Competente per domanda dello straniero richiedente la protezione internazionale è il giudice ordinario

Cass. civ. Sez. Unite, 13 settembre 2018, n. 22412
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11233/2017 proposto da:
A.H., + ALTRI OMESSI, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO FATTORI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO – UNITA’ DI DUBLINO;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti nn. 1296/2017, 1107/2017, 863/2017, 1018/2017, 805/2017, 190/2017, 6/2017, 1287/2017, 425/2017, 1201/2017, 7/2017, 1111/2017 e 3974/2016 del TRIBUNALE di TRIESTE. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude in via principale perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in via subordinata, perché sia affermata la giurisdizione amministrativa.
Svolgimento del processo
che:
i ricorrenti, tutti cittadini di paesi estranei all’Unione Europea che avevano presentato domanda di protezione internazionale, hanno proposto istanza di regolamento di giurisdizione nei giudizi, pendenti davanti al Tribunale di Trieste, da essi promossi impugnando i provvedimenti dell’Unità Dublino” del Ministero dell’Interno con cui era stato disposto il loro trasferimento in altri Stati dell’Unione Europea;
fanno presente che il TAR Lazio, davanti al quale i provvedimenti di trasferimento sarebbero impugnabili secondo quanto indicato nei provvedimenti stessi, ha assunto invece l’orientamento di declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario e che anche il Tribunale civile di Trieste, secondo le sue prime pronunce, ritiene di declinare la propria giurisdizione;
l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;
il PM ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;
i ricorrenti hanno anche presentato memoria.
Motivi della decisione
che:
ilD.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,art.3, comma 3bis, inserito dalD.L. 17 febbraio 2017, n. 13,art.6, comma 1, lett. Oa), conv., con modif., inL. 13 aprile 2017, n. 46, a mente del quale le decisioni di trasferimento adottate dall’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, sono impugnabili davanti al giudice ordinario – e più specificamente davanti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – non è applicabile ai giudizi pendenti davanti al Tribunale di Trieste, cui si riferisce il presente regolamento, iniziati in data anteriore all’entrata in vigore di detta disposizione;
tuttavia – come chiarito da queste Sezioni Unite nell’ordinanza n. 8044 del 2018, alla cui motivazione si rinvia – la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso avverso la decisione di trasferimento adottata dall’Unità Dublino sussiste anche a prescindere dall’espressa previsione normativa di cui sopra, e dunque sussisteva anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, incidendo anche tale decisione sul diritto soggettivo alla protezione internazionale, nel procedimento volto al riconoscimento del quale essa si inserisce a conclusione di una fase dello stesso;
va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimette le partì anche per le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.