Il mancato ascolto del minore può essere giustificato in ragione del superiore interesse dello stesso

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 aprile 2024, n. 9071
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con decreto del 29.7.22 il Tribunale di Varese, decidendo sul ricorso di A.A., avente ad oggetto la
regolamentazione dei rapporti con la figlia B.B., nata l'(Omissis), dalla relazione more uxorio con
C.C., interrotta nel 2009, rigettava le domande del ricorrente relative alla richiesta di modifica del
regime di affido della stessa figlia e alla regolamentazione del diritto di visita, disponendone il
collocamento presso la madre e ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento
della figlia di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.5.23 la Corte d’appello ha rigettato il reclamo di A.A., osservando che: era
infondata l’istanza relativa al reintegro del padre in relazione agli aspetti riguardanti le scelte sanitarie
a favore della figlia minore, in quanto tale limitazione della responsabilità genitoriale trovava
giustificazione nella condotta oppositiva dello stesso reclamante ai percorsi terapeutici prospettati,
concretizzatasi nella mancata prestazione o nella revoca del proprio consenso all’attivazione e al
mantenimento degli interventi neuropsichiatrici a favore della figlia, e nella costante svalorizzazione
dell’operato dei terapeuti della medesima, rendendo così necessario l’intervento dell’Autorità
giudiziaria minorile per assicurare le terapie e le cure, resesi necessarie per uno stato di grave
scompenso psichico verificatosi nel mese di agosto 2015, in occasione del suo rientro dal padre nel
Regno Unito, condizione accertata nell’immediatezza dal Servizio pubblico; dalla relazione
d’aggiornamento della NPI di Varese del 20.6.22, emergeva che la minore stesse beneficiando del
percorso terapeutico, presentandosi come una ragazza adeguata sotto molteplici punti di vista; era
infondato anche il secondo motivo del reclamo riguardante l’ammissione di c.t.u., in quanto superflua,
anche in ordine ad eventuali possibili condotte di alienazione parentale ascrivibili alla madre, non
riscontrate, e considerando la criticità dei rapporti tra la minore e il padre tra i quali era intrattenuta
una comunicazione epistolare, ritenuta dalla figlia poco efficace per la tendenza del padre a rifiutare
un confronto maggiormente autentico, capace di avviare una comunicazione più profonda; appariva
comunque opportuno incaricare i Servizi sociali del Comune di Varese di verificare, sentita la NPI, la
possibilità di progressive aperture della ragazza nei confronti del padre; era invece da accogliere la
domanda incidentale della madre diretta all’incremento del contributo paterno al mantenimento della
minore, quantificato nella somma di Euro 400,00 mensili, tenuto conto delle capacità reddituali delle
parti (considerando però che la verifica sul reclamante era limitata agli stipendi, non essendo possibile
una valutazione realistica delle sue effettive disponibilità patrimoniali), delle accresciute esigenze di
vita della minore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, allo stato gravanti
esclusivamente sulla madre.
A.A. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. C.C., in proprio e quale madre
della minore B.B., resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 315-bis, comma 3, c.c., 336-bis c.c., avendo la Corte
territoriale omesso di ascoltare la minore di età superiore ai dodici anni – sentita solo in primo grado
– nonché omessa motivazione su tale questione.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter c.c., 9, 10 Convenzione New York, 8 CEDU,
315-bis, c.3, c.c., 6, lett. a, b, c Convenzione Strasburgo sui diritti dei minori, 24, c.1, Carta dei diritti
fondamentali dei minori, per non aver la Corte d’appello disposto la richiesta consulenza psicologica
sull’intero nucleo familiare, finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali e della genuinità del
rifiuto paterno da parte della minore, in ordine all’avvio di modalità di contatti con il padre, diversi
dallo scambio epistolare, anche riguardo alla verifica di eventuali influenze materne sullo stesso
rifiuto.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter c.c., e 111, c.6, Cost., in quanto la motivazione
è viziata da un’anomalia consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter, c.4, 115, 116, c.p.c., per aver la Corte
territoriale disposto l’aumento a Euro 400,00 dell’assegno di mantenimento della minore, sebbene il
reddito del ricorrente non sia mutato rispetto al momento della decisione impugnata, mentre la
controparte aveva omesso di presentare la propria dichiarazione (avendo depositato quella del
marito).
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del primo motivo del
ricorso, in ordine al mancato ascolto della minore in appello.
Preliminarmente, il ricorso è da ritenere ammissibile.
Come ha già osservato, con motivazione pienamente condivisibile, questa Corte, con la pronuncia n.
24226 del 2023, “si deve, in particolare, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto il decreto
pronunciato sul reclamo proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 337-ter e 337-quinquies c.c., ha statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli.
Si tratta, dunque, di un provvedimento del tutto distinto da quelli limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale adottati in corso di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni
Unite (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17/10/2022), e di recente anche decisa
(Cass., Sez. U, n. 22423 del 25/07/2023), la questione dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.
avverso i detti provvedimenti provvisori e urgenti.
In ordine all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che,
all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono
all’affidamento e al mantenimento dei figli minori, questa Corte si è già pronunciata più volte in senso
positivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del
07/02/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015).
Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello
specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la
responsabilità. Superando qualche incertezza interpretativa, questa Corte, con orientamento
condiviso, ha affermato il principio di diritto secondo cui i provvedimenti giudiziali che, all’esito
dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di
frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego
si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita
familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è
leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal
punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla
bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a
quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei
primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere
sempre assicurato nell’interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del
14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n.
