Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 04 aprile 2024, n. 8942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
A.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la sorella B.B. per chiedere accertarsi la
propria qualità di erede di C.C. e D.D., deceduti ab intestato rispettivamente il 12 gennaio 2000 ed il
27 settembre 2004 e per chiedere le quote di sua spettanza in relazione ad un conto corrente bancario
presso la B.P. di A., cointestato alla sorella ed ai defunti genitori nonché in relazione ad un conto
deposito titoli in custodia ed amministrazione, parimenti intestati ai congiunti.
L’attore dedusse che il conto corrente era stato estinto dalla sorella quaranta giorni dopo la morte del
padre, quando la madre, cointestataria del conto era ancora in vita mentre il conto depositi titoli era
stato estinto poco dopo l’anzidetto conto in data 9 marzo 2000; lamentò che la sorella si era
appropriata delle somme e dei titoli depositati e ne chiese la restituzione pro quota. B.B. si costituì
per resistere alla domanda. Il Tribunale, qualificata la domanda come petitio hereditatis, l’accolse
parzialmente e condannò B.B. a rimborsare all’attore la somma complessiva di euro 8666,70; era,
infatti, emerso che dal deposito cointestato a C.C., D.D. e B.B., dopo il decesso di C.C., erano stati
trasferiti titoli per € 78.000,00 ad un dossier intestato alla sola B.B. sicchè, posta la presunzione di
comproprietà tra gli intestatari del conto, doveva considerarsi indebitamente confluita presso il conto
della sola sorella anche la quota di un terzo, pari ad euro € 26.000,00 di spettanza del de cuius; questi
era deceduto lasciando eredi la moglie ed i due figli e, pertanto, era dovuta all’attore la quota di un
terzo, pari ad euro 8.666,70. Il Tribunale pervenne a diversa conclusione in relazione ai conti deposito
titoli; l’istituto bancario aveva comunicato che i giroconti effettuati erano confluiti sul conto intestato
alla sola B.B., per un ammontare pari a £ 300.000,00, prima della morte di C.C., sicché tali somme
non rientravano nell’asse ereditario di C.C.
Propose appello A.A., resistito da B.B. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 25.5.2008,
accolse il gravame di A.A. limitatamente alla rivalutazione delle somme liquidate dal giudice di primo
grado.
La Corte distrettuale qualificò la domanda come azione di petizione di eredità, ex art. 533 c.c., con la
quale l’erede, non subentrando nella posizione del de cuius, può reclamare solo i beni nei quali sia
succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che al momento dell’apertura della successione siano
compresi nell’asse ereditario. Secondo la Corte distrettuale, attraverso l’azione di petizione
dell’eredità, l’attore non poteva recupere i beni già fuoriusciti dal patrimonio del defunto al momento
dell’apertura della successione. Gli stessi principi erano applicabili, secondo la corte distrettuale,
anche in relazione all’asse ereditario materno, e, nel caso in esame, non vi era prova della
composizione di tale asse al momento del decesso di R.M.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di quattro
motivi. B.B. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione degli artt. 588 e 566 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso dall’asse paterno e materno
le somme girate da B.B. dal conto corrente cointestato con i genitori ai conti a lei intestati mediante
giroconto. L’erroneità della decisione discenderebbe dalla qualifica della domanda come petitio
hereditatis mentre, invece, si tratterebbe di un’azione contrattuale di restituzione di somme che
avrebbe potuto compiere lo stesso defunto, se avesse voluto o se fosse stato nelle condizioni di farlo;
nel caso di specie, all’epoca in cui le somme furono sottratte, i genitori non sarebbero stati in grado
di compiere alcun atto della vita quotidiana per le loro condizioni di salute e, a maggior ragione, non
sarebbero stati in grado di mettere in discussione i prelievi effettuati dalla figlia. Il ricorrente contesta,
inoltre, la qualificazione giuridica della domanda come petitio hereditatis perché non sarebbe stata
oggetto di contestazione la sua qualità di erede.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione degli artt. 588 c.c. e 566 c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cpc, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che non
vi fosse la prova della consistenza dell’asse ereditario della madre. Parte ricorrente evidenzia come la
madre E.E. era contitolare dei conti oggetto di causa ed era pure succeduta al marito nel conto corrente
e nel dossier titoli presso la B. P. di A. e, in qualità di cointestataria dei conti, godrebbe dei diritti di
reintegra delle somme sottratte da B.B.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’erroneità della sentenza della Corte d’appello per violazione
dell’art. 782 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello trascurato
di verificare, nell’ipotesi di giroconti fatti dai genitori in favore della figlia, i titoli di attribuzione delle
relative somme. Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia indagato sulle circostanze e le vicende
relative al conto corrente ed ai dossier titoli e non abbia tenuto conto che le operazioni sarebbero state
poste in essere da B.B. e non dai genitori, senza interrogarsi sul titolo giuridico causale di tali
attribuzioni, ovvero se si trattasse di anticipazione/mutuo o di donazione. Nel primo caso, le somme
andrebbero restituite dalla sorella ai genitori mentre, nella seconda ipotesi, mancherebbe la forma
prescritta per la donazione. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’erroneità della sentenza, per
non avere riconosciuto, né liquidato, ad A.A., alcun credito ulteriore, in linea capitale, rispetto alla
sentenza di primo grado, tenendo conto della somma complessivamente prelevata dalla sorella dai
conti dei genitori e dal dossier titoli.
