Collocamento paritario e alternato nella casa familiare se risponde all’interesse dei minori

Corte appello – Torino, 14/03/2024
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
nel procedimento n. 175/2023 V.G. promosso in sede di reclamo
nell’interesse di (omissis) nata a (omissis) elettivamente domiciliata in
Carrù (CN), P.zza C., presso lo studio dell’Avv. Nicola Schellino e dell’Avv.
Veronica Rinaldi che la rappresentano e difendono con l’Avv. Alessio Solinas
per procura in atti
Reclamante
nei confronti di (omissis) nato a (omissis) elettivamente domiciliato in presso lo
studio dell’Avv. (omissis) che lo rappresenta e difende per procura in atti
Reclamato
avverso
il Decreto n. 1465/2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo, pubblicato il
13/03/2023 nel procedimento n. 2231/2022 V.G. e comunicato dalla
Cancelleria alle parti a mezzo pec il 13/03/2023.
L’intervento del Procuratore ex Generale della Repubblica, in persona del
Sostituto Dott.ssa M.L., in data 31/03/2023, del seguente tenore:
“La Procura Generale rileva che dagli atti emergono vari profili di possibile
pregiudizio in danno della prole della coppia genitoriale (liti fra genitori
esitate anche in denunce). È pertanto favorevole ad approfondimenti sul
punto al fine di verificare se siano opportuni sostegni alla genitorialità e di
orientare la decisione sul regime di affido”, (omissis) sentite all’udienza del
12.01.2024 le parti che hanno richiamato le conclusioni già rassegnate nei
rispetti atti introduttivi, (omissis) ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il decreto riportato in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha affidato le figlie
minori (omissis), congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e
congiunto per quelle di maggiore importanza attinenti istruzione, educazione e
cura; ha disposto che le figlie abbiano residenza e collocazione stabile presso la
casa familiare che è stata assegnata alla madre; ha disciplinato i tempi di
permanenza delle minori con ciascun genitore a settimane alternate nella casa
familiare; ha disposto che il signor (omissis) corrisponda alla signora (omissis)
a titolo di contributo perequativo al mantenimento delle figlie minori, un
assegno mensile di € 200,00 (100,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non
coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente
concordate e successivamente documentate.
Il primo giudice ha osservato che il “il vero tema del contendere tra le parti
risulta, dall’esame degli atti, l’assegnazione della casa familiare, posto che
entrambe rivendicano tale assegnazione e, dalla stessa, fanno discendere le
prevedibili conseguenze in punto collocazione abituale e residenza anagrafica
delle bambine presso di sé nonché previsione di un calendario di visita
dell’altro genitori quale genitore non collocatario (omissis) sono ragioni per
preferire l’uno o l’altro genitore quale collocatario delle bambine e,
conseguentemente, quale assegnatario della casa tanto contesa in quanto la
madre, pur rappresentando di essere stata, quantomeno sino alla proposizione
del ricorso, più presente del padre nella vita delle figlie, non prospetta alcuna
incapacità genitoriale del padre né evidenzia ragioni di disagio delle figlie nel
trascorrere del tempo con lui, tanto da proporre un ampio calendario di visita
delle figlie con il padre e neppure il padre evidenzia profili di inidoneità
genitoriale materna o di disagio alcuno delle (omissis) con la (omissis) appare
corretto riconoscere pari tempi con le figlie ad entrambi i genitori, i quali nei
tempi ordinari- dovranno dunque ruotare, a settimane alterne, nella casa
familiare, con previsione di due pomeriggi a settimana delle bambine con l’altro
genitore, dall’uscita di scuola sino alla sera, cena compresa, e con
riaccompagnamento presso la casa familiare entro le ore 20.30″ (p.4 del
decreto impugnato). Il primo giudice ha ritenuto praticabile tale soluzione
anche in considerazione del fatto che entrambe le parti sono titolari di altri
immobili (il ricorrente in Dogliani e la convenuta in Torino) presso i quali
potranno permanere nella settimana in cui la casa spetterà all’altro o che
potranno locare così traendo proventi utili per reperire altro immobile più
confacente alle rispettive esigenze. Ha assegnato la casa familiare, sita in
(omissis), alla signora (omissis) al solo fine di garantire alla stessa un titolo
giuridico per permanere nell’immobile insieme alle figlie nelle settimane di
alternanza di sua spettanza mentre il padre non necessita di tale assegnazione
in quanto potrà rimanervi, nelle settimane di sua spettanza, essendo il nudo
proprietario nonché in forza del presente provvedimento. Rilevato che la
situazione economica del ricorrente appare certamente più florida di quella
della convenuta, la cui richiesta appare spropositata rispetto alle effettive
presumibili esigenze di due bambine ancore piccole e del contesto socio-
economico di riferimento, al tenore di vita goduto in corso di convivenza e in
relazione ai tempi di permanenza paritari delle minori con i genitori, ha
stabilito che il signor (omissis) contribuirà al mantenimento delle figlie minori
con un assegno mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia).
