosse dichiarato l’addebito della
separazione alla moglie e che nulla venisse corrisposto a titolo di mantenimento
alla stessa, mentre chiedeva l’affidamento esclusivo dei figli o in subordine l’affido
condiviso sulla base dei seguenti motivi di appello
Primo motivo di appello,
la relazione del consulente tecnico di ufficio aveva travisato le dichiarazioni rese
dall’appellante durante i colloqui.
Infatti, sarebbe emersa una personalità del C. come uomo dedito al lavoro ma
incapace di esprimere le emozioni verso la famiglia, visto dai figli come una
“figura buona” rispetto alla madre fragile da un punto di vista emotivo, molto
provata dal lutto del primo figlio e con scelte che inconsapevolmente si
ripercuotevano sulla vita degli altri, come il suo trasferimento in Campania presso
l’abitazione dell’uomo che aveva conosciuto durante il ricovero di M. portando
con sé gli altri due figli.
C. sosteneva che il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento solo sulla
base della CTU espletata nel corso del giudizio senza tenere conto dei documenti
e dichiarazioni degli specialisti della struttura ove risiedono i ragazzi.
Inoltre, il Tribunale aveva previsto un contributo al mantenimento per il figlio
durante la permanenza presso la madre di euro 150,00 mensili, anziché
prevedere l’affidamento esclusivo al padre non avendo alcuna carenza genitoriale
o, in subordine, l’affidamento condiviso con collocazione presso la di lui
abitazione.
Secondo motivo di appello.
C. contestava la decisione impugnata sottolineando che la crisi coniugale era da
attribuire ai continui tradimenti della moglie e, nonostante ciò, il Tribunale aveva
riconosciuto il versamento di un assegno a favore della moglie pari a euro 300,00
mensili.
Terzo motivo di appello
C. lamentava il riconoscimento di un sostegno economico in favore della moglie.
Il Tribunale aveva riconosciuto alla M. la capacità lavorativa con il deposito dei
vari contratti a tempo determinato.
Pertanto, chiede C. la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha
disposto un assegno di mantenimento a favore della moglie non godendo dei
requisiti previsti dalla legge.
Quarto motivo di appello.
C. lamentava che il Giudice di prime cure non aveva ritenuto opportuno sentire i
minori così che aveva deciso sull’affido degli stessi presso la comunità,
comportando una violazione del contraddittorio per il loro mancato ascolto.
Quinto motivo di appello.
Non erano state ammesse le istanze istruttorie volte a valutare la domanda di
addebito dell’appellante con mezzi di prova.
Sesto motivo di appello.
C. contesta le percentuali di spese a carico di entrambi i coniugi ove nella
motivazione fa riferimento al 60% a carico di C. e 40% a carico di M. per poi
indicare in dispositivo le percentuali rispettivamente del 65% e del 35%.
Con il settimo motivo di appello.
C. chiedeva la ripetizione delle somme versate a M. da settembre 2023.
3. M. B. si costituiva chiedendo in via preliminare il rigetto dell’appello per
mancanza di specificità dei motivi di appello, chiedendo altresì nel caso di validità
dell’appello la Corte ne tenga conto in sede di decisione delle spese processuali.
In via incidentale domandava la riforma della sentenza in punto di affidamento
dei figli, in punto economico, istanze istruttorie e l’addebito della separazione al
C.
Sul primo motivo di appello, osserva che l’abbandono dei figli sostenuto dal C. era
avvenuto nel periodo in cui M. era stato ricoverato in ospedale per
l’aggravamento delle condizioni di salute e vi era la necessità di assistenza.
Inoltre, il trasferimento in Campania era avvenuto dopo il decesso del figlio e, in
quella occasione, M. aveva deciso di portare con sé i propri figli piuttosto che
lasciarli a casa da soli, anche se poi trasferiti in struttura non potendo il padre
occuparsi di loro essendo impegnato per lavoro fuori sede.
La M. aveva sempre cercato un maggiore spazio di incontro da passare con i figli
e partecipando ai programmi per migliorare il rapporto con loro ove con D. non vi
sono problemi mentre risulta essere conflittuale con M. .
La M. aveva sempre riconosciuto il ruolo genitoriale di C. quale padre capace di
garantire un sostentamento economico alla famiglia, risultando invece carente di
affetto sia nei suoi confronti che dei figli.
La CTU espletata in primo grado a cura della Dott.ssa T. aveva fatto emergere
“atteggiamenti e comportamenti scarsamente proattivi, e poco tutelanti per la
prole”.
Per quanto riguardava il ruolo della zia paterna, C. C. , pur avendo una influenza
positiva nei confronti dei ragazzi non poteva il padre sostituire la figura
genitoriale della madre con la zia delegandola al ruolo genitoriale.
Sul secondo motivo di appello correttamente il Tribunale aveva ritenuto non
sussistente l’addebito, essendo emerso in primo grado che la crisi coniugale era
già intercorsa da tempo.
