Sono dovute dal padre le somme per attività ricreative sostenute dalla madre nell’interesse del figlio anche se non concordate ma solo a lui comunicate.

Tribunale di Verona, sentenza del 4 giugno 2019 n.1309
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
II Tribunale di Verona, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico,
dott.sa Lara Ghermandi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 9194/2016
promossa da:
XY (C.F. ),
rappresentato e difeso dagli avv.ti M.B. del Foro di Udine e G. F. del Foro di Verona, giusta procura a margine
dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della
seconda in Verona.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
XX (C.F. ),
rappresentata e difesa dagli avv.ti B.M. L. e A.C. come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
Il Procuratore di parte opponente chiede e conclude:
NEL MERITO: ogni diversa domanda e/o eccezione rigettate, per le causali esposte in narrativa dell’atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
a) accertarsi e dichiararsi l’avvenuto pagamento di € 2.913,00, di cui € 2.314,60 in data 05.09.16 ed €
598,40 in data 22.09.16;
b) accertarsi e dichiararsi la mancata condivisione tra i genitori della scelta di far frequentare la scuola
privata e conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità della domanda svolta dalla signora XX e
diretta ad ottenere il pagamento di € 7.813,00, pari al 50% delle rette scolastiche e del costo della
divisa scolastica;
c) accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, l’inammissibilità delle domande relative – alla
spesa di € 2.630,37, pari al 50% dei costi per lo sci; – alla spesa di € 220,00 pari al 50% dei costi per le
lezioni di nuoto presso lo Sporting Club Capri; – alla spesa di € 2.683,48, pari al 50% del costo del
Summer Camp Edimburgo, per violazione del provvedimento della Corte d’Appello di Venezia, da
interpretarsi ai sensi dell’insegnamento della Suprema Corte (Cass 16175/15, Cass. 2127/2016, cass.
4182/16, cass. 12013/16); accertarsi e dichiararsi, per le ragioni indicate in narrativa, l’inammissibilità
della domanda relativa alla spesa di € 430,00, pari al 50% del costo della mensa scolastica in quanto
rientrante nel mantenimento ordinario e non costituente spese straordinaria. Conseguentemente
dichiararsi inammissibili le domande relative alla richiesta di rimborso di € 5.963,85 quindi,
complessivamente per i punti b) e c) € 13.776,85.
d) in ogni caso, per le causali di cui sopra, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2315/2016.
Atteso che, come confessato dalla stessa controparte nella propria comparsa di costituzione d.d 22.12.2016 il signor XYa ha pagato la somma di € 2.913,00 e di € 17.231,78 in esito alla procedura esecutiva presso terzi
promossa dalla signora XX, condannare quest’ultima alla restituzione al signor XY della somma di €
17.231,78 con gli interessi moratori dal 1 dicembre 2016 al saldo.
Spese di lite rifuse.
Il procuratore di parte opposta chiede e conclude:
In via preliminare
Respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le
ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via principale
1. Accertarsi e dichiararsi il credito di XX nei confronti di XY per mancato rimborso del 50% delle voci
di spesa accessoria per il figlio, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto € 16.689,85 oltre
alle spese della procedura monitoria
2. Darsi atto che, successivamente la notifica di atto di precetto, XY ha pagato la minor somma di €
2.913,00 e che la restante parte dovuta è stata erogata dal terzo ad esito della procedura esecutiva n.
1394/2016 RE Tribunale di Udine, unitamente alle spese della procedura monitoria, delle spese per
precetto nonché alle spese della procedura esecutiva liquidate dal Giudice dell’esecuzione.
3. Respingersi tutte le conclusioni contenute nell’atto di citazione avversario siccome infondate in fatto
ed in diritto
4. Per l’effetto degli accertamenti di cui sopra, confermarsi il decreto provvisoriamente esecutivo n.
2315/2016 del 9 giugno 2016, n. 4921/2016 R.G., Repert. N. 3263/2016 del 9 giugno 2016 emesso dal
Tribunale di Verona in data 9 giugno 2016, munito di formula esecutiva in data 13 giugno 2016 e
notificato unitamente ad atto di precetto, in data 19 luglio 2016, con avviso immessa giacenza del 22
luglio 2016, non ritirato entro 10 giorni.
5. Dichiararsi che, conseguentemente, XX nulla dovrà restituire ad XY, in forza del decreto ingiuntivo
opposto.
In ogni caso
Spese e compensi di lite della presente procedura integralmente rifusi, oltre 15% rimb. forf. spese generali
IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
XY ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2315/2016, emesso dal Tribunale di Verona su
ricorso di XX, con il quale gli era stato ingiunto l’immediato pagamento della somma di euro 16.689,85 a
titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente a favore del figlio minore ZZ.