Avverso detto decreto ha tempestivamente interposto reclamo la signora la
quale, in parziale riforma, ha chiesto di disporre la collocazione prevalente e la
residenza anagrafica delle minori presso la propria abitazione, una nuova
disciplina dei tempi di permanenza delle minori presso il padre e la
determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre nella somma
mensile di € 1.200,00 (600,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese
mediche straordinarie, comprese quelle dentistiche, nonché delle spese
scolastiche, ludiche e ricreative sostenute in favore delle figlie.
Parte reclamante deduce che non sussistano i presupposti per il collocamento
alternato delle minori essendo pacifico, contrariamente a quanto sostenuto dal
primo giudice, che il diritto dei genitori di essere presenti in maniera paritetica
nella vita dei figli non presuppone una divisione a metà nel tempo del figlio con
i genitori, come affermato dalla dottrina al cui orientamento ha aderito la
Suprema Corte che ha sostenuto che il collocamento alternato “assicura buoni
risultati quando vi é un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti”
(Cass. n. 4060/2017), orientamento che è stato fatto proprio dal Tribunale
ordinario di Torino (intervento del 2017 del Presidente dott. C.C. presso la
Regione Piemonte, doc.3). Deduce che, in relazione agli elementi acquisiti nel
corso del giudizio di primo grado sia attuabile la previsione di tempi paritetici di
permanenza delle minori con i genitori e lamenta che il Tribunale, senza fornire
alcuna motivazione, in assenza di domande delle parti di collocamento
alternato, si sia discostato anche dal parere del Pubblico Ministero che aveva
chiesto il rigetto del ricorso del signor (omissis) con accoglimento delle
domande formulate dalla signora (omissis), (doc.4).
Evidenzia che le particolari condizioni di (omissis) affetta da “(omissis) verbale
e ipoacusia percettiva monolaterale destra” (doc.2), che impongono alla
bambina di vivere con l’ausilio di una protesi fissa all’orecchio, richiedono
particolare cura della minore, la quale necessita di stabilità e di mantenere il
proprio legame con la mamma quale genitore di prevalente riferimento nella
sua quotidianità.
Deduce che il collocamento alternato delle minori, contrariamente a quanto ha
affermato il primo giudice, non sia praticabile in quanto sia l’abitazione della
signora (omissis) sita in Torino quanto quella del signor (omissis) in Dogliani
(CN) risultano locate né può ritenersi di facile soluzione reperire due nuove
abitazioni più confacenti alla esigenze dei genitori in quanto la pronuncia deve
essere messa in base alla situazione di fatto esistente e non di un ipotetico
futuro. Deduce che il collocamento alternato non sia praticabile anche per le
difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori, emerse nel corso del primo
grado di giudizio; che sia incompatibile con gli impegni lavorativi del signor
(omissis) il quale è lavoratore dipendente con contratto di lavoro full time, oltre
che esercente l’attività professionale privata di ricercatore di funghi e tartufi ai
fini di rivendita ad attività commerciali, con la conseguenza che non si trova
nella condizione di offrire alle figlie eguale assistenza rispetto alla madre.
Parte reclamante richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che
afferma il criterio presuntivo di preferenza all’affidamento materno quando i
figli sono di età scolare o prescolare (Cass. civ. n. 21054/2022; n.
18087/2016).
Deduce, infine, che in atti sia documentato come la condizione economica delle
parti risulti di gran lunga squilibrata in favore del signor (omissis) in ragione
dell’evidente e non controversa sperequazione reddituale intercorrente tra le
parti e come il nucleo familiare avesse sempre goduto di un tenore di vita
medio-alto (il nucleo familiare viveva in una casa indipendente dotata di
annesso e ampio giardino privato, aveva dei cani da tartufo, come noto di
ingente valore, e le minori, come riferito dallo stesso signor (omissis) solite
sciare, fare trekking montagna, trascorrere vacanze al mare).
Con memoria di costituzione del 18/05/2023 il signor (omissis) in via
istruttoria ha chiesto alla Corte di ammettere i documenti prodotti con la
memoria sub n. 2 (copia certificato ASL Città di Torino 30.08.2022) e sub n. 3
(copia certificato ASL CN1 05.05.2023) e di espungere i documenti
contrassegnati ai numeri 1,3,4,5,6 prodotti con il reclamo in quanto
inammissibili; nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo e, per l’effetto, la
conferma del decreto reclamato.