Sul terzo e settimo motivo di appello inerente al mantenimento per la M. il
Tribunale aveva sostenuto che pur avendo delle potenzialità lavorative al
momento non disponeva di redditi propri e si trovava in una condizione reddituale
peggiorativa rispetto al C. , come emerso nel corso del giudizio.
Pertanto, risultava uno squilibrio reddituale che avrebbe giustificato l’attribuzione
di un assegno al mantenimento.
Nel caso di revoca dell’assegno di mantenimento il C. avrebbe richiesto la
ripetizione delle somme, ma tale conclusione non potrebbe essere accolta per
aver utilizzato le somme per il proprio sostentamento.
Sul quarto motivo di appello non può trovare accoglimento avendo il Tribunale
motivato l’omessa audizione dei minori in considerazione dello stress che avevano
subito con le vicende giudiziarie e avendo espresso le loro volontà in merito alla
loro collocazione.
Sul quinto motivo di appello inerente alla omissione delle istanze istruttorie il
Tribunale aveva ravvisato il mancato raggiungimento della prova per la
dimostrazione degli assunti utili per l’accoglimento di una domanda di addebito.
Sul sesto motivo di appello in ordine alle percentuali sulle spese a carico di
entrambi i coniugi si trattava di un errore materiale e da ciò non potrebbe
derivare una superficialità dell’intera decisione del giudice.
Sulle nuove richieste formulate M. chiede l’inammissibilità del punto 9. potendo C.
procedere ad una modifica delle condizioni economiche con autonomo giudizio.
Appello incidentale. Il Tribunale aveva erroneamente affermato che vi erano delle
forti conflittualità tra i coniugi in ordine all’esercizio della responsabilità
genitoriale. Sul punto si ribadisce che i rapporti tra marito e moglie erano già
incrinati da tempo e si sono accentuati con il grave lutto che ha dovuto subire la
famiglia. Ad oggi, le relazioni peritali hanno evidenziato una collaborazione
significativa tra M. e C. volta a superare le difficoltà comunicative ed emotive per
il benessere dei figli.
L’appellata inoltre non aveva mai voluto escludere il padre dalla vita dei figli,
tant’è che nel ricorso principale non ha mai avanzato richieste di affido esclusivo.
Pertanto, chiedeva una diversa collocazione dei minori alla luce delle risultanze
della CTU che aveva previsto un percorso di ampliamento dei genitori in vista di
una collocazione in famiglia dei figli.
In particolare, chiedeva l’affidamento condiviso di D. (essendo M. divenuta
maggiorenne) con collocazione primaria presso la madre, in subordine chiedendo
il permanere dell’affidamento ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre
o, in ulteriore subordine di ampliare i tempi di permanenza con i genitori.
In punto economico seguono la richiesta modifica del regime di affido ed a un
maggior coinvolgimento dei genitori nel loro accudimento.
Inoltre, chiedeva l’addebito a carico di C. per aver dimostrato durante la vita
matrimoniale una personalità distaccata ai bisogni familiari.
Nel caso di accoglimento delle prove orali riproposte in sede di appello da C. ,
l’appellata chiedeva anch’essa l’ammissione delle istanze istruttorie nella parte in
cui prevedeva l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali nonché in punto di
addebito in quanto le prove avrebbero dimostrato che la crisi coniugale era da
ricondurre al C. per le effettive carenze affettive dimostrate nei confronti della
moglie.
4. Si costituiva altresì l’Avv. V. , quale curatore speciale di M. e D. C. chiedendo
per M. un contributo da entrambi i genitori divenuta maggiorenne ma non
economicamente indipendente rimettendo alla stessa la decisione in ordine alla
collocazione abitativa, mentre per D. chiedeva la sua audizione e l’affido
condiviso con collocazione presso la madre dal lunedì al venerdì un genitore con
affido condiviso .
La richiesta di un contributo non era poi riproposta quando la ragazza
maggiorenne si era trasferita dal padre né la stessa interveniva nel procedimento.
La Procura Generale chiedeva il rigetto dell’appello.
La Corte procedeva all’audizione del figlio minore.
Le parti precisavano richieste e conclusioni all’udienza del 15 maggio 2024,
tenuta con le modalità della trattazione scritta ed all’esito la Corte decideva il
procedimento con camera di consiglio telematica.
5. Circa l’appello principale e l’appello incidentale in punto addebito della
separazione si osserva quanto segue.
L’appello incidentale è infondato.
Il fatto che il C. sia stato impegnato dal lavoro per mantenere la famiglia ed
obbligato a fare molto spesso trasferte fuori sede, nell’ambito di una consensuale
ripartizione dei compiti fra i due coniugi, non può essere certo essere causa di
addebito.
Essendo il figlio ricoverato seguito dalla madre è anche giustificato che il C. si sia
concentrato a casa sui due figli minori, ovviamente trascurati dalla madre.
Del resto il profondo affetto dimostrato da entrambi i figli nei confronti del padre
odierno appellante, che hanno portato la figlia M. una volta maggiorenne ad
andare a vivere da lui e il secondo figlio a dichiarare che come desiderio più
grande vorrebbe anche lui andare da lui smentiscono la tesi di un appellante
indifferente alla vita familiare.
