Organismo Congressuale Forense: delibera 8.4.2020, misure urgenti in diritto di famiglia

L’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense riunita in modalità telematica il giorno 8 aprile, ha approvato la seguente delibera: – OMISSIS – Iniziative per favorire la ripresa delle attività di assistenza nel periodo di emergenza e altre iniziative in ambito familiare 1) Negoziazione assistita. Deposito e restituzione atti Durante questa prima fase di emergenza e, prevedibilmente, anche nel corso della c.d. “seconda fase”, le attività di assistenza e difesa delle parti coinvolte in controversie sorte in ambito familiare hanno subito una sostanziale contrazione, dovendo retrocedere rispetto alla necessità di tutelare la salute dei cittadini. Le prassi seguite dai diversi Uffici Giudiziari, inoltre, non risultano affatto uniformi, dovendosi osservare – ad esempio – che taluni Tribunali continuano a trattare gli affari “familiari” ed altri provvedono invece al rinvio in blocco di tali tipi di procedimenti. E’ indubbio, tuttavia, che occorre sin da ora assumere iniziative volte a favorire la ripresa, quanto più celere possibile, nel principale interesse delle stesse parti (e degli interessi coinvolti, primi fra tutti quelli dei minori). L’istituto della negoziazione assistita in ambito familiare, più di ogni altro strumento di risoluzione alternativa delle controversie, già prima dell’emergenza, ha dato prova della sua capacità di incidere, con velocità e concretezza, nella definizione dei conflitti familiari, con forte spinta anche in termini di deflazione del carico giudiziario. Appare quindi essenziale – ed urgente – intervenire oggi per favorire ancora di più l’utilizzo di tale istituto, al fine di diminuire ulteriormente il carico giudiziario e la conseguente necessità di comparizione delle parti e dei loro difensori in udienza, essenziale in questo momento per evitare il rischio di contagio da Covid19. Nella attuale fase e, lo si ripete, anche nel prossimo futuro, perlomeno finchè durerà la fase emergenziale, occorre inoltre ridurre ulteriormente ogni accesso dei difensori presso gli Uffici giudiziari, per il compimento di attività non strettamente connesse alla risoluzione delle controversie, bensì collegate ad adempimenti meramente burocratici. A tal fine, la prima proposta che si ritiene di formulare tende a consentire ai difensori delle parti che abbiano attivato il procedimento di negoziazione assistita di poter procedere al deposito degli accordi e degli atti allegati (in formato pdf) mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato da attivarsi presso le locali Procure delle Repubblica presso i Tribunali, prevedendo quindi che i medesimi Uffici, dopo l’emissione del provvedimento di autorizzazione o nullaosta, provvedano alla restituzione degli stessi ai difensori sempre a mezzo pec. E’ indispensabile a tal fine che tutti gli Uffici delle Procure siano dotati di apposita PEC. Si chiede pertanto al competente Ministero della Giustizia di attivarsi in tal senso. 2) Negoziazione assistita. Interventi di ordine generale. Nella medesima ottica di favorire il ricorso allo strumento della negoziazione assistita in ambito familiare, con riduzione dell’utilizzo dello strumento giudiziario (con ricadute, in questa fase emergenziale, di riduzione anche e soprattutto dei contatti interpersonali) si ritiene di proporre ulteriori interventi legislativi, da assumere con carattere di urgenza – già oggetto di precedenti iniziative da parte dell’Organismo Congressuale Forense – diretti a: – Estendere la possibilità di ricorrere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare; – Estendere l’istituto anche alla risoluzione consensuale delle controversie tra genitori non coniugati o non uniti civilmente, anche per la modifica di precedenti provvedimenti già assunti giudizialmente; – Prevedere la possibilità di inserire negli accordi di divorzio o cessazione degli effetti civili, raggiunti a seguito di negoziazione assistita, il riconoscimento della c.d. “una tantum”, prevista dall’art. 5 comma 8° della legge 898/70 che, ancora oggi, richiede la valutazione di equità da parte del Tribunale. In tal caso la valutazione di equità viene fatta dagli avvocati che assistono le parti e sottoscrivono l’accordo. – Prevedere la possibilità espressa di consentire che, con i medesimi accordi, avvenga l’immediato trasferimento immobiliare di cespiti familiari, quando il trasferimento sia previsto come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi. – Prevedere (eventualmente per la sola fase emergenziale) che gli incontri tra le parti ed i difensori per il raggiungimento dell’accordo possa avvenire da remoto, con strumenti di video conferenza e con modalità da inserire nella convenzione e richiamate nel successivo accordo: prevedendo inoltre che tale modalità possa essere estesa anche alle trattative in corso, con integrazione consensuale della originaria convenzione. Si tratta di interventi, come detto, diretti a promuovere il ricorso ai procedimenti di negoziazione assistita, essenziale nel periodo emergenziale. 