Richiama giurisprudenza di merito che afferma che la soluzione della
suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è
sempre da preferire ma lo è ove sussistano le condizioni di fattibilità in
considerazione delie caratteristiche del caso concreto (Tribunale di Catanzaro
n. 443/2019), osservando anche non esiste nel nostro ordinamento un regime
ordinario tale per cui il genitore collocatario debba essere necessariamente e
aprioristicamente la madre.
Replicando alle argomentazione della reclamante, deduce i seguenti motivi:
– l’età di cinque e quattro anni di (omissis) non è ostativa al regime di affido
paritetico alternato, a fronte anche del fatto che i genitori sono reciprocamente
presenti così da garantire la continuità e stabilità;
– a tale regime non sono ostative le condizioni di salute di (omissis) che,
protesizzata, è in buon compenso ed è in carico al Servizio di NPI, come si
evince dal certificato del 05.05.2023 (doc.3)
– la signora (omissis) già dalla comparizione presso il Tribunale affermava di
aver dato in locazione l’alloggio di Torino ricavandone 800 € mensili, mentre il
signor (omissis) ha iniziato da marzo 2023 a locare il proprio appartamento a
Dogliani traendone un affitto di 400 € mensili;
– l’assenza di dialogo tra i genitori è condizione ostativa di qualsiasi soluzione
perché impedisce l’interazione costruttiva tra gli stessi sia che si tratti di affido
condiviso con genitore collocatario che di affido condiviso paritetico;
– il signor (omissis) lavora a 300 metri dalla casa coniugale come impiegato e
ciò significa che è vicinissimo alle figlie per qualsiasi emergenza e, in ragione
del rapporto di lavoro, usufruisce di permessi, riduzioni di orario, congedi
speciali e flessibilità maggiori rispetto alla madre che ha un’attività autonoma
insieme alla sorella distante da (omissis) tre mattine alla settimana esce di
casa alle 4.45 per andare a lavorare e la nonna materna, la sera prima e
obbligata a trasferirsi presso la casa di (omissis) per accudire le minori
accompagnandole a scuola;
– quanto al tenore di vita del nucleo familiare, i due cani da tartufo di proprietà
del signor (omissis) non hanno alcun valore se non quello affettivo, non
essendo dotati di pedigree o di certificazione alcuna; proventi della vendita di
tartufo erano messi a disposizione della famiglia; la famiglia (omissis) conduce
un tenore di vita medio e, come ha osservato il primo giudice, la richiesta di
controparte è spropositata tenuto conto anche dell’età delle bambine;
l’assegnazione della casa familiare, pur finalizzata alla tutela della prole e del
suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, costituisce ex se un’utilità
suscettibile di apprezzamento economico;
– il signor (omissis) attualmente occupa a titolo gratuito un immobile sito in
(omissis) di proprietà della sorella in attesa che si liberi altro appartamento
sempre nella stessa località.
In via preliminare la Corte osserva che è inammissibile per tardività il doc.2 di
parte reclamata trattandosi di certificato medico datato 30.08.2022 che ben
poteva essere prodotto nel primo grado di giudizio, mentre è ammissibile e
rilevante il documento 3) trattandosi dell’aggiornamento in data 05.05.2023
del Servizio di NPI (successivo dunque alla pubblicazione del decreto
impugnato) in merito alla presa in carico (omissis) bambina con ipoacusia
monolaterale destra, protesizzata, di cui si dice che è una condizione di buon
compenso.
Sono inammissibili e irrilevanti i documenti prodotti da parte reclamata sub
doc. 3 (si tratta dell’intervento del Presidente Dr. C.C. nel 2017, che ben
poteva essere prodotto nel primo grado di giudizio), il doc. 4 (parere espresso
dal Pubblico Ministero), doc. 5 (distanza tra il Comune di (omissis) e l’immobile
torinese della signora (omissis)) e il doc. 6 (elenco di Comuni in cui sono più
care le bollette della luce e del gas).
Nel merito, la Corte osserva che il reclamo è infondato.
Le relazioni dei Servizi, richieste dalla Corte, costituiscono un’evidente
conferma della sussistenza dei presupposti del collocamento paritario delle
minori con i genitori, a settimane alterne, presso l’abitazione familiare.
Entrambi i genitori sono presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da
quello scolastico a quello medico e nell’organizzazione della quotidianità si
avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e
paterni.