A fondamento della proposta opposizione forniva parte opponente la propria interpretazione del titolo azionato
dalla XX in sede monitoria – decreto della Corte d’Appello di Venezia, sezione Minori, in data 15.06.2012 –
lamentando di non avere mai prestato il proprio consenso all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata,
facendo presente di avere già saldato la quota a proprio carico per la pratica di un’attività sportiva del figlio,
eccependo l’inammissibilità delle altre spese richieste alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione e contestandone l’eccessiva onerosità rispetto alle proprie condizioni economiche.
Chiedeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che fosse
dichiarata l’inammissibilità delle domande relative alle diverse voci di spesa e che fosse in ogni caso revocato
il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della XX alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio XX, evidenziando che il decreto della Corte d’Appello di Venezia Sezione Minori, nel
quale trovava titolo fra le parti la ripartizione delle spese straordinarie e accessorie, espressamente escludeva
l’obbligo di previa concertazione, ritenendo pertanto inconferente la giurisprudenza invocata dall’opponente;
contestava quindi sia in fatto che in diritto quanto dedotto da XY nel proprio atto di opposizione, chiedendo la
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione parti il procuratore di parte opponente, avendo raggiunto il suo scopo la
procedura esecutiva presso terzi incardinata dalla XX in forza del decreto provvisoriamente esecutivo,
rinunciava all’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, chiedendo la restituzione della
somma in caso di accoglimento dell’opposizione.
Alla medesima udienza entrambi i procuratori delle parti chiedevano la fissazione di udienza di precisazione
delle conclusioni.
Rimasti senza esito i successivi tentativi di composizione stragiudiziale della vertenza, la causa viene ora in
decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Risulta dirimente osservare come, nella specie, la regolamentazione del riparto fra i genitori qui in causa delle
spese straordinarie ed accessorie da sostenere per il figlio ZZ, i cui conteggi non risultano contestati, trovi
titolo nel decreto della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Minori, in data 15 giugno 2012; decreto che, in
parziale riforma di quello precedentemente pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data
30.12.2011, così testualmente dispone: “(…) va modificata, altresì, la previsione che le spese straordinarie,
mediche e scolastiche, per il figlio che il resistente è tenuto a rimborsare per la metà debbano essere
concordate, trattandosi di disposizione che facilmente può prestarsi ad eludere detto obbligo di contribuzione,
e tra tali spese vanno comprese anche quelle sportive e ricreative (tassa di iscrizione, corredo e materiale per
tale attività, gite scolastiche), che eccedono anch’esse le normali spese di mantenimento sostenute per il
minore;
queste spese andranno rimborsate secondo le modalità precisate nel dispositivo; (…).
Il titolo giudiziale invocato dalla XX a fondamento delle pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto
esclude dunque testualmente la necessità del previo accordo paterno al sostenimento delle spese accessorie
chieste in sede monitoria, trattandosi di spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative che indubbiamente
rientrano fra quelle contemplate dal predetto decreto della Corte d’Appello Sezione Minori. Dalla lettura del
decreto emerge invero chiaramente come l’obbligo di rimborso paterno debba intendersi riferito alle spese
mediche, scolastiche, sportive e ricreative da sostenere per il figlio nel loro complesso, ivi compresi tassa di
iscrizione, corredo e materiale per tale attività, gite scolastiche.
Stante il tenore del titolo – che non risulta essere stato oggetto di ricorso per Cassazione, né di successiva
modifica, sicché non può essere qui messo in discussione – non può quindi trovare applicazione nella
fattispecie la giurispudenza della Suprema Corte di Cassazione invocata dall’opponente.
Parimenti irrilevante risulta poi il richiamo al Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona,
peraltro nemmeno adottato all’epoca della pronuncia del decreto della Corte d’Appello Sezione Minori
invocato dall’opposta.
Deve in ogni caso evidenziarsi che le spese per cui la XX ha chiesto il contributo paterno risultano tutte
sostenute nell’interesse del figlio minore.
Quanto alle spese relative ai costi della scuola privata – relativamente ai quali parte opposta ha depositato
fatture con timbro di avvenuto pagamento – è incontestato in atti che XY già precedentemente frequentasse il
medesimo istituto. Può dunque indubbiamente ravvisarsi l’interesse del minore alla continuità scolastica e alla
conservazione dei rapporti amicali e del contesto relazionale ivi sviluppato, in merito al quale
l’opponente non ha del resto formulato alcun rilievo specifico.
Si osservi comunque che dalla corrispondenza mail prodotta in atti (v: doc. 6 opp.te) risulta che la XX
sottopose ripetutamente all’XY la questione dell’iscrizione scolastica alle scuole medie (v: mail in data 23
aprile 2012, 22 giugno 2012, 10 luglio 2012, 27 settembre 2012, 7 ottobre 2012, 9 ottobre 2012, 8 febbraio
2013, 17 febbraio 2013), comunicazioni alle quali l’opponente risulta avere dapprima risposto di ritenere
prematura la questione e di preferire la scuola pubblica come per gli altri figli (v: mail in data 23 aprile 2012
doc. 8 opp.te), palesando poi la propria contestazione a tutte le scelte materne (v: mail 28.10.2012, doc. 9).