3) Procedimenti giudiziari consensuali di separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento di figli minori nati fuori dal matrimonio. Per la sola fase emergenziale connessa alla necessità di evitare la diffusione del contagio epidemiologico, escludendosi che tale modalità possa essere successivamente adottata anche al termine della crisi, si ritiene di promuovere l’applicazione della prassi – già adottata da taluni uffici giudiziari in accordo con l’Avvocatura – che consente, nei soli casi di procedimenti di natura consensuale in ambito familiare e su richiesta delle parti tramite i difensori, di promuovere la c.d. “trattazione scritta” manifestando (nello stesso ricorso ovvero, nei casi di procedimenti ad oggi instaurati, con successiva istanza congiunta da depositare nel fascicolo telematico) la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di ricorso, ribadendo la volontà di non riconciliarsi. All’esito della istanza di trattazione scritta il Tribunale provvederà alla emissione del provvedimento definitivo (omologa, sentenza, decreto) provvedendo poi all’acquisizione per via telematica del parere del Pubblico Ministero. 4) Problematiche connesse allo spostamento dei genitori al fine di adempiere alle obbligazioni (o agli accordi) derivanti dall’affidamento dei figli minori. Una delle maggiori problematiche emerse a seguito della emanazione dei provvedimenti, sia governativi che a livello locale, che hanno imposto limitazioni agli spostamenti delle persone, sia all’interno che tra comuni diversi, se non per comprovate ragioni di necessità, salute o urgenza, ha riguardato proprio la tematica degli spostamenti dei genitori per prelevare e riportare figli collocati presso l’altro genitore. Sul punto è intervenuto, dopo la pubblicazione degli iniziali provvedimenti che istituivano le prime “zone rosse”, anche il Ministero dell’Interno offrendo chiarimenti ai cittadini e indicazioni alle autorità preposte ai controlli, specificando che tali spostamenti devono ritenersi consentiti. Tuttavia il problema è stato nuovamente riproposto dopo l’emanazione del d.l. 18/20 che, secondo alcune interpretazioni, avrebbe ulteriormente ristretto il regime degli spostamenti consentiti. Non consta che, all’esito della pubblicazione del citato decreto, il Ministero dell’Interno sia nuovamente intervenuto con note di chiarimenti, dovendosi perciò ritenere che il quadro non sia mutato e che, quindi, gli spostamenti dei genitori per adempiere agli obblighi connessi all’affidamento dei figli minori siano tutt’ora consentiti. Tuttavia appaiono proseguire, seppure in misura più limitata, segnalazioni di criticità al riguardo che suggeriscono un definitivo intervento chiarificatore, seppure a livello di mera circolare ministeriale. Al riguardo va peraltro segnalata un’ulteriore criticità, riguardante situazioni familiari nelle quali possono trovarsi coinvolti e pregiudicati nel diritto di continuare ad avere rapporti con entrambi i genitori, quei minori figli di genitori che non risultino formalmente separati o i quali non abbiano ancora regolamentato davanti all’autorità giudiziaria le modalità di affidamento e visita dei figli, seppure possano avere trovato un accordo soddisfacente per entrambi. Analoga situazione può verificarsi (e spesso si verifica) anche quando i genitori, dopo l’emanazione dei provvedimenti giudiziali, abbiano modificato consensualmente il regime previsto dall’autorità giudiziaria in ragione delle rispettive esigenze, senza però far modificare i provvedimenti già assunti. E’ ovvio che i minori coinvolti in queste situazioni non possano essere pregiudicati da scelte, pur legittime, dei genitori che – per le più diverse ragioni – non abbiano formalmente regolamentato il diritto di visita. Diversamente ragionando si creerebbe una ingiustificata disparità tra minori di genitori formalmente separati o che abbiano già ottenuto provvedimenti giudiziari per la regolamentazione delle visite e minori figli di genitori che non vi abbiano ancora provveduto (o non vogliano provvedervi). Al riguardo, essendo compito dell’Avvocatura segnalare criticità e offrire soluzioni che consentano – con il minor sacrificio – di pervenire ad accordi tra le parti, si segnala la necessità di un intervento anche sulla questione consentendo ai genitori non separati – che abbiano in tale senso già raggiunto una intesa – di formalizzare tale accordo anche con semplice scrittura privata e di inserire tale ulteriore modalità (adempimento di obblighi connessi all’affidamento dei figli minori ovvero di diversi accordi tra genitori) nei modelli di autocertificazione forniti dalla pubblica amministrazione. 5) GESTIONE INCAPACI Preso atto della fase emergenziale e del D.M. innanzi citato che limita la circolazione degli individui, si chiede al Ministero di esplicitare con propria nota o circolare interpretativa la possibilità di svolgere le incombenze necessarie all’assistenza degli interdetti, inabilitati e dei fruitori di amministrazione di sostegno anche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati ex officio (curatori, tutori, amministratori di sostegno e pro-tutori) ove questi ultimi siano impediti, mediante la esibizione della sola autocertificazione , stante l’esigenza primaria dell’accudimento e della cura delle fasce deboli della popolazione. Consentire tale favor anche nei confronti dei prossimi congiunti di soggetti non ancora accertati giudizialmente, ma nel medesimo stato certificato da idonea documentazione del medico curante. A cura del gruppo di lavoro Famiglia e Diritti Roma, 8 aprile 2020 Il Segretario Il Coordinatore Avv. Vincenzo Ciraolo Avv. Giovanni Malinconico