30903 del 19/10/2022).
In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono
censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per
carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla
vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel
diritto alla bigenitorialità.
Nella specie, il provvedimento impugnato è ricorribile in cassazione, in quanto pronunciato a norma
degli artt. 337-ter e 337-quinquies, c.c., in tema di affido della minore e di regolamentazione del
diritto di visita, e dunque suscettibile di ledere l’invocato diritto alla bigenitorialità.
Premesso ciò, il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato ascolto della minore innanzi alla Corte d’appello.
Al riguardo, va osservato che, a norma dell’art. 336-bis, c. 1, c.c. – applicabile ratione temporis – “il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è
ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali
devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del
minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con
provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
Nel caso concreto, può ritenersi che dalla motivazione del decreto impugnato si desuma, seppure
implicitamente, che l’ascolto non era rispondente al miglior interesse della minore, di età superiore ai
dodici anni, tenuto conto della patologia psichiatrica da cui la stessa è affetta, e delle terapie particolari
cui è sottoposta da tempo, nell’ambito di un percorso caratterizzato da gradualità delle cure.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che in ragione della criticità dei rapporti tra la
minore e il padre – tra i quali era intrattenuta una comunicazione epistolare, ritenuta dalla figlia poco
efficace per la tendenza del padre a rifiutare un confronto maggiormente autentico, capace di avviare
una comunicazione più profonda – appariva comunque opportuno incaricare i Servizi sociali del
Comune di Varese di verificare, sentita la NPI, la possibilità di progressive aperture della ragazza nei
confronti del padre.
Al riguardo, va osservato che, nei procedimenti minorili, l’audizione del minore non costituisce
adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi
endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed
eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto,
sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una
motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal
senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto,
potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito
(Cass., n. 437/24). Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul
collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza,
ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo
della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale
giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore
sia stato sentito nel precedente grado di giudizio (Cass., n. 6503/23).
Nella specie, come detto, il diniego dell’ascolto della minore in secondo grado può desumersi
implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato, in ragione della particolare
patologia da cui è affetta la minore e della gradualità delle cure alle quali è sottoposta, nonché della
forte criticità dei rapporti con il padre ricorrente, considerando nel contempo le verifiche degli
operatori sociali circa la possibilità di progressive aperture della ragazza verso il padre.
Deve dunque ritenersi che il mancato ascolto della minore innanzi al giudice di secondo grado sia
stato giustificato per il superiore interesse della stessa.
Il secondo motivo è inammissibile, perché diretto al riesame dei fatti.
Invero, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia disposto una consulenza psicologica
sull’intero nucleo familiare, finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali e della genuinità del
rifiuto paterno da parte della minore, anche riguardo alla verifica di eventuali influenze materne sullo
stesso rifiuto.
Tale doglianza è anzitutto generica, priva di una specifica critica sull’omessa nomina del consulente
psicologico, e dunque di carattere esplorativo.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo
strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la
cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova
formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione, oltre
all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non
può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno
o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino,
il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro
decisività (Cass., n. 7472/17).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha dedotto una specifica critica del rigetto dell’istanza di nomina
del c.t.u., esprimendo, in sostanza, la medesima doglianza relativa al mancato ascolto della minore,
cui sarebbe stata finalizzata la richiesta consulenza psicologica, contestando l’interpretazione dei fatti
della Corte territoriale.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la motivazione adottata non risulta affetta da
alcuna contraddizione inconciliabile tra le varie indicate parti – come trascritte nel ricorso – emergendo
con sufficiente chiarezza il fatto secondo cui il percorso terapeutico della minore aveva conseguito
risultati importanti, espressivo della difficoltà affettivo-relazionale che, prescindendo dalle ipotizzate
condotte abusanti del padre (non accertate in sede giudiziaria), non era ascrivibile all’inadeguatezza
della stessa minore.
Il quarto motivo è, infine, del pari inammissibile. Al riguardo, il ricorrente ha censurato solo una delle
rationes poste a sostegno della statuizione di aumentare da 300,00 a 400,00 Euro mensili, la somma
dovuta dal ricorrente alla controricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, avendo
la Corte territoriale argomentato non solo dalle capacità reddituali dello stesso ricorrente, ma anche
dalle accresciute esigenze di vita della minore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun
genitore, allo stato gravanti esclusivamente sulla madre.
Invero, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle
quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre,
la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre
in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18641/17).
Pertanto, l’aver criticato la sola parte della statuizione relativa alle capacità reddituali del ricorrente,
e non anche le altre, concernenti, come detto, le accresciute esigenze di vita della minore e dei tempi
di permanenza della figlia presso ciascun genitore, allo stato gravanti esclusivamente sulla madre, ha
determinato l’inammissibilità del motivo, dato il venir meno dell’interesse al ricorso o, comunque,
della sopravvenuta definitività di tale statuizione, sulla scorta del giudicato sulle predette rationes non
impugnate (v. Cass., n. 13880/20).
Le spese seguono la soccombenza.
Va escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso avente ad oggetto la figlia della
coppia litigante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri; condanna il ricorrente
al pagamento, a favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma
di Euro 4.200,00, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali
ed accessori di legge.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza
si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.