Non risulta tuttavia che l’opponente abbia mai avanzato proposte alternative, né motivato la posizione assunta
con riferimento allo specifico interesse del figlio minore.
Deve dunque dirsi ammissibile la richiesta della XX di concorso paterno alle spese scolastiche sostenute per la
scuola privata del figlio minore, ivi compreso il costo delle divise e della mensa. Quanto a quest’ultima voce
di spesa, deve invero considerarsi che trattasi di esborso che, pur se destinato a soddisfare esigenze alimentari
del figlio, è strettamente correlato alla frequentazione scolastica, viene determinato dalla scuola, non è
modificabile dalla famiglia (che potrebbe al più escludere il minore dalla mensa, isolandolo in tal modo dai
compagni) e, in quanto collegato all’erogazione di un servizio, non può ritenersi sovrapponibile all’ordinaria
spesa di un pasto consumato a domicilio.
Non v’è poi ragione di dubitare della conformità all’interesse del minore delle spese per attività sportive –
anche se praticate in luoghi e periodi di vacanza (come del resto usualmente avviene per lo sci) – spese che
dalla corrispondenza mail prodotta dall’opposta risultano comunque essere state preannunciate all’opponente.
Merita peraltro osservare come risulti incontestato in atti che il minore praticasse tennis a livello agonistico,
sicché ben può ritenersi che fosse per lui necessaria una continuità nella pratica di tale sport anche nei periodi
di vacanza.
Non risulta poi documentalmente supportata l’allegazione dell’opponente secondo la quale dette attività
avrebbero avuto costi esorbitanti rispetto alla media, a nulla di per sé rilevando il luogo di vacanza prescelto.
Di evidente interesse e utilità formativa per il minore risulta poi il costo del soggiorno studio di tre settimane
ad Edimbugo, rispetto al quale non consta che l’opponente abbia avanzato proposte alternative.
L’XY non ha poi provato – e sarebbe stato suo onere farlo – l’insostenibilità economica delle spese di cui la
XX ha chiesto il rimborso pro quota.
Si deve infatti osservare che XY, che risulta incontestatamente svolgere attività imprenditoriale ed essere
titolare di partecipazioni societarie (v: doc. 17 opp.ta), ha dichiarato, per l’anno d’imposta 2012, un reddito
complessivo di €60.535,00 (v: P.F. 2013 – doc. 3 opp.te ), per l’anno d’imposta 2013, un reddito complessivo
di €93.437,00 (v: P.F. 2014 – doc. 2 opp.te) e per l’anno d’imposta 2014, un reddito complessivo di €96.725,00
(v: P.F. 2015 – doc. 1 opp.te), sicché si registra un significativo incremento reddituale rispetto all’anno di
pronuncia del decreto della Corte d’Appello di Venezia, quando l’opponente già era chiamato al mantenimento
della moglie e della figlia PP (v: doc. 4, opp.te, da cui risulta che il contributo al mantenimento della figlia e
della moglie venne concordato dall’opponente con ricorso per separazione consensuale depositato nel 2010,
quando egli già era gravato di un esborso mensile di €2.450,00 per il figlio ZZ, importo al tempo comprensivo
delle spese scolastiche, parascolastiche e ludiche).
Va poi evidenziato che XY risulta proprietario di un consistente patrimonio immobiliare (dalla dichiarazione
dei redditi PF 2015 – v: doc. 1 opp.te – risultano 16 cespiti in piena proprietà, parte dei quali locati).
Non può infine essere recepita la prospettazione dell’opponente secondo la quale l’importo delle spese
straordinarie da ritenersi rimborsabili dovrebbe essere parametrato all’importo dell’assegno di mantenimento
del figlio, dovendosi al contrario osservare che le spese straordinarie, in quanto non prevedibili a priori e
quelle accessorie, proprio per la loro accessorietà e/o occasionalità, risultano del tutto autonome rispetto
all’importo del mantenimento ordinario e sfuggono ad ogni parametro di preventiva proporzionalità rispetto al
contributo al mantenimento ordinario.
In ragione di quanto esposto non possono dunque trovare accoglimento i motivi di doglianza sui quali si fonda
l’opposizione in esame, che deve, quindi, essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo
opposto.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l’opposizione e per l’effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dando atto
dell’incontestato integrale pagamento della somma ingiunta, a seguito di spontaneo versamento della somma
di €2.913,00 nonché, per il residuo, a seguito di procedura esecutiva presso terzi.
CONDANNA
l’opponente XY alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta XX, spese che liquida in €3.235,00 per
compenso, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Verona, 3 giugno 2019
Il Giudice
Dott.sa Lara Ghermandi