I motivi, che per la loro intrinseca connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’interpretazione della domanda e
l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del
merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge
sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cassazione
civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603).
Nel caso di specie, l’attore ha chiesto accertarsi la propria qualità di erede di C.C. e D.D., deceduti ab
intestato rispettivamente il 12 gennaio 2000 ed il 27 settembre 2004, ed ha chiesto le quote di sua
spettanza in relazione ad un conto corrente bancario presso la B. P. di A. cointestato alla sorella e ai
defunti genitori, nonché in relazione ad un conto deposito titoli in custodia e amministrazione,
parimenti intestati ai congiunti. L’azione proposta rientra senza dubbio nell’actio petitio hereditatis,
con la quale l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque
possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi, secondo la definizione contenuta nell’art. 533 c.c.
Lo stesso attore, nell’atto introduttivo, aveva qualificato espressamente come petitio hereditatis
l’azione proposta. Presupposto dell’azione è l’impossessamento da parte dei terzi o dell’erede dei beni
ereditari sicché essa può avere ad oggetto beni riconducibili al momento dell’apertura della
successione all’asse ereditario.
Con l’azione di petizione ereditaria, infatti, l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è
succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in
successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni
bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto
in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de
cuius (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067;
Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un’azione nella quale l’erede non
subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell’apertura della successione
(cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074).
Nell’azione di petizione dell’eredità – che è un’azione reale, fondata sull’allegazione della qualità di
erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura
della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete –
legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità
di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Sez. 2, Sentenza n.
3181 del 09/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008).
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell’apertura
della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non
possono essere considerati quali beni ereditari.
La Corte di merito, applicando correttamente tali principi ha distinto le somme presenti sul conto
cointestato alla sorella e ai genitori defunti, prelevate dalla predetta dopo la morte del padre, dalle
somme presenti sul conto deposito titoli e confluite sul conto intestato alla sola B.B. prima della morte
di C.C.; solo nel primo caso è esperibile la petitio hereditatis mentre, nel secondo caso, le somme
confluite sui conti G. e GE. non possono essere reclamate dall’attore con l’azione proposta. La
domanda ha natura reale e non contrattuale, sicché non può avere ad oggetto la restituzione di somme
non presenti nel patrimonio del defunto e quindi dall’erede, né sussiste un preteso giudicato interno
derivante dalla sentenza di primo grado, nella parte in cui questa ha riconosciuto all’attore il diritto
alla restituzione della somma di € 8.666,70, trattandosi di somma che si riferisce ad operazioni di
trasferimento avvenute successivamente alla morte del de cuius C.C., a differenza delle operazioni
riguardanti la gestione dei titoli, risalenti ad epoca anteriore al decesso. Ne consegue, attesa la natura
dell’azione, l’irrilevanza delle condizioni personali e di salute dei genitori, non essendo stata proposta
azione di annullamento dei negozi per vizi della volontà. Quanto all’asse ereditario materno, la Corte
d’appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che l’attore non
avesse provato la sua consistenza (pag.18 della sentenza) ed il ricorso si limita a contestare la
valutazione delle risultanze istruttorie.
Ne deriva l’irrilevanza, ai fini della decisione, della richiesta di CTU contabile, come correttamente
argomentato dalla Corte d’appello, che ha fatto riferimento alla natura esplorativa del mezzo richiesto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1
quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
cassazione, in data 18 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2024.