Merita invece di essere accolto l’appello principale in punto addebito della
separazione alla Marino.
Non vi è prova di pregressi è ripetuti tradimenti da parte della M. B. in quanto le
asserite videocassette trovate, che comproverebbero i tradimenti, non sono mai
state prodotte e le prove orali dedotte appaiono generiche.
E’ invece non oggetto di contestazione il fatto che durante i giorni di malattia del
figlio M. M. B. tradì il marito con C. P. conosciuto in ospedale e dopo la morte
del figlio primogenito lasciò la casa coniugale per andare dall’amante nei pressi di
Caserta, che però la mandò via dopo poco più di un mese. Al che M. B. decise di
mettere i due figli minori mettendoli in comunità.
E’ facile immaginare l’effetto devastante dal punto di vista psicologico per il C.
della concomitante morte del figlio, scoperta del tradimento della moglie,
abbandono del tetto coniugale e sottrazione dei due figli.
Tutto questo integra una condotta altamente lesiva della dignità e della sensibilità
del C. che giustifica l’addebito.
Il fatto che il C. sia riuscito a controllarsi e non abbia reagito cercando di opporsi
in modo violento all’allontanamento, come purtroppo spesso accade, deve essere
apprezzato come segno di controllo e di adesione a modalità corrette di
comportamento e non come una indifferente acquiescenza.
6. L’accoglimento dell’appello principale in punto addebito fa venire meno il diritto
di M. B. di un assegno di separazione con conseguente assorbimento del relativo
motivo di appello.
Si osserva comunque che il fatto che M. B. concludesse contratti di lavoro a
tempo determinato che davano un reddito mensile di circa 1400,00 Euro al mese
e la documentazione fotografica scaricata da Instagram e depositata
dall’appellante, in cui sembrerebbe che M. B. abbia una stabile relazione con tale
P. G. farebbe dubitare che anche in caso di mancato addebito sussistano in fatto
i presupposti economici per un assegno di separazione.
Circa la domanda di restituzione delle somme erogate come assegno di
separazione tale importo non è specificato né sono stati documentati i
versamenti.
7.Circa i due figli, la figlia M. appena maggiorenne ha lasciato la comunità e si è
trasferita ad abitare presso il padre.
Il figlio D. , sentito dalla Corte, ha dichiarato:” il mio desiderio è stare a casa di
mio padre definitivamente e quando voglio stare con mia madre fare qualche
giorno con lei. M. ha compiuto 18 anni il 30 aprile ed attualmente sta con mio
padre.”
Non pare però consigliabile al momento un immediato ritorno del minore nella
casa paterna.
Infatti premesso che per sua stessa dichiarazione il minore si trova bene in
comunità, il minore è ancora un po’ piccolo per stare da solo quando il padre è via
per trasferte lavorative né si può pretendere che la sorella diciottenne M. si occupi
stabilmente ed in via continuativo del fratello.
Piuttosto nell’ambito di una sempre maggiore permanenza per alcuni giorni del
minore presso il padre, i Servizi Sociali dovranno monitorare le possibilità di un
rientro definitivo nella casa paterna, probabilmente intorno ai 15 anni.
Circa le modalità di incontro fra madre e figlio lo stesso si è dichiarato contento
delle attuali modalità di frequentazione.
Rimane fermo il contributo che i genitori devono versare alla comunità ospitante
D.
Per quanto riguarda M. la domanda di un contributo diretto a carico di entrambi
genitori inizialmente avanzata dalla curatrice speciale quando non è stata
riproposta nella formulazione delle conclusioni né la ragazza, divenuta
maggiorenne, è intervenuta per riproporre autonomamente la domanda,
Risulta opportuno disporre il sostegno psicologico ad entrambi i genitori e per il
figlio D. .
L’accoglimento solo parziale dell’appello comporta la compensazione delle spese
del giudizio di appello fra tutte le parti in causa.
Si deve dichiarare ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.
Si deve disporre che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30
giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
Sull’appello proposto da C. P. e sull’appello incidentale di M. B. accoglie
parzialmente l’appello principale e respinge l’appello incidentale e in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di S. con sentenza n. 593 del 1° agosto
Giurisprudenza di merito Ondif
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2023 addebita la separazione a M. B. e revoca il contributo al mantenimento a
carico di C. P. ed a favore di M. B. .
Dispone che i Servizi Sociali curino un supporto psicologico a favore di entrambi i
genitori e del figlio D.
Dispone che i Servizi Sociali aumentino i giorni di permanenza del minore D. C.
presso il padre al fine di un progressivo trasferimento dello stesso dalla attuale
comunità ospitante alla residenza del padre.
Mantiene l’attuale modalità di frequentazione fra M. B. ed il figlio D. ,
Spese del giudizio di appello compensate fra tutte le parti in causa
Dichiara ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115 che l’appello incidentale è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30
giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni