L’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi costituisce elemento valutabile per la determinazione dell’assegno di mantenimento
Cass. Civ., Sez. I, Sent., 23 gennaio 2024, n. 2264; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caiazzo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
A.A. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 23.1.18 che aveva
pronunziato la separazione personale dal marito B.B., affidando la figlia C.C., nata il (Omissis), in
via esclusiva al padre, facultando la madre a vederla esclusivamente presso i locali dei Servizi sociali
per non più di due volte a settimana, e di due ore consecutive, secondo quanto stabilito dagli stessi
Servizi, ponendo a carico del marito l’assegno di mantenimento di euro 400,00 al mese.
Si è costituito B.B., proponendo appello incidentale. Con sentenza del 26.1.23, la Corte d’Appello di
Catania, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha disposto che gli incontri tra l’appellante
e la figlia avvenissero esclusivamente presso i locali dei Servizi sociali di Vittoria per tre volte a
settimana, e per due ore consecutive, secondo quanto stabilito dai Servizi stessi. Inoltre, in parziale
accoglimento dell’incidentale, la Corte ha ridotto l’assegno di mantenimento a carico del B.B., a
favore dell’appellante, alla somma di euro 300,00 mensile, dall’1.1.2023, incaricando altresì i Servizi
sociali di predisporre un intervento di monitoraggio della situazione, curando il passaggio graduale
degli incontri tra madre e figlia dallo spazio neutro all’abitazione della madre. In particolare, la Corte
d’Appello ha osservato che: il disposto allontanamento dall’abitazione materna aveva permesso alla
bambina di vivere quasi quattro anni produttivamente presso il padre il quale, tramite interventi
specialistici, aveva consentito il miglioramento psicofisico della figlia; era stata disposta c.t.u., avente
ad oggetto la valutazione delle competenze parentali della A.A., e della sua capacita di fornire alla
figlia assistenza morale e materiale, che aveva evidenziato il disagio psichico della madre, suggerendo
incontri periodici con la figlia presso l’unita operativa di neuropsichiatria infantile e il consultorio
familiare; alla luce del complessivo esame dell’attività istruttoria, nel preminente interesse della
minore, era opportuno mantenerne l’affidamento esclusivo al padre, con collocamento presso di lui,
con incontri tra la madre e la figlia sotto la supervisione dei Servizi sociali del Comune di Vittoria,
con l’inserimento di un’ulteriore giornata al fine di agevolare il percorso di avvicinamento tra loro;
era infine necessario che la minore fosse presa in carico presso il servizio di neuropsichiatria
competente al fine di superare i disturbi della condotta diagnosticati in sede di c.t.u.; era da rigettare
l’appello incidentale del B.B. sull’addebito della separazione, mentre era da accogliere parzialmente
la doglianza sull’assegno di mantenimento, riducendone l’importo, ribadendo pero il diritto all’assegno
in favore della A.A., in considerazione del suo stato di disoccupazione, della sua impossibilità di
procurarsi un’occupazione lavorativa, e tenuto conto dell’adeguata capacita patrimoniale del marito
che svolgeva una consolidata attività imprenditoriale.
A.A. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso,
proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Motivi della decisione
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132, c.4, c.p.c., e omesso
esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’Appello riconosciuto alla ricorrente il diritto
all’affidamento condiviso della figlia. Al riguardo, la medesima ricorrente si duole che non sia stata
adeguatamente esaminata la c.t.u. dalla quale era emerso che ella aveva la “capacita di fornire alla
figlia l’assistenza morale, materiale, possedendo le adeguate competenze genitoriali che non riusciva
pero ad estrinsecare”, anche per la tendenza paranoide accertata; la permanenza della minore presso
il padre aveva prodotto effetti deleteri, in ordine all’equilibrio e alla serenità della ragazza.
Pertanto, la ricorrente paventa che il mantenimento dell’affidamento esclusivo della minore al padre
continuerebbe a danneggiare il legame tra madre e figlia.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, c. 4, e 115 c.p.c., per
aver la Corte d’appello apoditticamente affermato che l’assegno di mantenimento a suo favore dovesse
essere ridotto da euro 400,00 a euro 300,00 mensili, a seguito della formazione della nuova famiglia
del marito e la nascita di un nuovo figlio, pur non percependo essa ricorrente alcun reddito. Il terzo
motivo denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’errore di sussunzione, ovvero all’errore
di ricognizione della fattispecie concreta, per aver la Corte d’appello escluso l’affidamento condiviso
della minore per l’elevata conflittualità tra coniugi, avendo la ricorrente “rinunciato a tale pretesa”,
senza rinunciare all’affido condiviso.
Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 132, c. 4, 116, c.p.c., ed omesso
esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello rigettato il
motivo dell’appello incidentale riguardante l’addebito della separazione in ragione della conflittualità
dei rapporti tra gli ex coniugi, ampliata dalla nascita della figlia, che aveva determinato la reazione
incontrollata della madre, rappresentando, secondo la Corte, quell’interruzione della convivenza
l’esito di una crisi familiare già in atto da tempo, dovuta al deterioramento dei rapporti coniugali in
epoca anteriore all’allontanamento della madre.
Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia pronunciato senza prove, ritenendo
erroneamente la preesistenza di una crisi coniugale dei rapporti coniugali, peraltro durati poco più di
un anno, con riferimento all’esito di una perizia sullo stato psicopatologico della stessa madre,
emergendo dagli atti, piuttosto, che la A.A. avesse violato i doveri coniugali, abbandonando la casa
di famiglia, e recandosi presso la madre dopo la nascita della figlia. Il secondo motivo deduce nullità
della sentenza per violazione degli artt. 132 e 116, c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, per aver
la Corte d’Appello accolto parzialmente il secondo motivo dell’appello incidentale in ordine alla
persistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento a favore della A.A. – pur avendone statuito
la riduzione dell’importo da euro 400,00 a euro 300,00 – in quanto quest’ultima non si era attivata per
acquisire un’attività lavorativa confacente alle sue attitudini, considerata anche la sua età (33 anni) al
momento della separazione, non essendo stata dimostrata l’impossibilita di prestare attività lavorativa.
Il primo e terzo motivo del ricorso principale, esaminabili congiuntamente, è inammissibile. Invero,
la Corte d’Appello ha così argomentato: alla luce del complessivo esame dell’attività istruttoria, sulla
base delle consulenze espletate in primo e secondo grado, nel preminente interesse della minore, era
opportuno mantenerne l’affidamento esclusivo al padre, con collocamento presso quest’ultimo, con
incontri tra la madre e la figlia sotto la supervisione dei Servizi sociali del Comune di Vittoria con
l’inserimento di un’ulteriore giornata al fine di agevolare il percorso di avvicinamento tra loro; era
infine necessario che la minore fosse presa in carico presso il servizio di neuropsichiatria competente
al fine di superare i disturbi della condotta diagnosticati in sede di c.t.u.
Al riguardo, la ricorrente richiama alcuni punti della c.t.u. per arguirne conclusioni a lei favorevoli,
ma le doglianze tendono in sostanza a ribaltare l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello; la
ricorrente, allo stato, è considerata inidonea all’affidamento condiviso, anche se gli incontri protetti
con la figlia sono finalizzati al recupero delle capacita genitoriali.
Il secondo motivo è infondato. Invero, la Corte territoriale ha motivato sulle ragioni della pur modesta
riduzione dell’importo dell’assegno, fermo restando le condizioni economiche delle parti come
accertate. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti,
avendo la Corte d’appello motivato sull’insussistenza dei presupposti dell’addebito della separazione:
si chiede al riguardo solo un diverso apprezzamento di circostanze già apprezzate. Il secondo motivo
è infondato. In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi,
quale potenziale capacita di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione
della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva
possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore
individuale ed ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di una attività
lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 24049/21). Nella specie,
la Corte territoriale ha accolto parzialmente l’appello incidentale del B.B., ritenendo persistente il
diritto della ricorrente principale all’assegno di mantenimento, ma riducendone l’importo, in
considerazione di circostanze da bilanciare: lo stato di disoccupazione e l’impossibilita di procurarsi
un’occupazione lavorativa per la donna; la capacita patrimoniale dimostrata dal marito, che svolgeva
una consolidata attività imprenditoriale.
La censura riguarda l’omessa pronuncia e l’erronea valutazione degli elementi istruttori, nonché
l’omesso esame di fatto decisivo, in ordine ai presupposti dell’assegno di mantenimento. Ora, la Corte
d’Appello ha pronunciato, effettuando un accertamento fattuale sull’impossibilità della ex moglie di
procurarsi un’attività lavorativa – da ricondurre allo stato di salute mentale di quest’ultima, ragioni
serie e apprezzate con motivazione incensurabile in questa sede.
Data l’infondatezza del ricorso principale e dell’incidentale, le spese del giudizio sono da compensare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, da atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte sia della ricorrente che del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13, ove dovuto. Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di
diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2024.
