Assegno di mantenimento in favore del coniuge: l’accertamento del tenore di vita va rapportato alle condizioni reddituali, economiche e patrimoniali delle parti al momento della separazione
Cassazione civile sez. I – 24/04/2024, n. 11146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 27809/2022
promosso da
Pa.An., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota (PEC:
studiolegale.trevi@legalmail.it), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ve.Em., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Fiorentino (PEC:
pasqualefiorentinoavvocato1@legalmail.it), in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1257/2022, pubblicata in
data 25/08/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2023 dal
Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1132/2021, il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione dei
coniugi Pa.An. e Ve.Em., rigettando la domanda di addebito proposta nei
confronti di quest’ultima, revocando l’assegnazione della casa familiare e il
contributo al mantenimento dei due figli, Gi. e Fl., maggiorenni ed
economicamente autosufficienti, provvisoriamente disposti all’esito dell’udienza
presidenziale.
Ve.Em. proponeva appello avverso tale statuizione, chiedendo che fosse
previsto un contributo al proprio mantenimento e al mantenimento del figlio
Fl., affetto da grave patologia psichica, e che venisse a lei assegnata la casa
familiare fino alla guarigione e alla indipendenza economica del figlio Fl. con lei
convivente. Nel costituirsi, il Pa.An. deduceva l’inammissibilità e comunque
l’infondatezza dell’impugnazione.
Accogliendo in parte l’appello, la Corte territoriale, con la sentenza in questa
sede impugnata, ripristinava l’assegno di mantenimento in favore
dell’appellante Ve.Em., originariamente previsto dal Presidente del Tribunale,
nella misura di € 500 mensili con adeguamento ISTAT, confermando per il resto
la prima decisione.
Pa.An. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di
impugnazione.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Solo il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge con
riferimento all’art.156, commi 1 e 2, c.c., all’art. 2697 c.c. e all’art. 111,
comma 6, Cost., unitamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Bari previsto un
contributo al mantenimento della moglie, senza che quest’ultima avesse
adempiuto agli oneri probatori su di lei gravanti.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nonostante la Ve.Em. nulla avesse
dedotto e dimostrato in ordine al tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, in palese violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 156 c.c., ha
affermato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di
mantenimento in favore della moglie, omettendo di verificare se, in concreto,
esistesse la possibilità da parte di quest’ultima di intraprendere una tale
attività, limitandosi a constatare l’assenza di riscontri quanto allo svolgimento,
da parte della Ve.Em., di un lavoro retribuito, nonché la necessità di assicurare
un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, che però
non era stato provato.
Il ricorrente ha poi aggiunto che la Corte di merito non ha tenuto conto del
ricco patrimonio immobiliare, sito in San Ferdinando di Puglia, ereditato dalla
moglie a seguito della morte del padre nel maggio 2019, comprendente beni
da lei in parte occupati, per esservi di fatto andata a vivere insieme all’attuale
compagno.
Lo stesso ricorrente ha così rappresentato che la moglie non aveva diritto
all’assegno di mantenimento, perché possedeva capacità lavorativa ed era
proprietaria di numerosi cespiti immobiliari, aggiungendo, poi, che le proprie
condizioni economiche erano peggiorate, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte d’appello, dato che percepiva una pensione il cui importo era ben
inferiore a quello indicato dalla controparte, ammontando nella realtà a €
1.600,00 mensili.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 156 c.c. e
degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
unitamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto un assegno di mantenimento in
favore della moglie, nonostante avesse la donna una relazione stabile e
continuativa con un altro uomo, con il quale viveva stabilmente.
3. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1. Con riferimento alla dedotta violazione di legge, occorre considerare
quanto segue.
Com’è noto, l’art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
Ciò che rileva, ai fini della determinazione dell’assegno in questione è
l’accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme,
da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento
della separazione.
Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-
patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è
sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale
prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito,
suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un
consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita
particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
9915 del 24/04/2007; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022).
La stessa valutazione deve essere compiuta con riferimento alle condizioni di
vita di ciascuno dei coniugi successive alla separazione.
In tale ottica, l’attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale
capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della
determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del
giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed
ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di tale
attività, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021).
Nel caso di specie, la Corte di merito, dall’esame delle dichiarazioni reddituali
del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che durante la convivenza matrimoniale
le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del Pa.An., che negli anni
immediatamente successivi alla proposizione della domanda di separazione
erano di circa € 44.000,00 annui. La moglie durante tutta la durata del
matrimonio non aveva mai lavorato fuori casa, né era titolare di beni immobili,
anche se in corso di causa aveva svolto, per un breve periodo e in modo
incostante, giornate di lavoro come bracciante agricola, e nel 2019 era
divenuta proprietaria di un significativo compendio immobiliare per effetto della
successione ereditaria a seguito della morte del padre. Tuttavia a tale
occasionale attività lavorativa e alla successione ereditaria la Corte di appello
non ha dato rilievo, ai fini dell’esclusione di un contributo al mantenimento,
affermando, anzi, quanto segue: «… Pertanto tenuto conto della lunga durata
del matrimonio, della circostanza che è pacifico che la VE.EM. non ha mai
lavorato durante gli anni di matrimonio, dell’età della stessa (anni 59), della
attuale mancanza di redditi e, considerato che versa, con valutazione
comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto al Pa.An., poiché
anche i beni immobili ereditati, se si eccettua l’abitazione, non sono in
proprietà esclusiva e non appaiono poter garantire nell’immediato il tenore di
vita di cui la stessa godeva in costanza di matrimonio, deve essere confermato
il provvedimento presidenziale di riconoscimento in suo favore un assegno di
mantenimento da porsi a carico del Pa.An., nell’importo già indicato di €
500,00 mensili, somma questa da ritenersi congrua anche tenuto conto del
patrimonio immobiliare ottenuto dalla Ve.Em. per la successione paterna.»
