Sulla validità del testamento pubblico del non vedente
Cass. Cv., Sez. II, Ord., 15 gennaio 2024, n. 1431; Pres. Manna, Rel. Picaro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell’8.6.2010 A.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento i fratelli
B.B. e D.D. e la figlia di quest’ultima, C.C., per fare accertare la nullità per difetto di autografia del
testamento olografo della madre, affetta da cecità progressiva e non vedente dopo il 1990, E.E.
(deceduta a 95 anni il 22.6.2000) dell’1.2.1999; in subordine, per farlo annullare per incapacità di
intendere e di volere ed in ulteriore subordine per fare dichiarare tale testamento inefficace nei limiti
della lesione della sua quota di legittima, con conseguente riduzione ex art. 554 cod. civ.
Con detto testamento, pubblicato dal notaio DeCa. di T. il 12.7.2000, la E.E., il cui patrimonio era
costituito da un fabbricato in T., aveva letteralmente disposto: “T. 1.2.99 lascio a mia nipote C.C.
meta casa e l’orto E.E.”.
Si costituiva nel giudizio di primo grado C.C., che affermava l’autografia e la piena validità del
testamento olografo della nonna, eccepiva la prescrizione della domanda subordinata di annullamento
per incapacità di intendere e di volere e l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda di
riduzione per lesione di legittima ex art. 564 cod. civ.
Si costituiva in primo grado B.B., che faceva proprie le domande del fratello A.A..
Espletata CTU grafologica dalla dott.ssa G.G., il Tribunale di Trento con la sentenza n. 268/2013 del
26.3.2013 dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della nullità del testamento per
difetto di autografia, non essendo stata proposta querela di falso (richiamando l’orientamento in tal
senso espresso da Cass. sez. un. n. 15169 del 23.6.2010), dichiarava prescritta l’azione subordinata di
annullamento per incapacità d’intendere e di volere ed inammissibile ex art. 564 cod. civ. la domanda
di riduzione per lesione di legittima. Condannava A.A. e B.B. al pagamento delle spese processuali
di C.C. e delle spese di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello A.A., che riproponeva le domande avanzate in primo grado,
chiedeva la condanna di C.C. alla restituzione dell’importo versatole per le spese di soccombenza e
di CTU, e ai fini della contestazione dell’autografia del testamento olografo proponeva querela di
falso e chiedeva la sospensione del giudizio, oltre alla rinnovazione della CTU grafologica, in quanto
secondo la relazione del suo consulente di parte il testamento di E.E. era stato redatto con “mano
guidata”.
Analogo separato appello, poi riunito, veniva proposto da B.B..
Si costituivano in secondo grado C.C. e D.D., che chiedevano il rigetto degli appelli e la prima anche
una nuova quantificazione delle spese processuali liquidate ed il rimborso delle spese di CTP.
La Corte d’Appello di Trento, ritenuta la necessità per contestare l’autografia del testamento della
proposizione della querela di falso e preso atto della volontà di C.C. e D.D. di avvalersi del testamento
olografo, autorizzava la presentazione della querela di falso e sospendeva il giudizio di appello fino
all’esito del giudizio sulla querela di falso ex art. 355 c.p.c.
Riassunto il giudizio da A.A. e B.B. separatamente davanti al Tribunale di Trento e disposta la
riunione, con la sentenza n. 1289/2015 del 30.12.2015 veniva respinta la querela di falso (pur
ritenendosi non necessaria per la sufficienza dell’azione di accertamento negativo dell’autenticità
secondo Cass. sez. un. n. 12307/2015) e venivano condannati A.A. e B.B. al pagamento delle spese
processuali di C.C. e D.D..
Avverso tale sentenza del Tribunale di Trento proponeva appello A.A., che ribadiva la domanda di
accertamento della falsità del testamento olografo per difetto di autografia e la domanda di condanna
di C.C. alla restituzione in suo favore dell’importo di Euro 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al
saldo.
Si costituivano in tale giudizio C.C. e D.D., che chiedevano di dichiarare inammissibile la querela di
falso e comunque di rigettare l’appello, mentre B.B. restava contumace.
La Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 300/2017 del 17.11.2017 respingeva l’appello,
superando però l’eccezione d’inammissibilità della querela di falso, e compensava le spese processuali
del doppio grado.
Avverso tale ultima sentenza, notificata il 29.1.2018, proponeva ricorso alla Suprema Corte, notificato
a C.C. e D.D. ed alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trento il 29.3.2018 ed a B.B. il
29.3/3.4.2018, H.H., quale procuratrice generale di A.A., affidandosi a tre motivi, e resistono con
controricorso e ricorso incidentale notificato il 7.5.2018 C.C. e D.D. con un unico motivo, mentre
B.B. è rimasto intimato.
Il ricorrente principale e le controricorrenti ricorrenti incidentali hanno depositato memoria ex art.
380 bis. 1 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 18.12.2023.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso principale A.A. lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3
c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 602 cod. civ. per avere la Corte d’Appello di Trento
affermato che l’eventuale intervento di un’altra persona nella redazione del prolungamento del filetto
del numero 1 della data del testamento olografo della non vedente E.E., risulterebbe irrilevante e non
comprometterebbe l’autografia di tale testamento, essendo comunque il segno grafico della predetta
ben comprensibile per la parte autografa.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si basa sul fatto come ricostruito dall’impugnata sentenza,
ma su una mera ipotesi formulata nel ricorso, e quindi su una diversa ricostruzione dei fatti non
consentita in cassazione.
La sentenza impugnata, infatti, a pagina 14, al culmine di un lungo ragionamento basato sulla
valutazione critica della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo grado dalla dott.ssa G.G.,
dell’originale del testamento olografo in verifica, delle scritture di comparazione considerate
autentiche, e della circostanza pacifica che l’ultranovantenne E.E., dopo il 1990 aveva perso
progressivamente la vista, risultando non più vedente alla firma del testamento olografo dell’1.2.1999,
ha ritenuto pienamente provata l’autografia del testamento olografo di E.E., che in primo grado era
stata contestata da A.A. e B.B., figli della defunta.
In particolare alle pagine 12 e 13 la sentenza impugnata, sulla base della CTU grafologica, ha indicato
come non implausibile, che ad un breve arresto nella scrittura, la mano della de cuius sia ripartita
esattamente dal punto di arresto del filetto verticale del numero 1 della data del testamento olografo,
posto che risulta utilizzato lo stesso inchiostro e non e stata riscontrata una differente pressione del
secondo tratto del filetto verticale e di quello orizzontale del numero e non e emersa altra circostanza
significativa di un intervento di conduzione della mano della testatrice di una terza persona, per cui è
rimasta una mera ipotesi frutto di sospetto, ma priva di prova, quella che a redigere il filetto verticale
inferiore e quello orizzontale alla base del numero 1 della data del testamento olografo sia stato un
soggetto diverso da E.E.. Per questo la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza alla
giustapposizione in questione alla base del numero 1 della data del testamento olografo, ed a tale
motivazione ha aggiunto, usando il verbo al condizionale, che un eventuale intervento di altra persona
sarebbe stato del tutto irrilevante, essendo comunque il segno grafico per la parte certamente
autografa ben comprensibile come numero 1 anche senza il prolungamento del filetto. Trattandosi
quindi di una motivazione ad abundantiam inerente ad un fatto meramente ipotetico, la critica della
stessa e inidonea ad intaccare la vera ragione posta a base del rigetto della domanda di nullità del
testamento olografo di E.E., che e quella della riconosciuta piena autenticità dello stesso da parte dei
giudici di primo e di secondo grado, sicché difetta l’interesse a far valere il motivo in questione, perché
anche se fondato, non potrebbe portare a caducare la statuizione impugnata.
Col secondo motivo del ricorso principale A.A., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.,
lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 602 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di
Trento affermato che l’assistenza prestata da un terzo alla testatrice, affetta da cecità assoluta, nella
redazione del testamento olografo, col piazzamento della sua mano all’inizio di ogni rigo del
testamento, non comprometta l’autografia del testamento stesso.
