Convertita in interdizione la misura dell’AdS per il soggetto bipolare

Trib. Savona, sent., 24 febbraio 2021

TRIBUNALE DI SAVONA
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2897 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020, assunta in decisione all’udienza del 23.2.2021 e vertente TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA –SEDE ricorrente E C.L., nata a V. sul M. il (…) convenuta contumace
OGGETTO: interdizione.
Svolgimento del processo
Con atto depositato in data 25.11.2020, la Procura della Repubblica -Sede ha chiesto al Tribunale di pronunciare l’interdizione di L.C..A tal fine ha esposto che il Giudice Tutelare in data 9.11.2020 ha trasmesso gli atti alla Procura per l’apertura dell’interdizione, “non ritenendo l’amministrazione di sostegno uno strumento adeguato ad assicurare la necessaria protezione della signora nella gestione degli atti personali e patrimoniali essendo ella affetta da disturbo bipolare”.Ricorso e decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati all’interdicenda ed alle ulteriori persone indicate dall’art. 712, II cm. c.c.L’interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza. Proceduto all’esame della Sig.ra L.C. ed acquisita documentazione medica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso che la resistente è affetta da gravi patologie psichiatriche, con disturbo bipolare dell’umore, sindrome depressiva e dissociativa, ragione per cui è stata dichiarata invalida civile con una percentuale del 70% ed è già stata sottoposta ad amministrazione di sostegno, unitamente al di lei figlio, D.B. (così come risulta dalla documentazione in atti).Sennonché il suo amministratore di sostegno ha denunciato la sua assoluta mancanza di collaborazione, visto che la Sig.ra L.C. rifiuta qualsiasi tipo di sostegno o misura che non sia denaro.
L’esame personale della resistente ha confermato che la stessa è oppositiva alla misura dell’amministrazione di sostegno e tendenzialmente pretende di curarsi da sola, essendo da tempo che non si sottopone a visita specialistica e non frequentando il C. di C., sull’assunto che detto Ente la curerebbe male. Quanto si è potuto desumere dall’esame dell’interdicenda, ha trovato conferma e riscontro nelle deposizioni del padre A.C. e delle sorelle A.M. e R.C..Ha inoltre trovato conferma nella relazione del C. di C. nella quale da espressamente atto che “nell’ultimo anno la Sig.ra C. ha rifiutato qualsiasi contatto con questo C. ad eccezione di un incontro presso il C. lo scorso 13 maggio, a cui anche Lei era presente, finalizzato a fare il punto sulla situazione del figlio D.”. E poi ancora: “la completa indisponibilità della signora ad un rapporto di collaborazione con i servizi sociali e sanitari, che più volte e in vario modo negli ultimi anni hanno cercato di aiutarla, si è accentuata nei mesi scorsi e l’unico suo obiettivo pare essere diventato mantenere il controllo sulla situazione del figlio ostacolando qualsiasi progetto finalizzato ad una sua, anche parziale, autonomizzazione e crescita”. In particolare, il C. ha evidenziato che ultimamente la Sig.ra C. ha continuato a presentare “evidenti disturbi psicotici (deliri di persecuzione ed allucinazioni uditive) che fanno pensare ad una assunzione decisamente incostante della terapia psicofarmacologica”.La natura della malattia e l’opposività della Sig.ra C. rendono evidente che la stessa necessita di essere sottoposta ad adeguata misura di protezione che non può essere l’amministrazione di sostegno già aperta, in quanto detta misura non può prescindere dalla collaborazione del soggetto debole, nella specie del tutto assente. La documentazione medica in atti e la circostanza che la Sig.ra C. sia già stata sottoposta ad amministrazione di sostegno hanno reso altresì superfluo l’espletamento della CTU. Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all’art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun’altra misura, tanto meno l’amministrazione di sostegno .Per quanto riguarda la nomina del tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d’ora l’Avv. Cinzia Gnerre quale tutore, stante l’indisponibilità dei congiunti di assumere detto incarico. Quale pro-tutore, invece, può nominarsi l’Avv. Alessandro Lorenzi. Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3105/2020, così provvede:
DICHIARA la contumacia di C.L., nata a V. sul M. il (…);
PRONUNCIA l’interdizione della predetta C.L., nata a V. sul M. il (…);
NOMINA tutore l’Avv. Avv. Cinzia Gnerre del Foro di Savona;pro-tutore l’Avv. Alessandro Lorenzi del Foro di Savona;
MAND Aalla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA irripetibili le spese anticipate.