Nessuna violazione del riparto dell’onere della prova si è, dunque, verificato,
perché la Corte ha esaminato le risultanze acquisite al processo e, sulla base di
quelle, ha valutato gli elementi di prova relativi al periodo di convivenza dei
coniugi, così acquisendo elementi per ricostruire il tenore di vita matrimoniale,
rapportandolo alla situazione attuale delle parti, senza dare importanza alle
poche giornate di lavoro agricolo, dando piuttosto rilievo al lungo periodo in cui
la moglie è rimasta in casa per badare ai figli e alla famiglia.
3.2. Non è neppure fondato il motivo ella parte in cui è dedotta la mancata
considerazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., del ricco
compendio immobiliare acquisito per eredità dalla resistente in corso di causa,
tenuto conto che la Corte, come sopra evidenziato, risulta avere tenuto conto
di tale evenienza, esplicitandone i termini e le ragioni.
3.3. È invece inammissibile la censura nella parte in cui è contestata la
determinazione del reddito attuale del ricorrente, trattandosi di allegazione in
fatto non circostanziata, che si risolve in contestazioni che attingono al merito
della decisione e pertanto non sono ammesse nel giudizio di legittimità.
4. Il secondo motivo è inammissibile con riguardo a tutti i profili di censura.
4.1. Con riferimento alla dedotta violazione di legge, occorre ricordare che
questa Corte ha più volte precisato che una censura relativa alla violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo se si alleghi che il
giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero
abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento
critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. da ultimi Cass., Sez.
1, Sentenza n. 6774 del 1/03/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha prospettato le violazioni appena
indicate, ma ha semplicemente criticato la decisione della Corte d’appello per
avere ritenuto spettante l’assegno di mantenimento in favore della moglie,
sebbene egli avesse dedotto e dimostrato che quest’ultima aveva una relazione
continuativa e stabile con un altro uomo, il quale aveva da ultimo trasferito la
propria residenza presso l’abitazione della donna.
4.2. Si deve, tuttavia, ricordare che la giurisprudenza di legittimità è
consolidata nel ritenere che, qualora una questione giuridica – implicante un
accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non
incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ed anche, per
il principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la
veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa
(così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; v. anche Cass., Sez.
2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del
13/06/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente, nell’illustrare il motivo, ha genericamente
dedotto di avere prospettato la relazione sentimentale e la convivenza della
moglie, ma non ha specificato di avere eccepito tali circostanze come fatti
impeditivi del diritto all’assegno di mantenimento, né ha indicato dove e
quando avrebbe formulato tale eccezione, sicché, in assenza della menzione di
essa nella decisione di appello, la censura deve ritenersi inammissibile.
4.3. Anche il prospettato omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. si sostanzia in un motivo inammissibile.
Come sopra evidenziato, il ricorrente ha dedotto la mancata considerazione da
parte della Corte d’appello della relazione sentimentale e della convivenza della
– richiamando, quali fatti non considerati, le risultanze istruttorie di primo
grado in ordine alla loro frequentazione e alla residenza di quest’ultimo presso
l’abitazione della donna, in virtù di un contratto di comodato – ma, come sopra
evidenziato, non ha dedotto, in modo specifico e puntuale, di avere prospettato
al giudice di appello l’esclusione del suo obbligo di contribuire al mantenimento
della moglie, in ragione della sua convivenza more uxorio.
Dalla lettura della sentenza si evince, piuttosto, che quest’ultimo ha chiesto, in
primo grado, l’addebito della separazione alla moglie, prospettando, tra l’altro,
la violazione dell’obbligo di fedeltà della donna (negli ultimi tempi legata ad un
uomo particolare: v. p. 3 della sentenza impugnata), ma tale domanda è stata
respinta con una decisione che non è stata impugnata dall’attuale (v. p. 5 della
sentenza impugnata e p. 2-3 del ricorso per cassazione).
In assenza della chiara e puntuale prospettazione che il ricorrente abbia
formulato una rituale eccezione volta a far valere il fatto impeditivo del diritto
all’assegno della moglie, in ragione della convivenza more uxorio della donna,
non emerge la prospettazione della decisività dei fatti di cui il ricorrente
lamenta l’omesso esame, richiesta invece dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
7. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve
dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
parte del ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per
l’impugnazione proposta, se dovuto.
8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei
soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
controricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per
esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se
dovuto;
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.
196 del 2003.