La situazione abitativa dei genitori non è di ostacolo alla prosecuzione
dell’attuale assetto di vita della minori in quanto, nelle more, quando non sono
di turno presso l’abitazione ex familiare, la signora (omissis) vive in una casa
in affitto (con giardino e ampi spazi esterni) nello stesso paese dove lavora e il
signor (omissis) vive presso i suoi genitori. Sia il Servizio sociale che il Servizio
di N.P.I. hanno concluso nel senso che i bisogni primari di accudimento, cura
ed assistenza di (omissis) e di (omissis) sono pienamente soddisfatti (dunque,
nessuna criticità per (omissis) e per le sue esigenze di cura dall’attuale regime
di collocamento); in particolare, l’osservazione psicologica (consistita anche
nella somministrazione di test) ha evidenziato per entrambe le minori un
attaccamento sufficientemente sicuro nei confronti di entrambi i genitori,
percepiti come accudenti, consolanti e protettivi.
Si confermano, dunque, le buone capacità genitoriali della parti.
I Servizi, tuttavia, evidenziano che la vera criticità è rappresentata dalla
difficoltà di comunicazione all’Interno della coppia genitoriale e,
inevitabilmente, dall’impossibilità di prendere accordi congiunti in merito a ciò
che concerne le loro figlie; che, in ogni caso, da entrambe le parti emerge la
consapevolezza e il desiderio di potersi parlare e raccordare come genitori.
A fronte di una difficoltà così importante non può esservi per le parti altra
soluzione se non quella, già indicata dai Servizi, di intraprendere un percorso di
coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidati in un processo di
risoluzione alternativa per la condivisione di decisioni ed iniziative a favore di
(omissis)e di (omissis) e di (omissis) (si conferma anche qui la criticità già
rilevata dal Tribunale per la cui risoluzione è quanto mai importante che le parti
si attivino con urgenza).
Quanto alla produzione documentale di parte reclamante del 23.01.2024, a
fronte dell’eccezione di parte reclamata per cui detta produzione non risulta dal
verbale dell’udienza del 12.01.2024 essere stata autorizzata la Corte osserva
che, in forza dei propri poteri officiosi nelle cause di affidamento di minori in
cui prevalgono interessi di tutela dei minori, poiché all’udienza del 12.01.2024
parte reclamante riferiva che la signora (omissis) aveva intrapreso un percorso
psicologico presso un Centro antiviolenza, possono essere ammessi i
documenti 9 e 10 che attestano l’avvio di detto percorso da parte dell’odierna
reclamante proprio con l’obiettivo di essere aiutata nell’affrontare le difficoltà
connesse ad una separazione estremamente conflittuale e alle difficoltà
comunicative con l’ex compagno (nei confronti del signor (omissis) pende
procedimento a seguito della denuncia querela sporta nei suoi confronti dalla
sig. (omissis) il 16.05.2023, doc. 8 di parte reclamante), iniziativa che delinea
la capacità dell’odierna reclamante di trovare le corrette strategie di aiuto in
una situazione certamente complessa e difficile nel rapporto con il signor
(omissis) quale è quella già sopra descritta.
Non sono invece ammessi i documenti 11, 12 e 13 di parte reclamante in
quanto non autorizzati.
Quanto, infine, agli aspetti economici, nessuna censura merita la decisione del
primo giudice che ha correttamente valutato le situazioni economiche delle
parti, certamente connotate da un divario reddituale a favore del signor
(omissis) ma non tale da giustificare un assegno così spropositato, tenuto
conto delie reali esigenze delle minori in relazione alla loro età, in un contesto
familiare di cui non emergono indicatori di un tenore di vita medio-alto e dei
tempi paritari di collocazione delle minori presso i genitori.
Pertanto, la Corte rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma il decreto
impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri
previsti dal D.M. 10/3/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i
procedimenti di volontaria giurisdizione. Tenuto conto del valore
indeterminabile del decisum (scaglione indeterminato basso € 26.000,01 – €
52.000,00), degli effetti della decisione, della complessità e importanza delle
questioni trattate, nonché dell’attività effettivamente prestata e dei complessivi
risultati del giudizio, è possibile liquidare le spese del presente reclamo in €
2.336,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
P.Q.M.
Visto l’art. 739 c.p.c.,
respinge il reclamo avverso il decreto n. 1465/2023 del Tribunale Ordinario di
Cuneo, pubblicato il 13/03/2023 nel procedimento n. 2231/2022 V.G, che, per
l’effetto, conferma.
Condanna parte reclamante a rifondere alla controparte le spese del presente
grado di giudizio che liquida in € 2.336,00, oltre 15% rimborso spese
forfettarie, CPA e IVA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del decreto alle parti.
Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti e delle minori (art.52 codice privacy).