Legittimo il licenziamento per giusta causa se la maestra affronta argomenti sulla sessualità senza pianificazione

Cass. Civ., Sez. lavoro, sentenza 3 aprile 2024 n. 8740
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. …/2023 R.G. proposto da:
A.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti …presso i quali è domiciliata come da pec registri di
giustizia
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. …/2022, depositata il 11.11.2022, RG …/2021;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.1.2024 dal Consigliere ROBERTO BELLE’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Bologna ha disatteso il gravame proposto da A.A. nei riguardi della
sentenza del Tribunale di Forlì che aveva a propria volta respinto l’impugnazione del licenziamento
per giusta causa, con cancellazione dalle graduatorie, intimato dal Ministero dell’Istruzione con
riferimento al rapporto di supplenza annuale della lavoratrice, quale docente presso la Scuola
Primaria Dante Alighieri di Cesena.
La Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione effettuata fosse sufficientemente specifica,
anche in relazione al colloquio avuto il giorno precedente con la Dirigente Scolastica e che i fatti
emersi evidenziassero l’adozione da parte dell’insegnante, dopo pochi giorni dalla presa di servizio,
di comportamenti inappropriati, in quanto essa aveva affrontato in classe argomenti legati alla
sessualità ed alla procreazione senza alcuna pianificazione o coordinamento con le altre colleghe ed
in un contesto inadatto, in quanto immediatamente susseguente ad una lite tra due bambini, il tutto
con l’effetto di provocare grave turbamento e disagio negli alunni, come riscontrato sia dai genitori
all’uscita da scuola, sia da altra insegnante, chiamata dagli stessi bambini nell’immediatezza del
fatto.
2. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dal Ministero.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come aggiornato
dal D.Lgs. n. 75 del 2017 e dall’art. 24 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sostiene che, per quanto
la contestazione potesse essere attuata anche mediante rinvio per relationem al contenuto di altri atti,
ciò non valeva nel caso di specie, in quanto la lavoratrice non era mai stata posta a conoscenza degli
atti richiamati nella contestazione disciplinare. Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha infatti precisato che la contestazione conteneva l’indicazione delle “condotte”
e della loro “collocazione crono-spaziale” e ciò coincide esattamente con il tenore della contestazione
quale trascritto dalla ricorrente. Il motivo menziona fugacemente in proposito, come atto richiamato
nella contestazione della cui mancata conoscenza essa si duole, la “segnalazione del dirigente
scolastico” che in effetti è indicata nell’incipit della contestazione, ma si tratta di profilo inconferente,
in quanto una volta contestati i fatti – come la Corte territoriale ha accertato essere avvenuto sulla
base delle argomentazioni sopra riportate – non ha alcun rilievo l’occasionale riferimento, nell’ambito
della contestazione, alla segnalazione attraverso la quale la conoscenza di quei fatti sia stata
trasmessa a chi deve provvedere all’addebito disciplinare.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte
territoriale non avrebbe considerato, nel decidere, che l’onere della prova rispetto alla fondatezza
della contestazione gravava sul datore di lavoro. Anche tale motivo è inammissibile, perché esso
trascura – finendo per non relazionarsi con la ratio decidendi – che la Corte territoriale ha accertato
l’accaduto valorizzando documenti probatori ben precisi (il verbale del colloquio tra la Preside e la
rappresentante dei genitori; il verbale del colloquio sempre tra la Dirigente Scolastica ed una collega
della A.A.; il verbale del colloquio tra il Dirigente e la docente A.A.), così ritenendo positivamente
provati i fatti contestati, sicché non vi è stata alcuna applicazione delle regola di giudizio fondata
sull’onere della prova, che è dunque da ritenere incoerentemente richiamata.
E’ infatti noto che la violazione dell’art. 2697 c. c., può assumere rilievo come motivo di denuncia ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio
incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur
ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà,
lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la
decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte
diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto
incerto. Diverso è il caso che si verifica – come è nella specie – allorquando il giudice, valutate le
risultanze istruttorie, ritenga positivamente provato un certo assetto fattuale, per trarne le
conseguenze giuridiche del caso.
Vale in sostanza il consolidato principio (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n.