La sentenza impugnata alle pagine 13 e 14, dopo avere escluso che il testamento olografo sia stato
vergato con la mano della testatrice condotta da terzi, come era stato ipotizzato da A.A., ha invece
ritenuto plausibile, sulla base del fatto che all’atto della redazione E.E. era ormai non vedente e che il
testamento olografo presenti due “centrature”, una della data e delle disposizioni di ultima volontà,
aventi un margine sinistro abbastanza uniforme, ed una della firma, e che invece il margine destro
non sia uniforme, che la testatrice, come ipotizzato dal CTU, sia stata aiutata al momento di vergare
il testo del testamento olografo nel posizionare la mano all’inizio delle righe. La sentenza ha poi
evidenziato che tale mero aiuto di posizionamento non ha inciso sull’autografia, e spiega come mai
siano state riscontrate piccole incongruenze nel testo dell’olografo rispetto alle scritture di
comparazione (puntini, trattini, l’uso di lettere minuscole per nomi propri tranne che nella firma, i
trattini delle t mancanti), che non vi sarebbero state se la mano della testatrice fosse stata condotta
nello scrivere da parte di un terzo. La sentenza ha poi evidenziato che ogni altra questione relativa
alla consapevolezza della testatrice circa l’atto che stava compiendo ed il suo contenuto non
attenevano alla falsità della scrittura, ma semmai alla capacita di intendere e di volere di E.E..
Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata
alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore
stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di
scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di
autografia della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art.
606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l’assistenza nella redazione del documento non faccia
parte di un più ampio disegno di coartazione della capacita di intendere e di volere, che può sfociare
eventualmente nell’annullamento, per cui il motivo è infondato.
In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente, non contemplato
dalla L. 16.2.1913 n. 89, che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento
pubblico del sordo, del muto e del sordomuto (vedi in tal senso Cass. 4.12.2001 n. 15326; Cass.
7.4.2000 n.4344), in base all’art. 603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni,
ma secondo l’ultimo comma addirittura di quattro testimoni solo quando il non vedente sia anche
muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3.2.1975 n. 18,
che stabilisce:
a) all’art. 1, che la persona affetta da cecità congenita e contratta successivamente per qualsiasi causa,
e a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire purché non sia inabilitata, o interdetta;
b) all’art. 2, che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da
cecità e vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse e che è vietato per il non
vedente il testamento segreto;
c) all’art. 3, che per espressa richiesta della persona non vedente e ammessa ad assistere la medesima
nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall’interessato, altra
persona cui egli accordi la necessaria fiducia e che la persona che presta assistenza nel compimento
dell’atto, o partecipa alla redazione dell’atto, deve apporre su di esso la propria firma premettendo ad
essa le parole “il testimone” o “il partecipante alla redazione dell’atto”;
d) all’art. 4, che se il non vedente non può sottoscrivere l’atto, si richiede la sottoscrizione di due
persone designate ai sensi dell’art. 3.
Nel caso di specie non è stata allegata ed invocata la violazione delle formalità richieste per il
testamento olografo del non vedente dalla L. 18/1975, ma dalla stessa si desume che il non vedente
ha la piena capacità di agire purché non sia stato interdetto, o inabilitato, e che particolari cautele sono
previste per le ipotesi in cui il non vedente non sia in grado di sottoscrivere l’atto, ipotesi che non
ricorre nel caso in esame, in cui la CTU grafologica espletata ha pienamente confermato l’autenticità
sia del testo, che della sottoscrizione di E.E., che del resto ha progressivamente perso la vista solo
negli ultimi anni della sua vita, conservando, malgrado l’età avanzata, la capacita di scrittura
comprensibile anche se qualitativamente scaduta per il tremore e la perdita della vista.