15107) per cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di
scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece
laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle
parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. o
denunciabile, nel caso di motivazione inesistente, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Del tutto
generico e quindi parimenti inammissibile è altresì il richiamo nel motivo all’art. 115 c.p.c.
3. Il terzo motivo afferma la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 111 Cost., in relazione agli artt.
246 e 115 c.p.c. ed all’art. 97 disp. att. c.p.c. e con esso la ricorrente sostiene l’insufficienza e
l’inidoneità probatoria dei documenti, contenenti dichiarazioni dei bambini coinvolti nella vicenda,
anche perché contenenti dichiarazioni de relato.
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., in quanto è del tutto consolidato il
principio per cui nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla
tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio
convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio
sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico -riservato al giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo,
come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non
comportano la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura
con la loro produzione in giudizio (Cass. 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. 1° settembre 2015, n. 17392;
Cass. 26 settembre 2000, n. 12763).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottoposto ad espresso vaglio critico quelle risultanze.
Essa ha infatti considerato una pluralità di dichiarazioni con quelle caratteristiche (verbale colloquio
preside-genitori 5°A; verbale colloquio preside-maestra B.B.; verbale colloquio preside-docente
A.A.) ed ha considerato cautelativamente anche l’ipotesi che in qualche misura i bambini avessero
“ingigantito”, per concluderne che comunque si era trattato di iniziative della A.A. del tutto
inappropriate, stante la mancanza di pianificazioni e coordinamento con le altre insegnanti e con
modalità che avevano generato comunque turbamento dei bambini, come riscontrato dai genitori e
dall’insegnante B.B.. Tale ragionamento, espressivo del convincimento giudiziale, è intrinsecamente
logico e ponderato e non lascia dunque adito a margini di sorta; non valendo notoriamente è
sorreggere il ricorso per cassazione censure il cui fine sia quello di addurre difformità rispetto alle
attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli
elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass., S.U.,
27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; da ultimo, Cass. 22 novembre 2023,
n. 32505). 4. Il quarto motivo denuncia l’erroneo apprezzamento sull’esito della prova, richiamando
l’art. 360 n. 5 c.p.c. La censura è articolata sostenendo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente
ritenuto che il Ministero avesse assolto all’onere probatorio di cui era onerato e rimarca come la
docente avesse sempre negato di avere utilizzato espressioni volgari e crude o di avere mostrato o
disegnato immagini inappropriate, perché quanto rappresentato erano un ovulo, uno spermatozoo
ed uno zigote e non un pene ed una vagina.
Si tratta di circostanze la cui allegazione nel ricorso per cassazione esprime palesemente l’intento di
ottenere una diversa lettura dell’istruttoria.
Oltre a ciò, insistendo su quegli aspetti, il motivo neppure coglie la ratio decidendi posta a base della
pronuncia impugnata, che non riguarda tanto singoli particolari della vicenda di causa, come il
contenuto esatto dei disegni (ritenuto “non dirimente” dalla Corte territoriale), quanto – come si è
più volte sottolineato – l’essersi la A.A. addentrata in una tematica delicata, quella degli “argomenti
legati alla sessualità ed alla procreazione” all’esito di un contesto inappropriato (la lite tra due
bambini, con uso da parte loro di parole forti, anche di ambito sessuale o corporale), senza
“pianificazione o coordinamento con le altre maestre”, in una classe in cui aveva iniziato ad insegnare
da poco, con l’effetto ultimo di provocare turbamento negli alunni, immediatamente manifestato
all’uscita da scuola con i genitori. L’accertamento positivo di tali profili decisivi esclude ancora –
come si è già detto rispondendo ad altro motivo – che la Corte d’Appello abbia giudicato applicando
la regola sull’onere della prova e dunque rende incoerente con il decisum anche la denuncia di
violazione dell’art. 2697 c.c., ulteriormente replicata nel motivo. I comportamenti riscontrati e gli
effetti di essi sono stati infine ritenuti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione con profilo
– quest’ultimo – che, a ben vedere, al di là della sua evidente coerenza rispetto a quanto accertato,
non è neppure in sé specificamente e puntualmente censurato.
5. Il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e ne segue la regolazione
secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della
controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.