Col terzo motivo del ricorso principale A.A. lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4)
c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla sua
domanda di restituzione di Euro 5.048,60 oltre interessi legali dal 29.1.2016 al saldo, somma che era
stata versata da A.A. in forza della condanna alle spese inflittagli dalla sentenza del Tribunale di
Trento n. 1289/2015, come emergente dal bonifico di pari importo che A.A. aveva allegato come
documento 1 al suo atto di appello.
Il terzo motivo è infondato, perché si deve ritenere che l’impugnata sentenza abbia provveduto
negativamente, in modo implicito, sulla richiesta di restituzione che era stata avanzata da A.A. nei
confronti di D.D. e C.C., avendo respinto la domanda di A.A. di accertamento della nullità/falsità del
testamento olografo di E.E., che costituiva il presupposto della restituzione che era stata richiesta, che
non era basata invece sulla compensazione delle spese processuali del doppio grado poi disposta a
conclusione del giudizio di secondo grado.
Col ricorso incidentale C.C. e D.D. lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la
violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’Appello compensato
le spese processuali del doppio grado di giudizio per i contrasti giurisprudenziali ed il mutamento di
giurisprudenza in corso di causa sui mezzi processuali da utilizzare per contestare la mancanza di
autografia del testamento olografo, nonostante la domanda di accertamento della falsità del
testamento olografo avanzata da A.A. sulla base della quale lo stesso aveva chiesto la condanna della
controparte alla restituzione delle spese pagate per il giudizio di primo grado fosse stata respinta.
Tale motivo è parzialmente fondato, e merita accoglimento limitatamente alle spese processuali del
giudizio di primo grado, in quanto essendo stata respinta la domanda riproposta in appello da A.A.,
sul cui accoglimento si fondava la richiesta dello stesso di condanna di C.C. e D.D. alla restituzione
dell’importo di Euro 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al saldo per l’avvenuto pagamento delle
spese processuali di primo grado, si è verificata per il primo grado di giudizio una soccombenza totale
di A.A., che pienamente giustificava la sua condanna alle spese processuali di primo grado, e non era
consentita, per assenza di un motivo d’impugnazione specifico sul punto, la compensazione delle
spese processuali di primo grado disposta dalla Corte d’Appello, spese che dovevano restare regolate
come disposto nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1289/2015. Per le spese processuali del
giudizio di secondo grado, invece, l’impugnata sentenza ha fatto correttamente applicazione dell’art.
92 comma 2° c.p.c. nel testo vigente ratione temporis in considerazione del mutamento di
giurisprudenza della Suprema Corte intervenuto circa gli strumenti utilizzabili per contestare il difetto
di autografia del testamento olografo. L’impugnata sentenza ha infatti evidenziato che da un passaggio
incidentale della sentenza n. 15169/2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che aveva
ritenuto indispensabile la proposizione della querela di falso, ed in base al quale, su eccezione di parte
convenuta, A.A. era stato costretto a proporre querela di falso nel corso del giudizio di appello per
superare la dichiarazione d’inammissibilità della sua domanda di nullità del testamento olografo di
E.E. per difetto di autografia del Tribunale di Trento, si e passati alla tesi che sia sufficiente proporre
azione di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo con onere della prova
comunque a carico della parte attrice (vedi Cass. sez. un. n.12307/2015) ed ha quindi accolto il primo
motivo di appello di A.A., respingendo l’eccezione d’inammissibilità della domanda di nullità accolta
in primo grado, rigettandola però nel merito.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio
di legittimità per 1/3 tra A.A. da un lato e C.C. e D.D. dall’altro, con condanna di A.A.,
prevalentemente soccombente, al pagamento dei residui 2/3 in favore di C.C. e D.D., liquidati in Euro
4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in Euro 140,00 per spese,
mentre B.B. è rimasto intimato.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso principale, accoglie parzialmente
quello incidentale e cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla compensazione delle spese
processuali del giudizio di primo grado. Dichiara compensate per 1/3 le spese processuali del giudizio
di legittimità e condanna A.A. al pagamento dei residui 2/3 in favore di C.C. e D.D., liquidati in Euro
4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in Euro 140,00 per spese.
Visto l’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 da atto che sussistono i presupposti per imporre un
ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2024.
